Esonero contributivo assunzioni donne vittima di violenza
La legge di bilancio 2024 ha previsto in favore delle donne disoccupate vittime di violenza la possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro, grazie a un’agevolazione concessa ai datori di lavoro. Chi assume donne vittime di violenza è infatti esonerato nella misura del 100% dal versamento dei contributi previdenziali fino al limite massimo di 8.000 euro, fatta eccezione per i premi e i contributi INAIL.
Durata dell’esonero variabile in base al contratto di lavoro
Qualora il contratto d lavoro venga stipulato fin dall’inizio a tempo indeterminato l’esonero dal versamento dei contributi ha una durata di 24 mesi dall’assunzione.
Se invece il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato, anche nella forma della somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dall’assunzione. Se poi il contratto a tempo determinato viene trasformato a tempo indeterminato l’esonero è prorogato fino al 18º mese, decorrente dalla data del contratto.
Come fare domanda: le istruzioni INPS
Sull’esonero contributivo l’INPS ha già emanato la circolare n. 41 del 5 marzo 2024. Con il messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024 l’istituto fornisce tutte le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda da parte del datore di lavoro per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva.
Per fare domanda occorre andare sul sito dell’INPS e seguire il seguente percorso:
- entrare nell’applicazione “Portale delle agevolazioni”;
- cliccare sulla voce “Imprese e liberi professionisti”;
- quindi sulla voce “Esplora imprese libere professionisti
- in seguito sezione ”Strumenti”
- infine “Vedi tutti”: al cui interno è disponibile il modulo per presentare l’istanza online ERLI.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- dati anagrafici della lavoratrice assunta;
- codice della comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro nuovo o trasformato;
- importo della retribuzione lorda mensile comprese 13ª e 14ª;
- indicazione della percentuale eventuale di lavoro part-time;
- misura dell’aliquota contributiva oggetto dello sgravio.
Controlli INPS
Una volta che il datore ha presentato la domanda per l’esonero contributivo l’INPS effettua tutta una serie di controlli:
- verifica l’esistenza del rapporto di lavoro;
- calcola l’incentivo spettante al datore;
- controlla la disponibilità finanziaria per la copertura dell’esonero contributivo (se le risorse sono sufficienti per tutto il periodo l’istituto informa il datore e indica l’importo massimo dell’agevolazione).
In caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro relativa al contratto part-time il beneficio non potrà comunque superare l’importo già autorizzato. In caso invece di variazione in diminuzione della percentuale dell’orario di lavoro, spetta al datore ricalcolare l’incentivo spettante.
Dopo l’accantonamento definitivo delle risorse il datore può beneficiare dell’importo in quote mensili a decorrere dal mese in cui è venuta l’assunzione per il periodo spettante.
L’INPS procede a ulteriori controlli anche dopo aver autorizzato e riconosciuto l’agevolazione.
Esposizione dati e istruzioni contabili
Il messaggio INPS nei paragrafi 2, 3 e 4 fornisce le informazioni di dettaglio sulle:
- modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nella sezione “POSContributiva” del flusso UNIEmens;
- modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione “POSAgri” per i datori di lavoro agricoli autorizzati a fruirne dell’esonero;
- modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione “Lista PosPA” per i datori con lavoratrici iscritte alla “gestione pubblica”.
Per quanto riguarda le istruzioni contabili, considerato che per quanto riguarda la rilevazione contabile dell’esonero l’onere è a carico dello Stato, viene istituito nella “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno” il conto GAW37255 per l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni di donne vittime di violenza che beneficiano del “Reddito di Libertà”.