corteggiamento insistente stalking

Stalking in caso di corteggiamento insistente La Cassazione ha affermato che la natura minatoria delle comunicazioni ripetutamente inviate dal colpevole portano legittimamente a qualificare i fatti avvenuti nel più grave ambito delineato dalla figura delittuosa degli atti persecutori

Minacce e molestie ripetute

La vicenda in esame prende avvio dalla decisione con cui la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto l’imputato colpevole dei reati di cui all’art. 81 cpv e 609-bis c.p., poiché lo stesso aveva “con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (…) usato violenza sessuale” nei confronti della vittima “toccandole in più occasioni le cosce e la schiena” e per avere “minacciato e molestato la predetta, inviandole con insistenza messaggi telefonici, minacciando altresì il fidanzato della medesima”.

La donna vittima di tali comportamenti aveva subito uno stato d’ansia e di paura per la propria incolumità tanto che la stessa si era dimessa dal posto di lavoro in precedenza occupato alle dipendenze dell’imputato.

Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Corteggiamento ossessivo ed insistente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22292/2024, ha rigettato il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte, dopo aver ripercorso i fatti di causa nonché i motivi d’impugnazione e la struttura dei reati contestati al ricorrente, si è soffermata, per quanto qui rileva, sull’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa attribuita all’imputato.

Sul punto, la Corte ha rilevato che, posta la sussistenza, nel caso di specie, della pluralità di condotte illecite, sebbene elevate a “sistema di vita”, “la natura minatoria delle comunicazioni ripetutamente inviate (dall’imputato) portano legittimamente a qualificare i fatti avvenuti nel più grave ambito delineato dalla figura delittuosa degli atti persecutori”.

Corteggiamento idoneo ad integrare lo stalking?

Quanto appena affermato, ha evidenziato la Corte, prescinde dalla discussione in ordine alla possibilità che un “corteggiamento”, sebbene ossessivo ed insistente, sia idoneo o meno ad integrare la fattispecie delittuosa contestata, posto che, le modalità di estrinsecazione della condotta dell’imputato, hanno condotto la il Giudice di legittimità a confermare gli esiti cui era giunto il Giudice di merito, poiché ritenuto integrato l’elemento oggettivo descritto dalla fattispecie delittuoso di atti persecutori.

tenuità fatto riciclaggio

Riciclaggio: tenuità del fatto sempre esclusa La Cassazione ricorda che la particolare tenuità del fatto è esclusa nel reato di riciclaggio

Particolare tenuità del fatto

La particolare tenuità del fatto è sempre esclusa per il riciclaggio. Lo ricorda la seconda sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 23743-2024.

Nella vicenda, la Corte d’appello di Brescia confermava la condanna di alcuni soggetti per il reato di riciclaggio.

Uno degli imputati ricorreva avverso il Palazzaccio, tramite il proprio difensore, deducendo, tra l’altro, violazione di legge, in quanto non sarebbe stata valutata la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. in relazione al reato di riciclaggio, ove diversamente qualificato.

Reato di riciclaggio e art. 131-bis c.p.

Per la Cassazione, però, la doglianza è manifestamente infondata in quanto “il reato di riciclaggio contestato, correttamente qualificato, non consente l’applicazione del beneficio richiesto”.

Attenuanti generiche

Nulla di fatto neanche in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giacchè la Corte d’appello in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, aveva rilevato l’assenza di elementi positivi idonei a consentire al riconoscimento del beneficio.

Inammissibilità del ricorso

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna anche al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma determinata equitativamente in tremila euro.

Allegati