Cos’è l’opposizione di terzo all’esecuzione
L’opposizione di terzo all’esecuzione è un rimedio processuale a tutela di soggetti estranei a un’esecuzione forzata, che rivendicano un diritto di proprietà o altro diritto reale su un bene pignorato. Secondo l’art. 619 c.p.c., se un terzo sostiene di avere un diritto incompatibile con l’esecuzione in corso, può proporre opposizione per ottenere la liberazione del bene.
Chi può proporre l’opposizione di terzo
Sono legittimati a proporre opposizione di terzo:
- il proprietario del bene pignorato, se dimostra che il bene non appartiene al debitore esecutato;
- chi vanta sul bene dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù);
- il creditore pignoratizio o il titolare di altri diritti di garanzia;
- chi ha stipulato un contratto opponibile ai terzi (es. locazione registrata prima del pignoramento).
L’onere della prova del diritto vantato sul bene spetta all’opponente, che deve dimostrare la titolarità mediante documentazione idonea (es. atti notarili, contratti, registrazioni nei pubblici registri).
Procedura di opposizione di terzo all’esecuzione
L’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione. Tale atto deve contenere seguenti elementi:
- l’individuazione del bene pignorato;
- la natura del diritto vantato;
- le prove documentali a supporto della domanda. L’articolo 621 ccc dipone infatti che il terzo opponente non possa dimostrare il suo diritto per mezzo di testimoni, a meno che l’esistenza del diritto non sia verosimile in relazione alla professione o al commercio svolti da terzo o dal debitore.
Il giudice, esaminata l’istanza, può decidere di:
- accogliere l’opposizione e disporre l’esclusione del bene dal pignoramento;
- rigettare l’opposizione, se il diritto vantato non è sufficientemente provato;
- sospendere l’esecuzione in via cautelare, in attesa della decisione.
Se l’opposizione è respinta, l’opponente può impugnare la decisione dinanzi alla Corte d’Appello.
Come opporsi?
Per proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, l’opponente deve compiere i seguenti passaggi:
- raccogliere la documentazione che attesti la titolarità del diritto;
- depositare il ricorso presso il Tribunale competente (dove si svolge l’esecuzione);
- notificare il ricorso alle parti coinvolte (creditore procedente e debitore);
- partecipare all’udienza, ove il giudice valuterà la fondatezza della richiesta.
Il giudice, su istanza del terzo, può anche, in presenza di gravi motivi, sospendere il processo con o senza cauzione.
Giurisprudenza rilevante
Alcune sentenze significative della Corte di Cassazione in tema di opposizione di terzo all’esecuzione:
Cassazione n. 40751/2021: l’azione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile, essendo qualificata in questo modo, implica che essa rimane soggetta al principio generale secondo cui l’onere della prova ricade su chi, attraverso una propria affermazione, intende far derivare conseguenze giuridiche a suo favore. Pertanto, spetterà all’opponente dimostrare il fatto giuridico su cui basa il suo presunto diritto sui beni mobili soggetti a esecuzione, come stabilito anche dalla sentenza n. 1506/1972 della Sezione 3 della Corte di Cassazione.
Cassazione n. 17913/2022: nonostante la sua struttura bifasica, il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione, disciplinato dall’articolo 619 del codice di procedura civile, presenta una natura unitaria. Di conseguenza, l’atto di citazione per la fase di merito, che eventualmente segue la fase sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione, è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, a meno che la parte destinataria non abbia espresso una volontà diversa e esplicita di limitare la validità del mandato difensivo a tale fase.
Cassazione civile n. 4005/2022: se un terzo vanta un diritto reale su un bene immobile soggetto a esecuzione forzata, la sua possibilità di azione varia a seconda della sua partecipazione al procedimento esecutivo: se ha preso parte al procedimento, può presentare solo opposizione agli atti esecutivi; se non ha partecipato, può presentare opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 619 del codice di procedura civile durante il giudizio di esecuzione e, dopo la vendita e l’aggiudicazione, può rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicatario.
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