Cos’è l’arbitrato
L’arbitrato è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie regolato dagli articoli 806-840 del Codice di Procedura Civile (c.p.c). Esso consente alle parti di affidare la decisione di una controversia a uno o più arbitri, evitando così il ricorso al giudice ordinario. Si tratta di un procedimento più rapido e flessibile rispetto al processo civile, ma con specifiche caratteristiche che lo rendono adatto solo a determinate situazioni.
Il procedimento arbitrale
L’arbitrato è un procedimento in cui le parti coinvolte in una controversia nominano un collegio arbitrale per dirimere la questione. Gli arbitri emettono un provvedimento, denominato lodo arbitrale, che ha efficacia vincolante per le parti. Può essere utilizzato sia per controversie nazionali sia per dispute internazionali.
Il procedimento arbitrale è caratterizzato da:
- autonomia delle parti: le parti possono stabilire le regole procedurali applicabili, nei limiti previsti dalla legge;
- riservatezza: le decisioni e le attività svolte nell’arbitrato sono confidenziali;
- efficienza: rispetto al processo ordinario, l’arbitrato è generalmente più efficiente.
Materie arbitrabili
Non tutte le controversie possono essere risolte tramite questo procedimento stragiudiziale. Secondo l’articolo 806c.p.c possono essere devolute in arbitrato le controversie su diritti disponibili, ossia quei diritti che possono essere liberamente trasferiti, modificati o rinunciati dalle parti.
Materie non arbitrali
Sono escluse invece dall’arbitrato:
- le materie che riguardano lo stato e la capacità delle persone come le procedure di separazione e divorzio o quelle finalizzate alla dichiarazione di inabilitazione o di interdizione dei soggetti parzialmente o totalmente incapaci;
- le questioni che coinvolgono interessi pubblici, come le controversie in materia tributaria o amministrativa;
- i diritti indisponibili, come il diritto alla salute o alla dignità personale.
Arbitrato rituale e irrituale
La normativa distingue tra arbitrato rituale e irrituale, che si differenziano per la natura e gli effetti del lodo.
Arbitrato rituale
L’arbitrato rituale è disciplinato dagli articoli 806-832 c.p.c. Il lodo emesso dagli arbitri ha la stessa efficacia di una sentenza giudiziaria e può essere eseguito tramite un provvedimento del giudice. Questa tipologia segue un procedimento formalizzato, simile a quello giudiziario.
Arbitrato irrituale
L’arbitrato irrituale, regolato dalla volontà delle parti e dalla normativa contrattuale, non prevede l’emissione di un lodo esecutivo. La decisione degli arbitri si traduce in un contratto tra le parti e, per essere eseguita, richiede l’intervento del giudice in caso di inadempimento.
Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza ha chiarito molti aspetti dell’arbitrato, tra cui:
Cassazione n. 39437/2021: stabilire quale sia la volontà delle parti riguardo a una clausola arbitrale è un compito che spetta esclusivamente al giudice di primo grado. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di primo grado è talmente carente da non permettere di capire come è arrivato alla sua conclusione, oppure se ha applicato in modo errato le regole sull’interpretazione dei contratti.
Cassazione civile n. 19993/2020: l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non apre un giudizio di merito, ma un giudizio d’impugnazione su un provvedimento giurisdizionale. La competenza spetta al giudice del luogo in cui opera l’arbitro che ha emesso il lodo, indipendentemente dalla materia controversa.
Cassazione civile n. 21059/2019: per capire se un arbitrato sia rituale o irrituale bisogna analizzare attentamente la clausola compromissoria, considerando le parole usate, l’intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo. Il fatto che la clausola non menzioni le formalità dell’arbitrato rituale non significa automaticamente che si tratti di un arbitrato irrituale.
Modello di clausola arbitrale
Ecco un esempio pratico di clausola compromissoria da inserire in un contratto:
Clausola compromissoria
“Le parti convengono che ogni controversia derivante dal presente contratto o in connessione con esso sarà risolta mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale [specificare il regolamento, ad esempio, della Camera Arbitrale di Milano]. Gli arbitri saranno in numero di [specificare, ad esempio, uno o tre] e saranno nominati in conformità al regolamento applicabile. Il lodo arbitrale sarà vincolante per le parti e avrà efficacia esecutiva ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.”
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