Concessioni demaniali marittime: l’intervento della Consulta
Concessioni balneari: con la sentenza n. 89/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 30 del 2024. In particolare, sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli 1, 2 commi 3 e 4, e 3, in quanto incidono in modo diretto sull’assetto concorrenziale del mercato balneare.
Le norme contestate
Le disposizioni regionali, impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, modificavano la legge regionale n. 31 del 2016, introducendo criteri per le procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali marittime. Tra le previsioni figuravano:
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un criterio premiale per la valutazione dei concorrenti;
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la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente.
Secondo l’Avvocatura dello Stato, tali regole limitavano la concorrenza e pregiudicavano il libero accesso al mercato.
La competenza legislativa esclusiva dello Stato
La Corte costituzionale ha ricordato che, pur investendo la materia delle concessioni profili di competenza regionale, quando le norme incidono sulle modalità di scelta del contraente e alterano l’assetto concorrenziale dei mercati, prevale la competenza esclusiva dello Stato prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in tema di tutela della concorrenza.
Nel caso esaminato, le regole regionali determinavano restrizioni alla libera iniziativa economica degli operatori balneari, non giustificate da esigenze specificamente regionali.
La motivazione della Consulta
La Regione Toscana aveva motivato l’intervento normativo con due esigenze:
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la persistente inerzia del legislatore statale nell’adozione di una disciplina unitaria;
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la necessità di tutelare l’affidamento maturato dagli operatori del settore.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tali ragioni non potessero legittimare l’adozione di regole regionali incidenti sulla concorrenza, trattandosi di un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
La sentenza ha inoltre sottolineato che, anche in assenza di una legge statale organica, esistono già principi e parametri di matrice europea che consentono ai Comuni di organizzare le procedure di gara nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.