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Corte Costituzionale: ok a cinque referendum La Corte Costituzionale ha depositato le sentenze 11-15 che sanciscono l'ammissibilità di cinque quesiti referendari

Ok a 5 referendum

Via libera della Corte costituzionale a 5 referendum in materia di cittadinanza, Jobs Act, indennità licenziamenti illegittimi, contratti di lavoro a termine e responsabilità dell’imprenditore committente. Unico no al referendum sull’autonomia differenziata che, con la sentenza n. 10/2025 è stato dichiarato inammissibile.

Referendum cittadinanza

La richiesta referendaria in materia di cittadinanza ritenuta ammissibile è diretta ad abrogare, congiuntamente, l’intero articolo 9, comma 1, lettera f), della legge numero 91 del 1992 e, limitatamente ad alcune parole, l’articolo 9, comma 1, lettera b).

La combinazione delle due diverse abrogazioni avrebbe quale esito che tutti gli stranieri maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea potrebbero presentare richiesta di concessione della cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza legale in Italia.

La Corte Costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 11/2025, che il quesito è omogeneo, chiaro e univoco. “All’elettore, infatti, è proposta una scelta facilmente intellegibile in ordine agli anni di residenza nel territorio della Repubblica necessari, per il maggiorenne cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, per poter presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana: dieci, come attualmente previsto, o cinque, come eventualmente disporrebbe la legge in caso di approvazione del referendum abrogativo”.

La richiesta referendaria non contraddice neppure la natura abrogativa del referendum, che la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto non può essere utilizzato per costruire, attraverso il quesito, nuove norme non ricavabili dall’ordinamento. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la nuova regola non sarebbe del tutto estranea al contesto normativo di riferimento. In caso di approvazione del referendum abrogativo, infatti, verrebbe a essere modificato esclusivamente il tempo di residenza legale necessario per poter presentare la domanda di cittadinanza – pari a cinque anni – restando invece fermi i soggetti che potranno fare la richiesta, i restanti requisiti per presentarla (la residenza nel territorio della Repubblica e l’adeguata conoscenza della lingua italiana), nonché la natura di atto discrezionale di “alta amministrazione” del provvedimento di concessione della cittadinanza.

Referendum Jobs Act

È ammissibile la richiesta di referendum sull’abrogazione del decreto delegato attuativo del Jobs Act n. 23/2015 in tema di licenziamenti illegittimi. La Corte costituzionale con la sentenza numero 12 del 2025 ha precisato: la «circostanza che all’esito dell’approvazione del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si verificherebbe in realtà in tutte le ipotesi di invalidità» del licenziamento, perché per alcune di queste (e in particolare nel caso del licenziamento intimato al lavoratore assente per malattia o infortunio, oppure intimato per disabilità fisica o psichica a un lavoratore che non versava in realtà in tale condizione) «si avrebbe, invece, un arretramento di tutela», non inficia la chiarezza, l’omogeneità e l’univocità della richiesta di referendum. Il quesito referendario chiama, infatti, il corpo elettorale «a una valutazione complessiva e generale, che può anche prescindere dalle specifiche e differenti disposizioni normative, senza perdere la propria matrice unitaria». Questa è ravvisabile, ha evidenziato la Consulta, «nel profilo teleologico sotteso al quesito referendario, mirante all’abrogazione di un corpus organico di norme e funzionale alla reductio ad unum, senza più la divisione tra prima e dopo la data del 7 marzo 2015, della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi, con la riespansione della disciplina pregressa, valevole per tutti i dipendenti», a prescindere dalla data della loro assunzione. Rimane, pertanto, salvaguardato, ha concluso la Corte, «un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario», ciò che esclude che si sia in presenza di «un uso artificioso del referendum abrogativo».

Referendum indennità da licenziamento illegittimo

Ammissibile, inoltre, il referendum sulla misura massima dell’indennità da licenziamento illegittimo.

Con la sentenza n. 13/2025, la Consulta ha dichiarato l’ammissibilità del referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 8 della legge numero 604 del 1966, limitatamente alle parole che stabiliscono una misura massima (pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) per la liquidazione dell’indennità da licenziamento illegittimo.

In motivazione, la Corte ha precisato che la norma oggetto del quesito referendario trova oggi applicazione, a seguito delle modifiche intervenute nella legislazione in materia, nei confronti dei soli lavoratori assunti alle dipendenze delle cosiddette “piccole imprese” (ossia, presso datori di lavoro che non raggiungono la soglia dimensionale indicata dall’articolo 18, ottavo comma, dello Statuto dei lavoratori) prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo numero 23 del 2015, attuativo della legge sul Jobs act.

A parere della Corte, il quesito in esame non incontra i limiti di cui all’articolo 75 della Costituzione e risponde ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, in quanto pone una chiara alternativa all’elettore: mantenere l’attuale misura massima dell’indennità, ovvero rimuoverla per consentire al giudice di quantificare, senza più tale ostacolo, un ristoro equo con congruo effetto deterrente.

Referendum contratti di lavoro a termine

Con la sentenza n. 14/2025, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato ammissibile la richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi».

Il quesito referendario riguarda l’abrogazione di alcune previsioni (articoli 19, commi 1, 1-bis e 4, e 21, comma 01, del decreto legislativo numero 81 del 2015) che attualmente consentono la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato (e anche la loro proroga e/o il rinnovo) fino a un anno senza dover fornire alcuna giustificazione, e, per quelli di durata superiore, sulla base di una giustificazione individuata dalle parti, anche se non prevista né dalla legge, né dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale. Le norme oggetto del quesito non rientrano fra le leggi per cui la Costituzione, all’articolo 75, esclude che si possa richiedere referendum abrogativo. Il quesito, inoltre, soddisfa tutti i requisiti (di chiarezza, omogeneità, univocità) richiesti per consentire all’elettore di esercitare una scelta libera e consapevole. Esso, infatti, è formulato nei termini di un’alternativa secca: da un lato, abrogare le disposizioni vigenti, con conseguente estensione ai rapporti di lavoro di durata infrannuale dell’obbligo di giustificazione dell’apposizione del termine oggi sussistente per la stipulazione di contratti di lavoro di durata superiore all’anno e il necessario riferimento, per tutti i contratti a termine, alle sole cause giustificative previste dalla legge o dai contratti collettivi; dall’altro, conservare la normativa vigente, che, all’opposto, ne liberalizza l’impiego.

Referendum responsabilità imprenditore committente

Infine, con la sentenza numero 15/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.», dichiarata conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024.

La Corte ha osservato che la norma oggetto del quesito non interferisce con le materie per le quali l’articolo 75, secondo comma, della Costituzione preclude il ricorso all’istituto del referendum abrogativo.

Il quesito rispetta i requisiti di chiarezza e semplicità, essenziali per garantire il popolo nell’esercizio del suo potere sovrano.

Dalla formulazione del quesito si evince in modo inequivocabile la finalità di rafforzare la responsabilità dell’imprenditore committente. “Il quesito tende a un esito lineare e pone al corpo elettorale un’alternativa netta: «il mantenimento dell’attuale assetto della responsabilità solidale, contraddistinto da deroghe significative, o l’integrale riespansione di tale responsabilità, senza alcuna eccezione per i danni prodotti dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici»”. È dunque garantita, conclude la Consulta, “quella scelta chiara e consapevole, che il giudizio di ammissibilità demandato alla Corte costituzionale è chiamato a salvaguardare”.

autonomia differenziata

Autonomia differenziata: referendum inammissibile La Corte Costituzionale ha depositato la sentenza di inammissibilità sul referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata

Inammissibile referendum autonomia differenziata

La Corte costituzionale si è pronunciata sull’ammissibilità del referendum abrogativo della “Legge 26 giugno 2024, n. 86”, relativo all’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La richiesta riguardava l’abrogazione totale delle disposizioni previste dalla legge.

La decisione della Corte costituzionale

In camera di consiglio, la Corte ha stabilito l’inammissibilità del quesito referendario. L’Ufficio comunicazione e stampa aveva reso noto di recente che tale giudizio è stato emesso in relazione alla legge n. 86 del 2024, già oggetto della sentenza n. 192 dello stesso anno.

Ora, con la sentenza n. 10/2025, la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni di inammissibilità della richiesta di referendum per l’abrogazione della legge numero 86 del 2024, contenente disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni ordinarie ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Motivi dell’inammissibilità

La Corte ha osservato che la sentenza n. 192/2024 ha profondamente inciso sull’architettura essenziale della predetta legge, dichiarando l’illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della stessa legge e l’illegittimità consequenziale di altre disposizioni, fornendo anche l’interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni.

In particolare, la Consulta ha sottolineato che la sentenza in parola ha comportato “il trasversale ridimensionamento dell’oggetto dei possibili trasferimenti alle regioni (solo specifiche funzioni e non già materie), nonché la paralisi dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti diritti civili o sociali”.

Ne discende che attualmente non c’è modo di determinare i LEP.

Quesito “oscuro”

La conseguenza è che risulta obiettivamente oscuro l’oggetto del quesito, che originariamente riguardava la legge numero 86 e ora riguarda quel che resta della stessa legge a seguito delle numerose e complesse modifiche apportate dalla sentenza numero 192.

“Ciò pregiudica – per il giudice delle leggi – la possibilità di una scelta libera e consapevole da parte dell’elettore, che la Costituzione garantisce.

Il quesito è inoltre “privo di chiarezza quanto alla sua finalità. La rilevata oscurità dell’oggetto del quesito porta con sé un’insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del referendum. Con il rischio che esso si risolva in altro: nel far esercitare un’opzione popolare non già su una legge ordinaria modificata da una sentenza di questa Corte, ma a favore o contro il regionalismo differenziato”.

La consultazione referendaria – ha concluso la Corte – “verrebbe ad avere una portata che trascende quel che i Costituenti ritennero fondamentale, cioè l’uso corretto – e ragionevole – di questo importante strumento di democrazia. Se si ammettesse la richiesta in esame, si avrebbe una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e in definitiva sull’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale”.

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sequestro del coniuge

Sequestro del coniuge: ok alla procedibilità d’ufficio Per la Consulta non è in contrasto con la Costituzione la procedibilità d'ufficio del sequestro di persona in danno del coniuge

Sequestro del coniuge e procedibilità del reato

Sequestro del coniuge: non è manifestamente irragionevole, né viola le indicazioni della legge delega, la scelta della “riforma Cartabia” di mantenere la procedibilità d’ufficio del sequestro di persona, quando sia commesso in danno del proprio coniuge. E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 9/2025, ritenendo non fondata la questione sollevata dal Gup del Tribunale di Grosseto.

La qlc

Il giudice doveva decidere della responsabilità di un uomo che aveva aggredito la propria moglie, dalla quale si era separato di fatto da qualche mese, e il nuovo compagno di lei. Per la ricostruzione del pm, l’imputato avrebbe puntato una pistola contro di loro, costringendoli a entrare nella casa del nuovo compagno. Qui avrebbe chiuso la porta alle proprie spalle, minacciando entrambi di morte e colpendoli alla testa con il proprio casco. La donna e il compagno avevano rimesso la querela presentata contro l’imputato, che nel frattempo aveva risarcito loro i danni.

Tuttavia, la remissione della querela non aveva prodotto effetto, tra l’altro, rispetto al reato di sequestro di persona commesso in danno della moglie dell’imputato. Mentre, infatti, il decreto legislativo n. 150 del 2022 (riforma Cartabia) ha reso in via generale il sequestro di persona procedibile a querela di parte, la procedibilità d’ufficio è stata mantenuta in una serie di ipotesi aggravate, tra cui quella di specie.

Il GUP di Grosseto aveva, quindi, chiesto che tale disciplina fosse dichiarata incostituzionale. Secondo il giudice, le ragioni che hanno indotto il legislatore del 2022 a subordinare la punibilità del sequestro di persona alla querela della persona offesa varrebbero a maggior ragione nell’ipotesi in cui autore e vittima siano uniti in matrimonio. E ciò anche a garanzia del valore dell’unità familiare, riconosciuto come tale dall’articolo 29 Cost.

La decisione della Consulta

La Corte non ha condiviso questa prospettazione. La Consulta ha sottolineato che il legislatore ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio di alcune ipotesi aggravate di sequestro di persona in cui vi siano particolari esigenze di tutela della vittima nelle relazioni familiari. Nell’ambito di queste relazioni esiste un concreto rischio che i soggetti più vulnerabili siano esposti a pressioni indebite, affinché non presentino querela o la rimettano.

Proprio per tale ragione, ha affermato la Corte, “la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia nel 2013, vieta agli Stati che ne sono parte di subordinare alla querela della parte i procedimenti penali per i reati di violenza fisica contro questa tipologia di persone offese”. E stabilisce “che il processo penale debba continuare anche quando la vittima ritiri la propria denuncia”.

“L’interesse alla conservazione dell’unità del nucleo familiare – ha concluso il giudice delle leggi – non può prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte”.

reati societari

Reati societari: sproporzionato l’obbligo di confisca dei beni Per la Consulta, l'obbligo di confiscare i beni usati per commettere i reati societari può condurre a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati

Reati societari e confisca beni

Nei reati societari, l’obbligo di disporre la confisca di tutti beni utilizzati per commetterli, anche nella forma della confisca di beni di valore equivalente, può condurre a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati, ed è pertanto incompatibile con la Costituzione.

Questo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 7/2025, con la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 2641, primo e secondo comma, del codice civile, che prevedeva questo obbligo.

La qlc

La questione è stata sottoposta alla Consulta dalla Corte di cassazione nell’ambito del processo relativo alla crisi della Banca popolare di Vicenza.

In primo grado, il Tribunale di Vicenza aveva disposto, a carico di quattro imputati, la confisca dell’importo di 963 milioni di euro, ritenuto corrispondente alle somme di denaro utilizzate per la commissione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, dei quali gli imputati erano stati ritenuti responsabili.

Il Tribunale aveva calcolato l’importo da confiscare sommando tutti i finanziamenti concessi a terzi dalla Banca popolare affinché acquistassero azioni della stessa Banca, senza poi dichiarare tali finanziamenti secondo le modalità previste dalla legge.

In secondo grado, la Corte d’appello di Venezia aveva confermato in parte la responsabilità penale degli imputati, ma aveva revocato la confisca, giudicandola in contrasto con il principio di proporzionalità delle pene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Cassazione

Il Procuratore generale aveva quindi proposto ricorso alla Corte di cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente disapplicato l’articolo 2641 del codice civile, che impone al giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere, tra gli altri, i reati di aggiotaggio e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, o comunque beni o somme di valore equivalente.

La Corte di cassazione, condividendo i dubbi della Corte d’appello circa la possibile sproporzione di una confisca di quasi un miliardo di euro a carico di quattro persone fisiche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’articolo 2641 del codice civile, ritenendo necessario l’intervento della Corte costituzionale per statuire definitivamente sulla compatibilità o incompatibilità della norma con i principi costituzionali e, al tempo stesso, con i diritti stabiliti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.

La decisione

La Corte costituzionale ha, anzitutto, osservato che la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, che – in quanto tale – deve rispettare il principio di proporzionalità. “Questo principio vieta, in particolare, che le pene patrimoniali risultino sproporzionate rispetto alle condizioni economiche dell’interessato, e in ogni caso alla sua capacità di far fronte al pagamento richiesto. Una legge che, come l’articolo 2641 del codice civile, impone in ogni caso di confiscare agli autori del reato l’intero importo corrispondente ai beni utilizzati per commettere un reato, anche quando i beni appartenevano ad una società, è strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori sproporzionati, perché non consente al giudice di adeguare l’importo alle reali capacità economiche e patrimoniali delle singole persone fisiche colpite dalla confisca. La norma è stata così dichiarata parzialmente incostituzionale” ha affermato la Consulta.

Spetterà al legislatore, hanno proseguito i giudici, “valutare se introdurre una nuova disciplina della confisca dei beni strumentali e delle somme di valore equivalente, nei limiti consentiti dal principio di proporzionalità, così come previsto in altri sistemi giuridici e nella stessa legislazione dell’Unione europea. Resta invece in vigore l’obbligo di confiscare integralmente i profitti ricavati dal reato, in forma diretta e per equivalente, a carico di qualunque persona – fisica o giuridica – che risulti effettivamente avere conseguito le utilità derivanti dal reato”.

Resta ferma, inoltre, “la facoltà per il giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere il reato prevista in via generale dell’articolo 240 del codice penale, nel rispetto del principio di proporzionalità”.

decreto caivano

Decreto Caivano: esclusione messa alla prova minorile irretroattiva La Corte Costituzionale dichiara che l'esclusione della messa alla prova minorile introdotta dal decreto Caivano non è applicabile retroattivamente

Decreto Caivano e messa alla prova minorile

Decreto Caivano ed esclusione della messa alla prova minorile: la Corte costituzionale, con la sentenza numero 8/2025, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, aventi ad oggetto la nuova disciplina della sospensione del processo per messa alla prova del minore, introdotta in sede di conversione del decreto-legge numero 123 del 2023.

La qlc

Il giudice rimettente, in particolare, lamentava il contrasto con l’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, del comma 5-bis, inserito nell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988, che ha precluso la messa alla prova, nel processo minorile, per gli imputati di alcuni delitti, tra i quali la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate.

Al giudice a quo era indirizzata la richiesta di ammissione alla prova avanzata da due minorenni, chiamati a rispondere di reati sessuali commessi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, quando non erano previste preclusioni fondate sul titolo di reato.

La previsione ostativa, a suo avviso, era di immediata applicazione, secondo il principio tempus regit actum, perché connotata da una natura prevalentemente processuale.

La decisione

La Consulta ha ritenuto, tuttavia, non condivisibile l’interpretazione del giudice a quo, perché all’istituto della messa alla prova, che costituisce un tratto qualificante del processo penale minorile, deve essere riconosciuta una dimensione sostanziale, che ne attrae la disciplina nell’alveo dell’articolo 25, secondo comma, della Costituzione e dell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), riconducendola al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.

“L’articolo 28, comma 5-bis, del d.P.R. numero 448 del 1988 impedisce, infatti, per i reati ivi considerati, che l’imputato minorenne possa essere sottratto al circuito penale, senza che abbiano rilievo le circostanze concrete della sua condotta e le effettive possibilità del suo reinserimento sociale. Tale previsione – ha concluso la Corte – incide quindi direttamente sulla disciplina sostanziale, introducendovi un contenuto deteriore rispetto alla previgente, e pertanto, nel rispetto degli articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 7 della CEDU, non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente al 15 novembre 2023, data di entrata in vigore della nuova norma”.

beni demaniali

Beni demaniali: cosa sono Beni demaniali: definizione, tipologie, finalità, normativa di riferimento e giurisprudenza delle Corti principali

Cosa sono i beni demaniali

I beni demaniali sono quei beni di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, destinati a soddisfare esigenze di interesse generale. Si caratterizzano per essere inalienabili, imprescrittibili e non soggetti a espropriazione forzata. La loro gestione e tutela sono finalizzate a garantire l’uso collettivo e il rispetto della funzione pubblica cui sono destinati.

Tipologie di beni demaniali

Essi possono essere suddivisi in:

  • Beni del demanio necessario: comprende i beni che appartengono per natura allo Stato, come fiumi, spiagge, strade e porti.
  • Beni del demanio accidentale: include beni che diventano demaniali in virtù di una specifica destinazione d’uso pubblico, come edifici storici o parchi.

Finalità dei beni demaniali

La funzione principale di questi beni è di garantire l’interesse pubblico, fornendo risorse o spazi necessari al benessere collettivo.

Questi beni infatti:

  • possono essere utilizzati da tutti i cittadini, come le spiagge o le strade;
  • possono essere concessi in uso a soggetti privati, mantenendo però la destinazione pubblica.
  • devono essere preservati per le generazioni future, assicurandone la fruibilità e la conservazione.

Normativa di riferimento

La disciplina che si occupa di questi beni è contenuta nel Codice Civile e in diverse leggi specifiche:

  • articoli 822-830 del Codice Civile: definiscono questi beni, la loro natura, le modalità di gestione e i limiti di utilizzo;
  • Codice della Navigazione: disciplina i beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, come spiagge, porti e acque interne;
  • decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): regola la tutela dei beni demaniali di interesse storico, artistico e paesaggistico;
  • legge n. 112/2008: detta norme sulla concessione e gestione dei beni demaniali marittimi.

Giurisprudenza sui beni demaniali

La giurisprudenza ha spesso contribuito a chiarire e integrare la disciplina normativa, affrontando questioni legate alla loro gestione, uso e tutela.

  • Corte Costituzionale: ha ribadito che i beni demaniali sono inalienabili, ma possono essere concessi in uso nel rispetto della destinazione pubblica (cfr. Corte Cost. n. 320/2011).
  • Consiglio di Stato: ha chiarito che l’uso privato di questi beni, ad esempio tramite concessioni, non può prevalere sull’interesse collettivo. Le concessioni devono rispettare i principi di trasparenza e parità di trattamento (cfr. Cons. Stato sentenze gemelle 17 e 18/2021).
  • Corte di Cassazione: la natura demaniale di un bene non impedisce la costituzione di diritti reali o personali in favore di privati mediante concessione, né la circolazione di tali diritti, che nei rapporti privatistici assumono il carattere di diritti soggettivi perfetti (cfr. Cass. n. 31642/2019).

 

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legittima la competenza

Legittima la competenza del Tar Lazio sui giochi pubblici La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la competenza del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Agenzia delle dogane in materia di giochi pubblici

Legittima la competenza del Tar

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2025, si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Piemonte riguardo alla norma che attribuisce alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.) in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

Le norme sotto esame

La disposizione analizzata si trova nella prima parte della lettera q-quater) dell’articolo 135 del codice del processo amministrativo. Questa norma è stata oggetto di scrutinio rispetto alla sua compatibilità con gli articoli 3, 25, primo comma, 76 e 125 della Costituzione. La Corte, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale, ha ritenuto che la previsione non violi i principi fondamentali enunciati nei suddetti articoli.

La concentrazione delle competenze presso il TAR Lazio

Secondo la Corte, la concentrazione delle controversie sui provvedimenti dell’A.D.M. presso un unico Tribunale Amministrativo Regionale non costituisce uno stravolgimento irragionevole dei criteri ordinari di riparto della competenza giurisdizionale amministrativa. Gli atti oggetto della norma hanno un chiaro rilievo nazionale, in quanto funzionali al perseguimento di interessi pubblici di primaria importanza.

Gli interessi pubblici coinvolti

La Corte ha precisato che i provvedimenti dell’A.D.M. rispondono a esigenze di coordinamento amministrativo e gestione unitaria delle concessioni di gioco pubblico su scala nazionale. Inoltre, questi atti mirano a garantire:

  • Ordine pubblico e sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione della criminalità e al contrasto della ludopatia;
  • Interessi fiscali dell’erario, che richiedono un approccio uniforme e centralizzato.

Anche nel caso in cui i provvedimenti siano emessi da una direzione territoriale dell’Agenzia, gli interessi pubblici sottesi – che vanno oltre il contesto locale – giustificano la concentrazione delle competenze presso il TAR Lazio.

La visione d’insieme come necessità giurisdizionale

La Corte ha sottolineato che, per gestire in modo efficace gli interessi pubblici di carattere nazionale, è necessario attribuire a un unico tribunale la competenza su tali controversie. Questa scelta consente una visione d’insieme che supera i limiti di una competenza territoriale frammentata e garantisce una maggiore coerenza nelle decisioni giurisdizionali.

 

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ispettori del lavoro

Ispettori del lavoro: indennità premiale e di amministrazione cumulabili La Corte Costituzionale ritiene che l'indennità premiale spettante agli ispettori del lavoronon possa essere scomputata dall'indennità di amministrazione corrisposta per la stessa annualità

Indennità premiale ispettori del lavoro

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 4/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni, nella parte in cui prevedeva lo scomputo dell’indennità premiale dalle somme corrisposte agli ispettori del lavoro per l’anno 2022 a titolo di perequazione dell’indennità di amministrazione. Tale disposizione riguardava esclusivamente il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e prevedeva una compensazione tra emolumenti aventi natura e finalità differenti.

Le censure del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, in qualità di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, evidenziando un deficit di ragionevolezza nella norma impugnata. La compensazione era ritenuta inappropriata in quanto coinvolgeva due indennità con funzioni e caratteristiche divergenti, oltre a configurare una violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni. La Corte costituzionale ha accolto la prima censura, dichiarando assorbita la seconda, poiché già la prima risultava sufficiente per annullare la disposizione.

La differenza tra le due indennità

La Corte ha chiarito la natura delle indennità in questione. L’indennità di amministrazione, regolata dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, è un compenso incentivante collegato alla presenza in servizio e non legato al raggiungimento di specifici obiettivi o condizioni straordinarie di lavoro. Al contrario, l’indennità premiale una tantum, introdotta dall’art. 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, è stata riconosciuta per premiare l’impegno straordinario del personale dell’Ispettorato, richiesto per affrontare specifiche attività, tra cui:

  • Il contrasto al lavoro sommerso;
  • La vigilanza sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • L’attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Gli aggravamenti di lavoro e l’ampliamento dell’organico

La Corte ha sottolineato come l’indennità premiale fosse giustificata dall’aumento dei carichi di lavoro straordinari verificatosi nel 2022, dovuto anche all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 146 del 2021. Tale normativa aveva ampliato le competenze dell’Ispettorato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e previsto un incremento di oltre mille unità nell’organico dell’ente. Tuttavia, i nuovi concorsi pubblici banditi per l’assunzione del personale si sono conclusi solo negli ultimi mesi del 2022, lasciando il personale in servizio a gestire carichi straordinari di lavoro.

La decisione finale della Corte

Secondo la Corte costituzionale, prevedere lo scomputo dell’indennità premiale dagli incrementi retributivi previsti per l’indennità di amministrazione è manifestamente irragionevole. La prima indennità era stata erogata per far fronte a carichi di lavoro eccezionali e temporanei, mentre la seconda è legata all’ordinaria attività lavorativa. Tale differenza di finalità rende inaccettabile qualsiasi compensazione tra i due emolumenti, a tutela del diritto dei lavoratori dell’Ispettorato nazionale del lavoro a ricevere entrambi i riconoscimenti economici spettanti.

disabili

Disabili: ok alla firma digitale per sottoscrivere le liste elettorali La Consulta ha sancito l'illegittimità della preclusione all'uso della firma digitale per le persone con disabilità

Disabili e preclusione uso firma digitale

Disabili e preclusione uso firma digitale: con la sentenza n. 3 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale. Queste disposizioni, infatti, non prevedono la possibilità per l’elettore con disabilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni, qualora si trovi in condizioni di impossibilità di apporre una firma autografa.

Un sistema non più adeguato ai tempi

La Corte ha evidenziato che la procedura attualmente prevista dall’ordinamento, risalente a un periodo in cui la firma digitale non esisteva, è ormai superata. In queste situazioni, l’elettore impossibilitato a firmare deve rilasciare una dichiarazione verbale davanti a due testimoni e a un pubblico ufficiale, come un notaio o un segretario comunale, presso il proprio domicilio. Questo sistema comporta oneri significativi per la persona interessata, inclusi costi economici, difficoltà organizzative e l’invasione della sfera privata.

Il diritto alla dignità umana

Secondo la Corte, il sistema attuale viola la dignità della persona, trasformandola in “inabile e bisognosa di assistenza” nonostante le capacità tecniche che la tecnologia offre oggi per permettere una sottoscrizione autonoma. Tale approccio è contrario all’obbligo costituzionale di rimuovere gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione alla vita politica del Paese.

Una preclusione ingiustificata

La Corte ha inoltre rilevato come la preclusione all’uso della firma digitale per le persone con disabilità introduca un aggravio non necessario rispetto all’obiettivo di garantire l’autenticità delle sottoscrizioni. Questo risultato può essere ugualmente raggiunto consentendo l’utilizzo della firma digitale, che rappresenta una modalità sicura e rispettosa della privacy.

 

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Giudizio abbreviato escluso per i delitti puniti con ergastolo Giudizio abbreviato: la Corte Costituzionale conferma la legittimità dell'art. 438, comma 1-bis del codice di procedura penale

Giudizio abbreviato e delitti puniti con l’ergastolo

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2/2025, depositata il 17 gennaio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Tale norma prevede l’inammissibilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, confermando così la scelta del legislatore di escludere per questi reati la possibilità di accedere al rito premiale.

La normativa contestata

L’art. 438, comma 1-bis, c.p.p., introdotto con modifiche normative recenti, stabilisce che il giudizio abbreviato non può essere richiesto per i delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo.

Questa disposizione, secondo la Corte di assise di Cassino rimettente, violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e diritto alla difesa, creando una disparità di trattamento rispetto ad altri imputati che possono accedere ai benefici del rito abbreviato.

Le questioni di legittimità sollevate

Nella specie, la Corte era stata chiamata a giudicare la responsabilità di un imputato per il reato di omicidio aggravato da motivi abietti e futili per il quale è prevista la pena dell’ergastolo. L’imputato aveva chiesto il rito abbreviato e il Gip aveva dichiarato la richiesta inammissibile atteso che il delitto rientrava, appunto, nella previsione di cui all’art. 438, comma 1-bis, c.p.p.

Ciò, secondo la corte rimettente contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost., accomunando fattispecie di reato punite con la pena dell’ergastolo con altre che, invece, come nel caso di specie, pervengono a tale pena soltanto in ragione della contestazione delle circostanze aggravanti.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, respingendo le questioni di legittimità, ha affermato che l’art. 438, comma 1-bis, c.p.p. non viola i principi costituzionali invocati.

La Corte ha sottolineato che l’esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo è una scelta discrezionale del legislatore, finalizzata a preservare la gravità del trattamento sanzionatorio per i reati più gravi e a garantire il pieno svolgimento del contraddittorio nelle fasi dibattimentali.

Secondo la Corte, inoltre, richiamando un precedente (cfr. sent. n. 163/1992), “l’esclusione del giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenuto conto della particolare rilevanza sociale e morale di tali delitti, nonché della necessità di assicurare un’adeguata valutazione probatoria in sede dibattimentale.”

Per cui non vi è alcuna “ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee”.