Cittadinanza italiana: nuovo decreto in Gazzetta
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro Antonio Tajani e del Ministro Matteo Piantedosi, ha approvato il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025. Il testo, già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, introduce alcune modifiche urgenti in materia di cittadinanza.
Il provvedimento, immediatamente operativo, anticipa alcune delle disposizioni contenute in un disegno di legge sulla cittadinanza, che è stato approvato contestualmente dallo stesso Consiglio.
Rafforzato il principio del legame affettivo
L’obiettivo principale è la regolamentazione della trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis, rafforzando il principio di un legame effettivo con l’Italia per i discendenti di cittadini italiani nati all’estero. Tale misura mira ad allineare la normativa italiana con quella di altri Paesi europei. Essa inoltre vuole garantire che la libera circolazione nell’Unione Europea sia riservata a chi mantiene un effettivo rapporto con la nazione di origine.
Le nuove norme stabiliscono che la cittadinanza italiana sarà acquisita automaticamente solo per due generazioni. Saranno infatti cittadini dalla nascita coloro che hanno almeno un genitore o un nonno nato in Italia.
I figli di cittadini italiani inoltre otterranno la cittadinanza se nati in Italia o se almeno uno dei loro genitori ha risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni prima della nascita.
Queste limitazioni si applicano esclusivamente a coloro che possiedono un’altra cittadinanza, evitando situazioni di apolidia. Inoltre, riguardano tutti gli individui indipendentemente dalla data di nascita.
Tuttavia, chi è già stato riconosciuto cittadino italiano conserverà il proprio status. Le domande di cittadinanza documentate e presentate entro il 27 marzo 2025 saranno valutate secondo le regole precedenti.
Controversie in matteria di cittadinanza e apolidi
Il decreto introduce infine nuove disposizioni per la gestione delle controversie sulla cittadinanza e lo stato di apolidia. Viene escluso il giuramento e la testimonianza come mezzi di prova. Il testo stabilisce inoltre che spetta al richiedente dimostrare l’assenza di cause ostative all’acquisizione o alla conservazione della cittadinanza italiana.
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