principio di sussidiarieta

Principio di sussidiarietà: la guida Principio di sussidiarietà: definizione, normativa, giurisprudenza e importanza ai fini dell’applicazione del principio democratico

Cos’è il principio di sussidiarietà?

Il principio di sussidiarietà è un cardine dell’organizzazione dei poteri pubblici, finalizzato a garantire che le decisioni siano prese al livello più vicino possibile ai cittadini. Questo principio, che si applica tanto in ambito verticale (tra Stato, Regioni ed enti locali) quanto in ambito orizzontale (tra Pubblica Amministrazione e cittadini), promuove l’autonomia e la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, evitando interventi superiori se un’entità più vicina può adempiere adeguatamente ai compiti richiesti.

Qual è la normativa di riferimento

La normativa di riferimento di questo principio è rappresentata dalla Costituzione italiana e da diverse leggi ordinarie.

  • Articolo 118 della Costituzione: sancisce il principio in ambito verticale, stabilendo che le funzioni amministrative spettano agli enti più vicini ai cittadini, salvo necessità di intervento a livelli superiori. Il quarto comma introduce anche la sussidiarietà orizzontale, favorendo l’iniziativa privata nell’interesse generale.
  • Articolo 5 della Costituzione: promuove il decentramento amministrativo, che è alla base del principio di sussidiarietà verticale.
  • Legge costituzionale n. 3/2001: riformando il Titolo V della Costituzione, ha rafforzato l’autonomia di Regioni ed enti locali, specificando il principio di sussidiarietà.
  • Legge n. 59/1997 (Bassanini): prevede il trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti locali, attuando il principio di sussidiarietà verticale.

La giurisprudenza sul principio di sussidiarietà

La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha avuto un ruolo fondamentale nell’interpretare e applicare  questo principio.

  • La Corte costituzionale ha ribadito in diverse occasioni che l’intervento dello Stato deve avvenire solo quando gli enti territoriali non siano in grado di garantire adeguatamente i servizi richiesti. La sentenza n. 303/2003 ha chiarito i confini tra competenze legislative statali e regionali.
  • Il Consiglio di Stato ha affrontato casi di sussidiarietà orizzontale, riconoscendo il ruolo delle associazioni e dei cittadini nella gestione di beni comuni e servizi pubblici, nel rispetto del principio di efficienza amministrativa.
  • La Corte di Giustizia dellUnione Europea ha integrato questo principio con il diritto comunitario. L’Unione Europea interviene infatti solo quando gli obiettivi non possono essere sufficientemente raggiunti a livello nazionale o locale.

L’importanza del principio di sussidiarietà

Questo principio rappresenta uno strumento essenziale per garantire l’efficienza e la partecipazione democratica nella gestione della cosa pubblica. In ambito verticale, evita accentramenti eccessivi di potere, valorizzando le autonomie locali. In ambito orizzontale invece, promuove la collaborazione tra pubblico e privato, incentivando l’attività dei cittadini per il bene comune.

 

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Norme imperative o cogenti Norme imperative o cogenti: cosa sono, che caratteristiche hanno, quali sono e come si distinguono dalle norme relative o derogabili

Norme giuridiche: tipologie in base all’efficacia

Le norme imperative o cogenti fanno parte del nostro ordinamento giuridico, un sistema complesso, composto da un insieme di regole che disciplinano la vita sociale. Non tutte le norme, però, hanno la stessa forza o lo stesso grado di obbligatorietà.

In base alla loro efficacia, infatti, le norme giuridiche possono essere distinte in:

  • norme assolute (o cogenti o imperative);
  • norme relative (o derogabili).

Comprendere questa distinzione è fondamentale per capire come funziona il nostro sistema legale e quali margini di manovra hanno i cittadini nel regolare i propri rapporti.

Norme imperative o cogenti o assolute o inderogabili

Le norme cogenti, dette anche imperative o assolute, sono quelle disposizioni a cui non è possibile sottrarsi. La loro forza vincolante è tale che la volontà dei privati non può in alcun modo modificarle o disapplicarle. Esse esprimono principi fondamentali e valori essenziali per l’ordinamento, la cui violazione comporterebbe un danno per la collettività o per diritti irrinunciabili.

Norme imperative o cogenti: diritto penale

Un esempio lampante è rappresentato dalle norme di diritto penale, che impongono precetti quali “non uccidere”, “non rubare”, “non truffare”. È impensabile che due individui possano accordarsi per rendere legale un omicidio o un furto; la legge vieta tali azioni in modo categorico, e la loro violazione comporta sanzioni penali.

Norma imperative o cogenti di diritto civile

Ma le norme imperative non si limitano al diritto penale. Anche nel diritto civile ne troviamo molte. Si pensi alle norme che regolano la validità di un contratto. L’articolo 1418 c.c., tanto per fare un esempio, prevede la nullità del contratto quando questo viola una norma inderogabile.

Un altro esempio molto chiaro è rappresentato dalla norma che vieta l’applicazione di tassi usurari nei prestiti. Anche se le parti fossero d’accordo, un interesse superiore al limite legale renderebbe la clausola nulla. Questo perché la norma contro l’usura è imperativa e tutela un interesse pubblico.

Riassumendo, le norme imperative contengono un comando che si deve rispettare obbligatoriamente, senza che i privati vi possano derogare. In caso di mancatosi può incorrere in una sanzione penale o nella nullità dell’atto compiuto.

Norme relative o derogabili 

Le norme relative o derogabili si suddividono in due sotto categorie: le norme dispositive e le norme suppletive.

Norme dispositive

Le norme dispositive disciplinano una certa fattispecie, ma permettono alle parti di accordarsi per l’applicazione di una disciplina diversa. Un esempio classico è la norma del Codice Civile che prevede il pagamento degli interessi in un contratto di mutuo. Questa norma è dispositiva perché le parti possono stabilire di comune accordo che il mutuo sia gratuito e che, di conseguenza, non siano dovuti interessi. La norma è presente nell’ordinamento, ma la sua applicazione può essere “disattivata” dalla volontà concorde delle parti.

Norme suppletive

Le norme suppletive invece, sono quelle che si applicano solo qualora le parti non abbiamo disposto nulla in relazione a una certa circostanza. In altre parole, mentre le norme dispositive devono essere espressamente derogate dalle parti, le norme suppletive intervengono solo per “supplire” (cioè “sostituire” o “integrare”) una lacuna lasciata dall’accordo tra i privati.

Un esempio chiarificatore è quello relativo al luogo di esecuzione di una prestazione. Se le parti non hanno specificato nel contratto dove deve essere eseguita la prestazione, o se il luogo non può desumersi dalla natura della prestazione o dagli usi, allora si applicano le norme stabilite dalla legge. Il codice, quindi, dà prevalenza alla volontà delle parti; solo in sua assenza interviene la norma suppletiva per evitare che la situazione rimanga priva di regolamentazione.

 

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responsabilità della PA

Responsabilità della PA Responsabilità della PA: cos'è, cosa prevede l'art. 28 della Costituzione, tipologie di responsabilità e funzioni

Responsabilità della PA: cos’è

La responsabilità della PA (Pubblica Amministrazione) si configura quando uno dei soggetti che la compongono e i loro dipendenti commettono un illecito, che può avere natura civile, amministrativa, contabile e penale.
Quando si parla di responsabilità della Pubblica Amministrazione, si parla quindi di un sistema complesso al cui interno di possono configurare diverse forme di responsabilità, ognuna soggetta a regole diverse.

Responsabilità della PA: l’art. 28 Costituzione 

La norma che sancisce il principio di responsabilità della Pubblica Amministrazione è l’articolo 28 della Costituzione. Questa norma prevede infatti che: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”

Dalla lettera della norma si evince immediatamente che la responsabilità della Pubblica Amministrazione può essere diretta e indiretta.

La responsabilità diretta, si configura quando la Pubblica Amministrazione è direttamente responsabile di un danno cagionato a un cittadino o a un’attività imprenditoriale a causa di un atto illegittimo, di una omissione o di una condotta lesiva.

La responsabilità indiretta, invece, si realizza quando la Pubblica Amministrazione deve rispondere dei danni che sono stati causati dai suoi dipendenti o funzionari nello svolgimento delle loro funzioni. L’amministrazione in questi casi risponde dei danni verso il soggetto danneggiato. In seguito però può rivalersi nei confronti del dipendente attraverso azioni di rivalsa o di natura risarcitoria.

Vediamo ora quali sono i tipi di responsabilità in cui può incorrere la PA in modo diretto o indiretto.

Responsabilità civile

La responsabilità civile è disciplinata dal codice civile e si configura ogni volta che un organo o un dipendete della  PA cagiona un danno a terzi. Questo tipo di responsabilità può essere a sua volta di tipo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale art. 2043 c.c.

La responsabilità contrattuale riguarda il mancato rispetto di un accordo. Un esempio tipico di responsabilità contrattuale si verifica ad esempio quando la PA stipula un contratto di appalto con un’impresa e ritarda nel pagamento.

La responsabilità precontrattuale si riferisce al mancato rispetto dei doveri di buona fede e di correttezza che caratterizzano la fase che precede la conclusione di un accordo.

La responsabilità extracontrattuale invece si realizza in presenza di un fatto illecito commesso dalla PA, che cagiona un danno ingiusto a un soggetto terzo, al di fuori di un accordo o un contratto precedente.

La Pubblica Amministrazione può incorrere inoltre nella responsabilità derivante da cose in custodia, come previsto dall’art. 2051 c.c, a meno che non riesca a dimostrare il caso fortuito. Si pensi al danno riportato da un comune cittadino a causa di una caduta su una strada pubblica a causa della cattiva manutenzione del manto stradale.

Responsabilità penale

La responsabilità penale invece si realizza nel momento in cui un funzionario o un dipendente della Pubblica Amministrazione commette un illecito penale. Si ricorda infatti che la responsabilità penale, in base a quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione, “è personale”.

Responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa riguarda il dipendente e insorge quando il danno derivante dalla sua condotta, nello svolgimento delle sue funzioni, colpisce la Pubblica Amministrazione. Si parla nello specifico di responsabilità per danno erariale il cui scopo consiste nel tutelare il patrimonio della PA e assicurare il buon andamento e l’imparzialità della attività amministrativa.

Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare si verifica quando il dipendente commette un illecito disciplinare, violando gli obblighi previsti dal contratto collettivo, dalla legge o dalle norme di comportamento.    

Responsabilità della PA: funzioni

Le funzioni della responsabilità della Pubblica Amministrazione soddisfano tre diverse esigenze.

  • Funzione riparatoria: si pone l’obbiettivo di riparare il danno, per cui è riconducibile alla responsabilità civile e mette in primo piano il danneggiato.
  • Funzione sanzionatoria: questa funzione ha come fine ultimo quello di comminare una sanzione, e d è quella che caratterizza pertanto la responsabilità penale.  Come quella civile è successiva alla condotta, ma in questo caso l’attenzione è ricolta al soggetto responsabile.
  • Funzione deterrente: anche questa come la precedente riguarda la responsabilità penale e l’attenzione è concentrata sul soggetto che commette l’illecito. Si distingue dalla precedente però perché in questo caso la funzione è preventiva, interviene cioè prima della condotta penalmente rilevante.   

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ministero della giustizia

Ministero della Giustizia Ministero della Giustizia: cos'è, chi lo presiede, come è disciplinato e organizzato e quali funzioni svolge

Ministero della Giustizia: cos’è

Il Ministero della Giustizia è un organo centrale del governo italiano, cruciale per il corretto funzionamento dello stato di diritto.

La sua missione principale è garantire l’efficienza e la trasparenza dell’amministrazione giudiziaria in Italia, estendendo la sua competenza ai settori civile, penale, minorile e penitenziario.

Esso rappresenta un organismo fondamentale per la democrazia italiana, perché garantisce che i principi di legalità e giustizia siano concretamente applicati e accessibili a tutti i cittadini.

Attualmente, il dicastero è presieduto dal Ministro Carlo Nordio, in carica dal 22 ottobre 2022.

Per accedere ai servizi online dedicati è sufficiente visitare il sito ufficiale Ministero della Giustizia

Il Ministero nella Costituzione Italiana

Il Ministero della Giustizia riveste un’importanza tale da essere l’unico ministero esplicitamente citato nella Costituzione italiana, in particolare negli articoli 107 e 110. Questo sottolinea la sua funzione insostituibile nel mantenimento dell’ordine legale e della giustizia.

L’articolo 110 stabilisce che, fermo restando le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al Ministro della Giustizia spettano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Ciò include la supervisione dell’organizzazione degli uffici giudiziari (tribunali, corti, cancellerie, segreterie), la gestione del personale amministrativo e la cura delle infrastrutture.

L’articolo 107, comma 2, conferisce al Ministro la facoltà di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Questo potere, sebbene delicato e bilanciato dal ruolo del CSM, evidenzia la responsabilità del Ministro nel garantire la correttezza e l’integrità della condotta giudiziaria.

Il ruolo di Guardasigilli

Il Ministro della Giustizia detiene anche il titolo di “Guardasigilli“, un’antica denominazione che riflette la sua funzione di custode del sigillo dello Stato. In questo ruolo, il Ministro è responsabile di controfirmare le leggi e i decreti per garantirne la pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Organizzazione del Ministero: normativa di riferimento

L’organizzazione del Ministero della Giustizia è definita da specifici regolamenti, tra cui il Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e successivi aggiornamenti come il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, e il più recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2024, n. 78.

Uffici e dipartimenti del Ministero della Giustizia

Il Ministero è presieduto dal Ministro e si articola in Uffici di diretta collaborazione del Ministro e in cinque Dipartimenti principali.

 Uffici di diretta collaborazione

Supportano il Ministro nelle sue funzioni di indirizzo politico e amministrativo e includono la Segreteria del Ministro, il Gabinetto del Ministro, l’Ufficio legislativo, l’Ispettorato generale, l’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale, il servizio del controllo interno, il Portavoce del Ministro, l’Ufficio stampa ed informazione e l’Unità di Missione per il PNRR.

 Dipartimenti

Ciascuno è guidato da un dirigente generale, sono il cuore operativo del Ministero e sono responsabili della gestione amministrativa delle diverse aree di competenza:

  1. Dipartimento per gli affari di giustizia: si occupa della legislazione, della cooperazione internazionale e della gestione di atti e documenti ufficiali.
  2. Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: gestisce le risorse umane (personale amministrativo degli uffici giudiziari), l’organizzazione degli uffici e i servizi di supporto alla giustizia.
  3. Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia: promuove e implementa soluzioni tecnologiche per migliorare l’efficienza dei servizi giudiziari.
  4. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP): sovrintende alla gestione degli istituti penitenziari, alla rieducazione dei detenuti e alla sicurezza carceraria, avvalendosi del Corpo di Polizia Penitenziaria.
  5. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: si occupa della tutela e del recupero dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, sia come vittime che come autori di reati, e dei servizi di reinserimento sociale per adulti sottoposti a misure penali non detentive.

Funzioni principali del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha una vasta gamma di responsabilità che vanno oltre la semplice organizzazione degli uffici. Si ricordano le più importanti.

  • Organizzazione degli uffici giudiziari: provvede alla creazione, alla manutenzione e al funzionamento di tribunali, corti e tutti i servizi annessi (cancellerie, segreterie, ecc.), garantendo le risorse necessarie per l’operato di magistrati e personale.
  • Amministrazione penitenziaria: gestisce le carceri statali, la popolazione carceraria e la Polizia Penitenziaria, che da esso dipende. Si occupa anche della manutenzione e della costruzione di nuove strutture penitenziarie.
  • Giustizia minorile: supervisiona le strutture e i servizi dedicati ai minori, che operano su base regionale attraverso i Servizi Minorili della Giustizia. Questi servizi affrontano sia problematiche sociali (adozioni, affidamenti) sia la gestione di minori autori di reati, con l’obiettivo del loro recupero e reinserimento.
  • Vigilanza professionale: vigila sull’attività di ordini e collegi professionali, come avvocati, notai, medici, commercialisti e ingegneri, garantendo il rispetto delle norme e dei codici deontologici.
  • Casellario giudiziale: amministra la banca dati contenente le informazioni relative alle condanne penali subite dai cittadini.
  • Domande di Grazia: istruisce le domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.

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permessi premio

Permessi premio: la guida Permessi premio: cosa sono, a cosa servono, chi può chiederli, come funzionano, come fare domanda, concessione, limiti e condizioni

Permessi premio: misure per rieducare detenuto

I permessi premio sono una delle più importanti misure di trattamento penitenziario premiale previste dall’ordinamento italiano, introdotti per incentivare la rieducazione del detenuto e favorire il suo graduale reinserimento nella società, in linea con quanto stabilito dall’art. 27 della Costituzione.

I permessi premio rappresentano infatti uno strumento centrale nel sistema penitenziario italiano, volto a realizzare il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. La loro concessione però, come vedremo, non è automatica, ma subordinata a criteri rigorosi, che richiedono un percorso concreto di responsabilizzazione del detenuto. Per ottenere un permesso è essenziale dimostrare affidabilità, impegno nel trattamento e volontà di reinserimento sociale.

Cosa sono i permessi premio

I permessi premio sono disciplinati dall’art. 30-ter della legge sull’ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) e consistono nella possibilità per il detenuto di uscire temporaneamente dal carcere per un massimo di 45 giorni all’anno, anche frazionabili, per fare rientro in famiglia, partecipare a eventi significativi o riprendere contatti con il tessuto sociale esterno.

Non si tratta di un diritto automatico, ma di un beneficio che può essere concesso in base a specifici requisiti oggettivi e soggettivi.

A cosa servono i permessi premio

I permessi premio hanno una funzione rieducativa, risocializzante e progressiva, finalizzata a:

  • favorire i legami familiari e affettivi del detenuto;
  • stimolare comportamenti responsabili e collaborativi durante l’esecuzione della pena;
  • valutare in concreto l’idoneità del condannato a vivere in libertà senza recidive;
  • preparare il detenuto alla liberazione anticipata o al passaggio a misure alternative.

Chi può ottenere i permessi premio

I permessi premio non sono concessi a tutti i detenuti indistintamente, ma solo a chi:

  1. è stato condannato all’arresto o alla reclusione per un periodo non superiore a 4 anni anche se congiunta alla pena dell’arresto;
  2. è stato condannato alla pena della reclusione per un periodo duperiuore ai 4 anni , dopo aver espiati almeno 1/4 della pena;
  3. è stato condannato alla pena della reclusione per particolari reati (art. 4 bis commi 1, 1 ter e 1 quater) dopo aver espiato almeno metà della pena e comunque di non oltre 10 anni;
  4. è stato condannato all’ergastolo ma ha già espiato 10 anni;
  5. ha tenuto una condotta regolare e collaborativa nel periodo di detenzione;
  6. partecipa attivamente al percorso trattamentale, mostrando progressi in ambito lavorativo, scolastico o relazionale;
  7. non presenta pericolosità sociale attuale, valutata anche in relazione al tipo di reato commesso;
  8. partecipa al programma di giustizi riparativa.

In presenza di condanne per reati ostativi di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (es. mafia, terrorismo, reati sessuali gravi), il permesso premio può essere concesso solo se il detenuto ha collaborato concretamente con la giustizia.

Chi decide sulla concessione del permesso

La decisione spetta al Magistrato di sorveglianza, su proposta dell’Equipe trattamentale dell’istituto penitenziario, che valuta:

  • le relazioni comportamentali del detenuto;
  • le attività trattamentali seguite (lavoro, formazione, ecc.);
  • gli elementi di pericolosità attuale o futura;
  • l’esistenza di un programma specifico per il permesso (es. visita a familiari, partecipazione a un evento importante, colloqui di lavoro).

Il parere dell’Equipe non è vincolante, ma è elemento rilevante per la decisione finale.

Come funziona un permesso premio

Il permesso premio può essere concesso per una durata massima di 15 giorni consecutivi per volta, entro il limite annuale di 45 giorni complessivi.

Durante il permesso, il detenuto:

  • non è sottoposto a vigilanza diretta, ma deve attenersi scrupolosamente agli obblighi imposti;
  • deve ritornare in istituto alla scadenza del periodo autorizzato, pena la denuncia per evasione;
  • può essere soggetto a controlli esterni da parte delle forze dell’ordine o del personale del carcere.

La concessione del permesso è revocabile in caso di violazione delle condizioni o di comportamenti inappropriati durante il periodo fuori dall’istituto.

Come si fa domanda per il permesso premio

La richiesta può essere presentata direttamente dal detenuto o tramite il proprio difensore. La procedura prevede:

  1. la presentazione di un’istanza scritta motivata, rivolta al Magistrato di sorveglianza;
  2. l’invio della relazione aggiornata dell’Equipe trattamentale;
  3. la presentazione di documentazione che giustifichi il motivo del permesso (inviti, certificati, lettere familiari, ecc.);
  4. l’indicazione di eventuali garanzie esterne (disponibilità alloggio, presenza di familiari, ecc.).

Il magistrato valuta la richiesta e può concedere o rigettare il permesso con provvedimento motivato, eventualmente dopo un’udienza.

Limiti e condizioni

Tra i principali limiti dei permessi premio:

  • reati ostativi: come già detto, richiedono collaborazione con la giustizia per poter accedere al beneficio;
  • rischi di fuga o recidiva: il magistrato valuta attentamente ogni elemento che possa far ritenere il soggetto inaffidabile;
  • assenza di percorso trattamentale: la mancata partecipazione alle attività del carcere è elemento ostativo.

L’obiettivo è garantire che il beneficio sia parte integrante del percorso rieducativo, non un semplice privilegio.

 

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controllo amministrativo

Il controllo amministrativo Controllo amministrativo: definizione, evoluzione normativa, tipologie e livelli nella pubblica amministrazione

Cosa si intende per controllo amministrativo

Il controllo amministrativo rappresenta una funzione fondamentale dell’organizzazione pubblica, finalizzata a garantire la legittimità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. In un sistema complesso come quello della pubblica amministrazione italiana, i controlli costituiscono uno strumento essenziale per assicurare il rispetto delle norme, l’uso corretto delle risorse pubbliche e il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Per controllo amministrativo si intende l’attività volta a verificare e valutare l’operato dell’amministrazione pubblica, sia sotto il profilo della legalità (conformità agli atti normativi e regolamentari), sia sotto quello dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Questa funzione è espressione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.), che impone alla pubblica amministrazione di agire secondo criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità.

Evoluzione normativa e attuazione pratica

A partire dagli anni ’90, la disciplina dei controlli amministrativi è stata oggetto di un profondo rinnovamento, orientato verso una logica di risultato più che di mera conformità formale. Le riforme in materia di pubblica amministrazione, in particolare il D.Lgs. 286/1999, il D.Lgs. 150/2009 (legge Brunetta) e le disposizioni più recenti sulla performance organizzativa, hanno introdotto strumenti per misurare l’efficacia dell’azione pubblica in modo sistematico.

In ambito locale, il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) disciplina i controlli interni sugli atti e sulle gestioni degli enti territoriali, prevedendo anche il ricorso a organismi indipendenti di valutazione (OIV).

Tipologie di controllo amministrativo

Il sistema dei controlli nella pubblica amministrazione si articola in varie tipologie, tra le quali si distinguono principalmente:

  1. Controllo di legittimità: consiste nella verifica della conformità degli atti amministrativi alle norme di legge, regolamento e ai principi generali dell’ordinamento. Può essere preventivo o successivo.
  2. Controllo di merito: riguarda la valutazione dell’opportunità e convenienza dell’azione amministrativa, in relazione agli obiettivi prefissati e alle risorse disponibili. Ha natura discrezionale e non giurisdizionale.
  3. Controllo contabile: mira ad accertare la regolarità e la correttezza della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale degli enti pubblici. È esercitato dalla Corte dei conti e dagli organi interni di controllo.
  4. Controllo strategico: valuta il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e l’impatto delle politiche pubbliche, contribuendo alla pianificazione e al miglioramento continuo delle performance amministrative.
  5. Controllo di regolarità amministrativa e contabile: disciplinato dal D.Lgs. 286/1999, si applica agli atti amministrativi e ai documenti contabili, garantendo la legittimità e la coerenza della spesa pubblica. In ambito statale è esercitato dagli Uffici centrali di bilancio e dalla Ragioneria generale dello Stato.
  6. Controllo di gestione: è finalizzato alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, con particolare attenzione all’utilizzo delle risorse in relazione ai risultati conseguiti.
  7. Controlli ispettivi: sono attività di vigilanza e verifica condotte da organi superiori o esterni, anche su segnalazione o d’ufficio, per accertare disfunzioni o irregolarità nell’attività amministrativa.

Livelli del controllo amministrativo

I controlli nella pubblica amministrazione si articolano su più livelli, a seconda dell’organo che li esercita e della fase in cui intervengono:

  • Controlli interni: svolti dagli stessi organi dell’amministrazione o da strutture a ciò deputate (es. nuclei di valutazione, uffici interni di controllo di gestione). Rientrano in questa categoria il controllo di gestione, il controllo strategico e quello di regolarità amministrativa.
  • Controlli esterni: esercitati da enti terzi rispetto all’amministrazione controllata. Il principale è quello della Corte dei conti, che vigila sulla legittimità e sulla regolarità della gestione finanziaria pubblica, nonché sull’eventuale responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari.
  • Controlli preventivi: intervengono prima che l’atto produca effetti giuridici. Sono tipici, ad esempio, i controlli di legittimità sugli atti soggetti a visto o registrazione.
  • Controlli successivi: effettuati dopo l’adozione dell’atto amministrativo, al fine di verificarne l’effettiva efficacia e l’impatto rispetto agli obiettivi fissati.
  • Controlli gerarchici e funzionali: il primo è esercitato da un’autorità superiore nei confronti dell’autorità subordinata; il secondo si basa sulla competenza funzionale (es. autorità di vigilanza nei settori regolati).

 

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Assegno temporaneo figli minori: legittimo escludere i richiedenti asilo Per la Corte Costituzionale è legittima l'esclusione dei richiedenti asilo dall'assegno temporaneo figli minori

Assegno temporaneo figli minori

Con la sentenza n. 40 del 2025, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate in merito all’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), che disciplina l’assegno temporaneo per i figli minori.

Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Padova, adito da una cittadina extracomunitaria, madre di due minori e titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, alla quale l’INPS aveva negato l’assegno temporaneo in quanto priva del requisito del titolo di soggiorno previsto dalla norma (permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso per lavoro o ricerca di durata non inferiore a sei mesi).

Nessun contrasto con la Costituzione

Il giudice a quo aveva ipotizzato un contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione, ritenendo irragionevole l’esclusione di soggetti in stato di bisogno sulla sola base del titolo di soggiorno. Tuttavia, la Corte ha ritenuto infondate le censure.

Secondo i giudici costituzionali, l’assegno temporaneo non rientra tra le prestazioni sociali essenziali a tutela dei diritti inviolabili della persona. Si tratta, piuttosto, di una misura volta a incentivare la genitorialità, connessa a specifiche condizioni economiche, e destinata a essere assorbita dall’assegno unico universale previsto dal d.lgs. n. 230/2021.

I richiedenti asilo e le altre tutele previste

La Corte ha sottolineato che ai richiedenti asilo e ai loro familiari sono già garantiti diversi strumenti di tutela, tra cui l’assistenza sanitaria, l’accesso all’istruzione per i minori e la possibilità di svolgere attività lavorativa, idonei a fronteggiare i bisogni primari.

Una volta riconosciuta la protezione internazionale o sussidiaria, i beneficiari accedono alle medesime prestazioni sociali previste per i cittadini italiani, compreso l’assegno per i figli.

Discrezionalità legislatore e principio ragionevolezza

In conclusione, la Consulta ha ribadito che il legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza e tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie, può prevedere criteri selettivi o escludere determinate categorie di stranieri dall’accesso a prestazioni sociali non essenziali. L’esclusione dei richiedenti asilo dall’assegno temporaneo, quindi, non risulta lesiva dei principi costituzionali.

Fonti del diritto amministrativo

Le fonti del diritto amministrativo Le fonti del diritto amministrativo rappresentano un sistema complesso e articolato, volto a garantire la corretta gestione dell’attività amministrativa e la tutela dei diritti dei cittadini

Fonti diritto amministrativo: normativa

Il diritto amministrativo è una branca del diritto pubblico che disciplina l’organizzazione, il funzionamento e l’attività della pubblica amministrazione. Le fonti del diritto amministrativo sono molteplici e si articolano su diversi livelli gerarchici, comprendendo norme di diritto interno e di diritto internazionale. La loro conoscenza è fondamentale per comprendere il funzionamento della pubblica amministrazione e le regole che ne disciplinano l’operato.

Fonti del diritto amministrativo: quali sono

Le fonti del diritto amministrativo si suddividono in fonti primarie e fonti secondarie, seguendo una gerarchia normativa stabilita dal principio di legalità.

1. Fonti primarie

Le fonti primarie sono quelle che derivano direttamente dalla Costituzione e che hanno la massima forza normativa. Tra queste troviamo:

  • La Costituzione: rappresenta la fonte primaria fondamentale, stabilisce i principi cardine del diritto amministrativo, come il principio di legalità, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
  • Le leggi ordinarie: sono emanate dal Parlamento e regolano in modo dettagliato l’attività della pubblica amministrazione, come ad esempio la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.
  • Le leggi regionali: sono quelle che si riferiscono alle competenze amministrative decentrate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
  • Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale: modificano la Costituzione e incidono sulla struttura dell’amministrazione pubblica.
  • I decreti legislativi: sono emanati dal Governo su delega del Parlamento e hanno lo stesso valore delle leggi ordinarie (es. D.lgs. 165/2001 sul pubblico impiego).
  • I decreti legge: adottati dal Governo in casi di necessità e urgenza, devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
  • Le norme dell’Unione Europea: comprendono regolamenti (direttamente applicabili) e direttive (che devono essere recepite con atti nazionali).
  • Le convenzioni internazionali: quando ratificate dall’Italia, entrano a far parte dell’ordinamento e possono influenzare il diritto amministrativo.

2. Fonti secondarie

Le fonti secondarie sono subordinate alle fonti primarie e hanno un ruolo di attuazione e integrazione della normativa principale. Tra queste troviamo:

  • I regolamenti amministrativi: adottati dal Governo o da enti locali per disciplinare in dettaglio l’applicazione delle leggi. Si suddividono in:
    • Regolamenti di esecuzione: attuano leggi già esistenti.
    • Regolamenti di organizzazione: disciplinano l’organizzazione interna delle amministrazioni.
    • Regolamenti indipendenti: disciplinano materie non regolate da legge (nei limiti stabiliti dalla Costituzione).
  • Le circolari amministrative: non hanno valore normativo, ma servono a interpretare e applicare le norme esistenti.
  • Le ordinanze amministrative: atti con efficacia normativa in situazioni di emergenza (es. ordinanze sindacali per la sicurezza pubblica).
  • Statuti: sono le fonti degli enti locali che si occupano di disciplinare l’organizzazione e il funzionamento interno

Gerarchia delle fonti e principio di legalità

Il principio di legalità impone che la pubblica amministrazione agisca solo in base alla legge e nei limiti da essa stabiliti. Le fonti secondarie devono rispettare le fonti primarie e non possono derogare alle disposizioni legislative.

Inoltre, con l’integrazione del diritto europeo nell’ordinamento italiano, si è affermato il principio della prevalenza del diritto UE sulle norme interne contrastanti, garantendo così l’uniformità normativa tra gli Stati membri.

 

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decreto priolo

Decreto Priolo: incostituzionale la competenza esclusiva Per la Consulta è incostituzionale la competenza esclusiva del Tribunale di Roma prevista dal “Decreto Priolo”

Decreto Priolo: l’intervento della Consulta

Con la sentenza n. 38 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nel decreto-legge n. 2/2023, noto come Decreto Priolo, nella parte in cui attribuisce in via esclusiva al Tribunale di Roma la competenza a decidere sui reclami proposti contro i provvedimenti che negano l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività in impianti strategici sottoposti a sequestro.

Il contesto normativo

La norma contestata si inseriva in un più ampio quadro normativo introdotto nel gennaio 2023, che disciplina i sequestri relativi a stabilimenti e impianti di interesse strategico nazionale. Su tale disciplina, la Corte si era già pronunciata con la sentenza n. 105 del 2024, ritenendo legittima la possibilità per il Governo di autorizzare, in via eccezionale, la prosecuzione dell’attività per un massimo di 36 mesi.

La questione di legittimità e i profili di costituzionalità

Il giudice naturale e la generalità della norma

La Corte ha preliminarmente escluso la violazione dell’articolo 25, primo comma, della Costituzione, osservando che la norma impugnata:

  • ha carattere generale e non riferito a singoli procedimenti;

  • risponde all’esigenza di uniformare l’interpretazione giurisprudenziale in una materia delicata;

  • è fondata su criteri oggettivi fissati dalla legge.

Violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)

Nonostante ciò, la Consulta ha dichiarato la norma manifestamente irragionevole per due principali incongruenze:

1. Asimmetria nella competenza in base all’esito del provvedimento

La norma attribuisce la competenza al Tribunale di Roma solo nel caso di rigetto dell’autorizzazione a proseguire l’attività produttiva, lasciando al tribunale ordinario la competenza nel caso opposto (cioè se l’attività è autorizzata). Ne deriva una frammentazione processuale che fa dipendere il foro competente dal contenuto della decisione impugnata.

2. Rischio di procedimenti paralleli e contrasti decisionali

Lo spostamento selettivo della competenza favorisce la coesistenza di più procedimenti d’appello pendenti davanti a giudici diversi, connessi al medesimo impianto sequestrato. Tale situazione compromette non solo l’uniformità interpretativa auspicata dal legislatore, ma anche la coerenza delle decisioni nell’ambito dello stesso procedimento cautelare.

La decisione

La Corte costituzionale ha ritenuto che la norma contenuta nel “Decreto Priolo”, pur animata da finalità legittime, si ponga in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, risultando irragionevole nella sua concreta attuazione. Per tale motivo, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, evidenziando l’incompatibilità con i principi di coerenza e parità di trattamento processuale.

adozione internazionale

Adozione internazionale: anche per i single Importantissima decisione della Corte Costituzionale che sdogana l'adozione internazionale per i single

Adozione internazionale single

Adozione internazionale: anche le persone singole possono adottare minori stranieri in stato di abbandono. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 33/2025, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui esclude le persone singole dalla possibilità di adottare un minore straniero residente all’estero.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla normativa vigente in materia di adozione internazionale, rilevando come l’esclusione delle persone singole contrasti con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

L’attuale disciplina, ora dichiarata illegittima, limitava in modo sproporzionato il diritto dell’aspirante genitore di rendersi disponibile per l’adozione. L’adozione è un istituto basato sul principio di solidarietà sociale e finalizzato alla tutela del minore, motivo per cui il legislatore non può imporre limitazioni irragionevoli.

Persone singole e idoneità all’adozione

La Corte ha sottolineato che, in astratto, anche una persona singola può garantire un ambiente stabile e armonioso a un minore in stato di abbandono. Tuttavia, resta fermo il compito del giudice di valutare caso per caso l’idoneità dell’aspirante genitore, verificando la capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale valutazione può tenere conto anche della rete familiare di supporto del richiedente.

Effetti della sentenza e prospettive future

Nel contesto attuale, caratterizzato da una progressiva diminuzione delle domande di adozione, la precedente esclusione delle persone singole rischiava di limitare il diritto del minore a crescere in un ambiente familiare. La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta quindi un importante passo avanti per il riconoscimento della parità di accesso all’adozione internazionale.

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