certificato di malattia

Il certificato di malattia è gratis: se il medico chiede soldi commette reato Il certificato di malattia per l’astensione dal lavoro è gratuito, commette istigazione reato il medico che chiede denaro per rilasciarlo

Denaro per certificato di malattia è istigazione alla corruzione

Il certificato di malattia non è a pagamento. Il medico che chiede denaro per il suo rilascio commette quindi reato. Ai fini della configurazione dell’illecito l’importo modesto delle richieste e il tono scherzoso con cui vengono formulate non rilevano. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19409/2025.

Certificato di malattia a pagamento? E’ istigazione alla corruzione

Il giudice dell’appello conferma la condanna di un medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, per il reato di istigazione alla corruzione, riqualificato ai sensi dell’art. 322, comma 3, c.p. La condotta oggetto di contestazione riguarda la richiesta di somme di denaro per il rilascio dei certificati medici di astensione dal lavoro. Le richieste sono avvenute in due occasioni per un importo di 30 euro e, in altre, senza richiesta di una cifra precisa.

Richieste di denaro “per scherzo”: punibilità ingiustificata

Il medico ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza. Con il primo motivo lamenta la logica della motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 322, comma 3, c.p. Le sue sollecitazioni ai pazienti non erano idonee o serie, ma fatte con tono scherzoso o amichevole. La difesa evidenzia vari elementi a sostegno della non serietà delle richieste:

  • alcuni testimoni le hanno qualificate infatti come battute;
  • altri non hanno ricordato l’episodio o non ne hanno percepito la gravità;
  • nessuno dei pazienti ha cambiato medico;
  • l’importo richiesto era modesto;
  • le richieste non sono state ripetute dopo il rifiuto.

Con il secondo motivo invece contesta il diniego dell’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. Il medico sostiene che la Corte d’Appello abbia illegittimamente applicato retroattivamente la modifica legislativa introdotta nel 2022, dopo i fatti oggetto del processo. Inoltre, ritiene illogiche le motivazioni addotte per negare la tenuità del fatto, tra cui la gravità del contesto medico, la non esiguità del danno e la presunta reiterazione della condotta, che non corrisponde ad abitualità. La difesa sottolinea anche che le richieste erano rivolte solo a pochi pazienti rispetto al numero complessivo degli assistiti, il che dimostrerebbe l’assenza di sistematicità del comportamento.

Certificato medico di malattia sempre gratuito

La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso del medico imputato dichiara il primo motivo inammissibile. Secondo i giudici, la censura proposta si limita a offrire un’interpretazione alternativa dei fatti senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata. La richiesta di denaro in cambio del certificato medico di malattia, anche se formulata con tono scherzoso, è stata considerata idonea e univoca alla corruzione, basandosi sia su messaggi acquisiti che sulle testimonianze dei pazienti. Un solo teste ha parlato di tono scherzoso. In base alla giurisprudenza consolidata, l’idoneità dell’offerta corruttiva va valutata ex ante. Non rileva pertanto la modesta entità della somma richiesta, se non è del tutto irrisoria.

Infondato invece il secondo motivo. La sentenza del giudice di secondo grado non ha applicato retroattivamente la norma modificata dell’art. 131-bis c.p., si è limitata a citarla per mettere in evidenza la sua entrata in vigore posteriore ai fatti. Il rigetto della richiesta di non punibilità si fonda soprattutto sulla ritenuta abitualità della condotta, che è stata desunta dalla reiterazione delle condotte e dalla frequenza delle richieste, indicativa di una tendenza a violare i doveri del proprio ruolo. In merito alla nozione di “abitualità”, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui essa può emergere anche dalla commissione di più reati della stessa indole, non necessariamente accertati con sentenza definitiva. È sufficiente che più illeciti siano oggetto dello stesso procedimento, permettendo al giudice di valutarli in modo unitario.

La tenuità del fatto non può essere riconosciuta in presenza di una pluralità di condotte aventi caratteri comuni, indicative di un’inclinazione criminale. La nozione di “reati della stessa indole” si fonda su un doppio criterio: oggettivo (la natura dei fatti) e soggettivo (i motivi che li hanno determinati). Essa ha un raggio d’azione più ampio rispetto al concetto di “reato continuato”, che richiede un medesimo disegno criminoso. Pertanto, anche se astrattamente compatibile con il reato continuato, l’art. 131-bis non può essere applicato quando, come in questo caso, le condotte indicano una costante violazione delle regole.

 

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pensione anticipata

Guida in 8 passi alla pensione anticipata Pensione anticipata: modi per andare in pensione prima della maturazione dei requisii per la pensione di vecchiaia e come fare in 8 passi

Cos’è la pensione anticipata?

La pensione anticipata consente ai lavoratori di andare in pensione prima di aver maturato i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia. Quest’ultima può essere conseguita infatti solo da coloro che, fino al 2026, abbiano compiuto 67 anni di età e abbiano versato almeno 20 anni di contributi.

Pensionamento anticipato: tipologie

Nel corso degli anni la legislazione in materia pensionistica ha subito diverse modifiche. Le novità più importanti sono rappresentate senza dubbio dall’introduzione di diverse modalità di pensionamento anticipato. Facciamo una breve carrellata delle varie tipologie di pensione anticipata prima di passare alla descrizione degli 8 passi necessari per andare in pensione in anticipo.

Pensione anticipata ordinaria

Possono accedervi i lavoratori che hanno 42 anni e 10 mesi di contributi versati e le donne con 41 anni e 10 mesi di contributi versati. Non è richiesto alcun requisito anagrafico, per cui vi si può accedere a qualsiasi età. Prevista la finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti e il momento in cui si percepisce la pensione.

Pensionamento anticipato lavoratori in regime contributivo

Possono accedervi sono i lavoratori che rientrano nel regime contributivo, ossia coloro che hanno versato i contributi esclusivamente dopo il 1995. I requisiti necessari per accedervi sono: compimento di 64 anni di età e 20 anni di contributi effettivi versati.

Ape sociale

Vi possono accedere i lavoratori fragili come i disoccupati, i lavoratori con una invalidità minima del 74, i caregiver e gli addetti a mansioni gravose. I requisiti richiesti sono: 63 anni e 5 mesi di età e, in base alla categoria, il versamento di contributi per almeno 30, 32 o 36 anni.

Pensionamento anticipato lavoratori precoci

Vi accedono i soggetti di ogni età che abbiano almeno 41 anni di contributi versati e un anno di contributi versati prima del compimento dei 19 anni. Questi lavoratori inoltre devono:

  • essere disoccupati;
  • avere una invalidità minima del 74%;
  • essere impegnati nell’assistere il coniuge o un parente convivente disabile da almeno sei mesi;
  • aver svolto attività usuranti o gravose per almeno 7 anni nel corso degli ultimi 10 o per 6 anni negli ultimi 7.

Quota 103

Vi possono accedere i lavoratori con 62 anni di età che abbiano versato 41 anni di contributi che abbiano maturato questi requisiti entro il 31 dicembre 2025.

Pensione anticipata in 8 passi

Per poter andare in pensione anticipata è necessario seguire i seguenti 8 passaggi.

  1. Prima di tutto occorre verificare se si possiedono i requisiti anagrafici, contributivi e personali richiesti dal tipo di pensione anticipata a cui si ritiene di avere accesso.
  2. Per verificare il rispetto del requisito contributivo è necessario controllare l’estratto conto contributivo utilizzando l’apposito strumento online presente sul sito dell’INPS.
  3. Utilizzare poi il simulatore presente nel portale INPS per verificare la data in cui si matureranno i requisiti per la pensione anticipata per la quale ha intenzione di fare domanda.
  4. Controllare se sussistono alternative per aumentare l’anzianità contributiva nel caso in cui si dovesse rientrare in una categoria che prevede particolari benefici contributivi.
  5. Verificare se è possibile accedere alla forma di pensione anticipata in cui si crede di avere diritto.
  6. Se dal controllo si ritene di essere in possesso dei requisiti richiesti per il tipo di pensione anticipata a cui si vuole accedere è necessario chiedere l’estratto conto certificativo accedendo al servizio apposito tramite credenziali (CIE, SPID, CNS).
  7. A questo punto si può procedere all’invio online della domanda per la pensione anticipata selezionando quella di interesse.
  8. Controllare infine lo stato di lavorazione della domanda dal servizio “Le mie domande” presenti nell’area riservata del richiedente “MyINPS”.

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Laurea invalida: non provati gli esami sostenuti in Erasmus  Laurea invalida: il superamento degli esami sostenuti durante il percorso Erasmus mancano del riscontro e di convalida ufficiale

Laurea invalida: la laureata deve ripetere gli esami

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 518/2025 ha dichiarato una laurea invalida. Otto esami Erasmus, svolti in Spagna nel 2007-2009, non sono stati validamente riconosciuti. Il Consiglio ha stabilito che gli esami risultano non sostenuti o non convalidati ufficialmente. La laureata dovrà quindi ripetere gli esami per riottenere il titolo e completare la specializzazione.

Titolo di laurea nullo: non superati otto esami nel percorso Erasmus

L’Università di Bari ha dichiarato nullo il titolo di studio di una laureata in medicina. L’Ateneo ha rilevato il mancato superamento di otto esami, sostenuti nel programma Erasmus presso l’Università di Valladolid negli anni 2007-2008 e 2008-2009. Lo stesso ha quindi annullato la laurea dopo alcuni controlli amministrativi avviati  in sede di esame della domanda di trasferimento della dottoressa a una Scuola di Specializzazione. Il gestionale informatico Esse3 presentava un’anomalia, consistente nell’assenza di documentazione (statini o Transcripts of Records) comprovante il superamento degli otto esami registrati nel libretto online Esse3 come “Erasmus”. L’ Università di Valladolid non ha confermato il superamento degli esami. Sei di questi non apparivano nei Learning Agreements né nei Transcripts of Records rilasciati. I due presenti nel piano di studi spagnolo risultavano invece “no presentado” (studente assente).

Illegittimo considerare non superati gli esami Erasmus

La laureata ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, che ha accolto il ricorso. Il Tribunale ha rilevato che l’Università aveva seguito la procedura per il riconoscimento degli esami Erasmus. L’Ateneo aveva rilasciato infatti una certificazione propedeutica all’accesso alla seduta di laurea con l’elenco di tutti gli esami superati.  Uno scrutinio eseguito anni dopo però ha smentito la certificazione.

Il TAR ha rilevato però che l’Ateneo aveva smarrito la documentazione originale e che le prove documentali iniziali certificavano lo svolgimento degli esami Erasmus. Illegittimo quindi porre a carico della ricorrente l’assenza di documentazione e farne derivare il mancato superamento degli esami. Il transcript of records dell’Ateneo spagnolo, inoltre, non è stato considerato idoneo a supportare l’annullamento della laurea. Il TAR ha ritenuto illegittimo considerare non superati gli esami non rientranti nel programma Erasmus, a fronte della “disordinata gestione dei fascicoli” da parte dell’Ateneo barese e in assenza di prova piena. Quanto all’ipotesi della verbalizzazione irregolare dei due esami il TAR ha statuito che trattasi si errore materiale.

Registrazione esami illegittima: mancato riscontro documentale

L’Università  ha appellato la sentenza, contestando l’errore del TAR nell’attribuire valore di prova fidefacente alla registrazione degli esami nel libretto informatico Esse3. Trattasi di una mera operazione informatica che richiede una previa valutazione e convalida del Consiglio di Facoltà sulla base della documentazione fornita dall’Ateneo straniero. Confrontando i learning agreements, i transcript of records e le risultanze del Consiglio di Facoltà, è emerso “con certezza” che per alcuni esami la registrazione in Esse3 era illegittima per mancanza di riscontro documentale e convalida. Errato ritenere che l’annullamento della laurea si fondi su un’ipotesi di contraffazione. La decisione si basa piuttosto sull’accertamento documentale che otto esami non erano stati sostenuti in Erasmus né convalidati dal Consiglio di Facoltà. L’Ateneo appellante ha criticato la valutazione del TAR riguardo al documento emesso dall’Università di Valladolid in risposta alla richiesta di documentazione post-smarrimento del libretto. Il nuovo transcript of records spagnolo è risultato coerente con quelli dell’epoca e con il verbale del Consiglio di Facoltà dell’8 marzo 2010. La laureata non disponeva di documenti (learning agreements, transcript of records e verbali di convalida) in grado di dimostrare il superamento degli otto esami mancanti. La nullità della laurea è quindi una conseguenza logica della mancanza di prova del completamento del corso di studi.

Laurea invalida: non provato il superamento degli esami

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Università e ha dichiarato la laurea invalida. La dichiarazione di nullità del diploma di laurea deve quindi ritenersi legittima. La stessa si basa sulla mancanza di documentazione comprovante il superamento degli otto esami registrati come “Erasmus”. La documentazione fornita dall’Università spagnola e dall’Ateneo di Bari non provano il superamento degli otto esami presenti nell’applicazione informatica.

Cruciale il rilievo che, ai sensi dell’art. 14 del regolamento didattico interno, il riconoscimento del Consiglio di Facoltà è imprescindibile per la validità degli esami Erasmus. Il verbale agli atti recava il riconoscimento degli esami sostenuti dalla ricorrente, ma in esso non figuravano gli otto esami contestati dall’Università di Bari. Questa circostanza, per il Consiglio di Stato, implica l’assenza dei necessari transcript of records dall’Ateneo estero. L’ipotesi di smarrimento, prospettata dalla laureata, è di “improbabile verificazione” e non supportata da elementi vincolanti.

Di conseguenza non può essere attribuito alcun valore alla mera registrazione degli esami sul libretto informatico della ricorrente. Questa presuppone infatti il previo riconoscimento da parte del Consiglio di Facoltà. Le ricerche condotte dall’Università di Valladolid, su richiesta dell’Ateneo barese, hanno confermato l’assenza degli otto esami contestati nei “copies of the original Transcripts of Records”. La dichiarazione di nullità della laurea deve pertanto ritenersi legittima. È stato provato in positivo che la laureata non aveva mai sostenuto e superato gli otto esami.

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cram down fiscale

Cram down fiscale  Cram down fiscale: che cos’è, per quali procedure di ristrutturazione del debito è previsto e quali vantaggi presenta

Cos’è il cram down fiscale

Il cram down fiscale è un’operazione “forzata” che riguarda le procedure di negoziazione dei crediti. Questo perché l’omologazione della proposta da parte del Tribunale si verifica nonostante il voto contrario o l’inerzia dell’Erario e degli Enti previdenziali creditori. L’espressione inglese cram down significa infatti “inghiottire a forza, buttare giù”.

Nel nostro ordinamento diverse disposizioni di legge prevedono il cram down fiscale in varie procedure. Vediamole distintamente.

Cram down fiscale e legge fallimentare

La legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 2679) prevede l’omologazione forzata del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Concordato preventivo  

Il riferimento normativo è l’articolo 180. In base al comma 4 di questa norma il Tribunale può omologare il concordato preventivo anche se manca l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Questa possibilità si concretizza quando tale adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste dall’articolo 177 (maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono presenti diverse classi di creditori occorre la maggioranza delle classi) e anche quando sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento per la predetta amministrazione o enti è ritenuta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Accordi di ristrutturazione del debito

L’altra norma della legge fallimentare che si occupa di cram down fiscale è l’articolo 182 bis. Il Tribunale, una volta risolte eventuali opposizioni, ha la facoltà di omologare l’accordo di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali obbligatori. Questa possibilità si concretizza a condizione che il loro consenso sia determinante per il raggiungimento della percentuale del 60% richiesta per l’accordo. Inoltre, è necessario che la proposta di soddisfacimento destinata a tali enti pubblici sia più vantaggiosa rispetto a ciò che otterrebbero in caso di alternativa liquidatoria, valutazione basata anche sulle risultanze della relazione del professionista.

Cram down fiscale e legge sul sovraindebitamento

Il cram down fiscale è contemplato anche dalla legge n. 3/2012, che si occupa anche della composizione della crisi da sovraindebitamento.

Accordo di composizione della crisi

L’articolo 12 di questa legge, al comma 3 quater prevede che il Tribunale possa comunque approvare l’accordo di composizione della crisi, anche se l’amministrazione finanziaria non ha aderito. Questa possibilità si verifica quando il consenso dell’amministrazione è decisivo per raggiungere le percentuali di voto previste dall’articolo 11, comma 2 (60%). Inoltre, l’approvazione è concessa solo se la proposta di soddisfacimento per l’amministrazione finanziaria, valutata anche sulla base della relazione dell’organismo di composizione della crisi, risulta più vantaggiosa rispetto all’alternativa di una liquidazione.

Cram down fiscale e Codice della Crisi e dell’insolvenza

Il cram down fiscale interessa anche il concordato minore e il concordato preventivo disciplinati dal Codice della Crisi e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019).

Concordato minore

L’articolo 80 del Codice della crisi e dell’insolvenza, al comma 3 prevede che il giudice possa omologare il concordato minore anche se l’amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali e assistenziali obbligatori non hanno dato la loro adesione. Questa possibilità si verifica quando il loro consenso è cruciale per raggiungere la percentuale richiesta dall’articolo 79, comma 1 (maggioranza dei crediti ammessi). Un’altra condizione è che la proposta di soddisfacimento per l’amministrazione o gli enti, basandosi anche sulle specifiche risultanze della relazione dell’OCC, sia più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

Concordato preventivo

Per quanto riguarda infine il concordato preventivo, l’art. 112 del Codice della crisi e dell’insolvenza al comma 2 prevede che nel concordato in continuità aziendale, qualora una o più classi di creditori non siano d’accordo con la proposta, il Tribunale possa comunque procedere all’omologazione. Questo avviene su richiesta del debitore o, se ci sono proposte concorrenti, con il suo consenso (a meno che l’impresa non superi specifici requisiti). L’omologazione è possibile a condizione che ricorrano contemporaneamente diverse condizioni.

  • Il valore di liquidazione deve essere distribuito rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione.
  • Il valore che eccede quello di liquidazione deve essere distribuito in modo che i crediti delle classi dissenzienti ricevano un trattamento complessivamente non inferiore a quello delle classi dello stesso grado e più vantaggioso rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fatte salve specifiche disposizioni.
  • È fondamentale che nessun creditore riceva un importo superiore al proprio credito effettivo.
  • Infine, la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una di queste sia composta da creditori con diritti di prelazione. In assenza di un’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta può essere comunque omologata se approvata da almeno una classe di creditori che riceverebbe un importo non integrale del proprio credito e che verrebbe soddisfatta, in tutto o in parte, se l’ordine delle cause legittime di prelazione fosse applicato anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Vantaggi del cram down fiscale

Il cram down fiscale presenta indubbi vantaggi.

  • L’impresa ha la possibilità di omologare un piano di risanamento anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS. Prima del “cram down”, il dissenso dell’ente pubblico, spesso titolare di crediti consistenti, poteva bloccare intere procedure di risanamento, portando l’impresa alla liquidazione.
  • Il superamento del “veto” dell’amministrazione finanziaria favorisce la continuità dell’attività d’impresa. Evitare la liquidazione significa salvaguardare posti di lavoro, know-how, asset produttivi e il valore economico complessivo dell’azienda, con ricadute positive sull’economia.
  • Sapere che il dissenso del creditore pubblico non è un ostacolo insormontabile offre maggiore certezza e incentivo agli altri creditori (banche, fornitori, ecc.) a aderire al piano di ristrutturazione, perché aumenta le probabilità di successo dell’operazione.
  • Sebbene l’amministrazione finanziaria possa non ricevere il credito per intero, il “cram down” impone che il trattamento proposto sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Questo significa che lo Stato e gli enti previdenziali recuperano comunque una parte del credito, cosa che non avverrebbe, o avverrebbe in misura minore, in caso di fallimento o liquidazione giudiziale.

 

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benefici previdenziali

Benefici previdenziali lavoratori invalidi: guida breve Benefici previdenziali lavoratori invalidi: una breve guida sulle agevolazioni previste dal nostro ordinamento

Benefici previdenziali per i lavoratori invalidi

Il nostro ordinamento prevede diversi benefici previdenziali per i lavoratori invalidi. Queste hanno il pregio di agevolare l’ accesso alla pensione e, in alcuni casi, di fornire maggiorazioni contributive. L’obiettivo finale è di supportare i lavoratori più vulnerabili.

Pensione di vecchiaia anticipata

I lavoratori dipendenti di datori privati con un’invalidità superiore all’80% possono chiedere di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata.

I requisiti necessari per avere diritto questa agevolazione sono:

  • età anagrafica di 61 anni (uomini) e di 56 anni (donne);
  • almeno 20 anni di contributi.

Raggiunti i requisiti, occorre attendere 12 mesi. Questa misura è riservata ai dipendenti privati con contributi al 31 dicembre 1995. L’invalidità viene valutata secondo la Legge n. 222/1984.

Benefici previdenziali lavoratori invalidi: APE sociale

L’APE Sociale è una misura prevista per quei lavoratori che si trovano in condizioni di fragilità. Questa agevolazione si può chiedere a 63 anni e 5 mesi di età, se in possesso di 30 anni di contributi, in presenza di un’invalidità pari o superiore al 74%. Le donne beneficiano anche di una riduzione di 1 anno per ogni figlio (fino a massimo di 2 anni) sul requisito contributivo.

Pensione anticipata lavoratori precoci

I lavoratori precoci (almeno 12 mesi di contributi effettivi prima dei 19 anni) possono andare in pensione con soli 41 anni di contributi se hanno un’invalidità pari o superiore al 74%.

Benefici previdenziali lavoratori invalidi: opzione donna

Tra i benefici previdenziali per i lavoratori invalidi opzione donna consente alle lavoratrici con una invalidità pari o superiore al 74% di accedere alla pensione anticipata. La misura può essere richiesta dalle donne in possesso di 35 anni di contributi e 61 anni di età, accettando un ricalcolo contributivo dell’assegno. L’età si riduce di 1 anno per figlio (max 2 anni).

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è prevista in favore dei lavoratori del settore privato che abbiano perso totalmente e permanentemente la capacità lavorativa. Questa agevolazione richiede il raggiungimento del requisito contributivo minimo di 5 anni (di cui 3 negli ultimi 5 anni). Questa misura è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Nel settore pubblico, l’inabilità che comporta la corresponsione della pensione prevede la dispensa dal servizio.

L’inabilità si può configurare in due diverse modalità.

  • Inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa (L. 335/95): richiede 5 anni di contributi (3 nel quinquennio precedente) e l’impossibilità totale e permanente di svolgere qualsiasi lavoro.
  • Inabilità assoluta alla mansione o a proficuo lavoro riguarda l’inidoneità assoluta e permanente alla propria mansione (dopo 15/20 anni di servizio a seconda dell’ente datore) o a svolgere un lavoro proficuo (dopo 15 anni di servizio).

Vuoi approfondire? Allora leggi Pensione di inabilità

Assegno ordinario di invalidità 

L’assegno ordinario di invalidità è previsto sempre per i lavoratori del settore privato con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo. Come previsto per la pensione di inabilità è necessario essere in possesso di almeno 5 anni di contributi (di cui 3 negli ultimi 5 anni).

Maggiorazione contributiva di 2 mesi all’anno

I lavoratori dipendenti che presentano un’ invalidità superiore al 74% o che siano sordomuti hanno diritto a 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivo presso amministrazioni pubbliche o aziende private, fino a un massimo di 5 anni aggiuntivi. Questo beneficio è utile per il diritto e la misura della pensione (nel sistema retributivo), ma non per il calcolo della quota contributiva. Si applica solo ai periodi di lavoro dipendente.

responsabilità erariale

Responsabilità erariale: in vigore la legge Responsabilità erariale: in vigore la legge di conversione che ha prorogato al 31 dicembre 2025 la limitazione alle ipotesi dolose

Responsabilità erariale: in GU la legge di conversione del dl 68

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 5 luglio 2025 la legge n. 100/2025 di conversione del decreto legge n. 68/2025 sulla responsabilità erariale che aveva ricevuto il via libera della Camera nella giornata dell’1 luglio scorso. Il testo differisce fino alla fine del 2025 il termine previsto dal dl n. 76/2020 in materia di limitazione della responsabilità erariale, alle ipotesi dolose. In Gazzetta anche il testo coordinato del dl n. 68/2025 e della relativa legge di conversione.

Responsabilità erariale: prorogata la disciplina speciale

In particolare il decreto n. 68/2025 differisce dal 25 aprile 2025 fino al 31 dicembre 2025 il termine indicato nel co. 2 dell’art. 21 del decreto legge n. 60/2020. Si ricorda che questo decreto, emanato durante la pandemia, aveva introdotto una deroga temporanea alla disciplina della responsabilità erariale, limitandola alle ipotesi dolose.

La norma, nella formulazione contenuta nell’articolo 21. co. 2 così disponeva: “1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.”. 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.”

Efficacia retroattiva della deroga

Il decreto 68/2025 prevede inoltre l’efficacia retroattiva della disciplina, stabilendo che il regime derogatorio si applichi anche ai fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia il 12 maggio 2025.

Responsabilità erariale: cos’è

Si ricorda in breve che la responsabilità per danno erariale si configura ogni volta che un soggetto che agisce nella sua qualità di dipendente pubblico causa un danno alla pubblica amministrazione a causa di una gestione non efficiente o attraverso un uso inadeguato delle risorse.

L’art. 1 della legge n. 241/1990, che disciplina il procedimento amministrino, prevede infatti che l’attività amministrativa debba rispettare i principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

La competenza giurisdizionale a giudicare i casi di responsabilità erariale è di competenza esclusiva della Corte dei Conti, che svolge funzioni consultive, amministrative, di controllo, ma anche di tipo giurisdizionale in materia di contabilità pubblica.

 

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dl infrastrutture 2025

Dl infrastrutture 2025: cosa prevede Il Dl infrastrutture 2025 prosegue il suo percorso in Parlamento per la conversione in legge. Tra le novità il censimento degli autovelox

Dl infrastrutture 2025

Il Dl infrastrutture 2025 n. 73 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 21 maggio 2025 continua il suo iter di conversione in legge. Dal 3 luglio 2025 il testo è in corso di esame in Commissione. Il decreto reca misure finalizzate a “garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.”

Il testo si composto da 17 articoli dal contenuto variegato. Vediamo le misure più importanti.

Opere pubbliche e contratti

Modificata e integrata la normativa sulla ripresa dell’attività per la creazione del Ponte di Messina. Il Codice dei Contratti pubblici viene modificato in diversi punti e viene introdotto ex novo l’art. 46 bis nel Codice della protezione civile, contenuto nel decreto legislativo n. 1/2018.

il testo introduce la normativa transitoria che si occupa della verifica sismica degli uffici pubblici per interpretare  correttamente i termini “normale affollamento” e “affollamento significativo”.

Applicazione in deroga della disciplina sulla revisione dei prezzi contenuta nel Codice dei Contratti pubblici ai contratti di lavori (termine di presentazione delle offerte dal 01.07.2023 al 31.12.2023).

Trasporti e strade

L’articolo 3 del dl infrastrutture 2025 si occupa della disciplina dell’autotrasporto, mentre l’articolo 4 dei tempi di attesa per le operazioni carico e scarico. Il testo conferisce all’Autorità garante per la concorrenza poteri di diffida e sanzionatori in caso di violazione dei contratti pubblici di trasporto merci su strada. Stanziati nuovi fondi per rendere più moderno il settore dell’autotrasporto.

L’art. 5 interviene sulla disciplina della Motorizzazione civile con il fine di migliorane la sicurezza gestionale e informatica.

Dal 2026 al 2041 vengono autorizzate diverse spese per le attività necessarie all’affidamento del contratto Intercity. Spese autorizzate anche per la Gestione governativa della ferrovia Circumetnea.

Diventa facoltativa la scelta di fissare livelli massimi delle tariffe da parte delle compagnie aeree nei confronti di certi passeggeri, per evitare il rialzo dei prezzi.

Previsti interventi di riparazione delle reti stradali di interesse nazionale di competenza dell’ANAS presenti nelle zone alluvionate e terremotate dell’Emilia, delle Marche e della Toscana.

Concessioni demaniali e mare

Disposto l’aggiornamento dei canoni per le concessioni balneari mediante l’indice dei prezzi della produzione industriale in determinate ipotesi.

La Commissione tecnico-consultiva competente opererà presso l’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque.

Si autorizzano in favore della  società RAM le spese necessarie per l’economia del mare, per il trasporto marittimo e fluviale e per l’assunzione di nuovo personale.

Concessioni autostradali

L’Articolo 11 modifica la legge sulle concessioni autostradali (L. 193/2024) per:

  • chiarire il valore di subentro;
  • obbligare all’adeguamento;
  • rinviare al sistema tariffario ART;
  • permettere lavori transitori;
  • armonizzare le procedure.

Dl infrastrutture 2025: energie rinnovabili

L’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 190/2024 (TU FER) modifica la normativa sulle aree per impianti a energie rinnovabili (FER), in particolare quelle di accelerazione, per allinearsi alle direttive europee.

Misure per lo sport

L’amministratore delegato della società infrastrutture Milano Cortina rivestirà il ruolo di commissario straordinario per l’esecuzione di alcuni interventi necessari  allo svolgimento di Giochi Olimpici 2026.

Per il 2025 è previsto lo stanziamento di 5,25 milioni di euro per la Federazione Sportiva nazionale – ACI.

Dl infrastrutture 2025: novità autovelox

Le Commissioni VIII Ambiente e IX trasporti hanno approvato un emendamento che prevede una sorta di censimento degli autovelox in uso. L’emendamento si propone di individuare il numero degli autovelox effettivamente in uso, individuare quelli non conformi e comprendere quale impatto hanno sulla sicurezza dei cittadini le nuove regole che riguardano l’omologazione di questi strumenti.

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contrassegno identificativo

Contrassegno identificativo monopattini: il decreto del Mit Contrassegno identificativo monopattini elettrici: il decreto del MIt del 27.06.2025 ne definisce le caratteristiche e le combinazioni alfanumeriche

Contrassegno identificativo monopattini elettrici

Nella giornata di venerdì 27 giugno 2025 il Ministero della infrastrutture ha emanato il decreto n. 210  del 27 giugno 2025  che contiene la disciplina dei contrassegni identificativi dei monopattini elettrici.

Come disposto dall’art. 1 del provvedimento, il decreto disciplina:

  • la stampa dei contrassegni affinché gli stessi siano uniformi e inalterabili, per garantire la sicurezza (Allegato A)
  • i criteri da seguire per formare le varie combinazioni di numeri e lettere dei contrassegni, affinché ogni combinazione identifichi un solo monopattino (Allegato B).

Il decreto, una volta pubblicato sulla GU, entrerà in vigore decorso il termine di 15 giorni.

Contrassegno identificativo: caratteristiche

Il contrassegno identificativo di ogni monopattino:

  • è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
  • è personale, nel senso che la targa identifica la persona e non il monopattino;
  • ha una forma rettangolare (50 mm x 60 mm);
  • è stampato su un supporto in plastica adesivo e non rimovibile;
  • ha lo sfondo bianco mentre i caratteri sono neri;
  • contiene l’emblema dello Stato;
  • non può essere manomesso o contraffatto;
  • deve essere posizionato sul parafango posteriore del monopattino in modo che sia visibile e permanente. In assenza del parafango, deve essere posizionato nella parte anteriore del piantone a un’altezza compresa tra i 20 cm e 1,20 m dal suolo.

La previsione della “targa” per i monopattini elettrici mira a tutelare le vittime di incidenti causati dall’uso improprio del monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo permetterà infatti di risalire al proprietario e quindi al corresponsabile, anche nel caso in cui il monopattino sia condotto da un altro soggetto.

Combinazioni alfanumeriche dei contrassegni

Per quanto riguarda invece le combinazioni alfanumeriche, l’allegato B del decreto prevede che il contrassegno debba riportare tre lettere e tre numeri.

Prossimo passo: obbligo assicurativo

L’obbligo del contrassegno identificativo arriva dopo l’obbligo di indossare il casco a bordo del monopattino. Il prossimo passo prevede l’introduzione dell’obbligo assicurativo anche per questi mezzi a propulsione elettrica.

 

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fine vita

Fine vita: analisi del testo base Fine vita: redatto il testo base, che contiene le disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita

Testo base sul fine vita

Sul fine vita, al Senato, è stato redatto il testo base, che riunisce diversi disegni di legge. Il testo unificato, composto da 4 articoli, contiene le disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Analizziamo uno a uno gli articoli del testo, che hanno suscitato critiche e polemiche.

Diritto alla vita: inviolabile e indisponibile

Il comma 1 del primo articolo contiene una disposizione di principio che sancisce il diritto alla vita in quanto presupposto fondamentale di tutti i diritti della persona. Segue poi la disposizione che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare la vita di ogni individuo indiscriminatamente. Non rilevano, infatti, l’età, il sesso, la condizione di salute, personale o sociale. Il comma 2 sanziona, infine, con la nullità tutti gli atti di natura civile o amministrativa che dovessero contrastare con questi principi.

Fine vita: novità per il reato di istigazione o aiuto al suicidio

L’articolo 2 interviene sul secondo comma dell’articolo 580 c.p., che al comma 1 punisce con la reclusione fino a 12 anni la condotta di chi determina altri al suicidio, ne rafforza il proposito o ne agevola l’esecuzione in qualsiasi modo, se il suicidio avviene.

Il nuovo comma 2 della norma, in base al testo base, prevede la non punibilità del soggetto agente, in presenza di circostanze specifiche:

  • il proposito del fine vita deve essersi formato in modo libero, autonomo e consapevole;
  • il soggetto che intende porre fine alla propria vita deve essere maggiorenne e pienamente capace di intendere e di volere;
  • lo stesso deve essere stato inserito in un percorso di cure palliative e tenuto in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali;
  • il soggetto deve essere affetto da una malattia irreversibile che gli causa sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili;
  • le sue condizioni devono essere state accertate da un apposito Comitato.

Cure palliative: piani di potenziamento

L’articolo 3 si occupa delle cure palliative, modificando il comma 4-bis dell’articolo 5 della legge n. 38/2010. Questa la formulazione potenziale della norma (modifiche in grassetto): “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l’anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata e di garantire l’integrale utilizzo, per le finalità di cui alla presente legge, delle somme di cui all’articolo 12, comma 2. Il monitoraggio dell’attuazione del piano è affidato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. Eventuali residui delle somme di cui all’articolo 12, comma 2, non utilizzati per le finalità di cui alla presente legge, sono in ogni caso restituiti allo Stato e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge”.

AGENAS: analisi dei piani

Dopo questo comma è previsto l’inserimento di altri tre commi.

Il comma 4-ter prevede che l’AGENAS istituisca un osservatorio per analizzare i piani regionali di potenziamento delle cure palliative (domiciliari e pediatriche). Ogni anno, inoltre, l’AGENAS dovrà inviare una relazione a diverse autorità (Presidente del Consiglio, Ministro della Salute, Presidenti di Senato e Camera) indicando le regioni che non hanno presentato tali piani o non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati l’anno precedente.

Il comma 4-quater, invece, dispone che in caso di mancata presentazione del piano da parte di una regione entro 30 giorni dalla relazione AGENAS, il Governo nomini un commissario ad acta fino al raggiungimento dello standard. Se poi la regione non dovesse raggiungere gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative dell’anno precedente, il Ministro della Salute è tenuto a concedere un termine di massimo sei mesi; se l’inadempimento dovesse persistere, è prevista la nomina governativa di un Commissario.

Il comma 4-quinques chiarisce, infine, che alle novità contenute nei due commi precedenti si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri.

Comitato nazionale di valutazione fine vita

L’articolo 4 del testo base interviene sulla legge n. 833/1978, che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, aggiungendo l’art. 9-bis, che disciplina il Comitato nazionale di valutazione, un organo cruciale che fornisce un parere obbligatorio sulla presenza dei requisiti per l’esclusione della punibilità in casi specifici (riferiti all’articolo 580, terzo comma, del codice penale).

Composizione del comitato

La composizione del Comitato prevede la presenza di sette membri esperti: un giurista, un bioeticista, un medico anestesista-rianimatore specializzato in terapia del dolore, un medico specialista in cure palliative, uno psichiatra, uno psicologo e un infermiere. Questi professionisti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che designa anche presidente, vicepresidente e segretario. La durata in carica dei membri è di cinque anni, con la possibilità di due rinnovi. L’incarico è gratuito.

Fine vita: verifica requisiti di non punibilità

Qualora un cittadino maggiorenne e capace di intendere e di volere presenti una richiesta di verifica dei requisiti di non punibilità, il Comitato deve acquisire il parere non vincolante di uno specialista della patologia del richiedente. Se la richiesta include l’uso di farmaci “off label”, è necessario anche il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale. Il Comitato ha sessanta giorni di tempo dalla richiesta per esprimersi, potendo disporre possibili proroghe in caso di necessità o di acquisizione dei pareri. Le norme generali sul procedimento amministrativo non si applicano in questo contesto e per svolgere le sue funzioni, il Comitato si avvale delle strutture del Ministero della Salute, senza oneri aggiuntivi. La richiesta presentata al Comitato potrà essere ritirata in qualsiasi momento dall’interessato. Se il Comitato dovesse accertare l’assenza dei requisiti, una nuova richiesta potrebbe essere presentata solo se si dimostra la successiva sussistenza degli stessi, e comunque non prima di centottanta giorni. Il parere rilasciato dal Comitato sarà valutato dall’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione della non punibilità.

Pur riconoscendo le competenze del Comitato, il personale, le strumentazioni e i farmaci del Servizio Sanitario Nazionale non potranno essere impiegati per facilitare l’esecuzione di quanto previsto dall’articolo 580 del codice penale.

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telemarketing molesto

Telemarketing molesto: addio dal 19 agosto Telemarketing molesto: dall'Agcom una delibera prevede il blocco delle chiamate illegittime in due tappe: dal 19 agosto e dal 19 novembre 2025

Stop al telemarketing molesto dal 19 agosto 2025

Dal 19 agosto 2025 primo stop al telemarketing molesto. Lo ha stabilito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 106/25/CONS, datata 30 aprile, ma pubblicata il 19 maggio 2025.

Con questa decisione l’Autorità ha approvato un regolamento che si pone l’obiettivo di assicurare la massima trasparenza in relazione alle offerte dei servizi di comunicazione elettronica e al numero chiamante.

Al provvedimento dell’Autorità sono allegati 5 documenti, tra i quali si segnalano i seguenti:

Lotta al Cli spoofing

La lotta al CLI spoofing arriva dopo che il Registro delle opposizioni e il Codice di Condotta per gli operatori non sono riusciti a impedire a soggetti illegittimi di ricorrere a numerazioni simulate italiane, chiamando da reti estere.

La pratica del CLI spoofing, come definito dal rapporto ECC 338 sullo Spoofing del giugno 2022 consiste infatti nella “tecnica che consente alla parte originaria e/o a qualsiasi operatore di rete che gestisce la chiamata o il messaggio di manipolare le informazioni visualizzate nel campo CLI con l’intenzione di ingannare la parte ricevente o gli operatori di rete che intervengono nella gestione della chiamata o del messaggio, facendogli credere che la chiamata o il messaggio provengano da un’altra persona, entità o posizione.”

Due tappe per il contrasto al telemarketing molesto

Per combattere la pratica del CLI spoofing l’Autorità ha deciso di intervenire per step.

  • Dal 19 agosto 2025 gli operatori devranno attivare le tecnologie necessarie per bloccare le chiamate che vengono effettuate con numeri fissi falsi.
  • Dal 19 novembre 2025 gli operatori devono invece attivarsi per disporre il blocco anche delle telefonati da numerazioni mobili simulate.

Per bloccare le chiamate si applicheranno delle tecnologie alla rete telefonica che saranno in grado di arrestare le chiamate sospette prima ancora che raggiungano il destinatario della chiamata, grazie alla capacità di questi strumenti di elaborare immediatamente i dati.

 

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