Sospensione prescrizione per le associazioni non riconosciute
Con la sentenza n. 86 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’articolo 2941, primo comma, numero 7) del Codice civile. La norma, nella sua formulazione originaria, non prevedeva la sospensione del termine di prescrizione per le azioni di responsabilità promosse dalle associazioni non riconosciute contro i propri amministratori finché questi ultimi restano in carica.
Secondo i giudici costituzionali, questa esclusione si traduce in una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle associazioni riconosciute e alle società di persone, per le quali la sospensione è già prevista.
La disparità rispetto ad associazioni riconosciute e società di persone
La Corte ha richiamato due precedenti pronunce: la sentenza n. 322 del 1998, che aveva riguardato le società in nome collettivo, e la sentenza n. 262 del 2015, relativa alle società in accomandita semplice. In entrambe le occasioni, era stata riconosciuta la necessità di sospendere la prescrizione delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori durante il periodo in cui questi esercitano la carica.
La ragione è la medesima anche nel caso delle associazioni non riconosciute: mentre gli amministratori sono in carica, risulta difficile per l’ente accertare eventuali illeciti gestori e promuovere tempestivamente le azioni per tutelare il proprio patrimonio.
La personalità giuridica non incide sui rapporti interni
La Consulta ha sottolineato che il riconoscimento della personalità giuridica non modifica la natura del rapporto interno fra l’ente associativo e i suoi amministratori.
Di conseguenza, non si giustifica una disciplina differente che svantaggi le associazioni prive di riconoscimento rispetto a quelle dotate di personalità giuridica, né tantomeno rispetto alle società di persone, per le quali il legislatore ha già previsto strumenti di controllo e la sospensione del termine prescrizionale.
Effetti della sentenza e tutela dell’ente
La decisione adegua la normativa ai principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione. D’ora in avanti, anche le associazioni non riconosciute potranno beneficiare della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, finché questi restano in carica.
Questa pronuncia offre agli enti associativi un’effettiva tutela dei propri interessi patrimoniali e garantisce che la durata dell’incarico degli amministratori non diventi un ostacolo all’esercizio dei diritti di difesa e di controllo.
Leggi anche la guida Associazioni riconosciute