pensione di reversibilità

Pensione di reversibilità Pensione di reversibilità: definizione, beneficiari, riduzioni per reddito del beneficiario, perdita, coma fare domanda e giurisprudenza

Cos’è la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità, detta anche “pensione ai superstiti”, è una prestazione economica erogata dall’INPS ai familiari superstiti di un pensionato deceduto. Se il lavoratore era ancora in attività al momento del decesso e aveva maturato almeno 15 anni di contributi o 5 anni (di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni), la prestazione viene riconosciuta sotto forma di “pensione indiretta”.

A chi spetta la pensione di reversibilità?

L’INPS eroga la pensione di reversibilità ai seguenti soggetti, secondo un ordine di priorità stabilito dalla normativa vigente:

  1. coniuge superstite (o l’unito civilmente): inclusi il coniuge separato e divorziato (se titolare di assegno divorzile e non risposato);
  2. figli: minori, studenti fino a 26 anni (se a carico del defunto) o inabili al lavoro;
  3. genitori: se a carico del defunto e di età superiore a 65 anni.
  4. fratelli e sorelle: se inabili al lavoro, a carico del defunto e non titolari di altra pensione.

Importo della pensione di reversibilità

L’importo della pensione varia in base al rapporto di parentela con il defunto:

  • Coniuge: 60% della pensione del deceduto.
  • Coniuge e un figlio: 80%.
  • Coniuge e due o più figli: 100%.
  • Un solo figlio: 70%.
  • Due figli: 80%.
  • Tre o più figli: 100%.
  • Genitori, fratelli e sorelle: 15% ciascuno, fino a un massimo del 100%.

Riduzione per reddito

L’importo della pensione di reversibilità può essere ridotto in base al reddito del beneficiario. Per il 2025 questi i tagli:

  • Nessuna riduzione se il reddito non supera i 23.579,22 euro;
  • Riduzione del 25% se il reddito è compreso tra 23.579,22 e 31.438,96 euro;
  • Riduzione del 40% se il reddito è compreso tra 31.438,96 e 39.298,70 euro;
  • Riduzione del 50% per redditi che superano i 39.298,70 euro.

Quando si perde la pensione di reversibilità?

La pensione di reversibilità può essere revocata nei seguenti casi:

  • Nuovo matrimonio del coniuge superstite: viene erogata un’indennità pari a due annualità della pensione e poi cessata.
  • Perdita dei requisiti di età o di dipendenza economica per figli, genitori, fratelli e sorelle.
  • Condanna per omicidio del pensionato da parte del beneficiario (art. 463 c.c.).

Come fare domanda

La richiesta va presentata online tramite il sito dell’INPS, tramite patronato o al Contact Center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da cellulare.

Documenti necessari

  • Documento d’identità e codice fiscale del richiedente.
  • Certificato di morte del pensionato/lavoratore deceduto.
  • Autocertificazione di stato di famiglia.
  • Dichiarazione reddituale del richiedente.
  • Se separato/divorziato: sentenza di separazione/divorzio e attestazione assegno divorzile.

Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze fondamentali in materia:

Cassazione n. 14287/2024: Chi era a carico di un familiare che percepiva una pensione di reversibilità, e non una pensione diretta, non ha diritto a ottenere, a sua volta, la pensione di reversibilità alla morte di quest’ultimo.

Cassazione civile SU n. 22434/2018: Il coniuge divorziato che ha ricevuto l’assegno divorzile in un’unica soluzione non ha diritto alla pensione di reversibilità. Ai fini del riconoscimento di tale prestazione, secondo l’art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, è necessario che l’ex coniuge sia titolare di un assegno divorzile attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell’ex coniuge. La semplice esistenza di un precedente diritto all’assegno, se già estinto mediante pagamento in un’unica soluzione, non è sufficiente per ottenere la pensione di reversibilità.

Cassazione civile n. 24694/2021: La pensione di reversibilità non spetta alle convivenze di fatto terminate prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016 sulle unioni civili.

Nel caso esaminato, il partner superstite di un architetto deceduto prima della legge aveva richiesto l’applicazione retroattiva della norma per ottenere la pensione di reversibilità. La Corte d’Appello aveva accolto la richiesta, basandosi sull’art. 2 della Costituzione e senza coinvolgere la Corte Costituzionale. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la decisione, ribadendo il principio di irretroattività delle leggi ed escludendo un contrasto diretto con la Costituzione.

 

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ticket di licenziamento

Ticket di licenziamento Ticket di licenziamento 2025: definizione, normativa di riferimento, importi 2025, casi di esonero e giurisprudenza

Cos’è il ticket di licenziamento

Il ticket di licenziamento è un contributo che il datore di lavoro deve versare all’INPS in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’importo di questo contributo varia in base all’anzianità del lavoratore e alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Introdotto con la riforma Fornero (Legge n. 92/2012), il ticket di licenziamento ha la finalità di finanziare la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), garantendo un sostegno economico ai lavoratori che perdono il posto di lavoro involontariamente.

Normativa di riferimento

Le principali disposizioni normative relative al ticket di licenziamento sono:

  • Legge n. 92/2012 (riforma Fornero);
  • Lgs. n. 22/2015, che disciplina la NASpI;
  • Circolari INPS n. 40/2020 e n. 137/2021, che aggiornano le modalità di calcolo e versamento del contributo.

Nel 2025, il ticket di licenziamento rimane obbligatorio per tutti i datori di lavoro che interrompono un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione di alcuni casi specifici.

Quando non si paga il ticket di licenziamento

Esistono alcune eccezioni in cui il ticket di licenziamento non è dovuto, tra cui:

  • dimissioni volontarie del lavoratore, salvo il caso di dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, all’interno di aziende con meno di 15 dipendenti e in presenza di un tentativo di conciliazione ali sensi dell’art. 410 c.p.c;
  • interruzione del rapporto di lavoro nelle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria se ha beneficiato della cassa integrazione straordinaria negli anni 2019 e 2020;
  • licenziamenti causati da cambi di appalto a cui operò sono seguite assunzione da parte di altri datori di lavoro applicando le clausole che garantiscono continuità lavorativa;
  • interruzioni contratti di apprendistato di primo livello (qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore).

Quanto costa il ticket di licenziamento nel 2025

L’importo del ticket di licenziamento è calcolato sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali del lavoratore negli ultimi 12 mesi e della durata del rapporto di lavoro. Per il 2025, l’INPS con la circolare n. 25 del 29.1.2025 ha aggiornato i valori relativi a questo trattamento.

  • Il contributo è calcolato nella percentuale del 41% sulla prima fascia della retribuzione mensile convenzionale (per il 2025 pari a Euro 1.436,61);
  • L’importo massimo mensile della Naspi per il 2025 è di Euro 1.562,82 euro (aggiornato al tasso di inflazione dello 0,8%);
  • L’importo massimo del contributo è quindi pari a 922,28 euro per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore, fino a un massimo di tre anni. L’importo si ottiene moltiplicando il 41% di Euro 1.562,82 (valore Naspi 2025) ovvero 640,67 euro per tre.

Il valore del ticket licenziamento quindi dipende anche dal valore della Naspi.

Novità 2025 sul ticket di licenziamento

Con il 2025, sono state introdotte alcune novità normative:

  • L’importo massimo del ticket è stato aggiornato a 1.922,28 con un incremento rispetto all’anno precedente per via dell’adeguamento all’inflazione;
  • Sono in fase di discussione nuove modalità di esonero per aziende in crisi o che attuano piani di ristrutturazione con accordi sindacali;
  • L’INPS ha intensificato i controlli sui versamenti per evitare omissioni contributive.

Giurisprudenza rilevante

Alcune sentenze recenti hanno chiarito aspetti controversi del ticket di licenziamento:

Tribunale di Cremona n. 333/2024:  Anche nei casi in cui il recesso venga irrogato a un dipendente che si è assentato volontariamente dal posto di lavoro, il ticket di licenziamento rimane un obbligo a carico del datore di lavoro. Il ticket di licenziamento resta quindi a carico del datore di lavoro, anche nei casi in cui il licenziamento derivi da una condotta disciplinarmente rilevante del dipendente. Il datore di lavoro non può trasferire tale onere economico al lavoratore, poiché la normativa stabilisce chiaramente che il contributo è dovuto in caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo le eccezioni espressamente previste. Inoltre, in assenza di prova che il lavoratore abbia rassegnato le dimissioni, sia in forma esplicita che tacita, il licenziamento viene considerato un atto unilaterale del datore di lavoro. Di conseguenza, il contributo deve essere versato dallo stesso, come stabilito dalla legge.

Cassazione n. 22905/2024: L’esonero dall’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, previsto per i casi di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che teoricamente potrebbe dar diritto all’indennità, indipendentemente dalla sua effettiva fruizione, si applica nel settore edile esclusivamente nelle ipotesi di completamento dei lavori e chiusura del cantiere. Tale esonero, disciplinato dall’art. 2, comma 34, lett. b), si riferisce unicamente alla conclusione del ciclo produttivo in senso tecnico, ovvero alla “fine lavori” effettiva del cantiere.

Tribunale di Udine 160/2020: Il datore di lavoro ha diritto al rimborso del cosiddetto ticket di licenziamento nel caso in cui il lavoratore, con piena consapevolezza, abbia volontariamente determinato il proprio licenziamento per giusta causa, con l’intento di ottenere l’accesso alla misura di sostegno al reddito NASpI.

 

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bonus genitori separati

Bonus genitori separati: dopo 4 anni arriva il pagamento Bonus genitori separati: previsto dal decreto n. 41/2021, è stato attuato a fine 2022, ma l’INPS riuscirà a pagare nei prossimi mesi

Bonus genitori separati: norma di riferimento

Il bonus genitori separati nasce con l’articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Per la misura il decreto ha istituito un fondo da 10 milioni di euro per il 2022, destinato ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica. Il contributo doveva garantire la continuità dell’assegno di mantenimento non ricevuto durante la pandemia.

Ragioni del bonus genitori separati

Il Governo ha introdotto questa misura per sostenere i genitori separati che, a causa della crisi pandemica, non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento. L’obiettivo era garantire un aiuto economico ai genitori in stato di bisogno, con figli minori o con disabilità grave a carico conviventi. La pandemia ha infatti aggravato la precarietà lavorativa di molte persone, rendendo impossibile per alcuni ex coniugi rispettare gli obblighi di mantenimento.

A chi spetta la misura

Il bonus è stato previsto in favore dei genitori separati o divorziati che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2022. I beneficiari devono aver convissuto con figli minori o figli maggiorenni con disabilità grave e trovarsi in stato di bisogno economico.

Il reddito annuo del richiedente non deve superare 8.174 euro. Inoltre, l’ex coniuge o ex convivente deve aver subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019, una sospensione lavorativa di almeno 90 giorni o la cessazione dell’attività lavorativa.

In cosa consiste il bonus genitori separati

Il bonus prevede un contributo massimo di 800 euro al mese per un anno, con un pagamento in un’unica soluzione fino a 9.600 euro. L’importo dipende dalla somma non ricevuta dell’assegno di mantenimento. Le risorse sono limitate e saranno erogate fino all’esaurimento del fondo.  

Quando verrà corrisposto

Dopo quattro anni di attesa, l’INPS ha sbloccato i fondi. I genitori che hanno presentato domanda entro il 2 aprile 2024 riceveranno il pagamento nei prossimi mesi. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione. Se il fondo sarà rifinanziato, potrebbero aprirsi nuove finestre per le domande.

Fondi nei prossimi mesi

La misura ha subito ritardi a causa di problemi burocratici. Il testo iniziale del decreto Sostegni era vago e inapplicabile. Servivano modifiche per includere le coppie di fatto e chiarire i criteri di accesso. Il decreto attuativo è arrivato solo a fine 2022.

La fase operativa è partita nel 2024 con l’apertura delle domande online. La verifica dei requisiti ha richiesto un grande lavoro, rallentando ulteriormente i tempi di pagamento. Ora l’Inps assicura che i fondi saranno distribuiti nei prossimi mesi.

 

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detrazioni figli a carico

Detrazioni figli a carico: le indicazioni Inps Nuove istruzioni Inps sulle detrazioni figli a carico: l'istituto illustra le novità della legge di bilancio 2025

Detrazioni figli a carico

Detrazioni figli a carico: con il messaggio n. 698 del 26 febbraio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle modifiche fiscali introdotte dall’articolo 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che ha apportato significative variazioni all’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in materia di detrazioni per carichi di famiglia.

Le modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

La Legge di Bilancio 2025 ha aggiornato l’articolo 12 del TUIR, introducendo le seguenti variazioni:

  • Figli a carico: La detrazione massima riconosciuta è di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite. Questa detrazione si applica ai figli di età compresa tra 21 e 30 anni e ai figli di età pari o superiore a 30 anni solo se con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • Ascendenti a carico: La detrazione massima riconosciuta è di 750 euro per ciascun ascendente convivente con il contribuente, da ripartire pro quota tra coloro che ne hanno diritto.
  • Esclusione per cittadini extra UE ed extra SEE: Con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR, è stabilito che le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti non cittadini italiani, UE o SEE per i familiari residenti all’estero.

Adeguamenti del sistema INPS

A seguito di queste novità, l’INPS ha aggiornato il proprio sistema di Detrazioni Unificate, con le seguenti misure:

  • Eliminazione delle detrazioni per figli a carico ultra 30enni senza disabilità.
  • Revoca delle detrazioni per altri familiari a carico, con la possibilità di dichiarare un ascendente convivente.

Ulteriori istruzioni operative

L’INPS ha precisato che ulteriori dettagli applicativi relativi al comma 2-bis dell’articolo 12 del TUIR saranno forniti con un prossimo messaggio. Tuttavia, resta inalterata la disciplina per i non residenti “Schumacker”, disciplinata dall’articolo 24, comma 3-bis del TUIR.

riforma disabilità

Riforma disabilità: firma facoltativa sul certificato medico Firma digitale facoltativa: un nuovo messaggio INPS sulla riforma della disabilità semplifica l’invio del certificato medico

Firma digitale facoltativa sul certificato medico

Riforma disabilità: la firma digitale sul certificato medico diventa facoltativa. Una notevole semplificazione della procedura di accertamento e valutazione della condizione del soggetto invalido.

Con il messaggio n. 662 del 21 febbraio 2025 l’INPS, dopo il precedente messaggio n. 4512 del 31 dicembre 2024, semplifica l’invio del certificato medico.

La novità prevede nello specifico la firma digitale facoltativa del medico, non obbligatoria, sul certificato che conclude l’iter di compilazione e d’invio del documento al fine di inserirlo all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Nella schermata della procedura “Riepilogo” il medico può quindi decidere:

  • di firmare il certificato medico apponendo la firma digitale;
  • di inviarlo senza apporre la propria firma, spuntando solo la casella che viene visualizzata una volta concluso l’iter.

Presto disponibile il servizio per l’invio dei dati reddituali

L’INPS informa anche che, a breve, sarà possibile procedere all’invio dei dati reddituali e socio economici necessari a verificare il diritto dei richiedenti di ottenere le prestazioni economiche previste in caso di disabilità.

Sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE 3.0 CNS o eIDAS per accedere al servizio dedicato presente sul portale INPS  “dati socio-economici prestazioni di disabilità”.

Riforma Disabilità: le novità più importanti

Si ricorda infine che la riforma della disabilità, introdotta dalla legge n. 62/2024, è in fase sperimentale dal 1° gennaio 2025 in nove province.

Il decreto Milleproroghe ha esteso la sperimentazione ad altre undici province, arrivando a venti. Inoltre, ha prorogato la fase di prova da dodici a ventiquattro mesi, posticipando al 2027 l’attuazione nazionale.

L’INPS gestirà laccertamento dellinvalidità civile. Il certificato medico introduttivo sarà l’unico documento necessario e commissioni dedicate valuteranno la disabilità con criteri uniformi e forniranno informazioni sui progetti individuali di vita.

La riforma introduce poi il “Progetto di vita”, che garantisce un coordinamento tra servizi sanitari, sociali ed educativi. Una commissione multidimensionale gestirà gli interventi, superando la frammentazione attuale.

L’obiettivo è offrire un sistema più inclusivo ed efficiente, centrato sulle esigenze della persona con disabilità.

 

 

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cumulo della pensione

Cumulo della pensione Cumulo della pensione: cos'è, come funziona, requisiti, quando conviene, come fare domanda e giurisprudenza  

Cos’è il cumulo della pensione?

Il cumulo pensionistico è un meccanismo che consente ai lavoratori di sommare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali senza dover effettuare la ricongiunzione onerosa. Questo strumento è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) e successivamente modificato dalla Legge n. 232/2016. Il decreto legislativo n. 4/2019 inoltre ha esteso il beneficio del cumulo pensionistico anche a chi desidera andare in pensione con quota 100.

Grazie al cumulo, i lavoratori che hanno contribuito a più enti previdenziali possono ottenere un’unica pensione, evitando di perdere i periodi contributivi maturati in diverse casse previdenziali.

Come funziona il cumulo della pensione?

Il cumulo dei periodi assicurativi permette di raggiungere i requisiti per la pensione considerando i contributi versati in diverse gestioni, tra cui:

  • INPS (Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestione separata);
  • Casse previdenziali dei liberi professionisti (come INARCASSA, CNPADC, ENPAM, ENASARCO);
  • Ex-INPDAP, Ex-ENPALS.

Il calcolo della pensione avviene con il sistema pro-rata, ossia ogni ente eroga la quota di pensione relativa ai contributi versati nella propria gestione, applicando il sistema di calcolo vigente (retributivo, misto o contributivo).

Quali sono i requisiti per il cumulo?

I principali requisiti per accedere al cumulo pensionistico sono:

  • per la pensione di vecchiaia: 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi
  • per la pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne.
  • per la pensione dei lavoratori che hanno svolto attività usuranti: regole specifiche per alcune categorie di lavoratori con attività gravose.

Quando conviene il cumulo pensionistico?

Il cumulo pensionistico è vantaggioso quando:

  • si hanno contributi in diverse gestioni previdenziali e si vuole evitare la ricongiunzione onerosa;
  • si desidera accedere alla pensione anticipata considerando tutti i contributi accumulati;
  • si vuole ottenere un trattamento pensionistico più favorevole rispetto al calcolo con singole gestioni.

Tuttavia, potrebbe non essere conveniente se:

  • una gestione previdenziale offre condizioni migliori di calcolo rispetto ad altre;
  • l’importo finale risulta penalizzante rispetto a un’altra opzione disponibile (come il riscatto o la totalizzazione).

Come presentare domanda di cumulo pensionistico?

Per richiedere il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore deve:

  1. Accedere al sito INPS con SPID, CIE o CNS e compilare la richiesta online.
  2. Rivolgersi a un patronato o CAF, che fornisce assistenza gratuita nella presentazione della domanda.
  3. Contattare direttamente la cassa previdenziale di appartenenza, nel caso di contributi versati a enti diversi dall’Inps.

Giurisprudenza rilevante sul cumulo pensionistico

Diverse sentenze hanno chiarito aspetti importanti dell’istituto del cumulo pensionistico:

Cassazione n. 15329/2024: Per la pensione di vecchiaia nella gestione separata, se l’assicurato sceglie di includere anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, ricorrendo all’istituto del cumulo dei contributi, il trattamento pensionistico non decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età pensionabile, ma dalla data di presentazione della domanda di opzione, come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 282/1996 e dall’art. 6 della L. n. 155/1981, poiché solo da quel momento tali contributi possono essere considerati per il calcolo della pensione.

Cassazione n. 3635/2023:  La legge non prevede alcun divieto per un professionista iscritto a un ente di previdenza che desideri ricongiungere i contributi versati alla propria cassa con quelli accreditati nella Gestione Separata dell’INPS.

 

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assegno di vedovanza

Assegno di vedovanza Assegno di vedovanza: cos'è, a chi spetta, come richiederlo e che cosa ha chiarito la Cassazione quando lo ha riconosciuto

Cos’è l’assegno di vedovanza?

L’assegno di vedovanza è un’integrazione economica riconosciuta ai titolari di pensione di reversibilità che si trovano in condizioni di invalidità totale o che hanno diritto all’accompagnamento. Questa misura di sostegno è rivolta a vedovi e vedove con gravi difficoltà economiche e viene erogata dall’INPS.

Introdotto per tutelare economicamente i superstiti invalidi, l’assegno di vedovanza può essere cumulato con la pensione di reversibilità.

A chi spetta l’assegno

L’assegno di vedovanza è destinato a:

  • vedovi o vedove titolari di pensione di reversibilità;
  • con un’invalidità riconosciuta del 100% o essere titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • in difficoltà economiche, con redditi entro i limiti stabiliti dall’INPS.

Sono esclusi da questo beneficio i veloci e le vedovi di lavoratori autonomi iscritti alla gestione Inps come artigiani, mezzadri, coloni e commercianti.

Come fare domanda

Per ottenere l’assegno di vedovanza, il richiedente deve seguire questi passaggi:

Verifica dei requisiti: controllare il grado di invalidità e la titolarità della pensione di reversibilità.

Raccolta della documentazione:

  • certificato medico che attesti l’invalidità;
  • ultima dichiarazione dei redditi per dimostrare la situazione economica;
  • modulo INPS specifico per la richiesta;
  • certificato di morte del coniuge, per calcolare la decorrenza dello stato di vedovanza;
  • documento di identità e codice fiscale.

Presentazione della domanda

  • Online tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS.
  • Presso un CAF o Patronato, che offre assistenza gratuita.
  • Chiamando il Contact Center INPS (803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare).

Attesa dell’esito: l’INPS risponde entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Importo dell’assegno di vedovanza

L’assegno di vedovanza viene calcolato in base alla pensione di reversibilità e all’invalidità del richiedente.

L’importo può variare ogni anno in base alla rivalutazione INPS e si attesta attualmente intorno a 53 euro  euro mensili. Tale cifra viene erogata in aggiunta alla pensione di reversibilità e può essere richiesta anche per gli arretrati degli ultimi 5 anni, se in passato non è mai stata avanzata questa richiesta.

Giurisprudenza rilevante

La Cassazione è stata la prima a riconoscere l’assegno di vedovanza e a fornire importanti chiarimenti sulla sua spettanza.

Cassazione n. 7668/1996: ha aperto la strada al riconoscimento dell’assegno di vedovanza. In coniuge inabile al lavoro rientra infatti tra i possibili destinatari dell’assegno nucleo familiare anche in assenza di contitolari della reversibilità. La Cassazione con questa pronuncia ha infatti sancito che l’assegno per il nucleo familiare, regolato dall’art. 2 del D.L. 69/1988 (convertito in L. 153/1988), è un sostegno economico destinato alle famiglie in condizioni di bisogno. L’importo varia in base al numero di componenti, al reddito e alla presenza di soggetti con disabilità o difficoltà permanenti che impediscano lo svolgimento di un lavoro produttivo. Secondo il comma 8 dello stesso articolo, l’assegno spetta anche al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti, se affetto da un’infermità che ne comprometta in modo assoluto e permanente la capacità lavorativa.

 

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contributi figurativi

Contributi figurativi Contributi figurativi: cosa sono, quando si possono riscattare, normativa di riferimento, come chiederli e giurisprudenza  

Cosa sono i contributi figurativi

I contributi figurativi sono periodi di contribuzione accreditati dall’INPS senza un effettivo versamento da parte del lavoratore o del datore di lavoro. Sono riconosciuti in determinate situazioni che impediscono la normale attività lavorativa, in modo da garantire la continuità dei diritti previdenziali e pensionistici. Questi contributi possono essere determinanti per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia, anticipata o per altre prestazioni previdenziali.

Quando si possono ottenere i contributi figurativi

I contributi figurativi possono essere riconosciuti automaticamente dall’INPS o su richiesta del lavoratore. Le principali situazioni in cui vengono concessi includono:

  • disoccupazione indennizzata NASpI;
  • cassa integrazione e integrazioni salariali;
  • maternità e congedo parentale (sia per lavoratrici dipendenti che autonome);
  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • servizio militare o civile;
  • aspettativa per cariche elettive o sindacali;
  • congedo per donne vittime di violenza:
  • periodi di assistenza a familiari con disabilità grave;
  • permessi per donazione di midollo osseo e sangue
  • periodo di studio universitario riscattato.

Normativa di riferimento

La disciplina dei contributi figurativi è regolata da diverse norme, tra cui:

  • Legge n. 155/1981: ha introdotto il riconoscimento dei contributi figurativi per la disoccupazione indennizzata;
  • Lgs. n. 564/1996: disciplina il riscatto dei periodi di studio universitario;
  • Legge n. 388/2000: ha esteso il riconoscimento automatico di alcuni contributi figurativi;
  • Legge n. 335/1995 (Riforma Dini): ha riformato il sistema previdenziale, introducendo il calcolo contributivo anche per i contributi figurativi;
  • Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017): ha ampliato i diritti ai contributi figurativi per lavoratori in determinate condizioni.

Come fare domanda per il riscatto

Alcuni contributi figurativi vengono accreditati automaticamente, mentre altri devono essere richiesti all’INPS. Ecco come procedere:

  1. Verifica della posizione contributiva: consultando l’estratto conto previdenziale tramite il portale INPS.
  2. Presentazione della domanda: attraverso:
    • Il portale INPS con accesso tramite SPID, CIE o CNS;
    • Patronati o CAF che forniscono assistenza gratuita;
    • Contact Center INPS (numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare).
  3. Attesa dellistruttoria: l’INPS verifica la documentazione e comunica l’esito della richiesta.

Per il riscatto dei periodi di studio universitario, è prevista la possibilità di accedere al riscatto agevolato, introdotto dal Decreto-Legge n. 4/2019, che consente il versamento di contributi a condizioni vantaggiose.

Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze in materia di contributi figurativi:

Cassazione n. 20828/2022: Non è ammissibile richiedere in giudizio solo l’accertamento del grado di invalidità per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, poiché non si possono proporre azioni autonome su singoli elementi di un diritto senza richiederne il riconoscimento complessivo. Nel caso specifico, il contribuente, non avendo presentato domanda amministrativa per la pensione, non poteva chiedere in giudizio l’accredito dei contributi figurativi.

Cassazione n. 4254/2023: La contribuzione figurativa è una copertura assicurativa garantita dallo Stato per proteggere i lavoratori nei periodi in cui, senza loro colpa, l’attività lavorativa è sospesa. Si tratta di un accreditamento fittizio dei contributi per situazioni eccezionali rispetto alla contribuzione obbligatoria, come malattia, infortunio, servizio militare, maternità, disoccupazione e incarichi pubblici. Pur essendo regolata dalla legge, mantiene la sua natura anche se concessa d’ufficio o su richiesta.

Cassazione n. 24916/2024:  Nel sistema previsto dall’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011, che consente la pensione anticipata con un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, è possibile includere la contribuzione figurativa. Diversamente, nel sistema di cui al comma 11, che prevede il pensionamento anticipato anche in base all’età anagrafica, la contribuzione richiesta deve essere effettiva.

 

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simulatore pensione inps

Simulatore pensione INPS: la mia Pensione Futura Simulatore pensione INPS: come funziona e come utilizzare il servizio offerto dall’istituto per sapere quando e con quale importo si potrà andare in pensione

Cos’è “La mia pensione INPS Futura”?

Simulatore pensione INPS: “La mia pensione INPS Futura” è un servizio online messo a disposizione dall’istituto che permette ai lavoratori di simulare l’importo della loro futura pensione in base ai contributi versati e alle normative vigenti. Lo strumento offre un’analisi personalizzata, aiutando gli utenti a pianificare con maggiore consapevolezza il loro futuro previdenziale.

A chi è riservato?

Il servizio è destinato ai lavoratori iscritti alle diverse gestioni previdenziali dell’INPS, inclusi:

  • Lavoratori dipendenti pubblici e privati;
  • Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione Separata;
  • Lavoratori iscritti a fondi pensione integrativi o complementari.

Come funziona il servizio

Per accedere a “La mia pensione INPS Futura”, gli utenti devono autenticarsi sul sito dell’INPS tramite:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo l’accesso, il sistema fornisce:

  • Un calcolo stimato dell’assegno pensionistico basato sui contributi già versati;
  • Una simulazione della data di pensionamento in base alla normativa attuale;
  • Possibili scenari di contribuzione futura, permettendo agli utenti di valutare l’effetto di eventuali variazioni nella loro carriera lavorativa.

Il servizio “Pensami”: una simulazione semplificata

L’INPS mette a disposizione anche “Pensami“, un simulatore che consente di ottenere un’idea generale dell’età pensionabile e del possibile importo dell’assegno, senza la necessità di autenticarsi.

Il servizio è disponibile online sul sito dell’INPS e accessibile anche tramite l’app mobile INPS, offrendo una valutazione rapida basata sulle informazioni fornite direttamente dall’utente. Pensami permette di: ottenere una stima dell’età pensionabile e dell’importo della pensione, oltre che di esplorare diverse ipotesi di carriera lavorativa e contribuzione.

assegno di maternità

Assegno di maternità Assegno di maternità: importo rivalutato 2025, requisiti soggettivi e reddituali e indicazioni per fare domanda

Assegno di maternità: che cos’è

L’assegno di maternità è un contributo economico previsto per ogni figlio nato a partire dal 1° gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione che alla data indicata non sia stato dato in affidamento.

A chi spetta l’assegno di maternità

Le donne residenti in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria o straniere in possesso di determinati requisiti hanno diritto all’assegno di maternità.

L’assegno spetta alle madri disoccupate o che, pur lavorando, non godono di altre indennità di maternità erogate dall’INPS o dal datore di lavoro. La misura spetta anche alle madri che beneficiano di indennità  di maternità in misura inferiore all’assegno di maternità. In quest’ultimo caso l’assegno è erogato per la differenza.

Importo dell’assegno di maternità 2025

L’importo mensile dell’assegno di maternità per nascite, affidamenti e adozioni verificatesi dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2025, come da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2025, è pari a Euro 407,40 se spettante nella misura intera.

La circolare INPS 19 febbraio 2025, n. 45 informa che, in base alla variazione della media 2024 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’importo totale dell’Assegno mensile di maternità, se spetta nella misura intera, sarà di 2.037 euro per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento che si verificheranno dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Requisito economico ISEE per l’assegno di maternità

Inoltre, in seguito alla rivalutazione comunicata dalla presidenza, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dello 0,8% per il 2025, relativamente al valore dell’indicazione della situazione economica equivalente (ISEE), la soglia non deve essere superiore a euro 20.382,90.

Domanda: come e quando farla

La domanda per richiedere l’assegno di maternità deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi.

Il termine decorre dalla nascita o dalla data di ingresso effettivo in famiglia del minore adottato o in affidamento.

Quando può essere presentata da soggetti diversi:

  • Se la madre del bambino è minorenne, il padre, se maggiorenne, può presentare domanda. Se anche il padre del bambino è minorenne il genitore della madre, che ne ha la responsabilità genitoriale o un legale rappresentante, può fare domanda.
  • Se la madre del minore o colei che lo avuto in adozione o in affido è deceduta, la domanda può essere inoltrata dal padre che lo abbia riconosciuto (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria). Il minore però deve collocato presso la famiglia anagrafica del soggetto che fa la domanda e deve essere sottoposto alla sua responsabilità genitoriale.
  • Se la madre ha abbandonato il bambino o il minore è stato dato in affidamento esclusivo al padre, la domanda può essere presentata da quest’ Il minore in questo caso deve trovarsi presso la famiglia anagrafica del padre e deve essere sottoposto alla sua responsabilità genitoriale. La madre deve risultare residente o soggiornante in Italia al momento del parto, in questo caso l’assegno spetta al padre.
  • Se i coniugi si sono separati la domanda può essere presentata dall’adottante o dall’affidatario preadottivo. Il minore tuttavia deve far parte della famiglia anagrafica del soggetto che presenta la domanda e l’assegno non deve essere già stato riconosciuto alla madre adottiva o affidataria.
  • In caso di adozione speciale (art. 44 comma 3 legge n. 184/1983) la domanda può essere presentata dall’adottante non sposato. Il minore però deve essere collocato presso la famiglia anagrafica del richiedente e deve essere sottoposto alla sua responsabilità genitoriale.
  • Se il minore non è riconosciuto o non è riconoscibile dai genitori la domanda può essere presentata dal soggetto a cui il minore è stato affidato dal giudice. In questo caso il bambino deve rientrare nella famiglia anagrafica del soggetto a cui è stato affidato.

Documenti da produrre per la domanda

Chi presenta la domanda per l’assegno di maternità deve anche produrre alcuni documenti.

  • Una DSU valida che indichi i redditi percepiti dal nucleo famigliare nell’anno precedente.
  • Un’autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per fare domanda, l’assenza di altri trattamenti economici e di non aver fatto domanda per l’assegno di cui all’art. 75 dlgs n. 151/2001 per lavori atipici e discontinui. Qualora il soggetto dichiari di beneficiare di qualche indennità legata alla maternità deve indicarne l’importo.

 

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