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Assegno di divorzio: scatta la sospensione dei termini Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che nei procedimenti in cui si discute del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Esonero dall’assegno di mantenimento

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Napoli aveva escluso che permanesse in capo all’ex marito il dovere di versare l’assegno di mantenimento alla madre in favore delle figlie, laureate e maggiorenni, poiché il venir meno della convivenza delle figlie con la madre aveva costituito una condizione determinativa del venir meno della legittimazione di quest’ultima ad ottenere il versamento dell’assegno di mantenimento della prole da parte del padre.

La sospensione dei termini processuali

Avverso la decisione adottata dal giudice di merito, il padre aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La sezione ordinaria della Corte investita del ricorso, valutata la questione pregiudiziale relativa alla tempestività del mezzo, aveva chiesto l’assegnazione della questione alle Sezioni Unite.

Il tema pregiudiziale prendeva avvio dal fatto che il ricorso era stato proposto diversi mesi dopo rispetto alla data di notifica dello stesso alla controparte, facendo emergere il dubbio interpretativo se “alle liti in materia di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti sia applicabile, o meno, la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 3 della legge n. 742 del 1969 e 92, primo comma, dell’ord. giud.”.

La sezione rimettente ha evidenziato come, la soluzione interpretativa che si intende adottare nel caso di specie è condizionata dal significato da attribuire alla locuzione “cause civili relative ad alimenti” contenuta dalla suddetta norma e relativa agli affari civili da trattare anche durante il periodo feriale, poiché sottratti alla sospensione dei termini.

Il contrasto giurisprudenziale

Invero, sull’argomento è stato registrato un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte stessa, a seguito di un recente intervento del Giudice di legittimità, il quale ha stabilito che, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori, non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali e che le stesse sarebbero pertanto assimilabili ai contenziosi in materia di alimenti non soggette alle pause processuali obbligatorie.

La Suprema Corte, nella sua massima composizione, dopo aver ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali e la normativa di riferimento ha affermato che “Poiché l’assegno divorzile non si può equiparare all’assegno alimentare, essendo diverse la natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno, in nessuna delle controversie concernenti l’assegno divorzile può trovare applicazione l’esclusione dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dall’articolo 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, riguardo alle cause relative agli alimenti”.

Secondo l’opposta interpretazione, invece, la normativa emergenziale, introdotta a seguito della pandemia Covid-19, avrebbe sottratto entrambe le suddette fattispecie alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Le Sezioni Unite non hanno tuttavia condiviso tale orientamento in quanto “nell’elenco delle cause alle quali la sospensione non è applicabile non compaiono quelle relative ad alimenti”; quest’ultime, spiega la Corte, sono infatti distinte dalle cause di separazione o di divorzio, le quali certamente rispondono alle necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, ma in un’accezione più ampia da quella sottesa alla prestazione alimentare strettamente intesa.

La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione

Rispetto alle differenze sopra evidenziate, la Corte ha dunque ritenuto che la normativa emergenziale, pur facendo riferimento alle “cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all’assegno di mantenimento, agli alimenti e all’assegno divorzile”, oltre ad avere natura transitoria era anche destinata a stabilire quali fossero le eccezioni alla generale regola della sospensione processuale durante il periodo feriale, configurandosi in questo senso come una normativa specifica e a termine con l’esclusiva finalità di tutelare la salute pubblica in un particolare momento storico.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 12946-2024, ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso e ha rimesso gli atti alla prima sezione civile per l’esame dei singoli motivi.

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congedo parentale 2024

Congedo parentale 2024: le istruzioni INPS L'INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo parentale a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024

Congedo parentale 2024

Con la circolare n. 57/2024, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo parentale a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

La manovra infatti (art. 1 comma 179 l. n. 213/2023) ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).

La previsione, in alternativa tra i genitori, si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

La circolare fornisce le istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato, mentre per quelli pubblici, “il riconoscimento del diritto al congedo in argomento e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite”.

I destinatari

Ai fini dell’individuazione della platea dei destinatari cui si rivolge la novella normativa in oggetto, osserva l’INPS, “avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.)”.

Per cui, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al primo.

Elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione

La legge di Bilancio 2024 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato ma dispone l’elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, di seguito legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

L’elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore.

Solo per il 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60%.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il 2024) si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

La fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, inoltre, “non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale”.

Decorrenza della nuova disposizione

La previsione normativa della legge di Bilancio 2024, chiarisce ancora l’istituto, “interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023”.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

La domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • il portale istituzionale INPS, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla homepage attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  • il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

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Cambio di sesso, tutele unione civile estese fino al matrimonio La Corte Costituzionale ha stabilito che i diritti della coppia dell'unione civile non si estinguono nell'attesa di contrarre matrimonio

Unione civile e cambio di sesso

Nell’ipotesi in cui uno dei componenti di una unione civile proponga domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, e entrambi intendano proseguire la loro relazione trasformandola in matrimonio, i diritti della coppia non si estinguono nel periodo compreso tra la cessazione del vincolo pregresso e la celebrazione del matrimonio stesso.
E’ quanto ha stabilito la Consulta, con la sentenza 66-2024, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge sulle unioni civili) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

La qlc

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Torino, nel corso di un giudizio introdotto, per la rettifica di sesso da uno dei componenti di una unione civile. Il giudice a quo aveva ravvisato il contrasto della normativa
censurata, oltre che con l’art. 2, anche con l’art. 3 Cost., lamentando la disparità di trattamento rispetto alla ipotesi, speculare, in cui il percorso di transizione di genere sia attraversato da una coppia in origine eterosessuale, e unita in matrimonio: “in tale ipotesi – si legge nel comunicato stampa ufficiale – l’art. 1, comma 27, della stessa legge n. 76 del 2016 dispone che, ove i coniugi abbiano manifestato personalmente e congiuntamente al giudice, nel corso del giudizio per rettificazione di sesso, la volontà di proseguire la loro relazione dando vita ad una unione civile, alla rettificazione di sesso consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile”.

La decisione

La Corte – si legge nella nota stampa – “ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost., sottolineando che, se pure il vincolo derivante dalla unione civile produce effetti molto simili a quelli del matrimonio, si tratta pur sempre di effetti non del tutto coincidenti, e, in parte, di estensione ridotta rispetto al vincolo coniugale, e ricompresa nel più ampio spettro dei diritti ed obblighi da questo originati. La obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto esclude pertanto, la fondatezza del dubbio di contrasto con l’art. 3 Cost.”.
Quanto al sospetto di contrasto della disciplina censurata con l’art. 2 Cost., la Consulta ha anzitutto rilevato che “l’unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, ed è
connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione del diritto fondamentale della persona di vivere liberamente una
condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri”.

Ciò posto, la Corte Costituzionale ha rilevato che i componenti dell’unione civile, “ove manifestino la volontà di conservare il rapporto nella diversa forma del matrimonio a seguito dello scioglimento automatico del vincolo pregresso quale effetto della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno di essi, vanno comunque incontro, nel tempo necessario alla celebrazione del matrimonio stesso, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui erano titolari in costanza dell’unione civile. Tale mancanza di tutela entra in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, di cui pure il percorso di
sessualità costituisce espressione”.

Non senza considerare, ha aggiunto il giudice delle leggi che, “nel tempo necessario alla ricostituzione della coppia secondo la nuova forma legale, i componenti potrebbero essere colpiti da eventi destinati a precludere in modo irrimediabile la costituzione del nuovo vincolo. Tuttavia, avuto riguardo alle differenze già evidenziate tra unione civile e matrimonio – osserva ancora la Corte – il rimedio a tale situazione non può essere quello di omologare le due situazioni, estendendo al caso di scioglimento della prima l’effetto di automatica trasformazione in matrimonio che l’art. 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016 prevede nel caso di passaggio dal secondo alla prima. Il rimedio deve, invece, consistere nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario affinché le parti celebrino il matrimonio, sempre che esse abbiano manifestato tale volontà davanti al giudice durante il giudizio di rettificazione del sesso, fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, analogamente a quanto prevede per i coniugi nell’ipotesi inversa, l’art. 31, comma 4-bis, del
d.lgs. n. 150 del 2011”.
La durata di tale sospensione è stata individuata dalla Consulta “nel termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, termine mutuato dall’art. 99 c.c., che prevede lo stesso termine per la celebrazione del matrimonio, con decorrenza dalle pubblicazioni. Da tale pronuncia consegue che l’ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso con la dichiarazione del giudice relativa alla sospensione degli effetti dello scioglimento del vincolo, deve procedere alla relativa annotazione”.
Pertanto la Corte ha altresì dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 70-octies, comma 5, del D.P.R. n. 396 del 2000 sull’ordinamento dello stato civile, per la mancata previsione di tale incombenza.

assegno di divorzio

Assegno di divorzio: si conta anche la convivenza Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che la convivenza prematrimoniale deve essere presa in considerazione nella determinazione dell'assegno divorzile

Convivenza prematrimoniale nell’assegno divorzile

La convivenza prematrimoniale che ha «consolidato» una divisione dei ruoli domestici capace di creare «scompensi» destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio, deve necessariamente essere presa in considerazione nella determinazione dell’assegno divorzile. Così, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 35385-2023, ha accolto il gravame proposto dalla ricorrente in relazione al computo della convivenza prematrimoniale ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

I criteri di determinazione dell’assegno divorzile

A tal proposito, il Giudice di legittimità ha anzitutto compiuto un ampio excursus in ordine ai criteri di determinazione dell’assegno divorzile, ricordando, in particolare, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la storica sentenza n. 18287/2018 con cui era stata superata la distinzione tra “criterio attributivo e criteri determinativo dell’assegno di divorzio, essendosi affermato che il giudice deve accertare l’adeguatezza dei mezzi (…) alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”. La suddetta sentenza, inoltre, aveva introdotto il principio di autoresponsabilità nell’ambito del rapporto coniugale e durante tutta la sua durata, dunque anche nella fase patologica.

La rilevanza della convivenza prematrimoniale

Posto quanto sopra, la Corte è poi passata all’esame del caso di specie, riguardante le contestazioni avanzate da un’ex moglie in ordine alla mancata valutazione, da parte del Giudice di merito, del contributo economico e personale dalla stessa fornito durante la fase prematrimoniale. La ricorrente ha in particolare messo in rilievo come, già durante detto periodo, i futuri coniugi avevano compiuto scelte comuni di organizzazione della vita familiare e di riparto dei rispettivi ruoli.

Rispetto a tale doglianza, le Sezioni Unite hanno ricordato che nel nostro ordinamento sussiste indubbiamente “una differenza (..) tra matrimonio e convivenza, (..) dato che il matrimonio e, per volontà del legislatore, l’unione civile, appartengono ai modelli c.d. «istituzionali», mentre la convivenza di fatto, al contrario, è un modello «familiare non a struttura istituzionale». Tuttavia, convivenza e matrimonio sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto”.

Ciò posto, la Corte ha messo in luce come, considerata la crescente diffusione sociale del fenomeno della convivenza, la convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo ed abbia «consolidato» una divisione dei ruoli domestici capace di creare «scompensi» destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire, deve necessariamente essere presa in considerazione anche nella fase patologica del rapporto coniugale e dunque anche ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, tenendo conto dei criteri stabiliti dalle Sezioni Unite nel 2018.

Concluso l’esame sulla questione di massima importanza sopra riassunta, il Giudice di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto “Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.

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incentivo all'esodo

Incentivo all’esodo: non va nell’assegno di divorzio La Cassazione spiega che l'indennità di incentivo all'esodo, con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, non è assimilata all'indennità di fine rapporto e non è computata nella determinazione dell'assegno divorzile

Spettanze di fine rapporto e assegno divorzile

Nel caso in esame il titolare di assegno divorzile aveva domandato al Giudice di merito la corresponsione di quanto percepito dall’ex coniuge in ragione della cessazione del suo rapporto di lavoro.

All’ex moglie veniva riconosciuta in primo grado una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’ex coniuge. Il Giudice di secondo grado aveva confermato la spettanza di fine rapporto in favore dell’ex moglie ed aveva altresì escluso la richiesta formulata dalla stessa in ordine alla percezione dell’incentivo all’esodo.

A tal ultimo proposito, la Corte di appello di Milano aveva ritenuto doversi escludere che l’incentivo all’esodo rientrasse nell’indennità di fine rapporto di cui all’art. 12-bis legge n. 898 del 1970, in quanto altrimenti si sarebbe finito con l'”attribuire all’ex coniuge una quota di retribuzioni future, non accumulate durante il matrimonio, non collegate quindi alla durata del matrimonio secondo la previsione letterale della norma”.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione da parte dell’ex moglie.

Contrasto interpretativo sull’incentivo all’esodo nell’assegno divorzile

Con sentenza n. 6229-2024, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso principale proposto e compensato le spese di lite.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi, per quanto qui rileva, in ordine alla spettanza o meno dell’incentivo all’esodo all’ex coniuge titolare di assegno divorzile, ha anzitutto dato conto del contrasto interpretativo insorto in ordine alla spettanza dell’ex coniuge all’incentivo all’esodo e delineato nell’ordinanza interlocutoria. A tal riguardo, un primo orientamento sostiene che “le somme corrisposte a (..) titolo (d’incentivo all’esodo) non avrebbero natura liberale né eccezionale, costituendo, piuttosto, reddito di lavoro dipendente (..)”, mentre un contrapposto orientamento ritiene che “l’indennità di cui è menzione nell’art. 12-bis riguarda unicamente quell’indennità, comunque denominata, che, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, è determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore: connotazione ― questa ― non presente nell’incentivo all’anticipato collocamento in quiescenza”.

Posto il suddetto contrasto interpretativo, in relazione al quale è stato ritenuto necessario l’intervento delle Sezioni Unite, la Corte ha poi ripercorso la natura e la funzione assistenziale e perequativo-compensativa dell’assegno divorzile, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11 luglio 2018, n. 18287.

Spettanza dell’incentivo all’esodo all’ex coniuge

In ragione della natura e della funzione dell’assegno divorzile, la Cassazione ha evidenziato come la “ratio dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970 debba individuarsi nel «fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze (non solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell’assegno di divorzio, ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune»”.

In relazione all’incentivo all’esodo, la Corte ha rilevato come esso sia estraneo al concetto d’indennità di fine rapporto, invero, ha osservato la Corte, tale indennità “non opera quale retribuzione differita, sicché è da escludere la conseguente necessità di farne partecipe il coniuge che di tale retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno divorzile. In effetti, tale indennità non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, onde non trova fondamento giustificativo l’apprensione di una quota di essa da parte del coniuge che di tale retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno divorzile. In effetti, tale indennità non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, onde non trova fondamento giustificativo l’apprensione di una quota di essa da parte del coniuge che ha diritto alla percezione dell’assegno di divorzio: l’esigenza di assicurare, in chiave assistenziale e perequativo-compensativa, una ripartizione dei redditi maturati nel corso del matrimonio qui non ricorre, proprio in quanto non si è in presenza di proventi accantonati nel corso della vita coniugale e divenuti esigibili al cessare del rapporto lavorativo; si è piuttosto al cospetto di un’attribuzione patrimoniale discendente da un sopravvenuto accordo con cui si remunera il coniuge lavoratore per il prestato consenso all’anticipato scioglimento del rapporto di lavoro (…). In definitiva, la spettanza, al coniuge divorziato, della quota del 40% dell’indennità in questione non ha mai modo di configurarsi”.

Sulla scorta delle suddette ragioni, la Corte di Cassazione ha dunque respinto il ricorso principale.

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