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Legittima difesa Legittima difesa: cos’è, quali sono i suoi presupposti, cosa è cambiato con la riforma del 2019, eccesso e giurisprudenza rilevante

legittima difesa

Cos’è la legittima difesa

La legittima difesa, disciplinata dall’art. 52 del Codice Penale, è una causa di giustificazione che esclude la punibilità di chi commette un reato per proteggere un diritto proprio o altrui da un’aggressione ingiusta. Il principio si fonda sull’idea che la reazione difensiva sia necessaria e proporzionata all’offesa ricevuta.

Con la riforma della legittima difesa introdotta nel 2019 (L. 36/2019), il legislatore ha introdotto significative novità, soprattutto in tema di difesa domiciliare. Tuttavia, la giurisprudenza continua a giocare un ruolo cruciale nel definire i limiti tra difesa legittima ed eccesso colposo.

Definizione e disciplina (art. 52 c.p.)

L’articolo 52 del Codice Penale prevede:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”

In sintesi, per essere legittima, la difesa deve avere queste caratteristiche:

  • Necessità: non esiste un’altra via per proteggere il diritto minacciato.
  • Attualità del pericolo: la minaccia deve essere imminente e concreta.
  • Ingiustizia delloffesa: l’aggressione deve essere illegittima.
  • Proporzionalità: la reazione deve essere commisurata all’offesa subita.

Presupposti

Perché possa applicarsi la scriminante della difesa legittima, devono sussistere contemporaneamente i seguenti presupposti:

  1. Pericolo attuale di un’offesa ingiusta:
    • Il pericolo deve essere immediato e concreto. Non è sufficiente un semplice timore generico.
    • L’offesa deve riguardare un diritto proprio o altrui (vita, integrità fisica, proprietà).
  2. Necessità della difesa:
    • La difesa è legittima solo se è l’unica possibilità per evitare il danno.
    • Non devono esserci alternative come la fuga o la richiesta immediata di aiuto.
  3. Proporzionalità tra offesa e difesa:
    • La reazione deve essere adeguata e commisurata alla gravità della minaccia.
    • Non è necessario che ci sia simmetria, ma la difesa non deve essere eccessiva rispetto al pericolo.

La riforma del 2019: cosa è cambiato

Nel 2019, la Legge n. 36/2019 ha modificato l’art. 52 c.p., introducendo nuove disposizioni, soprattutto in materia di difesa domiciliare.

  1. Presunzione di legittima difesa in casa (art. 52, comma 2 e 3 c.p.)
  • È sempre considerata legittima la difesa quando l’offesa avviene nella propria abitazione.
    o in un luogo di privata dimora (es. ufficio, negozio, garage).
  • Si presume la proporzionalità della difesa se l’aggressore entra con violenza, minaccia o inganno.
  1. Esclusione della punibilità per eccesso colposo (art. 55 c.p.)
  • L’eccesso colposo (reazione sproporzionata per errore o paura) è escluso quando l’azione difensiva è avvenuta in una situazione di grave turbamento, determinata dal pericolo per la propria o altrui incolumità.

Quando c’è eccesso di legittima difesa (art. 55 c.p.)

L’eccesso colposo di legittima difesa, previsto dall’art. 55 c.p., si verifica quando la reazione:

  • È sproporzionata rispetto al pericolo.
  • Non è necessaria per evitare l’
  • È frutto di colpa (imprudenza, negligenza, errore nella valutazione del pericolo).

Esempi concreti:

  • Sparare all’aggressore in fuga, quando il pericolo è cessato.
  • Colpire mortalmente un ladro disarmato, che non rappresenta una minaccia immediata.

Riforma 2019:
In caso di grave turbamento emotivo (es. un’aggressione notturna in casa), l’eccesso colposo può essere non punibile.

La legittima difesa putativa

La legittima difesa putativa (art. 59 c.p.) si verifica quando il soggetto:

  • Crede erroneamente di trovarsi in una situazione di pericolo attuale.
  • Reagisce come se fosse necessario difendersi.

È rilevante solo se l’errore è giustificabile dalle circostanze (es. buio, rumori sospetti, contesto minaccioso).

Esempio:

Una persona spara a un intruso credendo sia armato, ma si scopre che l’aggressore era disarmato. La legittima difesa putativa potrebbe essere riconosciuta, se l’errore era oggettivamente plausibile.

Giurisprudenza sulla legittima difesa

Ecco una serie di massime della Cassazione in materia:

Cassazione, sentenza n. 49883/2019

La legge 26 aprile 2019, n. 36 ha introdotto una specifica causa di non punibilità per chi, agendo per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, si trovi in stato di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Tuttavia, tale causa di non punibilità non è applicabile quando l’azione difensiva illecita, pur riconducibile a un eccesso colposo, non sia motivata dalla volontà di proteggere la propria o altrui incolumità, ma sia invece esclusivamente finalizzata alla difesa dei beni propri o altrui. In altre parole, se l’azione difensiva, pur viziata da un eccesso colposo, è volta a salvaguardare l’incolumità personale, essa può rientrare nella causa di non punibilità prevista dall’art. 55, co. 2, c.p., anche in presenza di uno stato di minorata difesa o grave turbamento.

Cassazione n. 37427/2020

L’attenuante della provocazione e l’esimente della legittima difesa si distinguono nonostante entrambe derivino da un’offesa ingiusta altrui. La differenza principale risiede nella necessità, per la legittima difesa, che l’offesa sia in corso al momento della reazione, mentre per la provocazione ciò non è richiesto. In particolare, la provocazione può essere riconosciuta anche quando l’offesa si è già conclusa, purché permanga nello stato d’animo dell’agente un’ira determinata da essa. Al contrario, la legittima difesa presuppone un pericolo attuale: se l’offesa è cessata, non può essere invocata. Tuttavia, se l’offesa è ancora in atto e la reazione è proporzionata, la legittima difesa risulta applicabile.

Cassazione n. 46921/2023

La legittima difesa putativa si basa sugli stessi presupposti di quella reale, con la differenza che il pericolo, anziché essere effettivo, è solo supposto dall’agente a causa di un errore nella valutazione dei fatti. Tale errore esime da responsabilità se scusabile, mentre comporta colpa ai sensi dell’art. 59 u.c. c.p. se dovuto a negligenza. In ogni caso, deve derivare da circostanze concrete che, sebbene mal interpretate, possano giustificare la convinzione di trovarsi in pericolo. Non basta, quindi, il solo stato d’animo dell’agente: l’errore deve trovare riscontro in elementi oggettivi che abbiano indotto la falsa percezione del pericolo. La legittima difesa putativa è dunque configurabile solo se l’erronea convinzione della necessità di difendersi si basa su dati reali, seppur inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da rendere plausibile la percezione soggettiva di una minaccia, in relazione al contesto in cui si svolge l’azione difensiva.

Casistica: quando è legittima difesa e quando no

Caso È legittima difesa? Motivazione
Spara a un ladro che entra di notte con un’arma  Sì Difesa proporzionata e pericolo attuale.
Colpisce un aggressore che lo minaccia con un coltello  Sì Necessità di difendere l’incolumità.
Insegue e spara all’aggressore in fuga  No Pericolo cessato, è eccesso colposo.
Spara per errore a una persona che credeva armata Dipende Possibile difesa putativa.
Reagisce a un’aggressione notturna in casa, colpendo mortalmente l’aggressore Sì (2019) Applicabile la presunzione di legittima difesa.

Differenze con lo stato di necessità (art. 54 c.p.)

Aspetto Legittima difesa (art. 52 c.p.) Stato di necessità (art. 54 c.p.)
Pericolo Proviene da un’aggressione ingiusta di terzi Deriva da cause naturali o situazioni indipendenti da terzi
Reazione Contro l’aggressore Può danneggiare anche soggetti innocenti
Necessità Difesa di sé o di altri Salvaguardia della propria o altrui incolumità
Esempio Difesa da un ladro armato Sfonda una porta per salvarsi da un incendio

 

 

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