Pensione reversibilità partner omosessuale: parola alle Sezioni Unite
La pensione di reversibilità in favore del partner omosessuale della coppia sposata negli Stati Uniti, che ha avuto un figlio grazie alla maternità surrogata, è oggetto dell’ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 22992/2024. La sezione IV civile non si è pronunciata, ma ha rimesso la questione al Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. La questione da risolvere riguarda la disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 76 del 2016.
Domanda pensione per il partner omosessuale superstite e per il figlio
Una coppia omosessuale, unita da una stabile convivenza, ha un figlio negli Stati Uniti grazie alla fecondazione assistita. La nascita del figlio viene registrata in Italia il 23.03.2010 come figlio di uno dei membri della coppia. Il 2 novembre 2013 la coppia si sposa a New York. L’atto viene trascritto in Italia come unione civile il 4.10.2016, dopo il decesso di uno dei due, verificatosi in data 8.10.2015.
Il 06.07.2016 la paternità del superstite è accertata con conseguente trascrizione della sentenza e aggiornamento dell’atto di nascita.
Nella sua qualità d’erede e di genitore responsabile del minore il membro superstite dell’unione civile superstite agisce in giudizio per far accertare il contenuto discriminatorio della decisione con cui è stata rigettata la sua domanda di erogazione della pensione indiretta del compagno defunto. Lo stesso chiede quindi il riconoscimento della misura per se e il minore.
Pensione indiretta: rigetto in primo grado e accoglimento in appello
Il Tribunale esclude la natura discriminatoria del rigetto della richiesta. La ragione del diniego deve rinvenirsi infatti nell’assenza dei requisiti richiesti dalla legge. Inammissibile inoltre la domanda per accertare il diritto alla pensione indiretta perché proposta con procedimento speciale antidiscriminatorio. Parte soccombente impugna la decisione. La Corte d’Appello accoglie il gravame e accerta il diritto del compagno superstite e del minore alla pensione indiretta perché eredi del soggetto a cui sarebbe spettata la pensione diretta.
La Corte condanna quindi l’INPS a pagare i ratei dovuti maggiorati degli interessi a partire dal 1° novembre 2015. Per la Corte i componenti della coppia omosessuale hanno diritto a un trattamento omogeneo rispetto a quello della coppia coniugata. La pensione ai superstiti rientra nell’ambito dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione e che caratterizzano le relazioni affettive, comprese quelle omosessuali. Essa è espressione del diritto inviolabile di vivere la propria condizione di coppia con libertà e del diritto alla tutela giurisdizionale. La Corte giunge a conclusioni similari anche per il figlio minore.
Niente pensione indiretta prima della legge n. 76/2016
L’INPS ricorre alla Corte di Cassazione contestando il riconoscimento della pensione di reversibilità al partner superstite della coppia omosessuale. Questo perché il decesso del partner assicurato si è verificata prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016, che ha regolamentato le unioni civili e le convivenze.
Con il secondo motivo l’INPS contesta la decisione della Corte d’appello per aver riconosciuto il diritto alla pensione indiretta al minore. La trascrizione della sentenza statunitense che ha riconosciuto la paternità del “genitore intenzionale” è contraria all’ordine pubblico. Per l’istituto il minore nato da una maternità surrogata non possiede il requisito soggettivo richiesto per il diritto alla pensione indiretta.
Al ricorso dell’INPS il partner superstite propone contro-ricorso con cui contesta i motivi sollevati dall’INPS. La domanda dovrebbe essere accolta a prescindere dalla anteriorità della data del decesso del partner rispetto all’entrata in vigore della legge n. 76/2016. Il rigetto avrebbe infatti natura discriminatoria. Il secondo motivo invece deve essere rigettato per la mancata legittimazione dell’INPS a contestare lo stato di filiazione accertato negli Stati Uniti.
Cassazione: “vicenda peculiare”
La Cassazione ricorda di essersi già pronunciata sulla questione, negando la pensione di reversibilità al superstite legato da stabile convivenza con un soggetto dello stesso sesso, deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016.
Il caso di specie tuttavia presenta delle peculiarità rispetto all’orientamento citato. Le coppie omosessuali prima di tutto non possono optare per il matrimonio come le coppie conviventi di sesso diverso. Peculiare è inoltre la posizione del minore, che è meritevole di una tutela speciale in una situazione caratterizzata da un’accentuata vulnerabilità. Il legislatore non dovrebbe “sacrificare in maniera sproporzionata i fondamentali doveri di solidarietà, che presiedono al riconoscimento della pensione in favore dei superstiti, in nome dello stigma della pratica che ha condotto alla nascita del minore.”
Parola alle Sezioni Unite
Le questioni oggetto di dibattito nella vicenda, suscettibili di ripresentarsi in numerose altre fattispecie riguardano l’interpretazione della disciplina vigente in relazione a questioni di estrema importanza, che riguardano la disciplina intertemporale della legge n. 76/2016.
Appare quindi necessario comporre il dettato normativo e le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e dalle Carte internazionali per garantire una tutela omogenea e non frazionata dei vari interessi in campo e per orientare il comportamento delle amministrazioni coinvolte.
Queste le ragioni per le quali la Cassazione rimette la questione al Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in ragione delle “questioni di massima di particolare importanza, implicate dalla trattazione del ricorso principale dell’INPS e del primo motivo di ricorso incidentale.”
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