Pensione integrativa: cos’è?
La pensione integrativa è una forma di previdenza complementare privata che si va ad aggiungere a quella obbligatoria. La caratteristica principale della previdenza complementare è che l’adesione è del tutto libera e volontaria.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento per comprendere le regole e il funzionamento della pensione integrativa è il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, contenente la disciplina delle forme pensionistiche complementari.
A cosa serve?
La pensione integrativa consente di aumentare il proprio trattamento pensionistico per fare fronte ai problemi e alle necessità future con maggiore tranquillità La pensione integrativa serve infatti a garantire un tenore di vita adeguato anche nel momento in cui si smette di lavorare e che il solo trattamento pensionistico obbligatorio potrebbe non garantire.
Il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto legislativo n. 252/2005 stabilisce che la previdenza complementare eroga trattamenti pensionistici che vanno a integrare quello obbligatorio per assicurare dei livelli di copertura previdenziali più elevati.
I fondi pensione
Le forme pensionistiche complementari si attuano attraverso la costituzione di fondi o patrimoni distinti separati, che nella denominazione devono contenere il termine “fondo pensione” e che non possono essere utilizzati da altri soggetti.
Le forme pensionistiche possono essere istituite tramite contratti e accordi collettivi, accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra i soci lavoratori di cooperative, da enti di diritto privato, dalle regioni, ecc.
Le fonti che istituiscono le forme pensionistiche complementari devono disciplinare le modalità di partecipazione, senza obbligare tuttavia nessuno ad aderirvi.
Chi può aderire alla previdenza complementare?
I soggetti che possono aderire e quindi beneficare dei frutti dei fondi pensione sono i lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro, i soggetti che svolgono attività non retribuite a causa di responsabilità familiari, ma anche lavoratori occasionali o i lavoratori a progetto.
Ai fondi pensione possono aderire inoltre gli studenti e i soggetti che risultano fiscalmente a carico di qualcun altro, siano essi maggiorenni o minorenni.
Come si finanzia la pensione integrativa
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, come specificato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, può essere attuato in modi diversi:
- con il versamento dei contributi che sono a carico del lavoratore;
- con il versamento dei contributi che devono essere sostenuti dal datore di lavoro o dal committente;
- tramite il conferimento del TFR
L’integrazione pensionistica dei lavoratori e dei liberi professionisti è invece totalmente a loro carico.
Pensione integrativa: come funziona?
Da quanto detto emerge che la pensione integrativa si snoda attraverso tre fasi ben distinte anche dal punto di vista temporale:
- adesione: in questa prima fase il lavoratore decide di aderire a una forma di previdenza complementare;
- contribuzione: quando il lavoratore ha deciso a quale forma di previdenza integrativa o complementare aderire l’istituto che la gestisce apre una posizione individuale a suo nome che viene alimentata dai contributi versati (o anche dal TFR) e dai rendimenti maturati dalla gestione stessa;
- acquisizione del diritto alla pensione integrativa: l’ultima fase, che si verifica quando il soggetto matura i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione pubblica e quando partecipa da almeno 5 anni a una forma pensionistica complementare consiste nella “riscossione” della rendita maturata. Del diritto alla pensione integrativa il titolare può richiederne la liquidazione sotto forma di capitale nella percentuale massima del 50%.
Pensione integrativa: vantaggi
I vantaggi derivanti dall’adesione a una forma di previdenza complementare per ottenere una pensione integrativa sono molteplici, anche perché, a causa delle ultime riforme, i trattamenti pensionistici saranno comunque inferiori alle retribuzioni percepite durante l’attività lavorativa.
Diverse le ragioni per le quali conviene crearsi una pensione integrativa.
- Agevolazioni fiscali: come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005 “I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 TUIR dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57”. L’articolo 17 del dlgs n. 252/2005 che disciplina il regime tributario prevede che i fondi pensione siano soggetti “ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta” che è una percentuale più favorevole rispetto a quelle applicate alla maggior parte del risparmio finanziario. Se poi una parte del rendimento è frutto di un investimento in titoli di Stato la tassazione scende al 12,5%. La posizione non è soggetta al pagamento dell’imposta di successione. I prodotti sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo.
- Impignorabilità: l’art. 11 del decreto legislativo n. 252/2005 al comma 10 dispone che “Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni (…), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria”.
- Flessibilità: le forme di previdenza complementare sono molto elastiche, perché è possibile modificare l’entità delle somme da versare, così come la loro frequenza. E’ consentito inoltre sospendere i versamenti e poi riattivarli senza subire conseguenze negative. E’ possibile inoltre chiedere un’anticipazione della propria posizione nei casi e nei tempi stabiliti dal comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005.