Bonus Natale 2024: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
Bonus Natale 2024: sono pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il beneficio previsto per quest’anno dal Dl n. 113/2024 (Decreto Omnibus), destinato ai lavoratori dipendenti.
Con la Circolare n. 19 del 10 ottobre 2024 il fisco fornisce le istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione. Il documento di prassi spazia dai requisiti relativi al reddito e alla situazione familiare, fino alle modalità per richiederlo al datore di lavoro ed alle istruzioni per i sostituti d’imposta che erogano il bonus.
Presupposti soggettivi e oggettivi
Innanzitutto, la circolare rammenta i presupposti che l’art. 2-bis, comma 1, del Decreto Omnibus stabilisce per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti.
In particolare, devono sussistere, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; b) coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale; c) imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato
Ai fini del riconoscimento del bonus in esame, ricorda il fisco, “è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato)”.
L’articolo 2-bis, comma 2, del Decreto Omnibus dispone altresì “che l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024”.
I giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. L’Agenzia precisa che “in ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico)”.
Reddito di riferimento
La circolare si sofferma poi, con riferimento al requisito reddituale sul calcolo del reddito complessivo, stabilendo che occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento. Tale reddito è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Nucleo familiare monogenitoriale e conviventi
Con riferimento al nucleo familiare c.d. monogenitoriale l’Agenzia chiarisce che sussiste qualora, alternativamente: l’altro genitore è deceduto; l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). In queste ultime tre ipotesi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, che si connotano per la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta: al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale; al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale; al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore. Il bonus, in siffatte ipotesi, non spetta, chiariscono le Entrate, poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore
Quanto agli adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore, la circolare rammenta che che è il sostituto d’imposta pubblico o privato, a riconoscere il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.
Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
Importo sotto forma di credito da usare in compensazione
In seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
A tal fine, informa l’Agenzia, “sarà istituito, con apposita risoluzione, il codice tributo da utilizzare per la compensazione”.
Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.
Qualora il lavoratore dipendente “abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito – conclude la circolare – deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto”.