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Interdittiva antimafia: sospensione fino alla decisione del prefetto La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia nella parte in cui non proroga la sospensione dell’interdittiva antimafia dopo l’esito positivo del controllo giudiziario

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Controllo giudiziario e interdittiva antimafia

Con la sentenza n. 109/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) nella parte in cui non prevede la prosecuzione della sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia anche dopo la conclusione con esito positivo del controllo giudiziario.

Secondo la Corte, la mancata proroga degli effetti sospensivi sino alla rivalutazione del provvedimento da parte del prefetto viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, causando un pregiudizio irragionevole per le imprese coinvolte.

Sospensione interrotta al termine del controllo

La questione nasce dal contrasto tra la ratio del controllo giudiziario – misura introdotta per recuperare alla legalità le imprese occasionalmente condizionate da ambienti mafiosi – e l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la sospensione degli effetti interdittivi si interrompe alla chiusura del controllo, indipendentemente dal suo esito.

Questa ricostruzione determina, secondo la Corte, un vuoto di tutela: l’immediata riattivazione dell’interdittiva può vanificare gli esiti del percorso di risanamento, mettendo a rischio la continuità aziendale e favorendo un possibile riavvicinamento alla criminalità organizzata.

Le due ragioni dell’illegittimità costituzionale secondo la Corte

La Corte costituzionale ha basato la propria pronuncia su due argomenti centrali:

  1. Funzione strumentale della sospensione: la normativa prevede la sospensione per consentire all’impresa, sotto la vigilanza del tribunale e del controllore nominato, di operare legalmente durante il controllo giudiziario. Questo periodo serve a valutare concretamente il superamento dell’infiltrazione mafiosa.

  2. Irreparabilità degli effetti del riattivarsi dell’interdittiva: anche in caso di successiva emissione di informazione liberatoria da parte del prefetto, le conseguenze economiche e reputazionali dell’interdittiva reattivata nel frattempo non sono eliminabili. Si tratta di un pregiudizio che colpisce l’attività economica e può rendere vano l’intero percorso di risanamento.

Un sistema contraddittorio e irragionevole

La Consulta ha ritenuto contraddittoria la disciplina vigente per tre ragioni:

  1. La misura del controllo giudiziario è concepita come strumento di reinserimento dell’impresa nel circuito economico legale;

  2. Il percorso è oneroso per l’imprenditore e per la giustizia, e può durare fino a tre anni;

  3. Tuttavia, anche in caso di esito positivo, il legislatore non impedisce il riattivarsi automatico dell’interdittiva fino alla decisione del prefetto, annullando potenzialmente gli effetti del controllo.

Tale assetto, secondo la Corte, può generare un danno irreversibile, sia sul piano economico, sia sul versante della legalità sostanziale.

Proroga della sospensione fino alla decisione del prefetto

Con la sentenza n. 109/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia, e ha esteso la sospensione degli effetti dell’informazione antimafia anche oltre la durata del controllo giudiziario, fino alla rivalutazione prefettizia prevista dall’art. 91, comma 5, del medesimo codice.

In tal modo, si garantisce la continuità della tutela e si valorizzano i risultati conseguiti con il percorso di monitoraggio giudiziario, impedendo che il ritorno automatico dell’interdizione frustri l’obiettivo del risanamento.