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Totem pubblicitario nel cortile comune: non è abuso se non limita il pari uso Il Tribunale di Bologna ha stabilito che l’installazione di un totem pubblicitario nel cortile comune è legittima se non ostacola l’uso degli altri comproprietari né altera la destinazione del bene

totem pubblicitario

Totem pubblicitario: la vicenda portata in tribunale

Alcuni comproprietari di uno stabile hanno impugnato l’installazione di un totem pubblicitario in cemento armato, collocato da una società nel cortile comune destinato al transito e al parcheggio. Secondo gli attori, l’opera costituiva un’innovazione abusiva, contraria all’art. 1102 c.c., e avrebbe dovuto essere rimossa.

Modifica o innovazione? La qualificazione giuridica

Il Tribunale di Bologna (sentenza n. 2034/2025) ha chiarito che il totem rientra tra le modifiche consentite, non tra le innovazioni. In base all’art. 1102 c.c., il singolo comproprietario può apportare modifiche per un migliore godimento del bene, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri un uso compatibile.
Richiamando la Cassazione (n. 11870/2021), il giudice ha ribadito che il principio di «pari uso» non richiede un utilizzo identico e simultaneo, ma la compatibilità tra l’opera realizzata e i diritti altrui.

Il ruolo decisivo della consulenza tecnica

La perizia disposta dal tribunale ha accertato che il manufatto non pregiudicava l’aerazione, la luminosità o le vedute, né ostacolava l’accesso e la manovra dei veicoli.
Non è emersa neppure prova di una perdita di valore patrimoniale per gli immobili degli attori. In assenza di concreti danni o pregiudizi, la domanda di demolizione è stata respinta.

Il principio di pari uso nella cosa comune

La sentenza ribadisce un criterio funzionale: l’uso più intenso del bene da parte di un comproprietario non è illecito se rimane compatibile con l’utilità degli altri.
L’art. 1102 c.c. favorisce un uso dinamico e concreto della cosa comune, non imponendo simmetria aritmetica, ma solo il rispetto dei diritti degli altri comproprietari.

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