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Le insidie stradali Insidie stradali: definizione, normativa di riferimento, risarcimento danni, onere della prova e responsabilità della PA

insidie stradali

Insidie stradali

Le insidie stradali rappresentano una delle principali cause di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, con importanti conseguenze risarcitorie per i danni causati agli utenti della strada. Buche, sconnessioni, caditoie aperte, segnaletica mancante o non visibile: tutte queste situazioni possono integrare la fattispecie dell’insidia o trabocchetto.

Definizione

Il concetto di insidia stradale si riferisce a una situazione di pericolo occulto presente sulla strada, non prevedibile e non evitabile dall’utente medio con l’ordinaria diligenza. Il danno che ne deriva è riconducibile alla responsabilità del custode della strada, ossia, nella maggior parte dei casi, l’ente pubblico proprietario o gestore della stessa.

Normativa di riferimento: l’art. 2051 c.c.

La responsabilità per danni da insidia stradale è inquadrata nell’ambito della responsabilità oggettiva del custode, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, secondo cui: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

In questo caso, la Pubblica Amministrazione (es. Comune, Provincia, ANAS) è considerata custode della rete stradale, e pertanto tenuta al risarcimento dei danni causati da difetti della stessa, salvo che dimostri che l’evento è avvenuto per caso fortuito.

Insidia stradale e trabocchetto

In ambito giurisprudenziale, l’insidia è una situazione pericolosa che non è percepibile con la normale attenzione. Il trabocchetto, analogamente, è un pericolo improvviso e imprevedibile, che sfugge alla comune diligenza dell’utente medio.

Perché si configuri un’insidia stradale è necessario che sussistano due requisiti fondamentali:

  •  il pericolo non deve essere visibile o facilmente evitabile;
  •  il danno non deve essere prevedibile con l’uso della normale prudenza.

Esempi tipici di insidie sono:

  • buche non segnalate;
  • dissesti dell’asfalto;
  • tombini rotti o aperti;
  • caditoie sporgenti o affossate;
  • ghiaccio non rimosso o segnalato in tempo utile.

Risarcimento danni insidie stradali

Chi subisce un danno a causa di un’insidia stradale (es. una caduta, un incidente con l’auto o la moto) può richiedere il risarcimento dei danni materiali e/o fisici al soggetto responsabile, in genere l’ente proprietario o gestore della strada.

Il risarcimento può comprendere:

  • danni patrimoniali (spese mediche, danni al veicolo, perdita di reddito);
  • danni non patrimoniali (biologici, morali, da perdita di qualità della vita).

Il termine per proporre l’azione risarcitoria è, di norma, 5 anni dalla data del sinistro (art. 2947 c.c., prescrizione per fatto illecito).

Distribuzione dell’onere della prova 

Nel giudizio civile per danno da insidia stradale, l’onere della prova è ripartito tra le parti in questo modo:

A carico del danneggiato

  • provare l’esistenza del danno (con referti medici, foto, verbali, testimoni);
  • dimostrare il nesso causale tra la condotta della PA e il danno subito;
  • provare la non visibilità e imprevedibilità dell’insidia.

A carico della Pubblica Amministrazione

  • Provare il caso fortuito, ovvero che l’evento si è verificato per un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale (es. manomissione improvvisa da parte di terzi, evento atmosferico eccezionale).

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 270/2017 ha chiarito che per andare esente da ogni responsabilità, è compito della pubblica amministrazione dimostrare che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed esterne create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, o da una situazione qualificabile come caso fortuito; deve trattarsi, in definitiva, di un antecedente causale idoneo a recidere il nesso di causalità tra condotta, attiva o omissiva, della P.A ed evento dannoso pregiudizievole della sfera giuridica del terzo.

Responsabilità PA insidie stradali: giurisprudenza

La giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’applicazione dell’art. 2051 c.c anche alla Pubblica Amministrazione, superando l’orientamento tradizionale che richiedeva la prova della colpa ex art. 2043 c.c.

Oggi, grazie anche a sentenze come Cassazione n. 39965/2021 è pacifico che l’ente pubblico risponda dei danni da insidia a titolo oggettivo, quale custode della strada, salvo prova contraria.  La responsabilità stabilita dall’articolo 2051 del Codice Civile infatti è oggettiva, il che significa che deriva direttamente dalla dimostrazione del legame causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Il custode può liberarsi da tale responsabilità solo provando l’esistenza di un caso fortuito, ovvero un elemento esterno che interrompe tale legame causale. Questo elemento può essere un evento naturale, l’azione di un terzo o il comportamento della vittima stessa.

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