Dl Sicurezza: legge in vigore Pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 10 giugno la legge di conversione del dl sicurezza: nuovi reati, pene più dure per violenze a pubblici ufficiali, stretta su cannabis light e occupazioni abusive
Legge sicurezza: 14 nuovi reati
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore dal 10 giugno 2025, la legge n. 80/2025 di conversione del dl sicurezza, approvata definitivamente nei giorni scorsi dal Senato, nel testo identico a quello licenziato dalla Camera e originariamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2025 (ricalcando in buona parte il testo originario del ddl sicurezza su cui c’erano stati anche i rilievi del Colle).
La nuova legge “recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonchè di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” introduce importanti novità normative, tra cui 14 nuove fattispecie di reato e diverse circostanze aggravanti, oltre a toccare temi come occupazioni abusive, ordine pubblico, cannabis light e tutela delle forze dell’ordine.
Nuovi reati contro la sicurezza e il terrorismo
La legge 80 introduce nuove figure criminose, come:
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Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reclusione da 2 a 6 anni);
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Diffusione telematica di istruzioni per atti violenti o sabotaggi (nuovo art. 270-quinquies.3 c.p.).
Estensione delle misure antimafia
Le verifiche antimafia si applicano anche alle imprese che aderiscono a contratti di rete. Inoltre, viene limitato il potere del prefetto di sospendere autonomamente alcuni effetti interdittivi per garantire i mezzi di sostentamento ai familiari del destinatario.
Contrasto all’usura e sostegno economico
L’art. 33 prevede il supporto di esperti incaricati per gli operatori economici vittime di usura, beneficiari di mutui agevolati (art. 14, legge n. 108/1996), con l’obiettivo di facilitarne il reinserimento nel circuito economico legale.
Reato di occupazione arbitraria di immobile
Viene istituito il reato specifico di occupazione arbitraria, con possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile, anche senza provvedimento del giudice, in caso di occupazioni illecite.
Maggiori tutele per forze dell’ordine
La legge:
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Aggrava le pene per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale;
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Introduce aggravanti per atti commessi contro agenti di polizia giudiziaria o per impedire la realizzazione di infrastrutture (cd. “norma anti no-Tav/no-Ponte”);
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Prevede l’uso di bodycam e videosorveglianza nei servizi di ordine pubblico e nei luoghi di detenzione;
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Destina fino a 10.000 euro a copertura delle spese legali per agenti coinvolti in procedimenti penali connessi al servizio.
Nuovo reato di rivolta in carcere e nei Cpr
Si introduce il reato di rivolta in istituto penitenziario o centro per rimpatri (Cpr), con pene:
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Da 1 a 5 anni per chi partecipa con violenza o minaccia;
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Fino a 18 anni in caso di morte o lesioni gravi.
Misure contro blocchi stradali e proteste violente
Tra le novità:
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Reato per chi impedisce la libera circolazione su strade e ferrovie (già illecito amministrativo);
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Estensione del Daspo urbano per reati commessi in aree sensibili;
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Aggravanti per reati gravi commessi presso stazioni, metropolitane o convogli;
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Arresto in flagranza differita per lesioni a pubblici ufficiali durante manifestazioni.
Pene più severe per truffe e accattonaggio
Viene:
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Inasprita la repressione dell’accattonaggio con impiego di minori;
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Introdotta una nuova aggravante per truffe agli anziani, punita con reclusione da 2 a 6 anni e multa fino a 3.000 euro.
Stop alla cannabis light
La legge vieta ogni forma di:
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Commercio, distribuzione, trasporto, invio e consegna delle infiorescenze di canapa, anche se semilavorate, essiccate o triturate;
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Prodotti derivati (estratti, oli, resine), indipendentemente dal contenuto di THC.
Nuove disposizioni sulla pena per le detenute madri
Si supera il rinvio automatico della pena per le donne incinte o madri, che viene ora valutato caso per caso, soprattutto quando vi sia rischio concreto di reiterazione. Si distingue il trattamento per:
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Figli fino a 1 anno di età;
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Figli da 1 a 3 anni, con modalità differenziate nell’esecuzione.
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