violenza sessuale

Violenza sessuale anche senza contatto fisico Violenza sessuale: per integrare il reato è sufficiente la costrizione, non occorre il contatto fisico tra reo e persona offesa

Violenza sessuale: non occorre il contatto fisico

La violenza sessuale si configura anche senza contatto fisico. L’agente lede l’autodeterminazione della vittima con violenza, minaccia o induzione. La costrizione o l’induzione a subire atti sessuali, può avvenire anche senza contatto fisico diretto. Lo ha specificato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5688/2025.

Reato “costringere” la collega ad atti di autoerotismo

Il Tribunale di primo grado ritiene un soggetto responsabile di diversi illeciti penali ai danni della persona offesa. Tra questi figurano il reato di atti persecutori, estorsione e violenza sessuale. Quest’ultimo reato si sarebbe configurato perché l’imputato avrebbe costretto la sua collega, un’animatrice turistica, a compiere atti di autoerotismo ripresi in un video che l’uomo avrebbe poi diffuso.

Non c’è reato se manca il contatto fisico

L’imputato nel contestare il reato di violenza sessuale, rileva la totale assenza di un contatto fisico con la persona offesa. A sua difesa l’uomo invoca l’interpretazione più restrittiva della nozione di violenza sessuale per la quale “la nozione di atti sessuali racchiude in sé i concetti di congiunzione carnale e quella di atti di libidine.”

Violenza sessuale: costrizione della libertà sessuale

La Cassazione nel rigettare il ricorso dell’imputato fornisce alcune importanti precisazioni sul reato di cui all’art. 609 bis c.p. La violenza sessuale non implica necessariamente un contatto fisico tra l’aggressore e la vittima. Essa si verifica quando l’aggressore compromette la capacità della vittima di autodeterminarsi, costringendola o persuadendola a eseguire o subire azioni sessuali.

La giurisprudenza sottolinea che il contatto fisico non è un requisito essenziale per la configurazione del reato. Ciò che conta è il coinvolgimento fisico della vittima, obbligata o indotta a partecipare o subire atti sessuali contro la sua volontà.La protezione della libertà sessuale individuale è l’interesse giuridico in questione. La violenza si manifesta attraverso qualsiasi atto che comprometta questa libertà, sia esso caratterizzato da un contatto diretto fisico oppure no.

L’aspetto psicologico del reato risiede nella consapevolezza e volontà di compiere un atto che invade e danneggia la libertà sessuale della vittima. Non è necessario che l’aggressore agisca con lo scopo di soddisfare i propri desideri sessuali; possono esserci diversi obiettivi, come la violenza fisica, l’umiliazione morale o il disprezzo pubblico.

La minaccia di divulgare immagini intime, ad esempio, può configurare il reato di violenza sessuale se si costringe la vittima a eseguire atti di autoerotismo. In questo caso, la libertà sessuale della vittima risulta violata, indipendentemente dalla presenza fisica o virtuale dell’aggressore.

La definizione di “atto sessuale” è oggettiva e non dipende dalle intenzioni dell’aggressore. È sufficiente che l’atto sia oggettivamente in grado di compromettere la libertà sessuale della vittima.

 

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responsabilità medica

Responsabilità medica: niente risarcimento per il nato “non sano” Responsabilità medica: il nato con malformazioni non ha diritto al risarcimento, non esiste il diritto a “non nascere” se non sano

Nessun risarcimento per il nato disabile

In materia di responsabilità medica la Cassazione, nell’ordinanza n. 3502/2025 ribadisce un principio già sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25767/2015. Non è possibile riconoscere un pregiudizio di tipo biologico o alla vita di relazione al figlio nato con delle malformazioni. L’ordinamento non contempla “il diritto a non nascere se non sano” né la vita del nato può essere considerata un danno conseguenza della condotta illecita del medico.

Risarcimento del danno da nascita indesiderata

Due genitori agiscono in giudizio per conto del figlio minorenne contro una Azienda Sanitaria Locale, il medico e le sue eredi e una Compagnia di assicurazione per la manleva. I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni causati dal condotta negligente e inadeguata del medico. Il sanitario infatti, non rilevando le gravi malformazioni congenite del nascituro presentava, non ha consentito alla madre, se adeguatamente informata, di valutare l’interruzione di gravidanza. Il medico con la sua condotta ha cagionato al neonato il danno da nascita indesiderata e  la lesione del diritto a nascere sano.

Diritto del nascituro a una vita senza limitazioni

Il giudice di prime cure ritiene il sanitario responsabile nei confronti dei genitori del nato, ma ritiene insussistente un danno da nascita indesiderata in capo al figlio. La Corte di appello conferma la decisione. Da qui il ricorso in Cassazione, per contestare il riconoscimento ai soli genitori del diritto al risarcimento per il danno causato dal mancato rilievo delle gravi malformazioni. Il nascituro infatti ha il diritto di godere di una vita senza limitazioni. Da questa considerazione la richiesta risarcitoria del figlio in considerazione delle precarie condizioni di vita che è costretto a vivere e tanto, non solo in riferimento alla situazione lavorativa, ma anche in riferimento al normale andamento dei rapporti familiari e sociali”. 

Responsabilità medica: diritto a non nascere se non sano

Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile in quanto “è stata esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l’alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo.”

La giurisprudenza di legittimità ha già sancito che “il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché lordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dellillecito del medico.” Di recente la Cassazione ha osservato che: la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo» rivela sostanzialmente quale mero «mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani», andando pertanto «incontro alla . . . obiezione dell’incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con lunica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall’interruzione della gravidanza» non essendo d’altro canto possibile stabilire un «nesso causale» tra la condotta colposa del medico e le «sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita.”

 

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Nessun mantenimento alla ex se non cerca lavoro Mantenimento alla ex: non è dovuto l’assegno alla moglie che, per età e capacità, può mantenersi da sola ma non si attiva per cercare lavoro

Assegno di mantenimento alla ex

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3354/2025, ha deciso che l’assegno di mantenimento alla ex è dovuto se dimostra di aver cercato attivamente lavoro senza successo. La capacità lavorativa è un criterio essenziale per determinare il diritto all’assegno. È responsabilità del richiedente fornire prove di un’infruttuosa ricerca occupazionale. L’assegno, previsto dall’articolo 156 del codice civile, difende la solidarietà coniugale ma non copre ciò che il coniuge potrebbe ottenere autonomamente. Nel caso specifico, la richiesta della ex moglie è stata respinta poiché non ha dimostrato di aver cercato lavoro e ha rifiutato ingiustificatamente un’offerta.

Mantenimento post-separazione: art. 156 c.c.

Il Tribunale si esprime in prima istanza sulla separazione personale di due coniugi. Il marito contesta la decisione, chiedendo che la colpa della separazione venga attribuita alla moglie e che la richiesta di mantenimento venga respinta. La moglie non ha infatti soddisfatto le condizioni dell’articolo 156 c.c., che richiedono l’assenza di redditi adeguati. In giudizio, la moglie chiede il rigetto delle richieste del marito e che un terzo creditore del coniuge le paghi le somme dovute come mantenimento.

Mantenimento negato senza ricerca attiva

La Corte rigetta invece le richieste della moglie, accogliendo parzialmente quelle del marito. L’indagine istruttoria non permette alla Corte di stabilire se la fine del matrimonio sia attribuibile a uno o entrambi i coniugi. Tuttavia, riguardo al mantenimento richiesto dalla moglie, esso viene negato poiché ha rifiutato un’offerta lavorativa senza giustificazioni e non ha cercato attivamente lavoro. La donna si è limitata a inviare un curriculum a una banca, lamentando difficoltà nel trovare occupazione per mancanza di un mezzo proprio. Secondo la Corte l’assegno non è dovuto data la giovane età della richiedente, la breve durata del matrimonio e l’assenza di figli. L’assegno mensile di 250 euro decretato dal Tribunale non è giustificabile poiché non è stato neanche dimostrato il tenore di vita durante il matrimonio durato solo quattro anni.

Differenze economiche e difficoltà lavorative

La parte soccombente ricorre in Cassazione sottolineando che il marito possiede un notevole patrimonio immobiliare e un reddito adeguato mentre lei  durante il matrimonio si occupava della casa e della famiglia. Tra i due esisteva una significativa disparità economica e patrimoniale; inoltre va considerata la sua difficoltà nel trovare lavoro in Calabria, regione nota per problemi occupazionali.

Mantenimento alla ex escluso se capace di lavorare

La Cassazione però rigetta il ricorso sottolineando il mancato sforzo nella ricerca lavorativa da parte della moglie. Gli Ermellini ribadiscono che in tema di separazione dei coniugi, spetta al richiedente dimostrare lattivazione sul mercato del lavoro compatibile con le proprie capacità professionali in assenza di adeguati redditi propri. L’assegno previsto dall’articolo 156 c.c., pur esprimendo un dovere solidaristico, non può comprendere ciò che ordinariamente ci si può procurare autonomamente.

Per la Cassazione quindi le differenze reddituali non sono rilevanti se manca la prova della ricerca attiva di impiego; nel caso specifico è stato provato semmai il rifiuto ingiustificato dell’offerta lavorativa proposta.

 

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avvocato cassazionista

Illecito spacciarsi per avvocato cassazionista senza iscrizione all’albo speciale Il Consiglio Nazionale Forense rammenta che è illecito fregiarsi del titolo di avvocato cassazionista senza essere iscritto nell'albo speciale

Avvocato cassazionista, albo speciale

Illecito fregiarsi del titolo di avvocato cassazionista senza essere iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E’ quanto afferma il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 312/2024, pubblicata il 23 gennaio 2025 sul sito del Codice deontologico, rigettando il ricorso di un legale avverso la sanzione di 6 mesi di sospensione dall’esercizio della professione forense irrogata dal CDD di Palermo.

“La condotta dell’avvocato che utilizzi, nella carta intestata del proprio studio, il titolo di avvocato cassazionista pur non avendo mai effettivamente conseguito detto titolo, integra gli estremi della violazione prevista e sanzionata dall’art. 36 cdf” afferma quindi il CNF.

A nulla rileva, peraltro, “che lo stesso presenti tutti i requisiti formali e sostanziali per aver diritto al detto titolo e manchi soltanto la formale iscrizione”.

Riduzione della sanzione

Esclusa, altresì, la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostra alcuna consapevolezza del proprio errore. “L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza” aggiunge infatti il CNF, rigettando anche tale doglianza.

pensione di invalidità

Pensione di invalidità, la Cassazione chiarisce quando spetta Pensione di invalidità: la Suprema Corte stabilisce che è legittimo il riconoscimento del beneficio anche quando il soggetto è impedito a compiere i gesti quotidiani della vita

Pensione di invalidità: i chiarimenti della Cassazione

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2744/2025, ha fornito un’importante precisazione in tema di pensione di invalidità, stabilendo che è legittimo il riconoscimento del beneficio quando il soggetto è impedito a compiere i gesti quotidiani della vita.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Rovereto, all’esito di opposizione ad ATP accertava il diritto di una bambina all’indennità di accompagnamento per minorenni ex articolo 3 comma 1 legge provincia 7 del 1998, revocata all’esito di revisione amministrativa, e condannava la Provincia a pagare la prestazione nonché l’Azienda Pubblica Servizi Sanitari a riconoscere “ogni indennità erogazione o privilegio o servizio” consequenziali a detta invalidità.
Avverso tale sentenza ricorreva APSS deducendo, tra l’altro, violazione dell’articolo 2 legge 118 del 1971 e 3 legge provincia 7 del 1998, per avere la Corte territoriale trascurato che la c.t.u. richiamata non solo era relativa ad altro giudizio, ma riguardava solo la frequenza, e per avere ritenuto rilevante la mera difficoltà da parte della minore a compiere gli atti quotidiani, laddove occorreva invece l’impossibilità di compiere i detti atti quotidiani.

Il principio sancito dalla Cassazione

Per la S.C., la doglianza è infondata in quanto “il giudice – quale peritus peritorum che, in quanto tale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite
direttamente attraverso studi o ricerche personali, e ben può invece, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenderne le
argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche”.

Per altro verso, sentenziano gli Ermellini, le considerazioni tecniche dell’altra c.t.u. sono state calate in concreto dalla Corte nella situazione specifica della bambina, portatrice, nel caso di specie, “non di una mera difficoltà ma di una vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza. La Corte espressamente dice che le patologie “incidono su aspetti essenziali della vita sociale della persona e determinano ripercussioni talmente gravi
sulla stessa e sui suoi familiari da far ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta”.
Tale valutazione, “peraltro sindacabile in sede di legittimità solo entro ristretti limiti – per i giudici – è del tutto da condividere, per l’importanza della funzione che veniva in questione”. Per cui il ricorso è rigettato.

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sanzionato il praticante avvocato

Sanzionato il praticante avvocato che “abbrevia” Configura illecito deontologico il praticante avvocato che omette di indicare per esteso il titolo nella propria carta intestata

Attività professionale senza titolo

Sanzionato il praticante avvocato che omette il titolo. Lo stesso infatti va inserito per esteso onde evitare nei terzi il convincimento che si tratti di professionista abilitato. E’ quanto emerge dalla decisione n. 1/2024 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli, pubblicata il 4 febbraio 2025 sul sito del Codice deontologico Forense, che ha sanzionato un praticante avvocato per non aver utilizzato nella propria carta intestata il titolo per esteso inserendo soltanto la dicitura “Studio legale”.

Illecito di cui all’art. 36 comma 1 Cdf

Per il Cdd, dunque, “configura l’illecito di cui all’art. 36 comma I CdF (uso di titolo professionale non conseguito ovvero svolgimento di attività in mancanza di titolo) la condotta del praticante avvocato che utilizza nella propria carta intestata la dicitura ‘Studio Legale’ omettendo di indicare per esteso il titolo di ‘praticante avvocato’ dal momento che tale indicazione è idonea ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense, così inducendo in errore il cliente sui titoli del professionista”.

Obbligo di diligenza

“Né le indicazioni errate od omissive riportate dalla carta intestata utilizzata dal professionista possono ricondursi a incolpevoli distrazioni, in quanto – ha concluso il CDD confermando la sanzione – l’obbligo di diligenza cui è sottoposto il praticante avvocato impone a quest’ultimo di controllare diligentemente la propria carta intestata prima di farne un uso rivolto al pubblico”.

 

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autovelox mobile

Autovelox mobile segnalato da cartello “fisso”: multa valida Autovelox mobile: legittima la multa anche se l'apparecchio di rilevazione della velocità è segnalato la un cartello fisso

Autovelox mobile segnalato da cartello fisso

È legittima la multa elevata tramite una postazione autovelox mobile segnalata unicamente con un cartello “fisso”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2857/2025.

La legge non richiede l’uso di cartelli mobili per segnalare le postazioni mobili di controllo della velocità. È sufficiente che la postazione sia segnalata in modo chiaro e visibile. Non importa che il cartello sia fisso o mobile.

Superamento limiti velocità: multa contestata

Un conducente riceve un verbale di contestazione per il superamento dei limiti di velocità. Per questa violazione gli viene   irrogata una multa di 1.658,00 euro, decurtati 10 punti dalla patente con sospensione della stessa per sei mesi.

Tra le ragioni del ricorso per la contestazione del verbale figura la segnalazione non adeguata dell’apparecchio con cartelli mobili, nel rispetto del Dm 13 giugno 2017. Dal verbale inoltre non risultano la tipologia del dispositivo utilizzato (fisso o mobile), i dati dell’omologazione ministeriale, i riferimenti alla taratura e alle prescritte verifiche periodiche per accertare la funzionalità dell’apparecchio. La Prefettura nel resistere al ricorso afferma il corretto allestimento della postazione di controllo e la regolarità dei risultati degli apparecchi di rilevazione della velocità.

Legittima la segnalazione permanente

Il Giudice di pace rigetta il ricorso del conducente precisando che “la presegnalazione del dispositivo di rilevazione della velocità poteva legittimamente essere effettuata alternativamente con segnaletica temporanea o permanente.”

Il conducente impugna la decisione davanti al Tribunale competente. Questa autorità giudiziaria, nella sua qualità di giudice dell’appello conferma la sentenza impugnata e la conseguente legittimità della rilevazione e della multa irrogata. Il conducente però non si arrende e ricorre in Cassazione.

Autovelox mobile: con cartello fisso la multa è legittima

La Suprema Corte però boccia tutti i motivi del ricorse. Per quanto riguarda poi nello specifico la  contestazione sulla validità della postazione mobile di controllo della velocità con cartello fisso gli Ermellini precisano che la legge italiana non impone che la postazione mobile per il rilevamento della velocità debba essere obbligatoriamente segnalata tramite cartelli mobili. L’importante è che gli automobilisti siano avvisati della possibilità di controlli della velocità in un determinato tratto di strada.

Questa funzione di avviso può essere svolta da qualsiasi tipo di cartello, sia fisso che mobile, senza alcuna distinzione. Questo significa che per legge, non è obbligatorio l’utilizzo di un cartello mobile per segnalare la presenza di una postazione di controllo della velocità.La funzione di avviso può essere assolta da qualsiasi cartello, sia fisso che mobile. L’importante è che il cartello sia ben visibile e che avvisi gli automobilisti della possibilità di controlli della velocità indipendentemente dal tipo di postazione (fissa o mobile), è fondamentale che sia adeguatamente segnalata e ben visibile.

 

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legge 104

Legge 104: l’uso distorto dei permessi porta al licenziamento Legge 104: i permessi previsti per l’assistenza al familiare disabile non possono essere usati per svolgere attività personali

Permessi legge 104: servono per assistere disabile

Le legge 104 prevede la possibilità per il dipendente di chiedere permessi dal lavoro per assistere familiari disabili. Spesso però la giurisprudenza ci mette a conoscenza di vicende da cui emerge un uso distorto di questi permessi. Di recente tre sentenze della Corte di Cassazione si sono espresse nel senso di ritenere legittimo il licenziamento del lavoratore per l’uso distorto dei permessi 104. Questi permessi infatti possono essere usufruiti solo per dare assistenza al parente disabile e non per svolgere attività personali. Un utilizzo di questo genere rappresenta un vero e proprio abuso della misura.

Permessi legge 104 per andare in bici: ok licenziamento

La sentenza della Cassazione n. 2157/2025 precisa che per la giurisprudenza di legittimità è pacifico ritenere che l’utilizzo dei permessi 104 da parte del lavoratore per svolgere attività diverse dall’assistenza del familiare, costituisca una giusta causa di licenziamento. L’assenza dal lavoro in virtù del permesso 104 deve essere direttamente collegata allassistenza del disabile, senza poter essere utilizzata per altri scopi. Il beneficio, che comporta sacrifici organizzativi per il datore di lavoro, è giustificato solo se risponde a esigenze tutelate dalla legge. Se manca il nesso causale tra assenza e assistenza, l’uso del permesso è improprio o abusivo, configurando una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede verso il datore di lavoro e l’Ente assicurativo. Nel caso di specie la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore contro la sentenza d’appello, che ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato. La Corte di merito ha infatti rilevato che il lavoratore ha sistematicamente e preordinatamene occupato gli orari destinati al permesso 104 per andare a correre in bicicletta.

Permessi 104 per attività personali: sì licenziamento

La vicenda di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza n. 2586/2025 riguarda invece un caso di licenziamento di una dipendente, che invece di assistere il nonno grazie ai permessi 104, ha pensato bene di usare quel tempo per fare acquisti, farsi riparare l’auto. Non è valso a nulla il tentativo di dimostrare che tutte le commissioni erano in realtà collegate al nonno. Sulla decisione finale hanno pesato le osservazioni della Corte di merito sulla giusta causa del licenziamento. La stessa ha infatti affermato che “la condotta tenuta dalla lavoratrice si configura di gravità tale da giustificare il licenziamento atteso che, per quanto emerso, la medesima nell’arco temporale in cui, anziché lavorare, avrebbe dovuto dedicarsi alla cura del familiare in qualità di titolare dei permessi ex L. n. 104/92, ha svolto per la quasi totalità del periodo incombenze legate a  esigenze di carattere esclusivamente personale con conseguente sussistenza di uno scostamento rilevantissimo  tra il comportamento tenuto e la finalità di assistenza dei permessi”. 

Permessi legge 104 per campionato FootGolf

La Cassazione n. 2619/2025 ha confermato invece il licenziamento del lavoratore che ha richiesto il permesso 104 per partecipare al campionato di Foot Golf. Il fatto che la disabile da assistere, zia del lavoratore fosse presente presso il centro in cui si è svolta la gara non ha inciso “sulla configurabilità dello sviamento dalla funzione propria del beneficio essendo emerso che tale permesso non era stato chiesto dal lavoratore per garantire assistenza alla familiare disabile ma nel proprio interesse, onde consentirgli di partecipare al campionato di FootGolf. Pur volendo ammettere che l’assistenza al disabile possa estrinsecarsi in attività riconducibili alla mera presenza ovvero ai normali rapporti familiari, comunque il lavoratore non aveva svolto integralmente l’attività di assistenza nelle ore del permesso, essendo in parte stato impegnato nella gara.” Se l’assenza dal lavoro non è finalizzata all’assistenza del disabile, l’uso del permesso risulta improprio o abusivo. Il dipendente che sfrutta il permesso per scopi diversi viola la buona fede nei confronti del datore di lavoro, privandolo ingiustamente della prestazione. Inoltre, nei confronti dell’Ente previdenziale, tale condotta comporta un’indebita percezione dell’indennità e un uso distorto dell’assistenza prevista dalla legge.

 

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rubare per fame

Rubare per fame è sempre furto In presenza di una situazione di indilazionabile necessità può scattare l'ipotesi del furto lieve per bisogno

Furto lieve per bisogno

Rubare per fame è sempre furto, anche se commesso da un senzatetto per bisogno e se i beni sottratti sono di basso valore e servono a soddisfare un bisogno urgente, ossia come nella fattispecie, procurarsi del cibo per sopravvivere. Tuttavia, può scattare l’ipotesi del furto lieve in presenza di una situazione di indilazionabile necessità. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 40685/2024.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte d’Appello di Milano, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, che, riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, aveva condannato una senzatetto alla pena di mesi quattro di reclusione ed €.100,00 di multa per il reato di tentato furto di 4 pezzi di parmigiano, 3 pezzi di soppressa veneta, una confezione di bastoncini di cotone e una confezione di detersivo liquido, furto commesso all’interno di un supermercato.

La Corte territoriale aveva disatteso i motivi di gravame, confermando la valutazione del primo giudice quanto alla ritenuta inconfigurabilità dello stato di necessità e dell’ipotesi lieve di furto per bisogno, di cui all’art. 626 n. 2 cod pen.

Il ricorso

L’imputata adiva il Palazzaccio lamentando innanzitutto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen, in relazione all’art. 54 cod. pen. poichè la Corte non aveva valutato le oggettive circostanze del fatto, e in particolare le sue condizioni. La donna era stata descritta dagli inquirenti come malnutrita ed estremamente debole; elemento confermato dalle risultanze della annotazione di servizio in cui dava atto che gli stessi operanti avevano provveduto all’acquisto di pane presso il supermercato per sfamarla.

Inoltre, si doleva di illogica ed errata argomentazione resa dalla Corte di merito, secondo cui il cibo che aveva tentato di sottrarre non era di eseguo valore né sussisteva lo stato di bisogno, potendo la stessa rivolgersi ad enti assistenziali: era infatti emerso che l’imputata è una senzatetto e la merce sottratta, per sua natura scarsamente deperibile, le avrebbe permesso di sostentarsi vivendo per strada; né era possibile discriminare, sotto il profilo del bisogno, tra chi asporta dal supermercato cibi più economici e chi cibi più costosi.

Lo stato di necessità

I giudici della S.C., quanto alla prima doglianza, convengono però con quelli di merito, nelle cui decisioni si è esclusa la sussistenza di una situazione di vera e propria costrizione, dovuta al pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti evitabile (ciò che avrebbe scriminato l’azione: art. 54 cod. pen.), mentre si è ritenuto sussistente un generale stato di indigenza e condizioni di salute della donna tali da rendere difficile provvedere agli elementari bisogni di vita ma, comunque, stimando evitabile l’azione furtiva (qualificando conseguentemente l’agire ex art. 626, comma 1, num. 2,cod. pen).

Per la S.C. dunque non trova applicazione la scriminante dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (cfr anche Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 – 01); mentre configura il delitto di furto lieve per bisogno, di cui all’art. 626, comma primo, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico.
Nella vicenda, non ricorrono, secondo piazza Cavour, i presupposti della inevitabilità del pericolo e della sua involontaria causazione, non potendosi sovrapporre, come rilevato dalla Corte territoriale, uno stato di bisogno determinato dalle condizioni di indigenza e di assenza di stabile dimora con i precisi requisiti di cui all’art. 54 cod pen.

Riconoscimento del furto lieve per bisogno

Fondato invece il motivo sul mancato riconoscimento del furto lieve per bisogno che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, proseguono i giudici, “è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno; ne consegue che, per far degradare l’imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Sez. 5, n.32937del 19/05/2014, Rv. 261658, Sez. 2, n.42375 del 05/10/2012)”.
Nel caso in esame la ricorrente ha allegato elementi dai quali risulta il grave stato di
malnutrizione ed estrema debolezza tali da poter essere valutati come situazione di indilazionabile bisogno di provvedere a nutrirsi e la Corte milanese non ha argomentato in ordine a tali elementi di fatto ed ha svolto considerazioni di carattere congetturale, quali il fatto che la merce, di valore di poco superiore ai 100 euro, fosse destinata ad essere rivenduta, non per sfamarsi e lavarsi, ma per trarne guadagno.

Da qui l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.

 

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cancellazione sospesa

Cancellazione sospesa per l’avvocato che ha cause di valore Cancellazione sospesa dalla sezione degli avvocati stabiliti per il legale che deve riassumere cause appese di ingente valore

Cancellazione sospesa per l’avvocato

Cancellazione sospesa per l’avvocato che deve riassume perentoriamente cause di ingente valore entro il 31 gennaio 2025. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 1899/2025. La prova dei giudizi pendenti e la richiesta del PM di accogliere le richieste dell’avvocato hanno convinto le SU ad accogliere le richieste del legale. Sospesa pertanto l’esecuzione della sentenza con cui il CNF ha disposto la cancellazione del legale dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti.

Richiesta di sospensione della cancellazione dall’albo

Un avvocato ha presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che ha disposto la sua cancellazione dalla sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti. La motivazione della cancellazione risiedeva nell’assenza del titolo di studio necessario. Tuttavia, il legale ha chiesto anche la sospensione dell’esecuzione della decisione, sottolineando un aspetto cruciale: deve riassumere urgentemente alcune cause di ingente valore economico entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025. Un eventuale ritardo potrebbe compromettere il corretto svolgimento dei processi e arrecare danni ai clienti coinvolti.

Cancellazione sospesa: avvocato può seguire giudizi pendenti

La Cassazione ha esaminato la richiesta e ha accolto l’istanza del ricorrente, sospendendo l’esecuzione della sentenza del CNF. La decisione è motivata da due elementi principali.

  • In primo luogo, l’avvocato ha fornito prove concrete dell’esistenza di procedimenti in corso di rilevante importanza economica, per i quali è necessaria la sua immediata riassunzione.
  • In secondo luogo, il termine del 31 gennaio 2025 è perentorio e non prorogabile. La cancellazione dall’albo, infatti, ha comportato un’automatica interruzione dei processi in cui il legale era coinvolto, rendendo indispensabile la sua reintegrazione per garantire la continuità della difesa.

Un ulteriore elemento a sostegno della sospensione è la richiesta del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso dell’avvocato. La Cassazione, pur sospendendo l’esecuzione della decisione del CNF, ha chiarito che la questione principale resta aperta: dovrà essere esaminata nel merito ogni singola motivazione dell’impugnazione presentata dal legale. La decisione definitiva sulla validità della cancellazione sarà dunque presa successivamente, ma nel frattempo l’avvocato potrà continuare ad esercitare la professione e adempiere agli obblighi processuali urgenti.

 

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