Non basta la particolarità della causa per compensare le spese La Cassazione chiarisce che la particolarità della controversia non è sufficiente per compensare le spese di lite

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ToggleCon la locuzione “lite temeraria” giuridicamente si fa riferimento ad una posizione giudiziale sostenuta da una parte del processo nella consapevolezza della sua palese infondatezza.
In particolare, l’aver intrapreso una lite temeraria postula a carico della parte una particolare responsabilità processuale aggravata che viene sanzionata dall’art. 96 c.p.c. con l’obbligo di risarcire i danni causati alla controparte.
Tale obbligo si aggiunge, ed è quindi cosa distinta, dalla refusione delle spese prevista, in via generale, dall’art. 91 a carico della parte soccombente nel processo.
Presupposto della condanna per responsabilità aggravata, di cui al primo comma dell’art. 96, è la mala fede o la colpa grave di chi agisce o resiste in giudizio sapendo di essere nel torto o non avendo posto l’ordinaria diligenza nel verificare se il proprio diritto fosse effettivamente esistente.
Ulteriore presupposto per la condanna è che la parte che abbia sostenuto una lite temeraria sia risultata in totale soccombenza nel giudizio a seguito della sentenza. Una soccombenza parziale, quand’anche accompagnata dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, non può quindi mai comportare la responsabilità aggravata di cui all’art. 96.
Inoltre, la condanna al risarcimento dei danni comportati dallo svolgimento della lite temeraria deve necessariamente conseguire ad una specifica domanda di controparte, non potendo essere dichiarata d’ufficio dal giudice.
Chi propone l’istanza di risarcimento per responsabilità aggravata deve dimostrare l’esistenza del danno subito, il suo nesso consequenziale con lo svolgimento del processo e l’entità del danno.
Il giudice, in ogni caso, può liquidare il risarcimento anche in via equitativa, pur rimanendo a carico della parte istante la prova del danno e l’indicazione della sua quantificazione.
Un’importante precisazione che occorre fare a proposito della pronuncia relativa al risarcimento da responsabilità processuale aggravata è che la stessa può essere domandata soltanto nel medesimo processo in cui è insorta e che la relativa decisione del giudice deve essere contenuta nella sentenza stessa.
Non è quindi configurabile un diritto della parte che abbia subito danni da lite temeraria a chiederne il ristoro in separato procedimento. Ciò vale anche per quanto riguarda i gravami, in quanto nel giudizio di appello possono essere chiesti i danni ex art. 96 c.p.c. solo se il carattere di temerarietà della lite riguardi il contegno processuale della parte tenuto nel grado di impugnazione.
Il secondo comma dell’art. 96 c.p.c. contempla, invece, una distinta fattispecie di responsabilità processuale aggravata, per la cui configurazione è sufficiente l’elemento soggettivo della colpa lieve.
In base a tale norma, infatti, viene pronunciata la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria se si accerta l’inesistenza del diritto in base al quale sia stata chiesta:
La norma prevede che la responsabilità aggravata possa essere accertata, sempre su istanza di parte, quando l’attore/creditore abbia agito senza verificare con la normale prudenza (quindi con colpa lieve) l’effettiva sussistenza del proprio diritto ad agire.
A differenza della fattispecie contemplata dal primo comma, non è quindi necessaria la malafede o colpa grave: ciò perché le ipotesi previste dal secondo comma postulano un’ingerenza nella sfera del danneggiato più immediata e più grave, e quindi esigono un più alto grado di attenzione da parte del creditore procedente nella valutazione dell’effettiva sussistenza del proprio diritto.
Gli ultimi due commi dell’art. 96 c.p.c. sono di recente introduzione e prevedono due ulteriori specificazioni della disciplina della condanna per lite temeraria.
Il terzo comma, introdotto dalla legge n. 69/2009, prevede un’ipotesi di responsabilità aggravata accertabile dal giudice anche d’ufficio, a differenza di quanto previsto dai primi due commi.
Nello specifico, è previsto in capo al giudice il potere di condannare la parte dichiarata soccombente ai sensi dell’art. 91 al pagamento, in favore della parte vittoriosa, di una somma – ulteriore a quella da riconoscersi a titolo di rifusione delle spese processuali – da determinarsi in via equitativa.
Infine, il quarto ed ultimo comma dell’art. 96 c.p.c. dispone che in tutte le ipotesi contemplate dal medesimo articolo (cioè, tutto quanto abbiamo sopra esaminato) il giudice debba condannare la parte condannata per lite temeraria anche ad un pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro da quantificarsi tra i 500 e i 5.000 euro (norma introdotta dalla recente Riforma Cartabia, d.lgs. 149/22).
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ToggleL’arbitrato è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie regolato dagli articoli 806-840 del Codice di Procedura Civile (c.p.c). Esso consente alle parti di affidare la decisione di una controversia a uno o più arbitri, evitando così il ricorso al giudice ordinario. Si tratta di un procedimento più rapido e flessibile rispetto al processo civile, ma con specifiche caratteristiche che lo rendono adatto solo a determinate situazioni.
L’arbitrato è un procedimento in cui le parti coinvolte in una controversia nominano un collegio arbitrale per dirimere la questione. Gli arbitri emettono un provvedimento, denominato lodo arbitrale, che ha efficacia vincolante per le parti. Può essere utilizzato sia per controversie nazionali sia per dispute internazionali.
Il procedimento arbitrale è caratterizzato da:
Non tutte le controversie possono essere risolte tramite questo procedimento stragiudiziale. Secondo l’articolo 806c.p.c possono essere devolute in arbitrato le controversie su diritti disponibili, ossia quei diritti che possono essere liberamente trasferiti, modificati o rinunciati dalle parti.
Sono escluse invece dall’arbitrato:
La normativa distingue tra arbitrato rituale e irrituale, che si differenziano per la natura e gli effetti del lodo.
L’arbitrato rituale è disciplinato dagli articoli 806-832 c.p.c. Il lodo emesso dagli arbitri ha la stessa efficacia di una sentenza giudiziaria e può essere eseguito tramite un provvedimento del giudice. Questa tipologia segue un procedimento formalizzato, simile a quello giudiziario.
L’arbitrato irrituale, regolato dalla volontà delle parti e dalla normativa contrattuale, non prevede l’emissione di un lodo esecutivo. La decisione degli arbitri si traduce in un contratto tra le parti e, per essere eseguita, richiede l’intervento del giudice in caso di inadempimento.
La giurisprudenza ha chiarito molti aspetti dell’arbitrato, tra cui:
Cassazione n. 39437/2021: stabilire quale sia la volontà delle parti riguardo a una clausola arbitrale è un compito che spetta esclusivamente al giudice di primo grado. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di primo grado è talmente carente da non permettere di capire come è arrivato alla sua conclusione, oppure se ha applicato in modo errato le regole sull’interpretazione dei contratti.
Cassazione civile n. 19993/2020: l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non apre un giudizio di merito, ma un giudizio d’impugnazione su un provvedimento giurisdizionale. La competenza spetta al giudice del luogo in cui opera l’arbitro che ha emesso il lodo, indipendentemente dalla materia controversa.
Cassazione civile n. 21059/2019: per capire se un arbitrato sia rituale o irrituale bisogna analizzare attentamente la clausola compromissoria, considerando le parole usate, l’intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo. Il fatto che la clausola non menzioni le formalità dell’arbitrato rituale non significa automaticamente che si tratti di un arbitrato irrituale.
Ecco un esempio pratico di clausola compromissoria da inserire in un contratto:
Clausola compromissoria
“Le parti convengono che ogni controversia derivante dal presente contratto o in connessione con esso sarà risolta mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale [specificare il regolamento, ad esempio, della Camera Arbitrale di Milano]. Gli arbitri saranno in numero di [specificare, ad esempio, uno o tre] e saranno nominati in conformità al regolamento applicabile. Il lodo arbitrale sarà vincolante per le parti e avrà efficacia esecutiva ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.”
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ToggleIl giuramento decisorio è un mezzo di prova regolato dagli artt. 2736 e seguenti del Codice Civile e dagli artt. 233 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Consiste nella dichiarazione solenne resa da una parte su fatti controversi, vincolando il giudice alla decisione conforme alla risposta ricevuta.
Il giuramento decisorio è ammissibile solo su fatti rilevanti, controversi e non altrimenti dimostrabili.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1551/2022 ha sancito infatti l’inammissibilità dell’istituto quando, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, la formulazione delle circostanze non conduca all’accoglimento della domanda ma richieda comunque una valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.
Il giuramento decisorio, una volta reso, produce specifici effetti:
Il nostro ordinamento contempla tre tipi diversi di giuramento, decisorio, suppletorio ed estimatorio.
Vediamo in che cosa si distinguono:
La giurisprudenza di legittimità in particolare ha fornito negli anni importanti chiarimenti sull’istituto:
“Il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l’esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine”.
“Il giuramento, decisorio o suppletorio che sia, non può vertere sull’esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l’intelligenza (Cass. 25/10/2018, n.27086).”
“La valutazione in ordine all’ammissibilità e rilevanza del giuramento suppletorio ed estimatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la omessa motivazione su tale discrezionale decisione non può essere invocata in sede di legittimità (Cass. n. 16157/2004; n. 9542/20 l 0)”.
Leggi anche Giuramento decisorio: le precisazioni della Cassazione
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ToggleIl decreto ingiuntivo è uno strumento previsto dagli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (c.p.c), che consente di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile. Si tratta di una procedura semplificata che non richiede una fase iniziale di contraddittorio tra le parti.
Esso consiste in un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore, finalizzato al pagamento di una somma di denaro, alla consegna di cose fungibili o alla restituzione di beni mobili determinati. Questa procedura è particolarmente utile per garantire al creditore una rapida tutela dei suoi diritti, riducendo i tempi rispetto a una causa ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 633 c.p.c, i principali presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo sono:
Gli articoli 633-656 c.p.c regolano dettagliatamente il procedimento per la sua emanazione. Gli articoli di maggior rilievo disciplinare sono i seguenti:
Art. 633 c.p.c: individua le condizioni per proporre la domanda, precisando che il credito deve essere documentato in forma scritta;
Art. 634 c.p.c: elenca i documenti idonei a comprovare il credito, come scritture private riconosciute o non contestate e altri documenti dotati di forza probatoria;
Art. 642 c.p.c: permette di richiedere l’esecuzione provvisoria del decreto, garantendo al creditore un’azione immediata;
Art. 645 c.p.c: regola l’opposizione al decreto ingiuntivo, offrendo al debitore la possibilità di contestare il provvedimento entro 40 giorni dalla notifica.
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto in diversi ambiti:
Il decreto ingiuntivo è emesso dal giudice competente per materia e valore. Solitamente si tratta del giudice di pace per importi fino a 10.000 euro, o del tribunale ordinario per importi superiori. La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui il debitore ha domicilio o residenza.
Numerose pronunce giurisprudenziali hanno chiarito importanti aspetti della procedura:
Cassazione n. 26727/2024: le Sezioni Unite hanno stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande alternative a quella monitoria, purché basate sul medesimo interesse. Tali domande vanno proposte nella comparsa di risposta, non oltre.
Cassazione n. 7536/2024: “la fattura emessa dall’appaltatore, se è utilizzabile come prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non costituisce idonea prova dell’ammontare del credito nell’ordinario giudizio di cognizione che si apre con l’opposizione, trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte.”
Cassazione n. 30733/2024: Se il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si dichiara incompetente, la sua ordinanza comporta automaticamente la revoca del decreto stesso, anche se in modo implicito. Di conseguenza, non si tratta di una semplice declinatoria della competenza sulla causa di opposizione, ma di una decisione che chiude definitivamente tale fase del giudizio. Pertanto, l’eventuale riassunzione della causa dinanzi al giudice competente riguarda solo l’accertamento del credito oggetto del ricorso monitorio e non più l’opposizione al decreto ingiuntivo. Per questo motivo, il nuovo giudice non può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza.
Ecco un esempio pratico di decreto ingiuntivo:
Tribunale di [Luogo]
Decreto Ingiuntivo
N. [numero] del [anno]
Il Giudice,
Dispone:
Firmato:
Il Giudice [Nome e Cognome]
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Citazione testi anche a mezzo pec: è una delle modifiche che il correttivo Cartabia ha apportato al codice di procedura civile. A tal fine, infatti, il decreto legislativo n. 164/2024, che corregge il decreto della Riforma Cartabia n. 149/2022, interviene sul testo dell’articolo 250 c.p.c dedicato all’intimazione dei testimoni.
Il correttivo in vigore dal 26 novembre 2024 rappresenta un tassello fondamentale nell’aggiornamento delle norme del processo civile, con l’obiettivo di migliorarne efficienza e digitalizzazione.
Il Correttivo Cartabia non apporta modifiche al comma 1 dell’art. 250 c.p.c Questa disposizione continua a prevedere che la notifica ai testimoni, su richiesta della parte interessata, avvenga tramite l’ufficiale giudiziario. Nello specifico, la citazione del testimone ammesso dal giudice istruttore continua a effettuarsi con intimazione a comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita, indicando anche il giudice che assumerà la dichiarazioni testimoniale e la causa in relazione alla quale il soggetto deve essere sentito.
Il secondo comma prevede invece un elemento di novità. Esso prevede infatti che, qualora l’intimazione al testimone non avvenga a mani proprie per mezzo dell’ufficiale giudiziario o per mezzo del servizio postale, alla stessa si potrà procedere anche a mezzo pec.
Cambia anche il comma 3 della norma, che d’ora in poi presenterà la seguente formulazione letterale: “L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.”
Modificato anche il comma 4 della norma che, in conseguenza delle modifiche intervenute sui metodi per intimare i testimoni, impone al difensore di depositare la copia dell’atto inviato e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.
La scelta di ampliare l’uso della PEC nel contesto processuale risponde alla volontà di rendere il sistema giudiziario più moderno e meno dipendente da metodi tradizionali, come fax o biglietti di cancelleria. Queste innovazioni si collocano nel quadro più ampio della digitalizzazione promossa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta a rendere il processo civile più accessibile e funzionale.
A tale fine il Correttivo ha introdotto un’altra novità significativa, sempre in materia di testimonianza. Secondo l’articolo 257-bis del codice di procedura civile, i testimoni possono ora redigere le proprie dichiarazioni su documenti informatici firmati digitalmente, che vengono trasmessi al difensore per il deposito telematico. Questa semplificazione elimina la necessità di consegnare o spedire l’atto in forma cartacea, riducendo ulteriormente i tempi e i costi.
Il correttivo Cartabia si propone di superare alcune difficoltà applicative della riforma originaria (D. Lgs. 149/2022) e di rispondere ai contrasti interpretativi emersi nei primi mesi di attuazione. L’intervento consolida l’impianto della riforma, introducendo aggiustamenti puntuali che mirano a garantire una maggiore chiarezza normativa e a semplificare le procedure per le parti e i professionisti legali.
Tra le altre innovazioni del correttivo, si segnalano il potenziamento del rito semplificato, modifiche al recupero crediti con l’utilizzo di fatture elettroniche e l’introduzione del titolo esecutivo digitale. Questi interventi sottolineano la centralità della tecnologia nella giustizia civile, riducendo al minimo gli adempimenti burocratici e garantendo una maggiore trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni. Un passo avanti significativo verso un sistema giudiziario più moderno, efficiente e digitalizzato, rispondendo alle esigenze di un contesto in rapida evoluzione.
Leggi anche: Riforma processo civile: ecco i nuovi correttivi
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ToggleLe notifiche pec rappresentano uno degli argomenti di cui si sono occupati le specifiche tecniche del 7 agosto 2024 e che saranno in vigore dal 30 settembre 2024.
Vediamo gli aspetti più interessanti di questo argomento.
Le notifiche a mezzo pec, nel processo civile telematico che nel processo penale telematico, presuppongono la presenza di gestori di questa forma di comunicazione, ma non solo.
L’articolo 10 delle specifiche tecniche dispone che la Pubblica Amministrazione o l’ente privato debbano comunicare i propri indirizzi di posta elettronica certificata per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni. L’obbligo di comunicazione dell’indirizzo pec riguarda anche gli organi, le articolazioni territoriali e le aree organizzative omogenee come previsto dall’articolo 11 delle specifiche.
Gli atti del procedimento civile o penale informatico devono essere depositati in modalità telematica presso l’ufficio giudiziario devono essere in formato PDF o PDF/A e possedere tutta una serie di requisiti necessari soprattutto per individuare la provenienza.
Ai sensi dell’articolo 16 i documenti informatici allegati agli atti, devono essere privi di macro e campi variabili. Essi possono essere anche in formato posta elettronica certificata, purché contengano i file nei formati PDF, rich text format, MPEG2 e MPEG4, particolari formati audio come MP3 (.mp3), FLAC (.flac), formato text e ipertesto.
Nel procedimento civile, l’atto in forma di documento informatico e gli allegati devono essere trasmessi dai soggetti abilitati esterni a mezzo pec. L’atto, così come i suoi allegati, devono essere contenuti nella busta telematica, che è un file in formati MIME.
La busta non può avere una dimensione superiore ai 60 Megabyte. Essa viene trasmessa all’ufficio giudiziario destinatario in allegato a un messaggio pec, che rispetta determinate specifiche per quanto riguarda il mittente, il destinatario, l’oggetto, il corpo e gli allegati. L’elaborazione della busta può restituire diverse anomalie codificate con i termini warn, error e fatal.
La norma dedicata nello specifico alle notificazioni a mezzo pec è l’articolo 21 e si riferisce a quelle che vengono effettuate dagli uffici giudiziari ai soggetti abilitati esterni e agli utenti privati. La notifica viene effettuata recuperando l’indirizzo dai pubblici elenchi e la comunicazione o notificazione è riportata nel corpo del messaggio e nel file allegato. Il gestore dei servizi recupera poi ile ricevute della pec e gli avvisi di mancata consegna dal gestore pec del Ministero e lli conserva all’interno del fagiolo informatico. La ricevuta è breve per le comunicazioni. È invece completa per le notificazioni.
La comunicazione o la notificazione che contiene particolari categorie di dati personali è effettuata invece per estratto ai sensi dell’art. 22. Il destinatario effettua il prelievo dell’atto integrale accedendo all’URL contenuto nel messaggio di avviso PEC.
L’art. 26 è dedicato nello specifico alle “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”. Esso sancisce che, quando l’atto da notificare è un documento informatico, esso deve essere in formato PDF o PDF/A e allegato al messaggio pec. Si procede nello stesso modo quando l’atto da notificare è l’atto del processo da trasmettere all’ufficio giudiziario.
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ToggleLa consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è un istituto di diritto processuale previsto e disciplinato dall’articolo 696 bis c.p.c. Si tratta di un istituto giuridico in vigore dal 1° marzo 2006. Questa consulenza si pone l’obiettivo di deflazionare il processo, evitandolo e componendo la lite prima che il processo abbia inizio. Esso tuttavia rappresenta anche un valido sussidio per istruire la causa giudiziale, che le parti dovessero eventualmente intraprendere.
L’istituto in esame si distingue dall’istituto similare dell’accertamento tecnico per una differenza fondamentale. L’articolo 696 bis c.pc al comma 1 dispone infatti che “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696.”
Questo significa che la consulenza tecnica, a differenza dell’accertamento tecnico, non richiede per il suo svolgimento la sussistenza di un periculum in mora rappresentato dalla dispersione dei mezzi di prova.
Il primo comma dell’articolo 696 c.p.c dispone infatti che l’autorità giudiziale competente possa disporre l’accertamento tecnico, così come l’ispezione, quando c’è l’urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la condizione di determinate cose.
La natura cautelare della consulenza tecnica preventiva tuttavia non viene meno a causa della sua finalità conciliativa.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 23976/2019 ha chiarito che: “se è pur vero che, con riferimento alla consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 669-bis cod. proc. civ., difetta il presupposto del periculum in mora, deve ritenersi – anche alla luce di quanto affermato dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 2010 – che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 cod. proc. civ. non esclude «la natura cautelare delle relative misure», da intendersi, all’evidenza, latamente cautelare quanto al procedimento di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ., evidenziandosi che l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche in caso di urgenza e ciò trova conferma nello stesso tenore letterale dell’art. 696-bis cod. proc. civ., il quale espressamente prevede che una siffatta consulenza possa essere richiesta «anche» al di fuori (e non solo in difetto) delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 cod. proc. civ., il quale fa espresso riferimento al presupposto dell’urgenza.”
La consulenza tecnica preventiva può essere impiegata quando si vuole procedere all’’accertamento e alla determinazione dei crediti che derivano dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o di obblighi scaturenti da fatti illeciti.
Dal punto di vista procedurale l’articolo 696 bis c.p.c dispone il rinvio al comma 3 dell’articolo 696 c.p.c dedicato all’accertamento tecnico preventivo. Questo comma a sua volta dispone che il Presidente del Tribunale o il Giudice di Pace provvedano nelle forme degli articoli 694 e 695 c.p.c in quanto applicabili.
La consulenza tecnica preventiva presuppone quindi una domanda, che la parte interessata deve proporre con ricorso. In questo atto la parte istante deve esporre sommariamente i fatti, anche se in modo chiaro e preciso.
Dopo che la parte provvede al deposito del ricorso il giudice con decreto fissa il termine perentorio entro l’istante deve notificare il provvedimento con cui ha fissato l’udienza e il ricorso.
Il Giudice provvede quindi alla nomina del consulente tecnico. In seguito stabilisce la data in cui le operazioni avranno inizio. All’udienza, a cui il consulente deve comparire, il giudice verifica la regolarità delle notifiche e specifica i quesiti a cui i consulente deve rispondere. Durante lo svolgimento della consulenza le parti possono essere assistite dai rispettivi consulenti.
La consulenza tecnica preventiva finalizzata a comporre la lite e ad evitare l’avvio della causa può avere due esiti diversi. Vediamo quali.
La consulenza tecnica preventiva che si conclude con un esito positivo prevede la formazione del processo verbale dell’avvenuta conciliazione. Il giudice attribuisce al processo verbale il valore di titolo esecutivo. In questo modo la parte adempiente potrà agire nei confronti della parte che non tiene fede agli impegni presi nell’accordo. Le modalità previste sono due: avviando l’espropriazione forzata o procedendo all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Il vantaggio di questo processo verbale è che non è soggetto all’imposta di bollo.
Nell’ipotesi contraria, ossia se le parti non raggiungono un accordo e quindi non si conciliano, entrambe possono chiedere che la relazione redatta e depositata dal consulente venga acquisita agli atti del processo che verrà avviato.
In caso di mancata conciliazione l’ultimo comma dell’articolo 696 bis c.p.c dispone che a questo punto troveranno applicazioni le norme che regolano la consulenza tecnica nell’ambito dell’istruzione probatoria (art. 191-197 c.p.c).
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ToggleNella giornata di mercoledì 18 settembre 2024, il Senato ha approvato il disegno di legge 729 della senatrice leghista Erika Stefani sul legittimo impedimento del difensore nel testo modificato dalla Commissione Giustizia con un nuovo titolo “Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore”.
Il testo interviene sull’articolo 153 del codice di procedura civile, sull’articolo 81 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e sull’articolo 420 ter del codice di procedura penale.
Le modifiche contenute nella proposta della senatrice sono finalizzate a tutelare maggiormente la classe forense in materia di legittimo impedimento. L’avvocatura, fino a oggi, è stata spesso vittima di pregiudizio e discriminazione. Da anni gli avvocati segnalano una grande difficoltà nel ricevere un trattamento equo in presenza di una problematica familiare o di salute improvvisa e fonte di preoccupazione.
Senza pregiudicare il diritto di difesa non si possono obbligare gli avvocati, con gravi difficoltà familiari, personali o di salute, di presenziare alle udienze o “sanzionare” la loro assenza con la decadenza dai termini. Gli avvocati sono professionisti, ma anche individui con un loro privato, spesso difficoltoso da gestire, che meritano quindi rispetto e comprensione al pari di altre categorie, che per motivi meno gravi, non incontrano tutte le difficoltà della classe forense.
Il nuovo comma dell’articolo 153 del codice di procedura civile, dedicato all’improrogabilità dei termini perentori, prevede la possibilità per l’avvocato, di essere rimesso in termini con provvedimento del giudice, o del presidente del tribunale, prima della costituzione delle parti, quando detti impedimenti non gli permettono di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. Ciò qualora riesca a dimostrare con idonea certificazione di essere incorso nelle decadenze per cause a lui non imputabili o derivanti da caso fortuito o forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per la necessità di assistere i figli o i familiari con disabilità o con grave patologia o per il bisogno improrogabile di provvedere alla cura della prole in età infantile o in età scolare.
Il nuovo comma che invece va ad aggiungersi all’articolo 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che punisce con sanzione disciplinare il difensore che non rispetti i termini fissati nel calendario del giudice, nella formulazione della Commissione, prevede il rinvio a una nuova udienza quando l’assenza dell’avvocato è dovuta a un’impossibilità assoluta di comparire per le seguenti ragioni:
Il rinvio di udienza è concesso quando l’avvocato, per le suddette ragioni, non possa delegare le proprie funzioni e tali necessità siano comprovate da idonea certificazione da produrre “se possibile, prima dell’inizio dell’udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo pec nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza”.
La norma precisa comunque che l’assenza di una comunicazione anticipata della causa dell’impedimento, se giustificata, non costituisce un valido motivo di rigetto dell’istanza per il rinvio di udienza. La disposizione comunque non si applica in presenza di un mandato congiunto.
L’ultima norma su cui interviene il disegno di legge è l’articolo 420 ter del codice di procedura penale e precisamente il comma 5, che alla luce delle novità previste dal disegno di legge dovrebbe assumere la seguente formulazione letterale: “Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento proprio, della prole o dei fa miliari per comprovati motivi di salute prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito”.
Anche nel processo penale il legittimo impedimento per ragioni proprie del difensore o per problematiche legate alla prole o ai familiari, diventano motivi di rinvio ad una nuova udienza da parte del giudice, che provvede, anche d’ufficio, con ordinanza.
Immediato il plauso dell’avvocatura. Per l’OCF, si tratta di “una norma di civiltà”. Per l’Aiga, il ddl consente finalmente agli avvocati e alle avvocate il diritto di chiedere la restituzione in termini e il rinvio dell’udienza qualora siano incorsi in decadenze o siano impossibilitati a presenziare l’udienza per cause a loro non imputabili derivanti da problematiche di salute, cura dei figli minori e dei parenti con disabilità e altre cause che gli impediscano di delegare le funzioni relative alla gestione del mandato.
Il presidente nazionale Carlo Foglieni ritiene che l’approvazione di questo disegno di legge rappresenti “un altro importante passo per la tutela degli avvocati e delle avvocate anche nelle loro qualità di individui”.
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ToggleL’accertamento tecnico preventivo, detto anche ATP, è un mezzo istruttorio che viene assunto in condizioni di urgenza, in vista dell’instaurazione di un giudizio (e quindi prima del giudizio stesso), per accertare lo stato dei luoghi o la condizione di cose in un preciso momento.
Lo scopo dell’ATP è quello di accertare tali condizioni prima che possano cambiare e rendere conseguentemente impossibile un successivo rilievo.
Il procedimento finalizzato all’accertamento tecnico preventivo rientra tra quelli di istruzione preventiva disciplinati dal codice di procedura civile ed è regolato dall’art. 696 c.p.c.
L’ATP si richiede con ricorso al giudice che sarebbe competente per il giudizio di merito (o, in casi di eccezionale urgenza, al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta), in cui devono essere indicati i motivi che giustificano l’urgenza del provvedimento richiesto.
Se ritiene di accogliere il ricorso, in considerazione della ragionevole fondatezza dell’istanza (fumus boni iuris) e del possibile pregiudizio paventato dal richiedente derivante dall’eventuale inerzia (periculum in mora), il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) e fissa l’udienza a cui partecipano le parti in contraddittorio e il consulente stesso.
Il ricorso per ATP, ove accolto, deve essere notificato alla controparte insieme al decreto di fissazione dell’udienza.
Se il CTU accetta l’incarico, il giudice fissa la data dell’inizio delle operazioni peritali e assegna al consulente un termine per il deposito della relazione conseguente all’accertamento.
Il carattere di urgenza dell’accertamento tecnico preventivo può essere dovuto a svariate motivazioni, come la deperibilità di un oggetto, il pericolo di alterazione dello stato dei luoghi o la necessità improcrastinabile di provvedere al ripristino degli stessi, senza poter attendere i tempi di un giudizio.
Si tratta, in sostanza, di un procedimento cautelare volto a “immortalare” le condizioni di un luogo o di una cosa, prima che le stesse possano cambiare.
Al sopralluogo finalizzato all’accertamento tecnico preventivo possono presenziare anche i consulenti tecnici di parte (CTP), delle cui osservazioni il CTU deve dar conto.
Una volta depositata la relazione, il procedimento di istruzione preventiva si chiude, con addebito delle relative spese in capo al richiedente. Salva la possibilità che le stesse vengano poi rifondate in caso di instaurazione del giudizio di merito e accoglimento della domanda con contestuale condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Nel corso del tempo, la disciplina dell’accertamento tecnico preventivo è stata affinata dal legislatore, anche sulla scorta di alcune pronunce della Corte Costituzionale.
In particolare, è stata ammessa la possibilità di svolgere l’ATP anche sulla persona del richiedente o, ove vi sia consenso, sula persona nei cui confronti è diretta l’istanza.
Inoltre, dopo la novella legislativa in vigore dal 2006, l’accertamento tecnico preventivo può anche comprendere valutazioni del CTU sulle cause e sui danni provocati dall’evento sul bene oggetto di accertamento.
Un’altra novità introdotta dalla novella del 2005 è la possibilità di esperire la consulenza tecnica preventiva anche in assenza di pericolo di dispersione della prova, per l’accertamento e la determinazione di crediti derivanti da fatto illecito o dalla mancata o inesatta esecuzione di obblighi contrattuali (art. 696-bis c.p.c.).
In tal caso, al consulente è demandato anche l’esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.
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ToggleSe la Riforma Cartabia si prefiggeva l’obiettivo di portare chiarezza, semplificazione e rapidità nell’ambito del processo civile, purtroppo non si può dire che ciò sia avvenuto con specifico riferimento al tema delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e del decreto che il giudice dovrebbe emanare a margine delle verifiche preliminari ex art. 171-bis.
Sul punto si è verificata una certa confusione e divergenza di opinioni tra gli addetti ai lavori, sfociata in una diversità di operato da parte degli avvocati e nel contrastante tenore dei provvedimenti adottati dai giudici dei Tribunali.
Ricapitoliamo brevemente la materia, per poi concentrarci sui più recenti interventi legislativi, che intendono apportare correttivi alla riforma Cartabia per riportare, quanto meno, la dovuta chiarezza normativa sul tema.
Come risaputo, le note integrative ex art. 171-ter c.p.c. sostituiscono, sostanzialmente, le vecchie memorie ex art. 183, sesto comma, e consentono alle parti di modificare e precisare domande, eccezioni e richieste istruttorie in un momento che precede la celebrazione della prima udienza.
Ciò allo scopo, diversamente da quanto accadeva nel rito pre-riforma, di mettere il giudice in condizioni di arrivare alla prima udienza già consapevole del thema decidendum ed istruttorio.
Ebbene, secondo le previsioni dell’articolo in questione, tali memorie possono essere depositate dalle parti entro determinati termini (pari a quaranta, venti e dieci giorni prima) da calcolarsi a ritroso, rispetto alla data di udienza di prima comparizione.
Già, ma qual è, di preciso, questa data? Ecco il vero nodo della questione.
Di regola, la data dell’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. è quella indicata dall’attore nell’atto di citazione.
Il convenuto è tenuto a costituirsi entro 70 giorni prima di tale data, e dalla scadenza di tale termine il giudice, ex art. 171-bis, ha quindici giorni (termine ordinatorio, si badi) per compiere le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio e per indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione.
Ebbene, quando pronuncia tali provvedimenti, il giudice ha facoltà di fissare una nuova data per l’udienza di comparizione delle parti, “rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter” (art. 171-bis, secondo comma). Inoltre, se non provvede in tal senso, egli “conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza”, ed anche in tal caso i termini ex art. 171-ter decorrono con riferimento a tale nuova data.
Adesso, il dilemma che si è posto all’attenzione di dottrina e giurisprudenza è il seguente: il giudice è tenuto in ogni caso ad adottare il decreto di cui all’art. 171-bis, o in mancanza è da ritenersi implicita la conferma della data fissata dall’attore? E cosa succede se adotta il decreto decorso il termine ordinatorio di quindici giorni indicato da tale articolo, e in particolare se tale decreto sopraggiunga dopo l’avvenuto deposito di note ex art. 171-ter da parte degli avvocati?
E ancora: il decreto del giudice vale ad autorizzare il deposito delle memorie integrative, o queste possono essere presentate anche senza alcuna concessione da parte del giudice?
Come si vede, il proposito di semplificare e velocizzare la procedura, proprio della Riforma Cartabia, è stato frustrato, in questo caso, dalla mancanza di chiarezza riguardo alla necessità, o meno, dell’adozione del decreto di conferma, differimento o fissazione di una nuova udienza da parte del giudice, ex art. 171-bis.
E così, si sono verificati casi in cui il Tribunale ha ritenuto erroneo il deposito di memorie integrative ex art. 171-ter in assenza di decreto del giudice (Trib. Treviso 25.01.2024 o anche il provvedimento del Trib. Pistoia, 22.09.2023, con cui, in sostanza, si riteneva che la decorrenza dei termini per il deposito delle note non potesse considerarsi ancora iniziata, mancando il provvedimento giudiziale); e casi in cui il Tribunale ha espressamente fatto salvi i termini ex art. 171-ter, facendoli decorrere dalla data di udienza fissata dall’attore, in un caso in cui il decreto di fissazione dell’udienza era stato adottato oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 171-bis (Trib. Firenze, 19.01.2024).
Il Tribunale di Piacenza è andato ancora oltre, con un provvedimento del 01.05.2023, sostenendo espressamente che il deposito delle note ex art. 171-ter debba essere autorizzato dal giudice, sul modello del previgente rito in cui il codice prevedeva una formale concessione dei termini per le note ex art. 183 sesto comma, possibile peraltro solo su apposita richiesta di parte.
Insomma, un po’ di confusione si è fatta, e forse la colpa non è nemmeno di una Riforma tutto sommato ben scritta sul punto, ma piuttosto di un certo eccesso nello sforzo interpretativo da parte degli operatori: non appare, in fin dei conti, così scontato ritenere che l’intenzione del legislatore fosse quella di rendere necessario in tutti i casi un decreto relativo alla data di prima udienza, e tanto meno che dall’adozione di questo dipendesse, addirittura, la possibilità o meno di depositare le memorie integrative.
Ma tant’è, i dubbi e le interpretazioni discordanti ci sono stati, e così siamo arrivati alla situazione attuale: la necessità di un correttivo alla Riforma Cartabia, che è in effetti ai lavori, sotto forma di Schema di decreto legislativo, presentato in data 18 marzo 2024 e concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
Nel dettaglio, a dirimere d’ora in poi ogni dubbio sul tema sopra affrontato, il documento prevede all’art. 3 (Modifiche al codice di procedura civile) la riformulazione dell’art. 171-bis nel senso di prevedere “che la fase delle verifiche preliminari debba comunque concludersi con un decreto del giudice istruttore” e di precisare che “i termini di cui all’art. 171-ter per il deposito di memorie integrative iniziano a decorrere dalla data del decreto”, computandosi gli stessi rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o dal giudice istruttore.
Tale modifica, viene precisato nell’atto di delega al Governo, “ha anche lo scopo di eliminare ogni dubbio circa il fatto che in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell’udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio”.