processo penale telematico

Processo penale telematico: depositi rinviati Processo penale telematico: deposito analogico e digitale per garantire la sperimentazione anche durante il 2025

Processo penale telematico: malfunzionamenti e rinvii

Il Ministero della Giustizia ha ufficializzato il rinvio dell’obbligatorietà del processo penale telematico (PPT). Il regime di doppio binario, analogico e telematico, resterà infatti in vigore fino al 31 dicembre 2025. Lo prevede una Nota datata 11 dicembre 2024.

Il processo penale telematico è stato introdotto con la riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150/2022). La legge prevedeva la digitalizzazione del processo fino all’udienza preliminare, a partire dal gennaio 2024. Tuttavia, i continui malfunzionamenti dell’applicativo hanno spinto il Ministero a rinviare i termini. L’opposizione ha sollevato critiche severe, denunciando il rischio di un sistema ingestibile a partire dal 2025.

Il nuovo calendario del PPT

La modifica del regolamento ministeriale (DM n. 217/2023) introduce una fase transitoria scaglionata.

– Fino al 31 dicembre 2025: deposito telematico facoltativo per atti di magistrati nella fase delle indagini preliminari e deposito telematico facoltativo per procedimenti cautelari, personali e reali.

– Dal 1° gennaio 2025: deposito obbligatorio degli atti relativi all’udienza preliminare, ai riti speciali e al dibattimento.

Dal 1° aprile 2025: deposito esclusivamente telematico per le iscrizioni delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e per il rito “direttissimo”.

Progressi e nuove funzionalità

Il Ministero della Giustizia evidenzia comunque progressi significativi. L’applicativo APP, operativo dal gennaio 2024, viene infatti costantemente aggiornato. La nuova versione APP 2.0, in uso dal 18 ottobre 2024, introduce funzionalità avanzate:

  • ricerca e gestione dei fascicoli;
  • caricamento semplificato degli atti;
  • visualizzazione del calendario delle udienze;
  • inserimento automatico dell’intestazione delle sentenze.

Dal 16 dicembre 2024, ulteriori miglioramenti permetteranno inoltre una gestione strutturata e digitalizzata del fascicolo penale.

Il Ministero assicura che il rinvio consentirà una sperimentazione adeguata del Processo Penale Telematico durante tutto il 2025. L’obbligatorietà dei depositi digitali, salvo eccezioni, entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e sarà completamente operativa entro la fine dell’anno.

 

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notifiche avvocati

Notifiche avvocati: come si usa l’area web Notifiche avvocati: il D.lgs n. 164/2024 introduce importanti novità in materia di notifiche a mezzo pec in caso di fallimento della notifica

Notifiche avvocati: le modifiche del D.lgs. 164/2024

In materia di notifiche effettuate dall’avvocato il D.lgs n. 164/2024, che contiene il  correttivo più recente della Riforma Cartaria, apporta significative modifiche alla legge n. 53/94. In questo modo il decreto uniforma le notifiche in proprio degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari nei casi in cui il messaggio risulti impossibile da recapitare. Questo intervento è parte di un più ampio processo di informatizzazione del sistema giudiziario italiano finalizzato a renderlo più rapido ed efficiente. 

Novità articolo 3-ter legge n. 53/94

L’articolo 6 del D.lgs n. 164/2024 ha rivisto la disciplina delle notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC), modificando i commi 2 e 3 dell’articolo 3-ter della legge n. 53/94.

Notifica fallita per causa imputabile al destinatario

Ora, quando una notifica via PEC non viene recapitata per cause imputabili al destinatario, l’atto è inserito in un’area riservata del Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia “unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.”

Il perfezionamento della notifica avviene al decimo giorno dall’inserimento nel portale, oppure il giorno in cui il destinatario accede all’area riservata, se precedente.

Notifica fallita per causa non imputabile al destinatario

Se invece il mancato recapito è dovuto a cause non imputabili al destinatario, la notifica deve essere eseguita con modalità tradizionali, dall’avvocato a mezzo posta o dall’ufficiale giudiziario in base a quanto previsto all’art. 137 c.p.c e seguenti. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.” 

Notifiche avvocati: le implicazioni delle modifiche

Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso la digitalizzazione del sistema giuridico. Uniformando le procedure di notifica degli avvocati a quelle degli ufficiali giudiziari, si semplificano i processi e si migliorano i tempi di gestione.

La creazione dell’area riservata sul Portale dei Servizi Telematici è un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per ridurre gli ostacoli burocratici. Allo stesso tempo, essa è in grado anche di garantire il rispetto dei diritti del destinatario, con regole chiare e uniformi per il perfezionamento della notifica.

Con l’informatizzazione del processo civile, cresce anche la responsabilità degli avvocati nell’utilizzo degli strumenti digitali. Adeguarsi a queste novità è fondamentale per operare efficacemente nel contesto giuridico in continua evoluzione.

 

Leggi anche: Notifiche non perfezionate: aggiornato il PCT

notifiche non perfezionate

Notifiche non perfezionate: aggiornato il PCT Notifiche non perfezionate: il Ministero della Giustizia con una circolare indirizzata al CNF comunica le novità del portale PCT

Notifiche non perfezionate

Per la gestione delle notifiche non perfezionate per cause attribuibili al destinatario sono state pensate nuove funzionalità. Il Ministero della Giustizia le ha introdotte nel portale dedicato agli avvocati, accessibile tramite il sito del Processo Civile Telematico (PCT).

Le modifiche sono state comunicate il 14 novembre 2024 attraverso una circolare della Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA) indirizzata al Consiglio Nazionale Forense (CNF).

In particolare, gli avvocati potranno consultare, caricare e ottenere certificazioni relative a queste notifiche.

Il Ministero della Giustizia ha chiesto ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di diffondere queste informazioni in modo capillare, così da garantire che tutti i professionisti possano usufruire delle nuove funzionalità offerte dal portale.

Consultazione delle notifiche non perfezionate

Nella sezione denominata “Notifiche non perfezionate“, gli utenti possono prendere visione ditutte le notifiche incomplete a loro indirizzate. Il sistema consente di effettuare ricerche utilizzando i dati di inserimento e, opzionalmente, il codice fiscale del mittente.
I risultati della ricerca includono:

  • numero identificativo della notifica;
  • dati relativi all’inserimento;
  • codice fiscale del mittente;
  • oggetto della notifica.

È anche possibile scaricare l’atto da notificare e i relativi allegati.

Inserimento di notifiche non consegnate

La sezione “Predisponi notifica” permette invece agli avvocati di inserire notifiche non consegnate a causa di problematiche legate al destinatario. In questa area è necessario fornire alcune informazioni essenziali:

  • codice fiscale del destinatario;
  • oggetto della notifica;
  • documentazione necessaria, tra cui:
    • atto da notificare (in formato PDF o EML);
    • relazione di notifica (in formato PDF);
    • ricevuta di mancata notifica (in formato EML);
    • altri eventuali documenti (massimo tre file, ciascuno fino a 10 MB).

Generazione e consultazione delle certificazioni

Una volta inserita la notifica, il sistema genera automaticamente una certificazione firmata digitalmente, disponibile per il download entro 10 giorni. Questa certificazione costituisce prova della notifica effettuata ed è utilizzabile per il deposito telematico degli atti.

Le notifiche inserite e le relative certificazioni possono essere consultate nella sezione “Notifiche predisposte e certificazioni”. Qui è possibile:

  • cercare le notifiche tramite diversi parametri (data di inserimento, codice fiscale del destinatario, numero di protocollo, oggetto);
  • scaricare i documenti e la certificazione firmata.

Accesso e modalità di autenticazione

L’utilizzo del portale è riservato a specifiche categorie professionali registrate nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), tra cui Avvocati, Avvocati Enti Pubblici e Cassazionisti.

L’accesso avviene tramite le seguenti modalità di autenticazione:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • ADN (Autenticazione Digitale Nazionale).

 

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processo penale telematico

Processo penale telematico: atti esclusi dall’accettazione automatica Processo penale telematico: la circolare DGSIA del 12 novembre 2024 chiarisce quali atti e sono esclusi dall’accettazione automatica

Processo penale telematico: chiarimenti dalla DGSIA

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha emanato, il 12 novembre 2024, una circolare rivolta agli uffici giudiziari per ottimizzare la gestione dei depositi telematici effettuati dai difensori attraverso il portale del Processo Penale Telematico. Il documento specifica le categorie di atti processuali escluse dall’accettazione automatica e che, pertanto, richiedono la verifica manuale da parte degli operatori addetti.

Atti esclusi dall’accettazione automatica

La circolare elenca in modo puntuale gli atti che non possono essere processati automaticamente dal sistema informatico. Tra questi:

  1. nomina difensiva, quando necessita di un atto abilitante, ad esempio prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis Cpp);
  2. richieste di accesso agli atti;
  3. richieste di avocazione al Procuratore Generale;
  4. rescissioni del giudicato;
  5. revisioni di sentenze;
  6. domande di riparazione per ingiusta detenzione;
  7. denunce e querele;
  8. istanze di procedimento;
  9. integrazioni di denuncia, querela o istanza di procedimento;
  10. Richieste di certificati e solleciti;
  11. atti depositabili presso il Tribunale del riesame.

Accettazione denunce, istanze e querele: il ruolo del PM

Un elemento cruciale chiarito nella circolare riguarda l’accettazione delle denunce, querele e istanze di procedimento. In passato, il sistema informatico accoglieva automaticamente tali atti,

Una nota del Ministero della Giustizia, pubblicata il 13 novembre 2024 però ha chiarito che il sistema informatico non avvia in automatico un procedimento penale. La piattaforma Pdp si limita a registrare e accettare l’atto trasmesso, mentre la scelta di procedere con l’iscrizione di un nuovo fascicolo dipende esclusivamente dal Pubblico Ministero.

Motivazioni legate al segreto investigativo

La circolare del 12 novembre 2024 introduce ulteriori restrizioni, evidenziando che alcuni atti sono esclusi dall’accettazione automatica per proteggere il segreto della fase investigativa.

Tra questi, si trovano:

  • depositi indirizzati al Giudice per le indagini preliminari (Gip), quando il fascicolo si trova in una fase interlocutoria;
  • eccezioni: richieste di incidente probatorio, convalida di fermo o arresto, proroga dei termini di indagine e ammissione all’oblazione;
  • atti relativi a richieste di decreto penale di condanna e a procedimenti ex art. 129 Cpp

In questi casi, il numero di registro generale del fascicolo presso l’ufficio Gip non viene esposto al difensore sul Pdp, garantendo una maggiore riservatezza.

PPT: implicazioni pratiche per operatori e difensori

Queste disposizioni mirano a tutelare l’accuratezza e la segretezza del processo penale, impedendo che determinate fasi delicate siano gestite automaticamente dal sistema. Per gli operatori giudiziari e i difensori, ciò comporta una maggiore attenzione nella preparazione e nel monitoraggio dei depositi.

La distinzione tra atti accettati automaticamente e atti che richiedono intervento manuale rafforza il controllo umano su procedure fondamentali, come l’iscrizione di una notizia criminis, e protegge l’integrità del sistema giuridico.

In questo modo si realizza un uso più efficace del processo penale telematico, bilanciando innovazione tecnologica e garanzie processuali. L’introduzione di limiti precisi all’accettazione automatica degli atti processuali rafforza il ruolo del Pubblico Ministero e tutela la riservatezza delle indagini, assicurando un controllo rigoroso nei procedimenti penali.

 

Leggi: Processo penale telematico: cos’è e come funziona

Allegati

concorso 400 magistrati

Concorso 400 magistrati: le prove orali Pubblicato il calendario delle prove orali previste dal concorso per 400 magistrati indetto nel 2023. Si parte dal 13 gennaio 2025

Bando 400 magistrati, calendario prove orali

E’ stato comunicato dall’Ufficio Concorsi della Direzione Generale dei Magistrati il calendario delle prove orali previste dal concorso per 400 Magistrati indetto con decreto ministeriale 9 ottobre 2023.

In base all’ordine di estrazione, le convocazioni cominceranno con i candidati relativi al distretto della Corte d’Appello di Torino per le sessioni in programma dal 13 al 16 gennaio 2025.

Successivamente, il calendario proseguirà con gli altri distretti, per concludersi con i candidati relativi alla Corte d’Appello dell’Aquila, nelle sessioni in programma dal 24 al 27 giugno 2025.

Con avviso del 19 novembre 2024 è stata inoltre pubblicata la scheda pratica sull’esercizio del diritto di accesso e di copia degli atti relativi alla procedura concorsuale.

Le modalità operative per procedere alla visione degli atti e al rilascio delle copie sono riportate nella comunicazione.

Tutti i dettagli sono disponibili nella SCHEDA DI SINTESI sul sito del ministero della Giustizia.

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certificato casellario giudiziale

Certificato casellario giudiziale Certificato casellario giudiziale: è il documento che attesta la presenza di provvedimenti penali, civili e amministrativi passati in giudicato o definitivi a carico di una persona

Certificato casellario giudiziale: cos’è

Il Certificato del casellario giudiziale è un documento ufficiale che attesta la presenza di provvedimenti penali, civili e amministrativi passati in giudicato o definitivi emessi a carico di una persona. Questo certificato fornisce una panoramica delle vicende giuridiche in cui una persona è stata coinvolta.

Il Casellario giudiziale è gestito dal Ministero della Giustizia e raccoglie i dati relativi a tutte le decisioni giudiziarie emesse da tribunali italiani, comprese le condanne, le sentenze di non luogo a procedere, le assoluzioni e le misure di sicurezza.

Chi può richiederlo

Il Certificato del casellario giudiziale può essere richiesto da chiunque abbia interesse a ottenere una certificazione sulla propria posizione giuridica.

  1. Dalla persona interessata per se stessa per attestare se si ha o meno un’eventuale condanna penale a proprio carico.
  2. Da un soggetto che ha un interesse legittimo. Ad esempio, un datore di lavoro può richiedere il certificato di un candidato durante una selezione, per verificare che non ci siano condanne penali. In questo caso, è necessaria una specifica autorizzazione della persona interessata.
  3. Dall’ente pubblico o dall’istituzione che necessita di verificare la posizione giuridica di una persona può richiederlo per motivi legati a incarichi o adempimenti particolari (es. assunzioni in ambito pubblico, concessione di licenze, etc.).

A cosa serve il certificato del casellario giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale ha numerosi usi e applicazioni pratiche. Alcuni dei principali sono:

  1. Adempimenti lavorativi: Il certificato può essere richiesto da datori di lavoro, sia pubblici che privati, per verificare se un candidato abbia condanne penali o procedimenti pendenti, soprattutto in contesti sensibili (es. assunzioni in ambito sanitario, educativo, giuridico, etc.).
  2. Partecipazione a concorsi pubblici: Le pubbliche amministrazioni richiedono spesso il Certificato del Casellario Giudiziale per i candidati ai concorsi pubblici, al fine di verificare l’idoneità morale e giuridica alla posizione.
  3. Concessione di licenze e autorizzazioni: In alcuni casi, come per l’ottenimento di licenze professionali o per la gestione di attività sensibili (come bar, ristoranti, o agenzie di sicurezza), le autorità locali possono richiedere il certificato per garantire che il richiedente non abbia precedenti penali.
  4. Esigenze personali: Può essere richiesto anche per motivi personali, come ad esempio per la presentazione di una domanda di visto o per procedimenti legali in corso. Alcuni cittadini possono anche richiederlo per semplici motivi di trasparenza o per tutelarsi in specifiche situazioni.
  5. Adempimenti giuridici: In determinati contesti legali, come per la partecipazione a cause civili o per l’affidamento di minori, il certificato può essere richiesto per accertare l’affidabilità del soggetto coinvolto.

Come si richiede il certificato del casellario giudiziale

La richiesta del Certificato del Casellario Giudiziale può essere effettuata attraverso vari canali:

  1. Online: È possibile richiederlo direttamente online tramite il portale del Ministero della Giustizia, con una procedura semplificata che permette di ottenere il certificato in modo rapido. In alcuni casi, è necessaria una firma digitale per completare la richiesta.
  2. Presso gli uffici giudiziari: In alternativa, il certificato può essere richiesto recandosi direttamente presso l’ufficio del Casellario Giudiziale del tribunale competente (tribunale di residenza o di domicilio dell’interessato).
  3. Per posta: È possibile inviare una richiesta scritta al tribunale competente, allegando la documentazione necessaria per l’identificazione.
  4. In agenzia pratiche: Alcune agenzie o studi legali si occupano di inoltrare la richiesta per conto di terzi, in cambio di una tariffa per il servizio.

Costo del certificato

La richiesta di un Certificato del Casellario Giudiziale comporta un costo, che può variare a seconda del tipo di certificato richiesto e delle modalità di rilascio (ad esempio, online, in tribunale, per posta, etc.).  Il sito del Ministero precisa che il costo per il rilascio del certificato è di 19,92 Euro (16,00  Euro per la marca da bollo e 3,92 euro per i diritti). Per la spedizione occorre poi sostenere i relativi costi di affrancatura.

Durata e validità

Il Certificato del Casellario Giudiziale ha una validità limitata, in quanto le informazioni contenute possono cambiare nel tempo. Solitamente, il certificato è valido per un periodo di 6 mesi, ma per determinati scopi, come la partecipazione a concorsi pubblici o richieste di lavoro, potrebbe essere richiesta una data di rilascio più recente.

certificato carichi pendenti

Certificato carichi pendenti: cos’è e chi può richiederlo Il certificato carichi pendenti serve a conoscere se un soggetto ha procedimenti penali in corso a suo carico

Il certificato dei carichi pendenti è un documento ufficiale che attesta se un soggetto ha procedimenti penali in corso a suo carico ed eventuali relativi giudizi di impugnazione. Viene rilasciato dal Ministero della Giustizia e può essere richiesto per una serie di motivi legali, amministrativi o professionali.

Vediamo nel dettaglio cos’è il certificato carichi pendenti, come si richiede e chi può farne richiesta.

Cos’è il certificato carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti è dunque un documento che certifica la presenza o meno di procedimenti penali in corso a carico di una persona. Questi procedimenti possono riguardare indagini, processi o procedimenti esecutivi che non sono ancora stati definitivi (ad esempio, una sentenza di condanna che non è ancora passata in giudicato). Il certificato, quindi, non riporta condanne definitive (distinguendosi perciò dal certificato del casellario giudiziale), ma solo quelle in corso di svolgimento.

Il certificato ha valore legale ed è spesso richiesto in ambito lavorativo, per la partecipazione a concorsi pubblici, o per altre finalità amministrative e legali.

Come si richiede il certificato carichi pendenti

La richiesta del certificato può essere fatta in vari modi, a seconda delle necessità del richiedente e della modalità che preferisce.

Il certificato viene rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato. Il documento riporta i procedimenti pendenti presso tale ufficio e quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia (DDA), di cui si è ricevuta comunicazione.

Non risultano comunque divieti al rilascio del certificato da parte di una Procura diversa da quella di residenza.

Presso molti uffici giudiziari, inoltre, è possibile prenotare il certificato online tramite l’apposito modulo disponibile nelle procure e sul sito del ministero della Giustizia, unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità.

I certificati prenotati si ritirano allo sportello dell’ufficio locale del casellario selezionato, consegnando il modulo di richiesta prodotto dal sistema ovvero in alternativa il numero di prenotazione assegnato nel corso della procedura online.

Chi può richiedere il certificato

Il certificato carichi pendenti può essere richiesto da:

  • dal diretto interessato o da persona da lui delegata;
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l’espletamento delle loro funzioni;
  • dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione;
  • dal difensore dell’imputato, nei confronti della persona offesa o del testimone.

Quando viene richiesto il certificato dei carichi pendenti

Il certificato è spesso richiesto in numerosi contesti, tra cui:

Concorsi pubblici

Molti concorsi pubblici, soprattutto per incarichi che implicano responsabilità giuridiche o finanziarie, richiedono che i candidati presentino il certificato dei carichi pendenti per escludere soggetti con procedimenti penali in corso.

Assunzione in aziende private

Alcune aziende, soprattutto nei settori della sicurezza o in posizioni sensibili, possono chiedere il certificato dei carichi pendenti ai propri dipendenti o ai candidati per garantire che non ci siano procedimenti legali in corso.

Procedimenti legali

In caso di contenziosi legali, l’avvocato potrebbe richiedere il certificato per accertare la situazione penale del cliente o della controparte.

Cessione di immobili o altri contratti

In alcune situazioni, come la cessione di beni immobili o la firma di contratti di rilevante valore, può essere richiesto il certificato per verificare l’affidabilità della parte coinvolta.

osservatorio intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale: al via l’osservatorio Il ministero della Giustizia accogliendo la richiesta della Cassazione e del CNF ha istituito l'osservatorio IA insediato il 23 ottobre 2024

Osservatorio Intelligenza Artificiale

Con un decreto ministeriale del 10 luglio, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha istituito l’Osservatorio Permanente per l’Uso dell’Intelligenza Artificiale, accogliendo la richiesta congiunta che era stata avanzata dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio Nazionale Forense.

Il 23 ottobre 2024, il Guardasigilli ha presieduto la prima riunione dell’Osservatorio, il cui tavolo tecnico si è insediato in via Arenula lo stesso giorno.

Le richieste della Cassazione e del CNF

Nella lettera inviata al ministro della Giustizia, la Prima Presidente Margherita Cassano e il Presidente del CNF Francesco Greco avevano sottolineato “l’opportunità di istituire un luogo di riflessione e approfondimento che veda il permanente coinvolgimento di tutti gli attori fondamentali della giurisdizione e del processo, in cui affrontare tutti i temi che toccano il rapporto tra IA e giurisdizione, a partire dalla qualità e sicurezza delle banche dati giuridiche, agli strumenti di supporto dell’attività giurisdizionale e delle professioni”.

La condizione posta dalla Suprema Corte e dagli Avvocati è che “l’innovazione tecnologica debba supportare la funzione di giustizia per innalzarne la qualità e l’efficienza” e venga utilizzata in “modo compatibile con i princìpi cardine dello Stato di diritto, del giusto processo, del diritto inalienabile di difesa e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge”.

Composizione Osservatorio IA

Sono stati nominati componenti dell’Osservatorio i vertici della Corte di Cassazione, tra cui la Prima Presidente Cassano, il direttore del Ced Enzo Vincenti – il Procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo, il direttore e il vicedirettore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi Nunzia Ciardi, il direttore generale del Dg Connect della Commissione Ue, Roberto Viola, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco e il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino.

L’Osservatorio sarà presieduto dal ministro Carlo Nordio, il cui dicastero ha il compito di disciplinare l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari come previsto dal ddl governativo sull’IA.

Greco: “Passo fondamentale per la giustizia”

“La costituzione dell’Osservatorio permanente per l’uso dell’intelligenza artificiale – ha commentato il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco – rappresenta un passo fondamentale per garantire che l’innovazione tecnologica sia al servizio della giustizia e del cittadino. Si tratta di uno strumento che offre straordinarie opportunità per migliorare l’efficienza e la qualità del sistema giuridico, ma deve essere impiegata con prudenza e in conformità con i princìpi del nostro Stato di diritto”.

599 nuovi magistrati

599 nuovi magistrati in servizio Il Guardasigilli, Carlo Nordio, ha firmato il decreto di nomina dei 599 neo-magistrati vincitori del concorso indetto nel 2021

Decreto di nomina di 599 magistrati

Saranno in servizio dalla prima metà di novembre ben 599 neo-magistrati vincitori del concorso indetto con Dm del 1° dicembre 2021. Ieri, infatti, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il decreto di nomina.

“Si tratta di un risultato straordinario, in termini qualitativi e numerici, mai raggiunto prima di oggi, che costituisce solo il primo dei tasselli dell’attività avviata dalla Direzione Generale dei Magistrati per colmare le carenze di organico della magistratura ordinaria, in linea con gli obiettivi di Governo più volte ribaditi dal Ministro Nordio” si legge nella nota stampa ufficiale.

Altri 1.200 magistrati in arrivo

Sono in corso altre tre procedure concorsuali, per la complessiva assunzione di altri 1.200 magistrati ordinari.

Il Ministro Nordio ha espresso ringraziamento per il proficuo lavoro del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e in particolare della Direzione generale magistrati, che hanno consentito di realizzare in tempi celeri tutte le fasi del concorso fino all’assunzione dei nuovi magistrati.

depositi automatizzati

Depositi automatizzati PCT: il cancelliere che fine fa? Depositi automatizzati: limitati i poteri della cancelleria nella procedura di deposito degli atti. Quale sarà il destino dei cancellieri?

Depositi automatizzati: specifiche tecniche PCT

I depositi automatizzati nel processo civile e penale telematico diventano la regola. Lo prevedono le specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre 2024 e pubblicate il 4 agosto 2024 sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Depositi automatizzati: come funzionano

In base alle nuove specifiche tecniche del processo telematico, l’atto che rientra tra quelli soggetti ad accettazione automatica, una volta ricevuto dal sistema viene verificato e accettato senza che sia necessario l’intervento umano, come evidenziato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Milano in un documento dedicato alle specifiche tecniche. L’atto viene registrato automaticamente nello storico del fascicolo e il deposito viene posto in uno stato dedicato che mette in evidenza l’accettazione automatica. Il mittente riceve in automatico le pec che lo informano dello stato del deposito e dell’accettazione.

Deposito automatizzato: il flusso

Gli atti soggetti al deposito e all’accettazione automatica seguono i seguenti passaggi:

  • l’avvocato deposita l’atto tramite i redattori e la pec;
  • il sistema riceve l’atto in deposito ed effettua le verifiche preliminari;
  • il sistema verifica se l’atto rientra tra quelli per i quali è previsto il deposito automatico;
  • se l’atto è idoneo il sistema lo associa all’evento che corrisponde al fascicolo e procede con l’accettazione automatica;
  • invio delle pec di accettazione, di avvenuta consegna; contenente l’esito dei controlli automatici; contenente l’esito dell’accettazione del deposito.

Deposito automatizzato: per quali atti?

Numerosi gli atti per i quali le specifiche tecniche prevedono il deposito automatizzato.

  • Memoria 171 ter 1, replica 171 ter 2, contro-repliche 171 ter 3;
  • Istanza di accoglimento domanda 183 ter e di rigetto domanda 183 quater;
  • Memoria istruttoria 183 e di replica; memoria di replica 183 uc;
  • Deposito dei documenti autorizzati in udienza; di note scritte in sostituzione udienza;
  • Note scritte processo civile;
  • Note conclusionali; comparsa conclusionale e di replica 190;
  • Memoria 473 bis17c1, c2 e c3;
  • istanza ex art 186 bis, ter, quater;
  • istanza fissazione termine note sost. udienza;
  • opposizione termine note sost. udienza;
  • deposito note sostitutive udienza;
  • deposito memorie.

A questi atti del processo civile si sommano quelli specifici delle esecuzioni concorsuali, delle esecuzioni individuali e della Cassazione.

Intervento della cancelleria in caso di problemi

Il processo di accettazione automatica subisce interruzioni solo se si verificano problemi tecnici e operativi. Solo in questo caso la cancelleria è chiamata ad intervenire, se invece il processo di deposito si realizza senza problemi la figura del cancelliere non è necessaria.

L’art. 17 delle specifiche tecniche

Lo prevedono i commi 9, 10 e 11 dell’art. 17 delle specifiche tecniche, che così dispongono:

9. A seguito dellinvio dellatto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario lintervento degli operatori di cancelleria.

  1. In caso di anomalia bloccante (FATAL) il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del rifiuto dellaccettazione dellatto.
  2. In caso di accettazione dellatto, anche dopo lintervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dellavvenuto deposito dellatto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.”

 

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