Riforma tributaria: testi unici entro il 31 dicembre 2025 La legge n. 122/2024 proroga al 31 dicembre 2025 il termine per il riordino delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici

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ToggleIl Consiglio dei Ministri ha approvato, al momento in via preliminare, un decreto legislativo che contempla una maggiore autonomia fiscale di regioni e comuni e semplifica gli adempimenti per cittadini e imprese. Lo Schema del decreto, composto al momento da 33 articoli, mira a potenziare le forme di collaborazione con il contribuente, incentivando anche l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e introducendo forme di definizione agevolata in materia di tributi regionale e locali.
Per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione dei tributi il provvedimento prevede l’istituzione di un albo di soggetti privati abilitati a svolgere dette attività. Previste novità anche in materia di accertamento esecutivo per i tributi regionali.
Anche l’apparato sanzionatorio amministrativo subisce profonde modifiche, così come le disposizioni sulla tassa automobilistica regionale, di cui viene semplificato il pagamento.
Le modifiche vanno a toccare anche la disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive e della addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Non mancano elementi di novità anche in materia di imposte provinciali (come quella di trascrizione) o in materia di imposte comunali (come l’Imposta municipale propria). I comuni avranno inoltre sanzioni più proporzionali su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e un modello telematico unico per l’IMU. Per il triennio 2025-2027, si raddoppia inoltre la quota comunale per il recupero dell’evasione.
La terza parte del provvedimento, dedicata all’attuazione del federalismo fiscale, si occupa della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte delle regioni e consolo. Dal 2026 il decreto prevede inoltre un’importante novità: l’istituzione della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per le province e per le città metropolitane.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per rafforzare la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della legge n. 70/2024, con cui si pone quindi in una linea di continuità.
Il nuovo decreto potenzia il servizio telefonico “emergenza infanzia 114”, estendendone l’operatività anche a questi fenomeni per tutelare i minori. Il 114, attivo 24 ore al giorno 7 giorni su 7, offrirà una prima assistenza psicologica e giuridica, oltreché una consulenza psicopedagogica e segnalerà i casi gravi alle autorità. L’app del 114 includerà anche la geolocalizzazione (previa acquisizione del consenso) e un servizio di messaggistica istantanea. Il tutto ovviamente nel rispetto della privacy. I dati anonimi sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, raccolti dal 114, saranno trasmessi annualmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito per programmare azioni di sensibilizzazione. Il sito web del 114 garantirà inoltre un’ ampia accessibilità ai servizi.
L’ISTAT condurrà rilevazioni biennali su questi fenomeni giovanili la fine di identificarne le caratteristiche, i soggetti a rischio, i fattori e le conseguenze psicologiche che producono. La Presidenza del Consiglio dei Ministri invierà alle Camere un rapporto di sintesi con i risultati ISTAT e lo stato di attuazione delle misure nelle scuole secondarie.
Il decreto aggiorna inoltre le comunicazioni dei fornitori di servizi online, richiamando però sul punto anche la responsabilità genitoriale prevista dall’ articolo 2048 del codice civile per i danni causati dai figli minori nel mondo online.
La Presidenza del Consiglio promuoverà campagne informative sull’uso consapevole della rete e sui suoi rischi. Il Ministero dell’Istruzione e le scuole promuoveranno infine la conoscenza del numero 114, strumento fondamentale per esternare il disagio e chiedere aiuto.
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La Camera dei Deputati in data 13 maggio 2025 ha dato il via libera definitivo al Dl elezioni 2025, approvato il 13 marzo 2025 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi.
Il decreto elezioni e referendum ha ricevuto 131 voti a favore, 77 contrari e 3 astenuti. Non resta che la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.
Le norme del decreto prevedono, tra l’altro:
In seguito all’esame del decreto-legge, il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi con decreto del 24 marzo 2025, ha fissato la data di svolgimento delle elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno.
I DPR del 31 marzo 2025 invece hanno indetto i comizi elettorali per i referendum nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Aggressioni al personale scolastico: il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 aprile 2025, su iniziativa del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha approvato un disegno di legge volto a rafforzare la protezione giuridica dei docenti e dei dirigenti scolastici, a fronte dell’incremento degli episodi di violenza nei contesti educativi. Approvati anche altri testi normativi riguardanti la scuola.
Il provvedimento legislativo introduce specifiche modifiche al quadro normativo vigente, con l’obiettivo di salvaguardare l’integrità fisica e morale del personale scolastico, riaffermandone il ruolo istituzionale e pubblico.
Tra le principali novità, si segnala la modifica dell’art. 380 del codice di procedura penale: il nuovo testo prevede l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per chi cagioni lesioni personali a insegnanti o dirigenti scolastici nell’esercizio delle loro funzioni. Tale previsione estende ai professionisti della scuola la medesima tutela già garantita al personale sanitario, rafforzando la prontezza dell’intervento giudiziario in caso di aggressione.
Viene inoltre introdotto l’art. 583-quater del codice penale, che configura una circostanza aggravante ad effetto speciale per chiunque provochi lesioni, anche di lieve entità, al personale scolastico durante l’attività lavorativa. L’intento è quello di disincentivare condotte violente e riaffermare il valore giuridico della funzione educativa, quale bene protetto dall’ordinamento.
Il pacchetto normativo approvato include ulteriori misure che incidono su ambiti rilevanti della vita scolastica:
Consenso informato per tematiche legate alla sessualità: il disegno di legge approvato introdotto l’obbligo per le istituzioni scolastiche di acquisire il consenso scritto preventivo dei genitori, o degli studenti se maggiorenni, per la partecipazione ad attività extracurricolari o formative riguardanti l’educazione sessuale.
Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto approvato in esame preliminare, va a modificare il Dpr n. 249/1998, puntando a contrastare efficacemente fenomeni di bullismo, cyberbullismo e uso di sostanze stupefacenti, rafforzando la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.
Revisione dei criteri di valutazione nel secondo ciclo: le modifiche introdotte (al Dpr n. 122/2009) incidono sia sulla valutazione degli apprendimenti sia sul comportamento degli studenti, ponendo enfasi sul rilievo formativo della condotta scolastica.
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ToggleIl Consiglio dei Ministri, dopo il via libera preliminare di marzo, il 30 aprile scorso, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che apporta modifiche al Dlgs 29/2024, riguardante le politiche a favore degli anziani. Queste nuove disposizioni, in attuazione della delega prevista dalla Legge n. 33/2023, mirano a semplificare e accelerare l’accesso ai servizi sanitari e sociali per la popolazione anziana, rendendo il sistema più efficiente e accessibile. Il correttivo approvato tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari competenti.
Le norme, tra l’altro, si legge nel comunicato stampa di palazzo Chigi, apportano talune modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 2024, dove si fa riferimento alle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche, nonché all’articolo 25 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui vengono citate le organizzazioni del Terzo settore e le associazioni di volontariato, al fine di eliminare termini non corretti;
Inoltre, il decreto proroga di sei mesi il termine per l’adozione del regolamento che definirà i criteri per l’individuazione delle priorità di accesso PUA, la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVM) e lo strumento della valutazione multidimensionale unificata (VMU) omogeneo a livello nazionale. Questa proroga consentirà una definizione più accurata delle procedure e garantirà una maggiore uniformità nell’erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale.
Un’altra iniziativa significativa è l’introduzione di una procedura sperimentale della durata di dodici mesi, a partire dal 1° gennaio 2026. Questa fase pilota prevede l’applicazione provvisoria e a campione delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale unificata, prevedendo la partecipazione di una provincia per ogni regione italiana, con modalità demandate ad un decreto ad hoc del ministro della Salute.
L’obiettivo è testare l’efficacia delle nuove procedure e assicurare che il sistema di valutazione risponda adeguatamente alle esigenze degli anziani nelle diverse aree del paese.
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ToggleDopo il sì di Camera e Senato sulla conversione del decreto bollette (dl n. 19/2025) recante “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle autorità di vigilanza”, il testo della legge n. 60/2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 30 aprile 2025.
La nuova legge di conversione potenzia e amplia per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle PMI e delle imprese energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza la creazione di nuovo deficit per il bilancio pubblico.
Leggi il Dossier della Camera sulla conversione del Decreto bollette
Per le famiglie, si prevede innanzitutto il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro:
Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione.
A copertura dell’intervento, si prevede l’utilizzo delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per servizi energetici e ambientali.
In sede referente è stato anche approvato l’emendamento che va a modificare il bonus elettrodomestici. In base alla nuova previsione, è previsto uno sconto del 30% sugli acquisti di elettrodomestici nuovi purché di 1 classe superiore a quelli sostituiti. L’importo massimo dello sconto, fissato nell’importo massimo di 100 euro, sale a 200 per le famiglie con ISEE non superiore ai 25.000 euro. La misura prevede lo sconto in fattura in sede di acquisto. La gestione dei contributi è affidata a PagoPa.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ampliano la loro base di partecipazione, aprendosi a nuove tipologie di enti locali come le aziende che gestiscono le case popolari, gli istituti di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche dedicate ai servizi alla persona e i consorzi di bonifica. Inoltre, viene specificato che le piccole e medie imprese che guidano le CER possono avere come soci anche enti del territorio.
Per incentivare lo sviluppo delle CER, gli impianti di produzione di energia rinnovabile collegati a queste comunità riceveranno dei benefici economici se hanno iniziato a operare entro 5 mesi circa dall’emanazione del decreto che regola gli incentivi per l’autoconsumo diffuso (il decreto CACER), anche se la comunità energetica non era ancora stata ufficialmente creata. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dovrà poi aggiornare le istruzioni operative di questo decreto per tener conto di queste novità.
Il decreto bollette interviene anche sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili. Nello specifico:
Nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al regolamento UE n. 2023/955 (istitutivo del Fondo sociale per il clima) saranno stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.
Per la tutela di PMI e imprese energivore, è autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024.
Ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno delle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Il provvedimento introduce altresì misure per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero, per i clienti finali domestici sul mercato libero, per consentire un’agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo da parte di ARERA.
In caso di inosservanza, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 2500 euro e non superiori nel massimo a 300 miliardi, nonché, in casi di particolare urgenza l’adozione di misure cautelari da parte di Arera e finanche la sospensione dell’attività di impresa fino a 6 mesi o la proposta al ministro competente della sospensione o della decadenza della concessione.
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ToggleLe polizze catastrofali sono polizze assicurative che la legge di bilancio 2024 (n. 213/2023) ha reso obbligatorie per tutte le imprese che hanno la sede legale in Italia, per proteggerle da eventi catastrofici e calamità naturali (Cat Net). La normativa è conseguente ai fenomeni climatici che negli ultimi anni si sono abbattuti sul territorio italiano con ripercussioni negative anche sulle attività economiche e produttive.
Il decreto attuativo, DM n. 18 del 30 gennaio 2025 ha dettato le modalità di attuazione e di operatività degli schemi assicurativi dei rischi catastrofali.
L’articolo 1 comma 101 e successivi della legge di bilancio n. 213/2023 aveva stabilito l’obbligo di adeguamento al 31 dicembre 2024.
Il decreto Milleproroghe ha rinviato però tale obbligo al 31 marzo 2025.
Il decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025 approvato nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha previsto invece un obbligo graduale per le imprese italiane di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali. Il decreto differenzia infatti la platea tra grandi, medie e piccole e micro imprese.
Per le grandi imprese, con più di 250 dipendenti l’obbligo resta quello di stipulare una polizza entro il 31 marzo 2025.
Il decreto introduce tuttavia, per queste imprese un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per permettere alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, conservando l’accesso a incentivi o contributi.
Le medie imprese con un minimo di 50 dipendenti fino a un massimo di 250, avranno invece altri sei mesi di tempo, ossia fino al 30 settembre 2025, per stipulare i contratti assicurativi.
Per le micro e piccole imprese l’obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025.
La mancata stipula comporterà il mancato accesso a incentivi statali e risorse pubbliche per sviluppare l’attività.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’aggiornamento delle FAQ sulle polizze assicurative contro eventi catastrofali, con riferimento alla normativa introdotta dalla Legge n. 213/2023. Le nuove risposte chiariscono aspetti essenziali in merito all’obbligo assicurativo per le imprese e agli effetti sull’accesso ai benefici pubblici.
Il Ministero precisa che la norma relativa all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro calamità naturali – prevista dall’art. 1, comma 102 della Legge n. 213/2023 – non è immediatamente applicabile in modo automatico. Infatti, la disposizione stabilisce che la mancata sottoscrizione della polizza deve essere tenuta in considerazione nella concessione di contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche, ma non ne definisce in modo vincolante gli effetti.
Questo significa che l’inadempimento all’obbligo assicurativo non comporta automaticamente l’esclusione dai benefici pubblici, ma richiede un’espressa valutazione da parte dell’ente erogatore, secondo i criteri stabiliti nei singoli provvedimenti attuativi.
Il MIMIT chiarisce inoltre che la disciplina in questione non ha efficacia retroattiva. Pertanto, l’obbligo assicurativo e le eventuali conseguenze sulla concessione di agevolazioni pubbliche si applicano solo a partire dalla data di recepimento della norma da parte delle specifiche misure di incentivazione o dalle eventuali diverse decorrenze indicate nei relativi atti.
Il Consiglio dei ministri nella giornata di venerdì 4 aprile 2025 ha approvato il dl Sicurezza. Il nuovo decreto contiene 39 articoli e presenta modifiche sostanziali rispetto al testo originario (ddl sicurezza), che sarebbe confluito in questo testo dopo i correttivi richiesti dal Colle.
Il decreto legge n. 48/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela personale in servizio, nonchè di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile per entrare in vigore il 12 aprile 2025.
Una delle misure di maggiore interesse riguarda la tutela legale delle Forze di Polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, che verranno sopportati economicamente con importi sino a 10.000 euro per ogni fase del procedimento.
Specificate le condotte che configurano il reato di “rivolta” nelle carceri e nei Centri per il rimpatrio, limitandolo a violazioni di ordini legati alla sicurezza.
Per i migranti viene meno l’obbligo di mostrare il permesso di soggiorno per ottenere una SIM: sarà sufficiente il documento d’identità.
Nei reati contro pubblici ufficiali, si dovranno considerare anche le attenuanti, superando l’automatismo a favore delle aggravanti previsto nel ddl.
Sul tema delle detenute incinte, il testo prevede che il giudice potrà valutare le esigenze del minore, anche in caso di gravi condotte della madre, superando l’obbligo rigido di custodia attenuata previsto nel disegno originario.
Prevista la procedibilità d’ufficio per il reato di occupazione abusiva di immobili se la condotta è perpetrata nei confronti di soggetto incapace per età o infermità.
Le forze di polizia potranno essere di bodycam per registrare lo svolgimento dell’attività di conservazione dell’ordine pubblico e del controllo del territorio. Possibilità estesa al personale addetto alla sicurezza a bordo dei treni.
Pene più severe per chi imbratta e deturpa gli immobili destinati all’esercizio delle funzioni pubbliche.
Le vittime di usura potranno avvalersi di un tutor nella gestione del mutuo loro concesso, per un reinserimento ottimale nel contesto economico legale.
Leggi anche: Ddl Sicurezza: dall’UE l’invito a modificare il testo e Cannabis light: il ddl sicurezza la vieta
Ddl sicurezza alimentare: il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato il 9 aprile 2025 un disegno di legge che introduce disposizioni sanzionatorie in materia di agricoltura e pesca.
Il testo mira a contrastare i fenomeni di contraffazione e truffa nel settore agroalimentare. A tal fine, da un lato “detta disposizioni volte alla riorganizzazione della categoria dei reati in materia alimentare, con modifiche che incidono sulla specificità delle condotte sanzionate, oltreché sull’inasprimento del relativo impianto sanzionatorio”. Dall’altro, “interviene sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare, in modo da salvaguardare la fiducia dei consumatori nell’accesso ad alimenti di elevata ed indiscussa qualità e tipicità e garantire la trasparenza e la concorrenza del mercato agroalimentare”.
In ambito penale, in particolare, con il Ddl Sicurezza alimentare:
In materia di tracciabilità dei prodotti recanti la denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica si istituisce una nuova piattaforma per la registrazione delle movimentazioni riguardanti il latte di bufala e i suoi derivati, nella quale i soggetti della filiera (ossia gli allevatori, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala) devono inserire quotidianamente i dati relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, nonché i quantitativi di latte di bufala o derivati provenienti da Paesi UE e non UE.
Si inaspriscono, inoltre, le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di tracciabilità dei prodotti agroalimentari, nonché per la violazione delle disposizioni in materia di produzione della mozzarella di bufala campana DOP. Queste sanzioni possono essere aumentate in caso di violazioni commesse da medie e grandi imprese e ridotte in caso di violazioni commesse da microimprese.
In materia di controlli nel settore agroalimentare e della pesca:
“Si introducono tre reati nuovi”, ha annunciato il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Si tratta di nuove misure per contrastare le frodi nel settore agroalimentare: commercio di alimenti con segni mendaci, frode alimentare e il reato di “agropirateria”.
Il Guardasigilli ha inoltre sottolineato l’estensione della possibilità di ricorrere alle intercettazioni in questi ambiti: “È un segnale che vogliamo dare in un momento di necessità di tutelare il prodotto italiano e la buona fede del consumatore”.
Decreto accise: il Consiglio dei Ministri, il 13 marzo 2025 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente la revisione delle disposizioni in materia di accise.
Il testo del decreto n. 43/2025 è approdato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile per entrare in vigore il 5 aprile 2025.
Il testo, a partire da gennaio 2026, andrà a riformare il Testo Unico delle Accise (TUA) introducendo diverse novità. Uno dei principali obiettivi del decreto consiste nel riallineare le aliquote delle accise del gasolio e della benzina entro i prossimi 5 anni. Al momento il gasolio è gravato da accise inferiori rispetto alla benzina (61,7 centesimi contro 72,8 centesimi) anche se i motori diesel producono maggiori sostanze dannose per la salute. Per questo è volontà del Governo, attraverso l’intervento sulle accise, disincentivare il consumo del gasolio. La riforma è finalizzata anche alla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, nel rispetto degli obiettivi del PNRR.
Il decreto introduce un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema denominato SOAC permette al soggetto qualificato di accedere a importanti benefici. Tra cui l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Il sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale. Previsti 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.
Al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”. Questa modifica definisce con precisione l’applicazione dell’aliquota di accisa per usi domestici. Ovvero l’impiego del gas naturale per combustione in unità immobiliari ad uso abitativo. La nuova classificazione non cambia gli utilizzatori rispetto alla precedente distinzione ma facilita l’individuazione degli ambiti applicativi e delle aliquote, riducendo le dispute tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti.
Confermata la semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati al SUAP.
Il sistema di acconto “storico”, basato sui consumi dell’anno precedente viene sostituito da un meccanismo di pagamento mensile basato sui quantitativi effettivi di energia elettrica ceduti. Le dichiarazioni necessarie per la liquidazione dell’imposta diventano semestrali anziché annuali, rendendo gli adempimenti più proporzionali ai consumi reali e migliorando la prevenzione delle frodi.
Le disposizioni del decreto sono finalizzate a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore e l’applicazione delle relative imposte.
Il testo prevede, infine, l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione. Semplificato il rapporto tra i rivenditori di tabacchi autorizzati e l’Amministrazione, con riduzione significativa dei costi amministrativi per la gestione delle autorizzazioni. Il potere di revoca dell’autorizzazione rimane invariato qualora i requisiti necessari per ottenerla vengano meno.
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ToggleIl DPCM n. 13 del 14 gennaio 2025 sul calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ha concluso il suo iter ed è stato pubblicato sulla GU n. 40 del 18 febbraio 2025. Il provvedimento, in vigore dal 5 marzo 2025, cambia le regole per determinare l’ISEE e mira a garantire maggiore equità e certezza per le famiglie italiane.
Il provvedimento va a modificare diversi articoli del DPCM n. 159/2013 contenente il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).”
All’articolo 1, che contiene le definizioni tecniche utilizzate nel testo, viene inserita anche la DSU precompilata, ossia la dichiarazione sostitutiva unica resa disponibile al dichiarante ai sensi dell’articolo 10 del dlgs n. 147/2017 e finalizzata al rilascio dell’ISEE.
Cambiano poi i riferimenti alle norme del codice di procedura civile quando l’ISEE viene richiesto da coniugi separati consensualmente (art. 473 bis.51) o quando si è in presenza di provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis22) che giustificano residenze diverse e che impattano quindi sulla definizione di nucleo familiare ai fini del rilascio dell’ISEE.
Il DPCM prevede anche che dal reddito del nucleo familiare si possa sottrarre, fino a un massimo di 7.000 euro (aumentato di 500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo), il canone annuo di locazione, se l’abitazione è in affitto. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per chi vive in una casa di proprietà.
Per quanto riguarda l’ISEE richiesto per il diritto allo studio il dpcm prevede ora che lo studente con genitori non conviventi faccia parte del loro nucleo familiare, a meno che: a) risieda da almeno due anni in un’abitazione non di proprietà della famiglia; b) abbia un reddito adeguato secondo i criteri stabiliti per legge.
Completamente riscritto l’articolo 9 contenente la disciplina dell’ISEE corrente.
La DSU, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 10, ha validità fino al successivo 31 dicembre. La presentazione della stessa da parte del cittadino, in base al nuovo comma 6 bis dell’art. 10 avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU in forma ordinaria.
Il nuovo comma 3 dell’articolo 13 prevede inoltre che l’assegno di maternità (art. 74 del dlgs. n. 151/2000) dal 1 gennaio 2024 possa essere concesso alle donne con ISEE inferiore a Euro 20.221,13.
Il decreto introduce anche misure specifiche per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti.
Dal calcolo dell’ISEE vengono esclusi “i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.”
In pratica i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, compresi i pagamenti tramite carte di debito percepiti in ragione della disabilità, saranno esclusi dal reddito dei componenti interessati.
Inoltre, il parametro della scala di equivalenza sarà maggiorato di 0,5 per ogni membro con disabilità media, grave o non autosufficienza.
Queste modifiche mirano a rendere il sistema più equo e inclusivo, garantendo un maggior supporto alle famiglie più vulnerabili.
Una delle novità più rilevanti del DPCM però riguarda l’esclusione dal calcolo dell’ISEE, fino a un massimo di 50.000 euro, del valore di titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti. Tra questi rientrano Buoni del Tesoro Poliennali (BTp), Certificati di Credito del Tesoro (CcT), buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale. Questa misura, già prevista dalla Legge di Bilancio 2024, diventa operativa grazie al nuovo decreto.
L’obiettivo è quello di favorire il risparmio delle famiglie e incentivare l’investimento in strumenti sicuri e garantiti dallo Stato. Secondo le stime tecniche, l’esclusione di questi valori comporterà una riduzione dell’ISEE per molti nuclei familiari, consentendo l’accesso a maggiori agevolazioni sociali.
L’esclusione dei titoli di Stato dall’ISEE comporta un aumento della spesa pubblica per le prestazioni agevolate. Si stima un costo aggiuntivo di circa 44 milioni di euro annui, già coperti dalla Legge di Bilancio 2024. L’effetto maggiore potrebbe riguardare l’Assegno unico, grazie alla sua universalità e alla differenziazione degli importi basati sull’ISEE. Minore sarà invece l’impatto su altri incentivi, come i bonus sociali gas e luce.
Le DSU in corso di validità sono considerate valide per accedere alle prestazioni agevolate fino alla loro scadenza naturale.
Resta ferma comunque la possibilità di chiedere una nuova attestazione ISEE nel rispetto dei nuovi criteri di calcolo.
Dal 3 aprile 2025 il nuovo modello DSU (completo di istruzioni per la compilazione) approvato con il decreto n. 75 del 2 aprile 2025 di concerto dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Economia sostituirà i precedenti.
L’INPS ha emanato apposita circolare 3 aprile 2025, n. 73 riepilogando anche le modifiche apportate alla modulistica e alle istruzioni per compilare la DSU.
Leggi anche: ISEE: cos’è e a cosa serve
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e dei Ministri Antonio Tajani, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, ha approvato il decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025 del 28 marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 29 marzo 2025, volto a rafforzare il contrasto all’immigrazione irregolare attraverso disposizioni urgenti e mirate.
Uno dei punti centrali del provvedimento è l’ottimizzazione dell’uso delle strutture realizzate in Albania in virtù del Protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023.
Il nuovo decreto prevede il potenziamento del sistema di rimpatrio, consentendo il trasferimento degli stranieri individuati in acque internazionali o soccorsi durante operazioni SAR (Search and Rescue e di coloro che attualmente si trovano nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) italiani e che sono stati raggiunti da provvedimenti di espulsione.
In particolare, il testo contempla la possibilità di trasferire presso il centro di rimpatrio situato a Gjadër gli stranieri per i quali sia stato convalidato o prorogato un provvedimento di trattenimento perché già soggetti a decisioni di rimpatrio. Tale trasferimento non modifica il titolo del trattenimento, precedentemente convalidato dall’autorità giudiziaria, e non incide neppure sulla procedura amministrativa di espulsione o respingimento in corso.
Il decreto attribuisce inoltre alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere il potere di assegnare gli stranieri ai CPR più vicini, con la possibilità di trasferirli in altre strutture, comprese quelle albanesi.
La convalida del trattenimento non impedisce il trasferimento in un altro centro in qualsiasi momento, senza necessità di un’ulteriore convalida giudiziaria.
Queste nuove misure intendono rendere più efficiente la gestione dell’immigrazione irregolare, garantendo al contempo un migliore coordinamento tra le autorità italiane e albanesi.
Nella stessa giornata del 28 marzo il Governo ha approvato anche la relazione annuale sui Paesi di origine sicuri. Il documento aggiorna le “schede Paese” basandosi su fonti autorevoli come l’EUAA, l’UNHCR e il Consiglio d’Europa.
Per il 2025 conferma l’elenco dei Paesi già indicati nel decreto-legge del 23 ottobre 2024, tra cui Albania, Egitto, Marocco e Tunisia.
L’elenco consente di applicare procedure accelerate per le domande di protezione internazionale dei cittadini di questi Paesi. La relazione sarà ora trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per l’esame.
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