processo penale telematico

Processo penale telematico: termini deposito dal 2025 Processo penale telematico: il DM n. 206 del 27 dicembre 2024 rimodula i termini per il deposito telematico degli atti

Processo penale telematico: cosa prevede il nuovo dm

Il Ministro della Giustizia ha adottato il Decreto n. 206 del 27.12.2024, che modifica il precedente regolamento sul processo penale telematico. Il provvedimento, che modifica l’articolo 3 del decreto n. 217/2023, introduce importanti novità sui depositi telematici degli atti nei procedimenti penali. Vediamo più in dettaglio i principali cambiamenti,

Obbligo deposito telematico: nuovi scaglioni temporali

Dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie diventa obbligatorio nei seguenti uffici giudiziari penali:

  • Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
  • Procura europea;
  • Sezione del giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale ordinario;
  • Tribunale ordinario;
  • Procura generale presso la corte d’appello (limitata ai procedimenti di avocazione).

Eccezioni e proroghe per il deposito non telematico

Il decreto prevede alcune deroghe temporanee all’obbligo del deposito telematico.

  • Fino al 31 dicembre 2025: nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, nella Procura europea e nelle sezioni del GIP dei Tribunali ordinari i soggetti interni ed esterni possono utilizzare modalità non telematiche per depositare atti relativi a procedimenti diversi da quelli regolati dal libro V, titolo IX (udienza preliminare), dal libro V (per decreto), Vbis (messa alla prova) del codice di procedura penale. Anche per atti relativi all’archiviazione (art. 408,409, 410, 411 e 415 p.p) e alla riapertura delle indagini (art. 4141 c.p.p), il deposito non telematico è consentito.  Sempre fino a questa data negli uffici del tribunale ordinario e in quelli delle sezioni del GIP dei tribunali ordinari i soggetti interni ed esterni abilitati possono depositare anche con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti  di cui al libro IV c.p.p e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
  • Fino al 31 marzo 2025: è ammesso il deposito non telematico per l’iscrizione delle notizie di reato (articolo 335 del codice di procedura penale) e per gli atti relativi ai procedimenti disciplinati dal libro VI, titoli I (abbreviato) III (direttissimo) e IV (immediato, del codice di procedura penale, impugnazioni comprese.

Processo penale telematico: estensione obbligo dal 2027

Dal 1° gennaio 2027, l’obbligo del deposito telematico (anche ai procedimenti in materia di  misure di  prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale) è esteso anche ai seguenti uffici:

  • Ufficio del giudice di pace;
  • Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  • Tribunale per i minorenni;
  • Tribunale di sorveglianza;
  • Corte d’appello;
  • Procura generale presso la corte d’appello;
  • Corte di Cassazione;
  • Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Fino al 31.12.2026 in tutti questi uffici il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può essere effettuato anche in modalità telematica, previa attestazione della funzionalità dei sistemi informatici.

Fino al 31.12.2026 negli uffici del Giudice di Pace, nelle corti di appello e nelle procure generali presso le corti d’appello, i soggetti esterni abilitati potranno depositare in modalità telematica atti, documenti, richieste e memorie.

Gli avvocati possono ancora utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di atti nei casi in cui le modalità telematiche non siano obbligatorie. Questa opzione garantisce una maggiore flessibilità durante il periodo di transizione.

Finalità e prospettive future

Questo regolamento si propone di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. La transizione al digitale consentirà una gestione più snella e trasparente degli atti giudiziari. Con l’estensione graduale dell’obbligo telematico, il decreto garantisce una fase di adattamento per tutti i soggetti coinvolti. Le varie scadenze rappresentano tappe importanti verso una completa digitalizzazione del sistema penale. Il processo penale telematico diventa così una realtà sempre più concreta, in linea con le esigenze di modernizzazione della giustizia italiana.

 

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Allegati

concorso in magistratura

Concorso in magistratura: 350 posti, come partecipare Concorso in magistratura: pubblicato il decreto che bandisce il concorso per 350 magistrati ordinari, domande ammesse fino al 17 gennaio 2025

Concorso in magistratura: 350 Posti

Il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso in magistratura per 350 posti da magistrato ordinario. La procedura è regolata dal Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2024.

Presentazione delle domande

I candidati possono inviare la domanda dalle ore 12:00 del 17 dicembre 2024 fino alle ore 12:00 del 17 gennaio 2025. La partecipazione avviene esclusivamente online tramite il portale del Ministero della Giustizia. Per l’accesso è necessario autenticarsi con SPID di secondo livello, Carta d’Identità Elettronica o CNS. La compilazione del modulo prevede il pagamento di un contributo di segreteria pari a 50 euro tramite PagoPA.

Requisiti di partecipazione

I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

  • cittadinanza italiana e pieno esercizio dei diritti civili;
  • condotta morale incensurabile;
  • idoneità fisica all’impiego;
  • regolarità con gli obblighi di leva, se previsti;
  • non essere stati dichiarati inidonei per quattro concorsi precedenti.

Inoltre, è necessario possedere una laurea in giurisprudenza (corso di almeno quattro anni) o rientrare in specifiche categorie professionali, come magistrati onorari con sei anni di servizio, abilitati alla professione forense, o dipendenti pubblici con qualifiche dirigenziali.

Prove concorso in magistratura

Il concorso comprende una prova scritta e una prova orale.

Prova scritta concorso in magistratura

I candidati redigeranno tre elaborati su diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, ciascuno della durata di otto ore.

Prova orale concorso in magistratura

L’esame orale include materie giuridiche come diritto civile, diritto penale, procedura civile, diritto costituzionale e comunitario. Inoltre, si verifica la conoscenza di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Graduatoria e comunicazioni

La graduatoria finale viene redatta in base ai punteggi delle prove. A parità di punteggio, prevalgono titoli di preferenza come la minore età anagrafica o il servizio lodevole nella pubblica amministrazione.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato l’11 marzo 2025 sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia. Eventuali aggiornamenti seguiranno le stesse modalità.

 

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processo penale telematico

Processo penale telematico: depositi rinviati Processo penale telematico: deposito analogico e digitale per garantire la sperimentazione anche durante il 2025

Processo penale telematico: malfunzionamenti e rinvii

Il Ministero della Giustizia ha ufficializzato il rinvio dell’obbligatorietà del processo penale telematico (PPT). Il regime di doppio binario, analogico e telematico, resterà infatti in vigore fino al 31 dicembre 2025. Lo prevede una Nota datata 11 dicembre 2024.

Il processo penale telematico è stato introdotto con la riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150/2022). La legge prevedeva la digitalizzazione del processo fino all’udienza preliminare, a partire dal gennaio 2024. Tuttavia, i continui malfunzionamenti dell’applicativo hanno spinto il Ministero a rinviare i termini. L’opposizione ha sollevato critiche severe, denunciando il rischio di un sistema ingestibile a partire dal 2025.

Il nuovo calendario del PPT

La modifica del regolamento ministeriale (DM n. 217/2023) introduce una fase transitoria scaglionata.

– Fino al 31 dicembre 2025: deposito telematico facoltativo per atti di magistrati nella fase delle indagini preliminari e deposito telematico facoltativo per procedimenti cautelari, personali e reali.

– Dal 1° gennaio 2025: deposito obbligatorio degli atti relativi all’udienza preliminare, ai riti speciali e al dibattimento.

Dal 1° aprile 2025: deposito esclusivamente telematico per le iscrizioni delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e per il rito “direttissimo”.

Progressi e nuove funzionalità

Il Ministero della Giustizia evidenzia comunque progressi significativi. L’applicativo APP, operativo dal gennaio 2024, viene infatti costantemente aggiornato. La nuova versione APP 2.0, in uso dal 18 ottobre 2024, introduce funzionalità avanzate:

  • ricerca e gestione dei fascicoli;
  • caricamento semplificato degli atti;
  • visualizzazione del calendario delle udienze;
  • inserimento automatico dell’intestazione delle sentenze.

Dal 16 dicembre 2024, ulteriori miglioramenti permetteranno inoltre una gestione strutturata e digitalizzata del fascicolo penale.

Il Ministero assicura che il rinvio consentirà una sperimentazione adeguata del Processo Penale Telematico durante tutto il 2025. L’obbligatorietà dei depositi digitali, salvo eccezioni, entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e sarà completamente operativa entro la fine dell’anno.

 

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notifiche avvocati

Notifiche avvocati: come si usa l’area web Notifiche avvocati: il D.lgs n. 164/2024 introduce importanti novità in materia di notifiche a mezzo pec in caso di fallimento della notifica

Notifiche avvocati: le modifiche del D.lgs. 164/2024

In materia di notifiche effettuate dall’avvocato il D.lgs n. 164/2024, che contiene il  correttivo più recente della Riforma Cartaria, apporta significative modifiche alla legge n. 53/94. In questo modo il decreto uniforma le notifiche in proprio degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari nei casi in cui il messaggio risulti impossibile da recapitare. Questo intervento è parte di un più ampio processo di informatizzazione del sistema giudiziario italiano finalizzato a renderlo più rapido ed efficiente. 

Novità articolo 3-ter legge n. 53/94

L’articolo 6 del D.lgs n. 164/2024 ha rivisto la disciplina delle notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC), modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 3-ter della legge n. 53/94.

Notifica fallita per causa imputabile al destinatario

Ora, quando una notifica via PEC non viene recapitata per cause imputabili al destinatario, l’atto è inserito in un’area riservata del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia “unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.”

Il perfezionamento della notifica avviene al decimo giorno dall’inserimento nel portale, oppure il giorno in cui il destinatario accede all’area riservata, se precedente.

Notifica fallita per causa non imputabile al destinatario

Se invece il mancato recapito è dovuto a cause non imputabili al destinatario, la notifica deve essere eseguita con modalità tradizionali, dall’avvocato a mezzo posta o dall’ufficiale giudiziario in base a quanto previsto all’art. 137 c.p.c e seguenti. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.” 

Notifiche avvocati: le implicazioni delle modifiche

Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso la digitalizzazione del sistema giuridico. Uniformando le procedure di notifica degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari, si semplificano i processi e si migliorano i tempi di gestione.

La creazione dell’area riservata sul Portale dei Servizi Telematici è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per ridurre gli ostacoli burocratici. Allo stesso tempo, essa è in grado anche di garantire il rispetto dei diritti del destinatario, con regole chiare e uniformi per il perfezionamento della notifica.

Con l’informatizzazione del processo civile, cresce anche la responsabilità degli avvocati nell’utilizzo degli strumenti digitali. Adeguarsi a queste novità è fondamentale per operare efficacemente nel contesto giuridico in continua evoluzione.

 

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notifiche non perfezionate

Notifiche non perfezionate: aggiornato il PCT Notifiche non perfezionate: il Ministero della Giustizia con una circolare indirizzata al CNF comunica le novità del portale PCT

Notifiche non perfezionate

Per la gestione delle notifiche non perfezionate per cause attribuibili al destinatario sono state pensate nuove funzionalità. Il Ministero della Giustizia le ha introdotte nel portale dedicato agli avvocati, accessibile tramite il sito del Processo Civile Telematico (PCT).

Le modifiche sono state comunicate il 14 novembre 2024 attraverso una circolare della Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA) indirizzata al Consiglio Nazionale Forense (CNF).

In particolare, gli avvocati potranno consultare, caricare e ottenere certificazioni relative a queste notifiche.

Il Ministero della Giustizia ha chiesto ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di diffondere queste informazioni in modo capillare, così da garantire che tutti i professionisti possano usufruire delle nuove funzionalità offerte dal portale.

Consultazione delle notifiche non perfezionate

Nella sezione denominata “Notifiche non perfezionate“, gli utenti possono prendere visione ditutte le notifiche incomplete a loro indirizzate. Il sistema consente di effettuare ricerche utilizzando i dati di inserimento e, opzionalmente, il codice fiscale del mittente.
I risultati della ricerca includono:

  • numero identificativo della notifica;
  • dati relativi all’inserimento;
  • codice fiscale del mittente;
  • oggetto della notifica.

È anche possibile scaricare l’atto da notificare e i relativi allegati.

Inserimento di notifiche non consegnate

La sezione “Predisponi notifica” permette invece agli avvocati di inserire notifiche non consegnate a causa di problematiche legate al destinatario. In questa area è necessario fornire alcune informazioni essenziali:

  • codice fiscale del destinatario;
  • oggetto della notifica;
  • documentazione necessaria, tra cui:
    • atto da notificare (in formato PDF o EML);
    • relazione di notifica (in formato PDF);
    • ricevuta di mancata notifica (in formato EML);
    • altri eventuali documenti (massimo tre file, ciascuno fino a 10 MB).

Generazione e consultazione delle certificazioni

Una volta inserita la notifica, il sistema genera automaticamente una certificazione firmata digitalmente, disponibile per il download entro 10 giorni. Questa certificazione costituisce prova della notifica effettuata ed è utilizzabile per il deposito telematico degli atti.

Le notifiche inserite e le relative certificazioni possono essere consultate nella sezione “Notifiche predisposte e certificazioni”. Qui è possibile:

  • cercare le notifiche tramite diversi parametri (data di inserimento, codice fiscale del destinatario, numero di protocollo, oggetto);
  • scaricare i documenti e la certificazione firmata.

Accesso e modalità di autenticazione

L’utilizzo del portale è riservato a specifiche categorie professionali registrate nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), tra cui Avvocati, Avvocati Enti Pubblici e Cassazionisti.

L’accesso avviene tramite le seguenti modalità di autenticazione:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • ADN (Autenticazione Digitale Nazionale).

 

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processo penale telematico

Processo penale telematico: atti esclusi dall’accettazione automatica Processo penale telematico: la circolare DGSIA del 12 novembre 2024 chiarisce quali atti e sono esclusi dall’accettazione automatica

Processo penale telematico: chiarimenti dalla DGSIA

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha emanato, il 12 novembre 2024, una circolare rivolta agli uffici giudiziari per ottimizzare la gestione dei depositi telematici effettuati dai difensori attraverso il portale del Processo Penale Telematico. Il documento specifica le categorie di atti processuali escluse dall’accettazione automatica e che, pertanto, richiedono la verifica manuale da parte degli operatori addetti.

Atti esclusi dall’accettazione automatica

La circolare elenca in modo puntuale gli atti che non possono essere processati automaticamente dal sistema informatico. Tra questi:

  1. nomina difensiva, quando necessita di un atto abilitante, ad esempio prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis Cpp);
  2. richieste di accesso agli atti;
  3. richieste di avocazione al Procuratore Generale;
  4. rescissioni del giudicato;
  5. revisioni di sentenze;
  6. domande di riparazione per ingiusta detenzione;
  7. denunce e querele;
  8. istanze di procedimento;
  9. integrazioni di denuncia, querela o istanza di procedimento;
  10. Richieste di certificati e solleciti;
  11. atti depositabili presso il Tribunale del riesame.

Accettazione denunce, istanze e querele: il ruolo del PM

Un elemento cruciale chiarito nella circolare riguarda l’accettazione delle denunce, querele e istanze di procedimento. In passato, il sistema informatico accoglieva automaticamente tali atti,

Una nota del Ministero della Giustizia, pubblicata il 13 novembre 2024 però ha chiarito che il sistema informatico non avvia in automatico un procedimento penale. La piattaforma Pdp si limita a registrare e accettare l’atto trasmesso, mentre la scelta di procedere con l’iscrizione di un nuovo fascicolo dipende esclusivamente dal Pubblico Ministero.

Motivazioni legate al segreto investigativo

La circolare del 12 novembre 2024 introduce ulteriori restrizioni, evidenziando che alcuni atti sono esclusi dall’accettazione automatica per proteggere il segreto della fase investigativa.

Tra questi, si trovano:

  • depositi indirizzati al Giudice per le indagini preliminari (Gip), quando il fascicolo si trova in una fase interlocutoria;
  • eccezioni: richieste di incidente probatorio, convalida di fermo o arresto, proroga dei termini di indagine e ammissione all’oblazione;
  • atti relativi a richieste di decreto penale di condanna e a procedimenti ex art. 129 Cpp

In questi casi, il numero di registro generale del fascicolo presso l’ufficio Gip non viene esposto al difensore sul Pdp, garantendo una maggiore riservatezza.

PPT: implicazioni pratiche per operatori e difensori

Queste disposizioni mirano a tutelare l’accuratezza e la segretezza del processo penale, impedendo che determinate fasi delicate siano gestite automaticamente dal sistema. Per gli operatori giudiziari e i difensori, ciò comporta una maggiore attenzione nella preparazione e nel monitoraggio dei depositi.

La distinzione tra atti accettati automaticamente e atti che richiedono intervento manuale rafforza il controllo umano su procedure fondamentali, come l’iscrizione di una notizia criminis, e protegge l’integrità del sistema giuridico.

In questo modo si realizza un uso più efficace del processo penale telematico, bilanciando innovazione tecnologica e garanzie processuali. L’introduzione di limiti precisi all’accettazione automatica degli atti processuali rafforza il ruolo del Pubblico Ministero e tutela la riservatezza delle indagini, assicurando un controllo rigoroso nei procedimenti penali.

 

Leggi: Processo penale telematico: cos’è e come funziona

Allegati

concorso 400 magistrati

Concorso 400 magistrati: le prove orali Pubblicato il calendario delle prove orali previste dal concorso per 400 magistrati indetto nel 2023. Si parte dal 13 gennaio 2025

Bando 400 magistrati, calendario prove orali

E’ stato comunicato dall’Ufficio Concorsi della Direzione Generale dei Magistrati il calendario delle prove orali previste dal concorso per 400 Magistrati indetto con decreto ministeriale 9 ottobre 2023.

In base all’ordine di estrazione, le convocazioni cominceranno con i candidati relativi al distretto della Corte d’Appello di Torino per le sessioni in programma dal 13 al 16 gennaio 2025.

Successivamente, il calendario proseguirà con gli altri distretti, per concludersi con i candidati relativi alla Corte d’Appello dell’Aquila, nelle sessioni in programma dal 24 al 27 giugno 2025.

Con avviso del 19 novembre 2024 è stata inoltre pubblicata la scheda pratica sull’esercizio del diritto di accesso e di copia degli atti relativi alla procedura concorsuale.

Le modalità operative per procedere alla visione degli atti e al rilascio delle copie sono riportate nella comunicazione.

Tutti i dettagli sono disponibili nella SCHEDA DI SINTESI sul sito del ministero della Giustizia.

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certificato casellario giudiziale

Certificato casellario giudiziale Certificato casellario giudiziale: è il documento che attesta la presenza di provvedimenti penali, civili e amministrativi passati in giudicato o definitivi a carico di una persona

Certificato casellario giudiziale: cos’è

Il Certificato del casellario giudiziale è un documento ufficiale che attesta la presenza di provvedimenti penali, civili e amministrativi passati in giudicato o definitivi emessi a carico di una persona. Questo certificato fornisce una panoramica delle vicende giuridiche in cui una persona è stata coinvolta.

Il Casellario giudiziale è gestito dal Ministero della Giustizia e raccoglie i dati relativi a tutte le decisioni giudiziarie emesse da tribunali italiani, comprese le condanne, le sentenze di non luogo a procedere, le assoluzioni e le misure di sicurezza.

Chi può richiederlo

Il Certificato del casellario giudiziale può essere richiesto da chiunque abbia interesse a ottenere una certificazione sulla propria posizione giuridica.

  1. Dalla persona interessata per se stessa per attestare se si ha o meno un’eventuale condanna penale a proprio carico.
  2. Da un soggetto che ha un interesse legittimo. Ad esempio, un datore di lavoro può richiedere il certificato di un candidato durante una selezione, per verificare che non ci siano condanne penali. In questo caso, è necessaria una specifica autorizzazione della persona interessata.
  3. Dall’ente pubblico o dall’istituzione che necessita di verificare la posizione giuridica di una persona può richiederlo per motivi legati a incarichi o adempimenti particolari (es. assunzioni in ambito pubblico, concessione di licenze, etc.).

A cosa serve il certificato del casellario giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale ha numerosi usi e applicazioni pratiche. Alcuni dei principali sono:

  1. Adempimenti lavorativi: Il certificato può essere richiesto da datori di lavoro, sia pubblici che privati, per verificare se un candidato abbia condanne penali o procedimenti pendenti, soprattutto in contesti sensibili (es. assunzioni in ambito sanitario, educativo, giuridico, etc.).
  2. Partecipazione a concorsi pubblici: Le pubbliche amministrazioni richiedono spesso il Certificato del Casellario Giudiziale per i candidati ai concorsi pubblici, al fine di verificare l’idoneità morale e giuridica alla posizione.
  3. Concessione di licenze e autorizzazioni: In alcuni casi, come per l’ottenimento di licenze professionali o per la gestione di attività sensibili (come bar, ristoranti, o agenzie di sicurezza), le autorità locali possono richiedere il certificato per garantire che il richiedente non abbia precedenti penali.
  4. Esigenze personali: Può essere richiesto anche per motivi personali, come ad esempio per la presentazione di una domanda di visto o per procedimenti legali in corso. Alcuni cittadini possono anche richiederlo per semplici motivi di trasparenza o per tutelarsi in specifiche situazioni.
  5. Adempimenti giuridici: In determinati contesti legali, come per la partecipazione a cause civili o per l’affidamento di minori, il certificato può essere richiesto per accertare l’affidabilità del soggetto coinvolto.

Come si richiede il certificato del casellario giudiziale

La richiesta del Certificato del Casellario Giudiziale può essere effettuata attraverso vari canali:

  1. Online: È possibile richiederlo direttamente online tramite il portale del Ministero della Giustizia, con una procedura semplificata che permette di ottenere il certificato in modo rapido. In alcuni casi, è necessaria una firma digitale per completare la richiesta.
  2. Presso gli uffici giudiziari: In alternativa, il certificato può essere richiesto recandosi direttamente presso l’ufficio del Casellario Giudiziale del tribunale competente (tribunale di residenza o di domicilio dell’interessato).
  3. Per posta: È possibile inviare una richiesta scritta al tribunale competente, allegando la documentazione necessaria per l’identificazione.
  4. In agenzia pratiche: Alcune agenzie o studi legali si occupano di inoltrare la richiesta per conto di terzi, in cambio di una tariffa per il servizio.

Costo del certificato

La richiesta di un Certificato del Casellario Giudiziale comporta un costo, che può variare a seconda del tipo di certificato richiesto e delle modalità di rilascio (ad esempio, online, in tribunale, per posta, etc.).  Il sito del Ministero precisa che il costo per il rilascio del certificato è di 19,92 Euro (16,00  Euro per la marca da bollo e 3,92 euro per i diritti). Per la spedizione occorre poi sostenere i relativi costi di affrancatura.

Durata e validità

Il Certificato del Casellario Giudiziale ha una validità limitata, in quanto le informazioni contenute possono cambiare nel tempo. Solitamente, il certificato è valido per un periodo di 6 mesi, ma per determinati scopi, come la partecipazione a concorsi pubblici o richieste di lavoro, potrebbe essere richiesta una data di rilascio più recente.

certificato carichi pendenti

Certificato carichi pendenti: cos’è e chi può richiederlo Il certificato carichi pendenti serve a conoscere se un soggetto ha procedimenti penali in corso a suo carico

Il certificato dei carichi pendenti è un documento ufficiale che attesta se un soggetto ha procedimenti penali in corso a suo carico ed eventuali relativi giudizi di impugnazione. Viene rilasciato dal Ministero della Giustizia e può essere richiesto per una serie di motivi legali, amministrativi o professionali.

Vediamo nel dettaglio cos’è il certificato carichi pendenti, come si richiede e chi può farne richiesta.

Cos’è il certificato carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti è dunque un documento che certifica la presenza o meno di procedimenti penali in corso a carico di una persona. Questi procedimenti possono riguardare indagini, processi o procedimenti esecutivi che non sono ancora stati definitivi (ad esempio, una sentenza di condanna che non è ancora passata in giudicato). Il certificato, quindi, non riporta condanne definitive (distinguendosi perciò dal certificato del casellario giudiziale), ma solo quelle in corso di svolgimento.

Il certificato ha valore legale ed è spesso richiesto in ambito lavorativo, per la partecipazione a concorsi pubblici, o per altre finalità amministrative e legali.

Come si richiede il certificato carichi pendenti

La richiesta del certificato può essere fatta in vari modi, a seconda delle necessità del richiedente e della modalità che preferisce.

Il certificato viene rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato. Il documento riporta i procedimenti pendenti presso tale ufficio e quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia (DDA), di cui si è ricevuta comunicazione.

Non risultano comunque divieti al rilascio del certificato da parte di una Procura diversa da quella di residenza.

Presso molti uffici giudiziari, inoltre, è possibile prenotare il certificato online tramite l’apposito modulo disponibile nelle procure e sul sito del ministero della Giustizia, unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità.

I certificati prenotati si ritirano allo sportello dell’ufficio locale del casellario selezionato, consegnando il modulo di richiesta prodotto dal sistema ovvero in alternativa il numero di prenotazione assegnato nel corso della procedura online.

Chi può richiedere il certificato

Il certificato carichi pendenti può essere richiesto da:

  • dal diretto interessato o da persona da lui delegata;
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l’espletamento delle loro funzioni;
  • dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione;
  • dal difensore dell’imputato, nei confronti della persona offesa o del testimone.

Quando viene richiesto il certificato dei carichi pendenti

Il certificato è spesso richiesto in numerosi contesti, tra cui:

Concorsi pubblici

Molti concorsi pubblici, soprattutto per incarichi che implicano responsabilità giuridiche o finanziarie, richiedono che i candidati presentino il certificato dei carichi pendenti per escludere soggetti con procedimenti penali in corso.

Assunzione in aziende private

Alcune aziende, soprattutto nei settori della sicurezza o in posizioni sensibili, possono chiedere il certificato dei carichi pendenti ai propri dipendenti o ai candidati per garantire che non ci siano procedimenti legali in corso.

Procedimenti legali

In caso di contenziosi legali, l’avvocato potrebbe richiedere il certificato per accertare la situazione penale del cliente o della controparte.

Cessione di immobili o altri contratti

In alcune situazioni, come la cessione di beni immobili o la firma di contratti di rilevante valore, può essere richiesto il certificato per verificare l’affidabilità della parte coinvolta.

osservatorio intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale: al via l’osservatorio Il ministero della Giustizia accogliendo la richiesta della Cassazione e del CNF ha istituito l'osservatorio IA insediato il 23 ottobre 2024

Osservatorio Intelligenza Artificiale

Con un decreto ministeriale del 10 luglio, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha istituito l’Osservatorio Permanente per l’Uso dell’Intelligenza Artificiale, accogliendo la richiesta congiunta che era stata avanzata dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio Nazionale Forense.

Il 23 ottobre 2024, il Guardasigilli ha presieduto la prima riunione dell’Osservatorio, il cui tavolo tecnico si è insediato in via Arenula lo stesso giorno.

Le richieste della Cassazione e del CNF

Nella lettera inviata al ministro della Giustizia, la Prima Presidente Margherita Cassano e il Presidente del CNF Francesco Greco avevano sottolineato “l’opportunità di istituire un luogo di riflessione e approfondimento che veda il permanente coinvolgimento di tutti gli attori fondamentali della giurisdizione e del processo, in cui affrontare tutti i temi che toccano il rapporto tra IA e giurisdizione, a partire dalla qualità e sicurezza delle banche dati giuridiche, agli strumenti di supporto dell’attività giurisdizionale e delle professioni”.

La condizione posta dalla Suprema Corte e dagli Avvocati è che “l’innovazione tecnologica debba supportare la funzione di giustizia per innalzarne la qualità e l’efficienza” e venga utilizzata in “modo compatibile con i princìpi cardine dello Stato di diritto, del giusto processo, del diritto inalienabile di difesa e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”.

Composizione Osservatorio IA

Sono stati nominati componenti dell’Osservatorio i vertici della Corte di Cassazione, tra cui la Prima Presidente Cassano, il direttore del Ced Enzo Vincenti – il Procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo, il direttore e il vicedirettore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi Nunzia Ciardi, il direttore generale del Dg Connect della Commissione Ue, Roberto Viola, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco e il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino.

L’Osservatorio sarà presieduto dal ministro Carlo Nordio, il cui dicastero ha il compito di disciplinare l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari come previsto dal ddl governativo sull’IA.

Greco: “Passo fondamentale per la giustizia”

“La costituzione dell’Osservatorio permanente per l’uso dell’intelligenza artificiale – ha commentato il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco – rappresenta un passo fondamentale per garantire che l’innovazione tecnologica sia al servizio della giustizia e del cittadino. Si tratta di uno strumento che offre straordinarie opportunità per migliorare l’efficienza e la qualità del sistema giuridico, ma deve essere impiegata con prudenza e in conformità con i princìpi del nostro Stato di diritto”.