Legge autonomia differenziata: in vigore dal 13 luglio
Nella mattinata di mercoledì 19 giugno 2024 la Camera ha dato l’ok definitivo al disegno di legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario A.C. 1665 che assorbe il testo del disegno di legge S.615. Il testo ha ricevuto 172 voti a favore, 99 contrari e 1 solo astenuto.
La nuova legge n. 86/2024, inerente le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 13 luglio 2024.
Il testo attua l’articolo 116, comma 3 della Costituzione, definendo i principi generali per il riconoscimento alle regioni ordinarie di particolari forme di autonomia e le procedure necessarie per l’approvazione delle intese tra lo Stato e le Regioni ordinarie.
Finalità autonomia differenziata
Il testo della nuova legge, all’articolo uno definisce le finalità dell’intervento legislativo:
- rimozione delle discriminazioni e delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi essenziali;
- rispetto dell’unità giuridica, economica, sociale e territoriale;
- attuazione del decentramento amministrativo;
- semplificazione e accelerazione delle procedure;
- distribuzione delle competenze per assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione;
- attuazione del principio di solidarietà contemplato dagli articoli 2 e 5 della Costituzione.
Per quanto riguarda l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia relative ai diritti civili e sociali, il disegno prevede che la stessa è consentita, ma solo dopo la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117 comma 1 Costituzione).
Detti livelli rappresentano un limite inviolabile per attuare i diritti sociali e civili su tutto il territorio e per garantire le prestazioni fondamentali.
LEP (livelli essenziali delle prestazioni)
Come anticipato, l’attribuzione di funzioni ulteriori alle Regioni Ordinarie è subordinata all’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. La definizione di questi livelli è fondamentale per procedere alle intese Stato – Regioni al fine di attuare l’autonomia differenziata. La definizione dei LEP spetterà al governo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
La legge individua anche le materie o comunque gli ambiti delle materie che potranno essere attribuiti alle Regioni Ordinarie. In relazione a queste materie verranno emanati appositi decreti legislativi per la determinazione dei LEP. Sempre tramite lo strumento del decreto legislativo dovranno essere determinate le procedure e le modalità per il monitoraggio della effettiva erogazione dei LEP.
Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è previsto inoltre l’aggiornamento periodico dei livelli essenziali delle prestazioni alla luce dei necessari adeguamenti tecnici richiesti dal cambiamento socioeconomico e tecnologico.
Trasferimento delle funzioni: principi
Il trasferimento delle funzioni nelle materie relative ai LEP potrà avvenire solo dopo la determinazioni dei livelli essenziali, dei costi e dei fabbisogni, il tutto nei limiti delle risorse disponibili previste dalla legge di bilancio.
Per il trasferimento invece di materie diverse da quelle che si riferiscono ai LEP si dovrà tenere conto delle risorse previste a legislazione vigente.
In base a quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione le funzioni trasferite alle Regioni potranno essere attribuite ai Comuni, alle Province, e alle Città metropolitane della Regione stessa.
Commissione paritetica
Il testo prevede anche l’istituzione di una Commissione Paritetica Stato-Regioni e autonomie locali per individuare beni e risorse per l’esercizio delle condizioni particolari di autonomia. Nell’ambito dell’intesa Stato-Regioni verranno sanciti i criteri per la determinazione dei beni e delle risorse necessarie e le modalità di finanziamento.
La Commissione svolgerà anche funzioni di monitoraggio. Ogni anno dovrà procedere alla valutazione degli oneri che derivano dall’esercizio delle nuove funzioni per ogni Regione interessata. La Corte dei Conti invece dovrà riferire ogni anno alle Camere l’esito dei controlli relativi alla congruità degli oneri finanziari rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio.