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Abuso dei mezzi di correzione Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina: cos'è, quando si configura, normativa, elementi, procedibilità, pena e giurisprudenza

abuso dei mezzi di correzione

Cos’è il reato di abuso dei mezzi di correzione

Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, disciplinato dall’articolo 571 del Codice penale, sanziona l’uso eccessivo o improprio di strumenti correttivi o disciplinari da parte di soggetti legittimati, quali genitori, insegnanti, tutori, educatori, o chiunque eserciti un potere analogo.

Tale reato si verifica quando il mezzo, pur legittimo in sé, viene applicato in modo contrario alla finalità educativa e con modalità tali da provocare un nocumento fisico o psichico alla vittima, solitamente un minore o una persona sottoposta a tutela o educazione.

Normativa: art. 571 del Codice penale

Il testo dell’art. 571 c.p. recita: “1. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. 2. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572].”

Quando è integrato il reato

Il reato si perfeziona in presenza di tre presupposti:

  1. legittimazione del soggetto attivo: l’agente deve essere titolare di un potere correttivo o disciplinare (es. genitore, docente, educatore);
  2. utilizzo improprio del mezzo correttivo: il mezzo deve essere in sé lecito, ma impiegato in modo eccessivo o distorto;
  3. pericolo per la salute psico-fisica della vittima: è sufficiente il solo pericolo, senza che sia necessaria la lesione concreta.

Elemento oggettivo del reato

L’elemento oggettivo consiste nell’uso distorto del mezzo di correzione, che deve risultare sproporzionato rispetto alla finalità educativa. Non si tratta, dunque, di qualunque forma di rimprovero o ammonizione, ma di condotte che travalicano il limite dell’educazione e degenerano in maltrattamento.

Sono esempi frequenti di abuso:

  • punizioni fisiche ripetute o violente;
  • isolamento sociale forzato e prolungato;
  • umiliazioni pubbliche;
  • privazioni eccessive.

Elemento soggettivo del reato

Il dolo richiesto è generico, cioè la coscienza e volontà di utilizzare un mezzo correttivo in modo improprio. Non è necessario che l’agente voglia ledere la salute della vittima, ma è sufficiente la consapevolezza di un uso improprio dello strumento disciplinare.

Tuttavia, in caso di dolo specifico o di volontà lesiva, il fatto può integrare reati più gravi, come i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) o le lesioni personali (art. 582 c.p.).

Procedibilità e pena dell’abuso dei mezzi di correzione 

Il reato è procedibile d’ufficio e prevede:

  • la reclusione fino a 6 mesi se dal fatto deriva un pericolo per la salute della vittima,
  • l’applicazione delle pene previste per le lesioni personali, se da esso deriva una lesione concreta,
  • la reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la morte del soggetto.

Cassazione sul reato di abuso dei mezzi di correzione 

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito i confini tra l’abuso dei mezzi di correzione.

  • Cassazione n. 46974/2024: L’articolo 571 del codice penale italiano proibisce qualsiasi azione, anche se fatta con l’intenzione di educare, che possa mettere a rischio la salute fisica o psicologica di un bambino. In questo caso specifico, lo schiaffo è stato giudicato non adatto al ruolo educativo di un genitore perché danneggia l’integrità fisica del minore. La Corte, basandosi sulla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia che protegge i bambini da ogni tipo di violenza (anche in famiglia), ha sottolineato che l’interesse superiore del bambino deve essere la priorità in qualsiasi metodo educativo, escludendo le punizioni corporali.
  • Cassazione n. 13145/2022: L’uso di violenza da parte di un insegnante non rientra nell’abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) perché tale reato presuppone l’uso di metodi di per sé leciti, che diventano illeciti per l’eccesso. La violenza, invece, è sempre considerata illecita. Nel caso specifico, spingere la testa di un minore nel lavandino o nello scarico configura direttamente un atto di violenza, escludendo l’applicazione dell’articolo sull’abuso dei mezzi di correzione.
  • Cassazione n. 18706/2020: La differenza tra abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti non sta nella gravità della violenza, perché usare violenza per educare o correggere è sempre illegale.

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