Rateizzazione dei debiti contributivi: ancora in stand-by L'Inps chiarisce con messaggio che non è ancora possibile la rateizzazione dei debiti contributi fino a 60 rate in quanto mancano i decreti attuativi
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Al via la presentazione delle domande 2025 per le pensioni anticipate. Con il messaggio n. 502/2025, l’Inps ha comunicato di aver aggiornato le procedure online per la presentazione delle istanze per Opzione Donna 2025, Ape Social e Quota 103. Le tre forme di pensione anticipata sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024). L’Istituto ha quindi implementato il sistema di gestione delle domande e fornito le relative indicazioni operative.
Le domande telematiche di pensione anticipata Opzione donna, pensione anticipata flessibile e certificazione di Ape sociale, spiega l’Inps nel messaggio possono essere presentate direttamente dal sito internet dell’istituto, accedendo tramite SPID, CIE o eIDAS, attraverso il servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, accedendo all’area tematica e, infine, selezionando la voce “Nuova prestazione pensionistica” o “Certificati”. Oppure utilizzando i servizi offerti dai patronati o ancora contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164, gratuito da telefono fisso, o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore.
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Naspi: la Consulta, con la sentenza n. 90/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, c. 4, del decreto legislativo 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione era stata erogata.
Nello specifico, la pronuncia della Suprema Corte si riferisce all’obbligo di restituzione integrale della NASpI in forma anticipata, da parte del lavoratore, nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l’attività imprenditoriale:
A tale riguardo la Corte ha rilevato, ai fini della dichiarata illegittimità, la circostanza che l’attività di impresa si sia interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato un’impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell’attività.
Tali motivi non sono imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali.
L’Istituto, con la circolare 4 febbraio 2024, n. 36, alla luce della sentenza, chiarisce che provvederà a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato, che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto.
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ToggleL’assegno unico universale è stato previsto dalla legge n. 46/2021, che ha conferito la delega al Governo per riordinare, semplificare e rafforzare le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico per favorire la natalità e l’occupazione femminile.
L’assegno è unico perché va a sostituire le misure precedentemente previste per i genitori con figli a carico, è universale perché si basa sul principio universalistico.
Questo beneficio economico infatti è riconosciuto su base progressiva a tutti i nuclei familiari con figli a carico. Il tutto ovviamente nei limiti delle risorse disponibili. L’assegno inoltre è modulato in base alla condizione economica del reddito familiare individuata tramite l’ISEE.
Esso inoltre può essere riconosciuto nella forma di credito d’imposta o di erogazione in danaro.
L’articolo 2 della legge n. 46/2021 prevede il riconoscimento di un assegno mensile per ogni figlio di minore età a carico dei genitori a partire dal settimo mese di gravidanza.
Per i figli successivi al secondo l’assegno viene riconosciuto in misura maggiorata. La misura viene riconosciuta altresì per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni di età, con possibilità di corrispondere l’assegno direttamente al figlio, su sua richiesta, per favorirne l’autonomia. In quest’ultimo caso l’assegno spetta se il figlio maggiorenne frequenta un corso di formazione scolastico professionale, un corso di laurea o un tirocinio lavorativo (purché il reddito annuale lordo non superi gli 8000 euro lordi annuali), o è disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolge infine servizio civile. La legge prevede maggiorazioni per situazioni particolari, come la disabilità del figlio o dei figli a carico, senza limiti di età.
L’assegno unico universale viene riconosciuto se il richiedente presenta contestualmente i seguenti requisiti:
– essere cittadino italiano o europeo o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Se il richiedente è cittadino di un paese non europeo deve essere in possesso del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca per la durata minima di un anno;
Sono previste deroghe a questi requisiti, da parte di una specifica commissione nazionale, in presenza di comprovate necessità collegate a casi del tutto particolari e comunque per periodi limitati, su proposta dei servizi sociali e sanitari locali.
Il decreto legislativo n. 230/2021 ha attuato la legge delega n. 46/2021 istituendo l’assegno unico e universale per i figli a carico e dettando le disposizioni di dettaglio della misura.
L’assegno, decorrente dal 1° marzo 2022 costituisce un beneficio riconosciuto mensilmente da marzo a febbraio dell’anno successivo ai nuclei familiari che presentano una determinata condizione economica risultante dall’indicatore della situazione economico equivalente (ISEE).
In assenza di ISEE il nucleo di riferimento viene accertato sulla base dei dati che vengono autodichiarati nella domanda.
L’assegno unico universale spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo eccezioni. In caso di affidamento esclusivo infatti l’assegno, in assenza di un accordo tra le parti, viene corrisposto al genitore affidatario. Nel caso invece in cui sia stato nominato un tutore o un affidatario l’assegno viene riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
In base al decreto legislativo n. 230/2021 l’assegno unico universale spetta nella misura di 175 euro mensili per ogni figlio minorenne e per ogni figlio disabile senza limiti di età e nella misura di 85 euro per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età in presenza di un ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro.
Gli importi suddetti si riducono gradualmente in presenza di un ISEE di 40.000 euro. Per ISEE superiori a 40.000 euro l’importo resta costante e senza maggiorazioni.
Per le mamme di età inferiore ai 21 anni sono previste delle maggiorazioni di 20 euro mensili per ogni figlio. Maggiorazioni sono previste anche quando entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro o quando uno dei genitori sia deceduto al momento della presentazione della domanda. In questo caso la maggiorazione spetta fino a 5 anni dall’evento morte.
Maggiorazioni particolari sono previste anche per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 230/2021.
La circolare INPS n. 33/2025 rende noto l’aggiornamento annuale dei valori dell’assegno e delle soglie ISEE di riferimento in base all’indice del costo della vita. Nel 2024 la variazione ISTAT valida dal 1° gennaio 2025 è dello 0,8% per cui gli importi adeguati a detto valore sono stati indicati nella tabella allegata alla circolare.
Al di là delle maggiorazioni indicate nella tabella continuano ad applicarsi anche le seguenti:
Ovviamente per determinare l’importo della prestazione in base alla relativa soglia ISEE è necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica per il 2025. Si ricorda che per velocizzare i tempi è possibile presentare la DSU in modalità precompilata.
La domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio di ogni anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e il mese di febbraio dell’anno successivo. Può provvedere a tale incombenza un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale.
L’istanza può essere presentata:
La circolare INPS n. 33/2025 ricorda che, nel rispetto del principio di semplificazione, l’assegno unico è erogato d’ufficio, in continuità per chi ha già beneficiato di questa misura.
Per il 2025 quindi, chi ha già beneficiato dell’AUU, non dovrà presentare una nuova domanda per l’assegno unico universale, fermo restando l’obbligo di comunicare eventuali variazioni come la nascita di un figlio o il raggiungimento della maggiore età da parte di un altro.
Presentata alla domanda l’assegno viene riconosciuta a partire dal mese successivo a quello di presentazione. Ferma restando la decorrenza l’INPS riconosce l’assegno entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione.
La corresponsione dell’assegno avviene tramite accredito su conto corrente bancario o tramite bonifico domiciliato, salvi casi particolari.
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ToggleL’assegno di maternità è un contributo economico previsto per ogni figlio nato a partire dal 1° gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione che alla data indicata non sia stato dato in affidamento.
Le donne residenti in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria o straniere in possesso di determinati requisiti hanno diritto all’assegno di maternità.
L’assegno spetta alle madri disoccupate o che, pur lavorando, non godono di altre indennità di maternità erogate dall’INPS o dal datore di lavoro. La misura spetta anche alle madri che beneficiano di indennità di maternità in misura inferiore all’assegno di maternità. In quest’ultimo caso l’assegno è erogato per la differenza.
L’importo mensile dell’assegno di maternità per nascite, affidamenti e adozioni verificatesi dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2025, come da comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2025, è pari a Euro 407,40 se spettante nella misura intera.
Inoltre, in seguito alla rivalutazione comunicata dalla presidenza, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dello 0,8% per il 2025, relativamente al valore dell’indicazione della situazione economica equivalente (ISEE), la soglia è pari a euro 20.382,90.
La domanda per richiedere l’assegno di maternità deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi.
Il termine decorre dalla nascita o dalla data di ingresso effettivo in famiglia del minore adottato o in affidamento.
Chi presenta la domanda per l’assegno di maternità deve anche produrre alcuni documenti.
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ToggleL’Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.
La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.
Il beneficio non è reversibile ai familiari superstiti.
L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani e stranieri che:
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i coniugati. Non si computano ai fini della prestazione: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; il reddito della casa di abitazione; le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere; ecc.
L’importo dell’assegno sociale per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità.
Il limite di reddito è pari a 7.002,97 euro annui e a 14.005,94 euro, se il soggetto è coniugato.
Il pagamento della misura inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e il beneficio ha carattere provvisorio, previa verifica annuale dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza.
L’assegno, inoltre, non è soggetto alle trattenute IRPEF e viene sospeso se il beneficiario soggiorna all’estero per più di 29 giorni o revocato dopo un anno dalla sospensione.
La domanda per ottenere l’assegno sociale va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
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ToggleL’indennità di frequenza è un beneficio economico destinato ai minori con disabilità, finalizzato a favorire il loro inserimento scolastico e sociale. Questo contributo è disponibile su richiesta per i minori di 18 anni con difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività quotidiane o con ipoacusia significativa.
Il nome “indennità di frequenza” è dovuto al fatto che viene riconosciuta se il minore frequenta in modo continuo o periodico:
La misura viene concessa in relazione alla reale durata della frequenza dei corsi, delle scuole o dei centri di cura.
Per il 2025, l’indennità di frequenza ammonta a 336,00 euro mensili, con un limite di reddito personale annuo di 5.771,35 euro.
L’indennità viene erogata per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese successivo all’inizio della frequenza del corso o trattamento terapeutico.
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I principali requisiti per accedere all’indennità di frequenza includono:
– età inferiore ai 18 anni;
– cittadinanza italiana o adeguata regolarità della residenza per cittadini stranieri;
– residenza stabile e abituale in Italia
L’indennità di frequenza non può essere cumulata con:
È possibile però optare per il trattamento più favorevole al soggetto.
Per richiedere l’indennità, è necessario seguire questi passaggi:
Presentata la domanda al richiedente viene comunicata la data della visita di accertamento della disabilità, che sarà eseguita da una specifica Commissione medica. Se il minore è affetto da ma patologia tumorale la visita viene fissata entro il termine di 15 giorni, che decorrono dalla domanda.
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS o tramite un patronato. L’INPS invia il verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o PEC. La documentazione rimane disponibile nel servizio Cassetta postale online.
Per le prestazioni economiche per i maggiorenni, la domanda può essere presentata sei mesi prima del compimento dei 18 anni. L’INPS procederà alla liquidazione provvisoria, soggetta a conferma dopo il successivo accertamento sanitario.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano tempi diversi. Per maggiori dettagli, consulta le norme previste dalla legge n. 241/1990 e successive integrazioni.
La durata dell’indennità di frequenza è limitata e ogni anno i genitori devono presentare il relativo certificato che indichi il periodo di inizio e fine delle attività affinchè l’INPS possa effettuare le dovute verifiche al fine di mantenere l’erogazione del beneficio.
Di regola, l’indennità scade con la conclusione dell’anno scolastico e/o delle attività riabilitative e la domanda va rinnovata, tra agosto e settembre o comunque in concomitanza con la ripresa delle attività (scolastiche o riabilitative, appunto).
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ToggleL’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall’INPS, introdotta dalla legge n. 18 dell’11 febbraio 1980, destinata a supportare le persone con disabilità gravi che necessitano di assistenza continua. Questo beneficio non è vincolato al reddito e ha l’obiettivo di contribuire alle spese derivanti dalla condizione di non autosufficienza.
L’indennità viene corrisposta con cadenza mensile per tutto l’anno, senza alcuna sospensione, e non è soggetta a tassazione IRPEF.
L’importo aggiornato annualmente dall’INPS può variare; attualmente l’importo rivalutato dall’Inps nel 2025 è pari a 542,02 euro.
Il beneficio, in via sperimentale nel 2025, viene assorbito per il periodo sperimentale 2025-2026 dalla prestazione universale (cosiddetto bonus anziani) erogata agli anziani non autosufficienti e già titolari di indennità di accompagnamento.
L’indennità è destinata a:
Non spetta invece a chi:
L’indennità non spetta, inoltre, a chi è titolare di altre indennità simili per una invalidità riconducibile a causa di guerra, lavoro o servizio.
La domanda deve essere presentata online all’INPS, seguendo questi passaggi:
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ToggleIl bonus mamma è un beneficio contributivo che la legge di bilancio 2024 n. 213/2023 ha previsto per favorire la natalità e il lavoro femminile.
Il comma 180 dell’articolo 1 prevede che per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli, che hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluso quello domestico) spetti un esonero contributivo del 100%.
L’esonero riguarda la quota dei contributi dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, che sono a carico del lavoratore fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Il limite annuo dell’esonero è fissato in 3000 euro. L’importo va comunque riparametrato su base mensile.
Facendo un rapido calcolo, e quindi dividendo l’importo annuo di 3000 euro per 12 mensilità l’importo mensile massimo di esonero contributivo è di 250,00 euro.
Il comma 181 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 prevede inoltre, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo totale anche per le lavoratrici madri di due figli e con un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del 10° anno di vita dei figlio più piccolo. Da questo esonero sono esclusi però i rapporti di lavoro domestico.
Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni sugli aspetti pratici della misura. Il documento dispone che le lavoratrici in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’esonero possano comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersene. A tal fine devono comunicare il numero dei figli e per ciascuno di essi il codice fiscale. I datori di lavoro possono quindi esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice.
In alternativa, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all’INPS il numero dei figli e i codici fiscali di ciascuno, compilando un applicativo dedicato.
Il messaggio INPS del 6 maggio 2024 n. 1702 ha infatti comunicato il rilascio dell’applicazione denominata “Utility esonero lavoratrici madri” il cui utilizzo è limitato alle lavoratrici fruitrici del bonus i cui figli non abbiano i codici fiscali inseriti nel flusso Uniemens.
Poiché il bonus mamme va a sgravare la lavoratrice dal pagamento dei contributi dovuti per la sua quota, esso è compatibile con gli esoneri contributivi previsti per i datori di lavoro.
Il bonus mamme è alternativo però all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti, ossia sulla quota IVS, che sono sempre a carico del lavoratore, come previsto dal comma 15 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024.
Come precisato dal messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025 la legge di bilancio non ha confermato il bonus mamme previsto dal comma 181 della legge di bilancio 2024. Le mamme con due figli e con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 infatti non beneficeranno più di questo bonus.
Continuano invece a beneficiare del bonus le mamme lavoratrici con tre figli perché la misura è stata confermata fino al 2026 “anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026″.
L’INPS chiarisce infine che la legge di bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, ha previsto in favore delle lavoratrici dipendenti (escluso il settore del lavoro domestico) e autonome con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua un esonero contributivo parziale “della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.” Queste donne devono essere mamme di due o più figli e l’esonero spetta fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo.
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Il messaggio INPS n. 285 del 24 gennaio 2025 illustra le nuove disposizioni sull’apprendistato duale. La legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato Lavoro” ha infatti modificato l’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, permettendo la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato di alta formazione e ricerca.
Come precisato nel messaggio il contratto di apprendistato di alta formazione è valido per tutti i settori, pubblici e privati. Possono accedervi giovani tra i 18 e i 29 anni con diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale integrato da una specializzazione tecnica superiore.
La trasformazione del contratto consente di proseguire la formazione per ottenere titoli di studio avanzati. Tra questi, figurano lauree, dottorati, diplomi ITS e praticantati per l’accesso alle professioni ordinistiche. Il contratto resta in continuità con il precedente rapporto di apprendistato.
Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca. Questo accordo definisce durata e modalità della formazione, anche quella a carico dell’azienda. La formazione esterna deve avvenire presso l’istituto di istruzione tecnica superiore frequentato dall’apprendista e non deve superare il 60% dell’orario previsto.
La retribuzione dell’apprendista segue le stesse regole previste per l’apprendistato di primo livello. La regolamentazione della formazione e la durata del periodo di apprendistato dipendono dalle Regioni e dalle Province autonome. In caso di assenza di regolamenti regionali, si applicano le disposizioni nazionali.
Dal punto di vista contributivo se il contratto di apprendistato viene trasformato in apprendistato di apprendistato di alata formazione e ricerca, il datore di lavoro deve versare un’aliquota del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Deve inoltre pagare la contribuzione NASpI (1,31%) e il contributo per la formazione continua (0,30%).
Le aziende soggette a CIGO/CIGS e ai Fondi di solidarietà bilaterali devono versare ulteriori contributi previsti per questi regimi.
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Invalidità, cambiano le regole per le viste di revisione INPS. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto modifiche rilevanti nel processo di accertamento della disabilità. Con il messaggio n. 188/2025 l’Istituto nazionale di Previdenza Sociale ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle procedure per l’accertamento delle disabilità e dell’invalidità previdenziale.
Le nuove regole, valide sul piano nazionale, si applicano anche alle nove provincie in cui è in fase di sperimentazione la valutazione base.
La semplificazione punta a ridurre i disagi per i cittadini e a ottimizzare i tempi degli accertamenti.
Dal 1° gennaio 2025 e per tutto l’anno, gli accertamenti di revisione per patologie oncologiche si baseranno prioritariamente sulla documentazione sanitaria disponibile. L’interessato riceverà una comunicazione e dovrà fornire i documenti necessari nel termine di 40 giorni. Se la documentazione medica fornita risulterà completa, la Commissione medica potrà concludere l’accertamento senza sottoporre il richiedente a visita diretta. Gli interessati possono tuttavia chiedere di essere sottoposti a una visita diretta, inviando specifica richiesta tramite posta elettronica.
Per i soggetti che risultano affetti da patologie non oncologiche, per tutto il 2025 varranno invece le regole di valutazione in vigore.
Il messaggio INPS informa che sono state semplificate anche le procedure per le visite di accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità e disabilità.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, l’INPS dovrà effettuare accertamenti sanitari in un’unica visita quando vengono presentate istanze simultanee per diversi benefici assistenziali e previdenziali. Le commissioni mediche, in questi casi, potranno integrare la propria composizione al fine di garantire un accertamento completo della condizione del richiedente.
Questo approccio dovrò essere seguito anche per le visite di revisione programmate entro l’anno, a condizione che non vi siano più di tre mesi tra due accertamenti.
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L’INPS ha completato le attività di rivalutazione delle pensioni 2025 propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Le lavorazioni effettuate, informa l’istituto, hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni. I dettagli sono contenuti nella circolare n. 23 del 28 gennaio 2025.
In sintesi, di seguito, le operazioni effettuate:
A partire dal 1° gennaio 2025, le pensioni sono rivalutate secondo un indice di variazione definitivo del +0,8% per il 2024. Per il 2024 non è previsto alcun conguaglio. Il trattamento minimo per le pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi sarà di 603,40 euro mensili.
Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo è previsto un incremento del +2,2% per il 2025, garantendo un supporto maggiore a chi ha redditi più bassi.
Per il 2025, la rivalutazione automatica non sarà riconosciuta ai pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo INPS, ma sarà comunque attribuita fino a un certo limite.
Le prestazioni assistenziali, come le pensioni sociali e gli assegni sociali, seguiranno lo stesso indice di rivalutazione. Inoltre, sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’accesso a queste prestazioni.
I pagamenti delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, rende noto infine l’INPS, saranno effettuati il primo giorno bancabile di ogni mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile.
L’indennità di discontinuità è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo erogato dall’INPS.
L’IDIS è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori nello Spettacolo:
Dal 15 gennaio 2025 è possibile presentare la domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo. L’istanza va presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini sul portale INPS, tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.
Vai al servizio sul portale INPS
Il termine per presentare domanda è stato prorogato fino al 30 aprile 2025, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 al D.Lgs. n. 175/2023.
Con il messaggio 15 gennaio 2025, n. 149 l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni sull’Indennità di Discontinuità (IDIS), alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio al decreto legislativo 30 novembre 2023 n. 175.
Oltre al termine ultimo di presentazione della domanda, la Legge di bilancio 2025, infatti, ha introdotto modifiche migliorative ai requisiti per l’indennità, innalzando il tetto reddituale imponibile fino a 30mila euro e riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).