assicurazione inail studenti e docenti

Assicurazione Inail studenti e docenti: cosa copre L'Inail ha prorogato l'assicurazione gratuita per studenti e docenti delle scuole statali e non anche per l'anno scolastico 2024-2025. Vediamo quali tutele sono comprese

Assicurazione INAIL studenti e docenti 2024-2025

Prorogata  anche per l’anno scolastico 2024-2025 l’assicurazione Inail per studenti e docenti.

Lo ha stabilito l’articolo 9 del DL n. 113/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024.

Della proroga si è occupata anche la Direzione Centrale dell’INAIL nella circolare del 14 agosto 2024.

La tutela riguarda gli studenti e il personale appartenenza al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e di quella superiore.

Attività protette dall’assicurazione INAIL

Sono attività coperte dall’assicurazione Inail quelle di insegnamento e di apprendimento. La tutela riguarda gli eventi lesivi che si verificano per finalità lavorative anche qualora non siano collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata. Unico limite il rischio elettivo.

I soggetti sono quindi assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che si manifestano nei luoghi di svolgimento delle attività didattiche, di laboratorio e nelle loro pertinenze. La tutela riguarda le attività interne ed esterne come viaggi, visite, uscite didattiche emissioni senza limite di orario purché organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelli complementari, preliminari e accessorie all’insegnamento. Il personale docente è tutelato anche contro gli infortuni in itinere.

Assicurazione INAIL: nessun adempimento per le scuole statali

La circolare precisa che per l’operatività della tutela assicurativa le scuole e gli istituti d’istruzione non sono tenuti ad alcun tipo di adempimento. Il soggetto assicurante non deve versare il premio, ma ha solo l’obbligo di rimborsare l’Inail per le prestazioni eventualmente erogate ai soggetti infortunati.

Importo premio studenti scuole non statali

Per la copertura assicurativa Inail degli studenti delle scuole non statali è previsto invece il pagamento del premio che, a decorrere dal 1° luglio 2024, è pari a Euro 10,40.

L’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024 risulta invece di Euro 10,05 dopo la rivalutazione disposta del decreto del Ministero del Lavoro n. 114 del 5 luglio 2024.

processo penale telematico

Processo penale telematico: nuove regole dal 30 settembre Processo penale telematico: dal 30 settembre in vigore le nuove specifiche tecniche per il deposito di atti e allegati

Dal 30 settembre efficaci le nuove specifiche tecniche

Novità in arrivo per il processo penale telematico. Emanate le specifiche tecniche previste dal comma 1 dell’art. 34 del DM n. 44/201, modificato dal DM n. 217/2023.

Il testo contiene 31 articoli, di questi gli articoli 15, 18, e 19 riguardano nello specifico il processo penale.

Processo penale telematico: requisiti dell’atto penale

L’articolo 15 delle specifiche tecniche prevede che l’atto penale da depositare in formato documento informatico debba essere in possesso di determinati requisiti. Esso deve essere:

  1. in formato PDF o PDF/A;
  2. privo di elementi attivi;
  3. il risultato della trasformazione di un documento testuale senza limiti per le operazioni di selezione e di copia di parti. Inammissibile la scansione di immagini;
  4. sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna;
  5. privo di protezione da password.

Per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è permessa la scansione di un documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 DPI.

Il documento ha la struttura PAd-ES-BES o PAd-ES Part 3 o CAdES-BES.

Le firme digitali o elettroniche certificate vanno apposte nella modalità “firme elettroniche indipendenti” o parallele. Ogni soggetto deve quindi firmare il medesimo documento con propria chiave privata senza che rilevi l’ordine di apposizione.

Portale notizie di reato: trasmissione degli atti

Gli atti e i documenti da trasmettere in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria relativi a notizie di reato avviene attraverso il PNR a cui si accede dall’indirizzo https://portalendr.giustizia.it/NdrWEB/home. 

L’art. 18 al comma 2 descrive la procedura di abilitazione dei referenti interni agli uffici del PM.

Il comma 3 descrive la procedura di abilitazione dei referenti del PNR degli uffici fonte.

Il comma 4 infine descrive la procedura di abilitazione degli operatori degli uffici fonte.

Gli atti in forma di documento informatico devono rispettare i requisiti sopra indicati nell’articolo 15, mentre gli allegati possono essere inviati nei formati indicati nell’articolo 16, validi anche per il processo civile.

Previsto un meccanismo di generazione della ricevuta di accettazione e la possibilità di visionare lo stato della comunicazione, come dettagliato dai commi 13 e 14 dell’articolo 18.

Trasmissione atti da parte di avvocati e praticanti

L’articolo 19 disciplina le modalità di trasmissione degli atti da parte dei soggetti abilitati esterni al procedimento penale. Devono intendersi come soggetti esterni coloro che sono iscritti al ReGIndE e che sono avvocati, praticanti a abilitati, avvocati di enti pubblici e funzionari di enti pubblici, questi ultimi limitatamente a coloro che appartengono all’Avvocatura di Stato.

Questi soggetti possono trasmettere gli atti in forma di documenti informatico (art. 15) e gli allegati nei formati indicati dall’articolo 16 mediante il PDP, a cui si accede dal seguente indirizzo https://pst.giustizia.it tramite l’area riservata.

La dimensione massima di ogni deposito relativa ad atti e allegati e di 60 MB per ogni file con un massimo di 600 MB per il deposito complessivo.

Processo penale telematico: esiti del deposito

Conclusa la trasmissione dell’atto nel rispetto dei requisiti indicati dai commi 3, 4, 5 e 6 di cui all’art. 19 il PDP, una volta conclusa la procedura, genera la ricevuta di accettazione del deposito, scaricabile in formato PDF e comunque a disposizione del difensore sul PDP.

Il difensore può verificare inoltre lo stato del deposito dalla sezione “consultazione depositi.”

Il deposito può restituire diversi esiti: inviato, in transito, accettato, in verifica, rifiutato, errore tecnico, in questi ultimi tre casi il sistema comunica che si è verificata un’anomalia bloccante.

Qualora sia necessario provvedere a un nuovo deposito il difensore viene informato tramite il messaggio di stato del deposito.

pagamenti avvisi bonari

Avvisi bonari: dal 1° settembre il fisco batte cassa Pagamenti avvisi bonari: dal 1° settembre ripartono le notifiche, il 4 settembre invece scadono i termini sospensivi

Pagamenti avvisi bonari: notifiche dal 1° settembre

Pagamenti avvisi bonari alle porte. Dal 1° settembre ripartono le notifiche delle comunicazioni delle irregolarità e dei risultati dei controlli formali.

Il Decreto legislativo n. 1/2024

Lo prevede il decreto legislativo n. 1/2024 sulla razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Il testo, pubblicato sulla GU il 12/01/2024, però ha anche:

  • semplificato la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e i pensionati;
  • esteso il modello della dichiarazione dei redditi semplificato, previsto finora per le persone fisiche, a tutti coloro che non sono titolari di partita Iva;
  • eliminato la certificazione unica per i forfettari e i soggetti in regime di vantaggio;
  • modificato la scadenza per i versamenti rateali delle imposte;
  • semplificato i modelli per le dichiarazioni IVA e IRAP e le dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta;
  • semplificato gli adempimenti tecnici relativi ai trasferimenti immobiliari.

Pagamento avvisi bonari: sospensione degli invii

L’articolo 10 del dlgs n. 1/2024 prevede che, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, la sospensione dellinvio dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre di determinati atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta nello specifico:

  • delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (art. 36 bis DPR n. 600/1973 e art 54 bis DPR n. 633/1972);
  • delle comunicazioni degli esiti dei controlli formali (8 art. 36 ter DPR n. 600/1973);
  • delle comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata (art. 1 co. 412 della legge n. 311/2004);
  • inviti all’adempimento (art. 1 commi 634-636 legge n. 190/2014).

Casi di indifferibilità e urgenza

La norma contempla un’eccezione alla sospensione delle notifiche degli atti indicati nei casi di indifferibilità e urgenza. Sulla questione è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2024. Nel documento l’Agenzia ha chiarito che costituiscono casi di indifferibilità e urgenza quelli che richiedono una deroga al regime ordinario sulla sospensione. Nello specifico la sospensione non si applica nelle seguenti ipotesi:

  • quando sussiste un pericolo per la riscossione (mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto che pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione o decadenza in materia di riscossione con il rischio di pregiudicare il recupero delle somme);
  • quando l’invio riguarda la comunicazione di atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato (art. 311 c.p.p);
  • quando l’invio riguarda la comunicazione di atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione al passivo.

Leggi anche Stop comunicazioni del fisco ad agosto e dicembre

Sospensione: effetti negativi scongiurati

Per scongiurare gli effetti negativi che sarebbero potuti derivare dalla sospensione estiva delle notifiche l’Agenzia delle Entrate a giugno e luglio ha condensato l’invio degli atti. Il tutto a discapito degli studi professionali proprio nel periodo di ulteriori e importanti scadenze fiscali.

Pagamento avvisi bonari dal 5 settembre

Se dal 1° settembre ripartono le notifiche dal 5 settembre ripartono i pagamenti degli avvisi bonari. Lo prevede il co. 17 dell’art. 7 quater del dl. n. 193/2016, che prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di 30 giorni per il pagamento delle somme che il contribuente deve versare, perché risultanti dai controlli automatici, formali e dalle liquidazioni delle imposte dei redditi soggetti a tassazione separata.

ius scholae

Ius scholae: cos’è e perché se ne parla Ius scholae: il dibattito è ancora aperto sul criterio di attribuzione della cittadinanza legato al percorso di studio e di formazione dello straniero

Ius scholae al centro del dibattito

Lo ius scholae è di nuovo al centro del dibattito politico. Il segretario di Forza Italia, nonché Ministro degli Esteri Tajani ribadisce la sua apertura agli immigrati e al riconoscimento della cittadinanza in base al criterio dello ius scholae. L’intenzione è quella di presentare la propria proposta di legge in autunno. Le proposte di legge presentate negli ultimi anni sull’argomento però non mancano.

Quella che incontra il maggior favore pare essere quella della senatrice Malpezzi.

Vediamo che cosa prevede e come i cittadini stranieri, al momento, possono acquisire la cittadinanza italiana.

Ius scholae: entro 12 anni e con 5 anni di studi

Per tale proposta, lo straniero può acquisire la cittadinanza italiana se vengono soddisfatte precise condizioni.

Lo straniero deve:

  • essere nato in Italia o deve avervi fatto ingresso entro i 12 anni di età;
  • risiedere legalmente nel nostro Paese;
  • aver frequentato regolarmente per almeno 5 anni uno o più cicli di istruzione scolastica o di formazione professionale.

Il disegno di legge si ispira a una proposta di legge che era stata presentata da Laura Boldrini e che prevedeva anche lo ius soli, con l’obiettivo di riconoscere la cittadinanza ai nati sul suolo italiano.

Ius scholae: le ragioni della proposta

Il riconoscimento della cittadinanza ai bambini e agli adolescenti stranieri si pone l’obiettivo di scongiurare fenomeni di discriminazione e vulnerabilità. Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana limita il senso di appartenenza dei giovani stranieri sia al territorio che alle comunità con riflessi negativi sulla socialità e l’integrazione.

Cittadinanza: come si acquista oggi

Lo ius scholae, se diventasse legge, si andrebbe ad aggiungere ai criteri contenuti nella legge n. 91/1992 per l’acquisizione della cittadinanza.

Al momento infatti la cittadinanza si acquista in  modi diversi: per naturalizzazione, matrimonio e nascita, per discendenza.

  • Cittadinanza per naturalizzazione: è concessa dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia allo straniero maggiore di età.
  • Cittadinanza per matrimonio: si acquisisce dopo due anni di residenza dal matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana.
  • Cittadinanza per nascita: riguarda coloro che nascono da padre o madre che abbiano la cittadinanza italiana. Il minore che nasce in Italia da cittadini stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Lo stesso deve infatti dichiarare la volontà di acquisire la cittadinanza italiana dopo il compimento della maggiore età a condizione che abbia risieduto in Italia legalmente e in modo continuativo.
  • Cittadinanza per discendenza (ius sanguinis): si acquista quando uno dei due genitori è cittadino italiano.

Ius soli: tentativi di riforma falliti

Lo ius soli rappresenta un ulteriore criterio di acquisizione della cittadinanza basato sulla nascita sul suolo italiano. Negli anni tuttavia le proposte di legge che lo hanno promosso sono naufragate. Lo ius soli è un criterio che, nonostante le declinazioni più o meno temperate rispetto a quello “puro” non viene preso in considerazione quando si presenta la necessità di riformare la legge vigente.

processo civile telematico

Processo civile telematico: nuove regole dal 30 settembre Il processo civile telematico si aggiorna: deposito libero di file, pignoramenti via pec, più spazio per la busta telematica. Le nuove regole in un provvedimento del Mingiustizia

Cambiano le regole del Processo civile telematico

Nuove regole per il processo civile telematico. Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati presso il  Ministero della Giustizia il 7 agosto 2024 ha emanato nuove specifiche tecniche che riguardano il processo civile telematico e che entreranno in vigore da lunedì 30 settembre 2024.

Specifiche processo civile telematico: fonte

Le nuove specifiche tecniche del processo civile telematico attuano le previsioni contenute nell’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 21 febbraio 2011 contenente il regolamento delle regole tecniche per l’adozione, anche nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Depositi telematici di audio e video

Da fine settembre i soggetti autorizzati potranno allegare agli atti depositati telematicamente anche i documenti informatici in formato:

  • audio (.mp3; .flac, .raw; .wav; .aiff; .aife);
  • video (.mp4;. .m4v; .mov; .mpg; .mpeg; .avi);
  • testo (.pdf; .rtf; txt);
  • ipertesto (.xml; .html);
  • posta elettronica (.eml; msg);
  • compresso (.zip; .rar; .arj);
  • immagini (.jpg; .jpeg; .tif; .gif;.dcm).

Busta telematica più grande

La busta telematica raddoppia le dimensioni. Da 30 Mb si passerà quindi a 6o Mb. In questo modo si eviteranno i depositi multipli spesso necessari a causa delle dimensioni dei file.

Depositi telematici: accettazione automatica

Quando gli addetti provvederanno al deposito telematico si attiverà una procedura di accettazione automatizzata. Grazie ad alcuni controlli preliminari il sistema sarà in grado di segnalare la presenza di eventuali problemi suddivisi in tre distinte categorie:

  • Warn: segnalazione che non blocca la procedura;
  • Error: anomalia che blocca il deposito e che richiede l’intervento della cancelleria;
  • Fatal: anomalia che blocca il procedimento e che rappresenta un’anomalia non gestibile o  non gestita.

Sul deposito telematico leggi anche questa interessante nota alla Cassazione n. 16552/2024 “Pec non funzionante: nuovo deposito entro 20 giorni.”

Processo civile telematico: notifica UNEP

Gli avvocati potranno chiedere all’UNEP di provvedere alla notifica telematica a mezzo pec nei confronti del destinatario, semplificando così la procedura di notifica.

Notifica via pec e deposito della relativa prova

Gli avvocati che effettueranno le notifiche a mezzo pec dovranno provvedere poi al deposito dei documenti che dimostrano l’avvenuta operazione depositando l’atto, la ricevuta di consegna e quella di accettazione.

Richiesta copie di atti e documenti

I soggetti non abilitati potranno chiedere il rilascio di copia di atti e documenti per mezzo di un servizio disponibile nel punto  di accesso e sul PST. In questo modo il soggetto interessato potrà individuare il documento o l’atto, pagare e inviare infine la richiesta effettiva della copia. Sarà possibile anche richiedere copie di diverso tipo e in diversi formati alla cancelleria.

L’impossibilità di evadere la richiesta verrà comunicata al richiedente in modo automatico.

Rilascio di copie di atti e documenti

La copia informatica di atti e documenti verrà inviata al richiedente come allegato di un messaggio di posta elettronica certificata.

Attestazione di conformità su documento separato

Nei casi in cui sarà necessario attestare la conformità di una copia informatica l’attestazione andrà inserita in un documento in formato PDF che dovrà contenere la descrizione sintetica del documento e il nome del file. Il soggetto che compirà l’attestazione di conformità lo dovrà quindi firmare con firma digitale o elettronica qualifica.

Leggi anche Il processo telematico non è pronto per audio e video

pensione anticipata contributiva

Pensione anticipata contributiva Pensione anticipata contributiva: come uscire dal mondo del lavoro in anticipo in presenza dei requisiti richiesti dalla legge di bilancio 2024

Cos’è la pensione anticipata contributiva

La pensione anticipata contributiva consente al lavoratore di uscire dal mondo del lavoro in anticipo e di andare quindi in pensione prima del tempo previsto in via ordinaria. La legge di bilancio n. 213/2023 per l’anno 2024 ha aggiornato i requisiti necessari per potervi accedere, rendendoli più stringenti anche rispetto a quelli previsti dalla legge Fornero. Il legislatore tende in questo modo a scoraggiare l’uscita dal lavoro in via anticipata.

Pensione anticipata contributiva: requisiti

Hanno diritto alla pensione anticipata i lavoratori in possesso del requisito contributivo puro. Si tratta nello specifico di quei lavoratori che:

  • hanno iniziato a lavorare a decorrere dal 1° gennaio 1996;
  • hanno 20 anni di contributi versati (esclusi quelli figurativi);
  • hanno compiuto almeno 64 anni di età.

Grazie a questo istituto i lavoratori possono andare in pensione 3 anni prima rispetto ai 67 anni richiesti dalla legge per poter accedere alla pensione di vecchiaia e con anni di contributi dimezzati. La pensione anticipata ordinaria richiedere infatti ai lavoratori uomini il versamento di 42 anni e 10 mesi di contribuiti, alle lavoratrici donne invece 41 anni e 10 mesi di contributi versati.

Soglie di trattamento della pensione anticipata contributiva

Il comma 125 dell’articolo 1 della legge di bilancio n. 213/2023 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la soglia minima e massima di trattamento relative alla pensione anticipata contributiva. Informazioni di dettaglio sulla pensione anticipata sono contenute nella circolare INPS n. 46 del 13 marzo 2024.

Soglia minima

Per quanto riguarda la soglia minima di trattamento la legge di bilancio stabilisce che essa deve essere almeno 3 volte la misura dell’assegno sociale, che per il 2024 è di Euro 534,41. La soglia scende a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con due o più figli.

Queste quindi le soglie minime di importo:

  • 3 volte l’assegno sociale per la generalità dei lavoratori: Euro 1.603,33 euro lordi al mese;
  • 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio: Euro 1.469,25 lordi al mese;
  • 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con due o più figli: Euro 1.389, 47 lordi al mese.

Soglia massima

Fino alla maturazione dei requisiti che la legge richiede per la pensione di vecchiaia la pensione anticipata non può superare l’importo massimo mensile pari a 5 volte il trattamento minimo di pensione INPS stabilito per ogni anno che per il 2024 è di Euro 2.993,05. Questo tetto massimo vale fino alla maturazione dell’età richiesta dalla legge per la pensione ordinaria ossia 67 anni fino al 31.12.2026.

Finestra di 3 mesi

Una volta che il lavoratore abbia raggiunto i restituiti per la pensione anticipata contributiva dovrà aspettare comunque tre mesi prima di vedersi erogare la pensione.

Sistema contributivo e Gestione separata INPS

I lavoratori che hanno contributi versati al 31.12.1995 e che optano il computo presso la Gestione Separata previsto dall’art. 3 del DM n. 282/1996 possono accedere anch’essi alla pensione anticipata.

Chi opta per questo computo vede accreditarsi tutti contributi, anche di altre casse, presso la Gestione Separata. Anche in questo caso la pensione viene ricalcolata per intero con il sistema contributivo.

Per poter esercitare questa facoltà il lavoratore deve avere:

  • almeno 15 anni di contributi versati e di questi, almeno 5 devono essere stati versati dal 1.01.1996;
  • meno di 18 anni di contributi, con un minimo di uno, al 31.12.995 e almeno un mese di contributi presso la Gestione Separata.

I contributi versati presso le casse previdenziali dei professionisti non rilevano ai fini del calcolo.

 

Leggi anche Pensione anticipata e di vecchiaia: come ottenere l’assegno

decreto carceri cosa prevede

Decreto carceri: in vigore la legge di conversione La legge di conversione del decreto carceri, che vuole rendere il carcere più umano e risolvere i problemi del sovraffollamento, è stata pubblicata in GU ed è in vigore dal 10 agosto 2024. Nel testo anche il rinvio del tribunale della famiglia

Decreto carceri: più agenti e misure per il sovraffollamento

La legge n. 112/2024 di conversione del decreto Carceri, dopo il sì definitivo della Camera sul ddl già approvato dal Senato, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 10 agosto 2024.

Il testo prevede misure urgenti, soprattutto in ambito penitenziario e rinvia di un anno l’entrata in vigore del Tribunale delle persone e della famiglia previsto dalla Riforma Cartabia.

Ecco le principali novità:

Assunzioni polizia penitenziaria

Il provvedimento prevede l’assunzione di 1000 unità (500 nel 2025 e 500 nel 2026) per rinforzare il corpo della polizia penitenziaria. Autorizza anche lo scorrimento delle graduatorie relative agli ultimi concorsi per funzionari e ispettori di polizia penitenziaria.

Incremento dei ruoli dirigenziali e indennità aggiuntiva

Il testo incrementa anche la dotazione organica dei dirigenti penitenziari. Nel corso dell’esame in Commissione è stata stabilita, con il nuovo articolo 2 bis, l’implementazione della dotazione organica del personale che fa parte della carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della Giustizia.

In sede referente è stato introdotto l’articolo 2 ter, che prevede un’indennità annua lorda, aggiuntiva per il personale del Comparto Funzioni Centrali dei ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Medici e istituti penitenziari

In base al nuovo art. 2 quater, i medici convenzionati che operano presso gli istituti penitenziari, fermo restando il rispetto degli accordi collettivi nazionali per quanto riguarda il servizio minimo in carcere, possono svolgere anche un altro incarico per il SSN, fino al completamento delle 38 ore a settimana.

Il nuovo art. 2 quinquies permette invece alle aziende e agli enti del SSN di avviare procedure concorsuali entro il 31 dicembre 2026 per assumere medici da destinare agli istituti penitenziari, stabilendo regole meno rigide di partecipazione.

Dati sanitari dei detenuti

Il nuovo articolo 6 bis prevede che il Ministero della Giustizia e quello della Salute condividano i dati sanitari dei detenuti affetti da patologie psichiche o dipendenze.

Misure per un “carcere più umano”

Durante l’esame in Commissione l’introduzione del nuovo art. 4 bis ha disposto la nomina di un Commissario straordinario per l’edilizia residenziale, per affrontare il grave problema del sovraffollamento.

Strutture residenziali

Il decreto istituisce inoltre un elenco di strutture residenziali in grado di accogliere i detenuti che devono reinserirsi socialmente una volta scontata la pena e che sono privi di abitazione e condizioni sociali, economiche e di salute in grado di consentirgli un sostentamento.

Colloqui telefonici

Il testo interviene sui benefici e sui trattamenti previsti per i detenuti. Un regolamento dovrà disciplinare l’incremento delle telefonate settimanali e mensili concesse. Nel frattempo si possono autorizzare colloqui telefonici in misura superiore a due al mese.

Reinserimento in società

Il decreto dedica particolare attenzione al reinserimento dei detenuti in società. L’articolo 5, nella sua nuova formulazione, prevede che il PM, prima di emettere l’ordine di esecuzione e dopo aver verificato l’esistenza di periodi di custodia cautelare o pena fungibile, trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza se il condannato ha 70 anni o più e se la pena residua che lo stesso deve espiare, tenuto conto delle detrazioni per la liberazione anticipata, è compresa tra i 2 e i 4 anni. Il tutto per disporre la detenzione domiciliare fino alla concessione di misure alternative. Procedura similare è prevista per i detenuti che si trovano agli arresti domiciliari per gravissime condizioni di salute.

Liberazione anticipata e benefici premiali

Il PM sarà tenuto a indicare nel dettaglio, all’interno dell’ordine di esecuzione della pena, le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata. In questo modo il detenuto ha subito contezza del termine finale della pena da scontare. Nello stesso provvedimento il pm deve avvisare il condannato che la mancata partecipazione al processo di rieducazione comporterà la non applicazione delle detrazioni.

Il magistrato di sorveglianza sarà obbligato a verificare la presenza dei requisiti necessari per la concessione dei benefici premiali (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare o analoghi).

Servizio di volontariato

In sede di esame in Commissione è stato introdotto anche il nuovo art. 10 bis che prevede per il condannato che non offra garanzie di reinserimento lavorativo, la possibilità di svolgere un servizio di volontariato o di utilità sociale senza remunerazione.

Minori e tossicodipendenti nelle comunità

I minori e i tossicodipendenti verranno trasferiti dalle carceri alle comunità sia per porre rimedio al sovraffollamento carcerario che perché necessitano di cure particolari.

Niente giustizia riparativa al 41-bis

Per i detenuti  al 41 bis, il carcere destinato a terroristi e mafiosi, infine, nessun accesso alla giustizia riparativa.

Allegati

Come cambia il processo in Cassazione La legge di conversione del dl Infrastrutture che prevede interventi urgenti di interesse strategico e modifiche al processo penale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 21 agosto 2024

Dl Infrastrutture, in vigore la legge che cambia il processo in Cassazione

Ecco come cambia il processo in Cassazione. Il decreto legge n. 89/2024 (recante disposizioni urgenti per le infrastrutture, gli investimenti di interesse strategico, il processo penale e lo sport) approvato dal Governo il 24 giugno scorso è stato convertito in legge il 5 agosto 2024 e la relativa legge di conversione n. 120/2024 e il testo coordinato sono stati pubblicati in Gazzetta il 20 agosto per entrare in vigore il 21 agosto 2024.

Vai al dossier della Camera sul Dl Infrastrutture

Ecco le principali novità:

Processo penale più efficiente

La nuova legge interviene sugli articoli 610 “Atti preliminari” e 611 “Procedimento” del codice di procedura penale per rendere il processo penale in Cassazione più efficiente, prevedendone l’applicazione ai ricorsi che verranno presentati dopo il 30 giugno 2024.

Stop alle udienze pubbliche

La prima modifica riguarda gli atti preliminari del ricorso in Cassazione e in particolare il comma 5 dell’articolo 610 c.p.c che in base alla nuova formulazione assume il seguente tenore: “Almeno trenta giorni prima della data dell’udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dellarticolo 611”.

Stop quindi alle udienze pubbliche in questa fase del giudizio, il ricorso in Cassazione sarà deciso in Camera di Consiglio senza le parti e non più in udienza, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 611 c.p.c

Termini ridotti

Dopo questo nuovo periodo il provvedimento aggiunge il seguente “Nei procedimenti da trattare con le forme previste dallarticolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima delludienza.”  Nei procedimenti da trattare in camera di consiglio il termine viene portato ad almeno 20 giorni prima dell’udienza.

Camera di consiglio

La modifica che interviene sull’art. 611 c.p.p che si occupa del procedimento in Camera di Consiglio, prevede invece l’aggiunta al comma 1 del periodo in grassetto: “La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dallarticolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.” Ridotti quindi anche i termini per la presentazione di motivi nuovi e memorie.

Richieste irrevocabili

Il primo periodo del comma 1 ter è invece sostituito dal seguente: “Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127”.

Con questa modifica si riducono invece i termini per la richiesta di trattazione in pubblica udienza o per la richiesta di trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione sui ricorsi previsti dal comma 1 bis alle lettere a) e b).

Soppresso infine il comma 1-quinquies che prevede i termini per la notifica o la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza nei procedimenti da trattare in Camera di Consiglio.

Infrastrutture di interesse strategico e sport

Quanto alle infrastrutture, il testo prevede diversi interventi sui settori di carattere strategico.

Si provvede a disciplinare l’aggiornamento dei piani economici e finanziari per le concessioni autostradali, si vuole garantire l’operatività tempestiva alla società che si occupa della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, si razionalizzano compiti e funzioni dei commissari straordinari. Il decreto vuole dare un nuovo impulso al completamento delle opere della rete transeuropea dei trasporti, consentire l’avvio della operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia, assicurare la realizzazione e il completamento delle opere stradali, idriche e delle ferrovie regionali, s accelerare gli interventi di bonifica nel sito di Cogoleto Stoppani, intervenire in materia di reperimento e stoccaggio della CO2 istituendo un comitato ad hoc, sostenere gli interventi strutturali della regione Liguria e il completamento del Polo universitario di Ingegneria e rafforza infine l’operatività della fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e dei teatri di Bari.

Il titolo II contiene le norme sugli investimenti di interesse strategico rappresentanti dagli investimenti nel Continente africano, dall’attuazione del Piano Mattei e dalla internazionalizzazione delle imprese italiane.

Per quanto riguarda, infine, lo sport la nuova legge prevede la proroga di un anno della soppressione del vincolo relativo ai tesseramenti giovanili.

Allegati

permessi 104

Permessi 104: quanti figli possono prenderli Permessi 104: più lavoratori possono fruirne in via alternativa per assistere lo stesso soggetto disabile

Permessi 104: nuove regole

I permessi 104 sono previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992, che disciplina l’assistenza e l’integrazione sociale delle persone con handicap.

L’istituto è stato riformato piuttosto di recente dal decreto legislativo n. 105/2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022. Quest’ultimo provvedimento normativo ha innovato la disciplina dei permessi 104 per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva UE 2019/1158. Scopo della normativa Europea quello di conciliare al meglio lavoro e vita privata e garantire una maggiore condivisione delle responsabilità tra uomini e donne, nel pieno rispetto della parità di genere.

Con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022 l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sulle novità apportate dal decreto legislativo n. 105/2022, grazie al quale più lavoratori possono assistere lo stesso soggetto portatore di handicap, ma andiamo per gradi.

Permessi 104: chi ne ha diritto

I permessi sono previsti nella misura di tre giorni, anche consecutivi, al mese. Hanno diritto a chiedere questi permessi i lavoratori subordinati che hanno la necessità di assistere un soggetto disabile al quale sono legati da un rapporto di parentela, affinità o convivenza.

I permessi 104 possono essere richiesti infatti per assistere:

  • i genitori (anche adottivi o affidatari);
  • il coniuge o il soggetto a cui si è uniti per mezzo da un’unione civile;
  • il convivente;
  • un parente o un affine entro il 2° grado;
  • un parente o un affine entro il 3° grado purché i genitori del soggetto con handicap siano i genitori, il convivente o la parte dell’unione civile e questi abbiano già compiuto 65 anni, siano deceduti, mancanti o anch’essi invalidi.

Lavoratori esclusi

Ci sono alcune categorie di lavoratori tuttavia, che per la natura dell’attività svolta, non possono chiedere i permessi previsti dalla legge 104. Si tratta in particolare dei seguenti lavoratori;

  • co.co;
  • autonomi;
  • tirocinanti;
  • addetti allo smart working e ai lavori domestici;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato che lavorano a giornata.

Eliminato il referente unico

I permessi 104 possono essere fruiti sia dal lavoratore affetto da disabilità che dal caregiver che si occupa di assisterlo.

Non solo, il decreto legislativo n. 105/2022 nell’eliminare il referente unico per l’assistenza del portatore di handicap, consente a più lavoratori contemporaneamente e alternativamente di assistere lo stesso soggetto. Nel sistema previgente solo i genitori lavoratori potevano beneficiare entrambi dei permessi della 104 per assistere i figli.

L’articolo 33, così come riformulato e vigente dal 13 agosto 2022, al comma 3 prevede infatti che, fermo restano il limite dei tre giorni di permesso, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più lavoratori subordinati nel settore pubblico o privato, che possono fruirne in via alternativa tra di loro.

Il messaggio INPS n. n. 3096 del 5 agosto 2022 conferma e precisa infatti che “a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.”

Domanda permessi 104: come fare

La domanda per poter fruire dei permessi 104 può essere presentata attraverso i canali consueti ossia attraverso il sito web dell’INPS, previa autenticazione con SPID, CNS o CIE, il contact center o gli istituti di patronato.

Con il messaggio n. 3141 del 07.09.2023 l’INPS ha comunicato inoltre l’integrazione dello sportello telematico per l’acquisizione delle domande, con la funzionalità “Variazione dati domanda”. Grazie a questa nuova funzionalità il richiedente può procedere alla variazione di una domanda già presentata in modalità telematica purché in fruizione nel mese di presentazione della  richiesta di variazione.

Sui permessi 104 leggi anche Licenziato chi abusa dei permessi 104

sospensione termini processuali

Sospensione termini processuali Sospensione termini processuali: scopo, funzionamento e casi in cui non si applica in materia civile, penale e amministrativa

Sospensione termini processuali: come funziona

La sospensione dei termini processuali è un istituto in base al quale devono essere esclusi dal calcolo delle scadenze processuali i giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno. Il decorso dei termini riprende pertanto a decorrere al termine del periodo di sospensione, ossia a partire dal 1° settembre. Per il calcolo corretto della scadenza del termine occorre quindi sommare i giorni decorsi prima del 1° agosto con quelli successivi al 31 agosto.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine di questo periodo.

Sospensione dei termini processuali: ratio

L’obiettivo della sospensione feriale è quello di garantire alle parti, anche durante il periodo delle ferie estive, il diritto di difesa.

In passato il periodo della sospensione feriale dei termini processuali era di 45 giorni ossia dal 1° di agosto al 15 di settembre. La legge n. 162/2014 ha però accorciato il termine a 31 giorni per permettere lo smaltimento del contenzioso in arretrato. Questa scelta ha comportato in automatico la riduzione delle ferie estive dei magistrati e degli avvocati.

Disciplina normativa

La sospensione dei termini processuali è disciplinato dalla legge n. 742/1969. Gli articoli 2 e 2 bis elencano in quali casi la disciplina della sospensione dei termini processuali non si applica in ambito penale. Gli articoli 3 e 4 si occupano invece dei casi in cui la sospensione dei termini processuali non trovi applicazione in certi procedimenti civili in cui hanno competenza diverse autorità giudiziarie. L’articolo 5 infine stabilisce in quali casi la sospensione non si applica in materia amministrativa.

Sospensione feriale termini processuali: casi di esclusione

Da quanto appena detto, emerge che la sospensione dei termini processuali non si applica a tutti i provvedimenti. Ci sono dei casi in cui l’istituto è escluso per certi procedimenti in materia civile, penale e amministrativa.

Esclusione in materia civile

L’articolo 3 della legge 742/1969 stabilisce che la sospensione dei termini processuali non si applica alle cause e ai procedimenti indicati dall’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, la cui disciplina è contenuta nel Regio decreto n. 12/1941 e a quelli previsti dall’articolo 429 c.p.c che riguardano le seguenti materie:

  • alimenti;
  • corporazioni;
  • amministrazioni di sostegno, interdizioni e inabilitazioni;
  • procedimenti cautelari;
  • adozione di provvedimenti contro gli abusi familiari;
  • sfratto e opposizione all’esecuzione;
  • dichiarazione e revoca dei fallimenti;
  • controversie in materia di lavoro.

La sospensione è esclusa anche in tutti qui casi in cui il Presidente del Tribunale apponga una dichiarazione di urgenza in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile quando il ritardo nella trattazione potrebbe recare pregiudizio alle parti. La stessa regola vale quando la dichiarazione di urgenza viene disposta dal giudice istruttore o dal collegio se la causa è già iniziata, sempre con provvedimento non impugnabile.

Esclusione in materia penale

L’articolo 2 della legge n. 742/1969 dispone la non applicazione della sospensione dei termini processuali nei seguenti casi:

  • procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, se la parte o il difensore rinunciano alla sospensione dei termini;
  • indagini preliminari relative a procedimenti per reati di criminalità organizzata;
  • reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi 45 giorni;
  • quando durante il periodo di sospensione sono prossimi a scadere o scadano i termini della custodia cautelare;
  • quando devono essere disposti atti urgenti (art. 467 c.p.p), ossia assunzione di prove non rinviabili;
  • quando corti di appello e tribunali trattino cause relative a imputati, detenuti o reati che possono prescriversi o che hanno carattere di urgenza.

L’articolo 2 bis della legge n. 742/1969 invece esclude la sospensione feriale dei termini  nei procedimenti relativi all’applicazione di una misura di prevenzione, se è stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o il sequestro dei beni:

  • se gli interessati o i loro difensori dichiarino di rinunciare espressamente alla sospensione dei termini;
  • o se il giudice, dietro richiesta del pubblico ministero, dichiari l’urgenza del procedimento con ordinanza motivata.

Esclusione in materia amministrativa

L’articolo 5 della legge n. 742/1969 infine prevede che la sospensione dei termini processuali in materia amministrativa non si applica nei procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

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