Pubblica amministrazione: pagamento fatture entro 30 giorni Pubblica amministrazione: obbligatorio provvedere al pagamento delle fatture commerciali entro il termine di 30 giorni

Fatture commerciali: pagamento a 30 giorni per le PA

Per la Pubblica amministrazione scatta l’obbligo di pagare le fatture commerciali a 30 giorni. Lo prevede la circolare n. 36 datata 8 novembre 2024 della Ragioneria di Stato.

Transazione commerciale: definizione

Il documento prima di occuparsi dei termini di pagamento chiarisce il significato di transazione commerciale. A tal fine richiama il decreto legislativo n. 231/2002, la legge n. 161/2014 e alcune recenti sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato.

La circolare chiarisce infatti che “sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione.” 

Più complessa l’individuazione del profilo soggettivo. Il decreto n. 231/2002, quando si occupa di transazioni commerciali, le individua come quelli intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione.

Lo stesso decreto definisce poi l’imprenditore come ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione. Ne consegue una definizione più ampia di quella contenuta nell’articolo 2082 del codice civile. Essa comprende infatti anche i lavoratori autonomi e i professionisti.

Spetterà pertanto alle singole amministrazioni valutare la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi per definire le fattispecie di spesa che, correlate con l’emissione della fattura elettronica, potrebbero rientrare o non rientrare nell’ambito delle transazioni commerciali.

Pubblica amministrazione: pagamento a 30 giorni

Quando la pubblica amministrazione è parte di una transazione commerciale nella sua qualità di committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo. Controparte a fronte del. Pagamento deve emettere la relativa fattura elettronica.

Occorre ricordare a questo proposito che il legislativo n. 231/2002 ha attuato la direttiva Europea 2000/35/CE che contrasta i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Detto decreto, all’art. 4 dedicato ai termini di pagamento, prevede che nelle varie ipotesi contemplate dal comma 2 della alle lettere a), b), c) e d) gli stessi non possano superare in genere i 30 giorni.

Il comma 4 però contempla un’opzione di cui possono avvalersi le PA. Nelle transazioni commerciali infatti, se il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso e in forma scritta, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni. Tal proroga però deve essere giustificata da ragioni oggettive legate alla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche. In ogni caso la proroga non può consentire pagamenti superiori al termine di 60 giorni. 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi della M1C1 Riforma 1.11 del PNRR verrà svolta tenendo conto del rispetto dei termini medi di pagamento appena vista, ossia di 30 e 60 giorni.

La circolare è severa sul rispetto di queste tempistiche. Essa precisa infatti che “anche laddove limpresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, lamministrazione – in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa, adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni. Inoltre appare opportuno ricordare che, in ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni. Pertanto, la fissazione di una scadenza superiore a tale termine risulterebbe illegittima, in quanto contraria al quadro normativo vigente.”

 

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riforma processo civile

Riforma processo civile: ecco i nuovi correttivi In vigore dal 26 novembre 2024 il decreto legislativo sui correttivi alla riforma Cartabia del processo civile      

In vigore i nuovi correttivi alla riforma Cartabia

I correttivi alla Riforma del processo civile approvati dal Consiglio dei Ministri (atto n. 137 bis) il 26 settembre, in secondo esame preliminare, vanno a modificare il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, meglio noto come riforma Cartabia. 

Il testo, dopo aver ricevuto il parere favorevole da parte delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il 29 ottobre 2024 è stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri.

Il decreto (Dlgs-164/2024) recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2024, per entrare in vigore il 26 novembre 2024.

Dal provvedimento emerge un’attenzione particolare al processo di cognizione per garantire un miglior coordinamento, alla procedura di notifica delle impugnazioni, ai procedimenti che riguardano le persone e la famiglia e al processo esecutivo.

Processo civile: gli interventi

Scendendo nello specifico, vediamo quali sono i correttivi apportati al testo.

Regolamento di competenza

In relazione al regolamento di competenza il decreto prevede:

  • che l’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi previsti dall’ 38 c.p.c siano rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza;
  • l’ampliamento da 20 a 40 giorni del termine per il deposito delle difese del resistente nel regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c.

Digitalizzazione del processo

Sul tema della digitalizzazione del processo l’art. 123 c.p.c. sul giuramento dell’interprete e del traduttore il testo prevede che lo stesso venga prestato ai sensi dell’art. 193 c.p.c ossia nelle stesse modalità previste per il consulente con dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

Comunicazioni e notificazioni

Il nuovo articolo 136 c.p.c prevede che qualora la comunicazione non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procederà con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali. Se invece la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’atto viene inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia. Le modalità per l’inserimento dell’atto nel portale saranno descritte nel nuovo articolo 149-bis.  

Cambia infatti anche la formulazione dell’articolo 149 bis c.p.c. dedicato alle notificazioni a mezzo PEC dell’ufficiale giudiziario. Il nuovo comma 2 dispone che  l’ufficiale giudiziario potrà trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, la copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, il duplicato informatico dell’atto stesso.

Il nuovo terzo comma dell’art. 149 bis c.p.c invece dispone che la notifica per il notificante si perfeziona quando il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario, per il destinatario invece quando il gestore di posta elettronica genera la ricevuta di avvenuta consegna.

Procedimento di cognizione ordinaria

Il nuovo comma. 3 dell’art. 163 bis c.p.c. sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni liberi (non 5 giorni) prima della nuova udienza fissata.

Sostituito completamente l’art 171 bis c.p.c che si occupa delle verifiche preliminari. Da segnalare i nuovi commi 4 e 5.

Il comma 4 prevede in particolare che il giudice, in presenza del presupposti di legge, possa disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissando l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies e il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi con deposito di memorie e documenti.

Cambia anche l’art. 330 c.p.c. sulla notifica dell’impugnazione

Di estremo interesse il nuovo comma 2, che così dispone: “L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.”

Rito speciale persone, famiglia e minori

Il decreto interviene sull’articolo 473 bis in misura piuttosto corposa.

Il nuovo  comma 1 stabilisce l’ambito di applicazione delle norme contenute nel titolo IV bis:

  • procedimenti sullo stato delle persone, dei minorenni e della famiglia attribuiti al tribunale ordinario, al giudice tutelare e al tribunale per i minorenni,
  • domande di risarcimento del danno derivanti dalla violazione di doveri familiari a meno che la legge non disponga diversamente.

Da segnalare anche le modifiche che lo schema apporta agli articoli 473 bis.24, 473 bis.38, 473 bis.39, 473bis.48.

Fattura elettronica per il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo potrà essere emesso anche sulla base delle fatture elettroniche. All’art. 634 c.p.c. dopo il primo periodo i nuovi correttivi aggiungono il seguente: “Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse  attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.”

Processo di esecuzione

Il nuovo comma 2 dell’art. 492 c.p.c., che si occupa della forma del pignoramento, prevede che il pignoramento debba contenere anche l’invito al debitore ad effettuare presso la cancelliera del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui si trova il giudice competente o indicare il proprio indirizzo PEC con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza al domicilio le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 149 bis c.p.c.

Importante anche la modifica che investe l’articolo 543 c.p.c., relativa alla forma del pignoramento nell’espropriazione presso terzi. Il nuovo sesto comma prevede che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine prevista per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, lo debba comunicare immediatamente al debitore o al terzo. In questo caso, l’obbligo del terzo viene meno dal momento in cui riceve la comunicazione.

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citazione testi

Citazione testi via pec Citazione testi a mezzo pec: il correttivo Cartabia in vigore dal 26 novembre 2024 amplia i metodi di intimazione dei testimoni

Correttivo Cartabia: testi citati anche a mezzo pec

Citazione testi anche a mezzo pec: è una delle modifiche che il correttivo Cartabia ha apportato al codice di procedura civile. A tal fine, infatti, il decreto legislativo n. 164/2024, che corregge il decreto della Riforma Cartabia  n. 149/2022, interviene sul testo dell’articolo 250 c.p.c dedicato all’intimazione dei testimoni.

Il correttivo in vigore dal 26 novembre 2024 rappresenta un tassello fondamentale nell’aggiornamento delle norme del processo civile, con l’obiettivo di migliorarne efficienza e digitalizzazione.

Intimazione testi: come cambia l’art. 250 c.p.c.

Il Correttivo Cartabia non apporta modifiche al comma 1 dell’art. 250 c.p.c Questa disposizione  continua a prevedere che la notifica ai testimoni, su richiesta della parte interessata, avvenga tramite l’ufficiale giudiziario. Nello specifico, la citazione del testimone ammesso dal giudice istruttore continua a effettuarsi con intimazione a comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita, indicando anche il giudice che assumerà la dichiarazioni testimoniale e la causa in relazione alla quale il soggetto deve essere sentito.

Il secondo comma prevede invece un elemento di novità. Esso prevede infatti che, qualora lintimazione al testimone non avvenga a mani proprie per mezzo dell’ufficiale giudiziario o per mezzo del servizio postale, alla stessa si potrà procedere anche a mezzo pec.

Cambia anche il comma 3 della norma, che d’ora in poi presenterà la seguente formulazione letterale: L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata  all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.

Modificato anche il comma 4 della norma che, in conseguenza delle modifiche intervenute sui metodi per intimare i testimoni, impone al difensore di depositare la copia dellatto inviato e dellavviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna. 

Testi citati a mezzo pec: processo telematico

La scelta di ampliare l’uso della PEC nel contesto processuale risponde alla volontà di rendere il sistema giudiziario più moderno e meno dipendente da metodi tradizionali, come fax o biglietti di cancelleria. Queste innovazioni si collocano nel quadro più ampio della digitalizzazione promossa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta a rendere il processo civile più accessibile e funzionale.

A tale fine il Correttivo ha introdotto un’altra novità significativa, sempre in materia di testimonianza. Secondo l’articolo 257-bis del codice di procedura civile, i testimoni possono ora redigere le proprie dichiarazioni su documenti informatici firmati digitalmente, che vengono trasmessi al difensore per il deposito telematico. Questa semplificazione elimina la necessità di consegnare o spedire l’atto in forma cartacea, riducendo ulteriormente i tempi e i costi.

Obiettivi del correttivo Cartabia

Il correttivo Cartabia si propone di superare alcune difficoltà applicative della riforma originaria (D. Lgs. 149/2022) e di rispondere ai contrasti interpretativi emersi nei primi mesi di attuazione. L’intervento consolida l’impianto della riforma, introducendo aggiustamenti puntuali che mirano a garantire una maggiore chiarezza normativa e a semplificare le procedure per le parti e i professionisti legali.

Tra le altre innovazioni del correttivo, si segnalano il potenziamento del rito semplificato, modifiche al recupero crediti con l’utilizzo di fatture elettroniche e l’introduzione del titolo esecutivo digitale. Questi interventi sottolineano la centralità della tecnologia nella giustizia civile, riducendo al minimo gli adempimenti burocratici e garantendo una maggiore trasparenza e tracciabilità delle comunicazioni. Un passo avanti significativo verso un sistema giudiziario più moderno, efficiente e digitalizzato, rispondendo alle esigenze di un contesto in rapida evoluzione.

 

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Assegnazione posti auto cortile condominiale L'assegnazione dei posti auto nel cortile condominiale: per una gestione corretta occorre evitare l’adozione di criteri discriminatori

Assegnazione posti auto e spazi comuni

L’assegnazione dei posti auto nel cortile condominiale rappresenta una questione centrale nella gestione degli spazi comuni. Spesso, questo tema genera contenziosi. Lo dimostra una recente vicenda giudiziaria che vede protagonista un condomino, proprietario di un box auto e un Condominio. Nel caso di specie il Tribunale di Roma ha sancito lillegittimità dell’assegnazione esclusiva e a tempo indeterminato di posti auto all’interno di un cortile condominiale. Un’assegnazione di questo tipo lede il diritto all’uso e al godimento paritario della cosa comune “uso e godimento che va apprezzato sulla scorta di un’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio.” Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 13631/2024

Assegnazione posti auto cortile condominiale discriminatoria

Nel caso di specie il condominio convenuto si trova in una strada privata aperta al transito pubblico, dove una fascia di terreno di 5,70 metri, gravata da servitù di passaggio, viene utilizzata per il parcheggio. Su questa area però vengono installati dei paletti dissuasori in ferro con lucchetto, che riservano l’accesso ai soli condomini dotati di chiavi.

La gestione di questi posti auto era stata regolamentata da una delibera del 30 aprile 1996, che assegnava gli spazi a 17 condomini con alcune restrizioni, tra cui l’obbligo di parcheggiare una sola vettura a famiglia. Nel corso degli anni, questa decisione ha subito diverse modifiche. La delibera del 23 settembre 2021 ha infatti revocato la precedente disposizione e ha affermato che i posti auto spettassero   esclusivamente ai proprietari di appartamenti. La delibera del 14 febbraio 2022 invece ha reintegrato la delibera del 1996, ristabilendo l’assegnazione dei posti auto ai 17 condomini originali.

L’attore ha contestato la validità della delibera del 14 febbraio 2022. Essa realizza una discriminazione tra condomini perché l’assegnazione esclusiva dei posti auto a un gruppo ristretto di condomini, a discapito degli altri, crea uno squilibrio ingiustificato nell’accesso ai beni comuni. L’assemblea inoltre doveva considerarsi illegittima. L’area interessata non apparteneva al condominio, ma alla società costruttrice, che ne aveva riservato la proprietà nel regolamento condominiale. Infine, anche in base a quanto  sancito dalla Cassazione, deve essere riconosciuto a ogni condomino il diritto a utilizzare le aree comuni in modo equo, senza che un uso esclusivo le renda inservibili per gli altri.

Turnazioni o assegnazioni temporanee

Il Tribunale ha accolto le istanze del ricorrente, dichiarando nulle le delibere del 30 aprile 1996 e del 14 febbraio 2022.  Secondo la giurisprudenza, il godimento delle parti comuni deve essere equo e proporzionato alle quote di proprietà, senza assegnazioni esclusive a tempo indeterminato. L’assemblea poi, come rilevato dall’attore, non aveva competenza per deliberare sull’area di proprietà della società costruttrice. Il ricorrente infine, anche se non usufruiva direttamente dell’area, aveva diritto a un uso proporzionale o turnario, conformemente alla sua quota di proprietà.

Da questa sentenza emergono alcune regole fondamentali per la gestione degli spazi comuni.

  • Le decisioni che incidono sull’uso delle aree condominiali devono rispettare il principio di parità tra i condomini e non possono avvantaggiare alcuni a scapito di altri.
  • L’assemblea può deliberare solo su beni comuni, qualsiasi decisione relativa a spazi di proprietà di terzi è nulla.
  • L’assegnazione di spazi comuni deve avvenire con criteri che garantiscano il diritto di fruizione per tutti i condomini, tramite turnazione o assegnazioni temporanee, per esempio.

 

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pensioni minime

Pensioni minime: bonus di 154,94 euro Pensioni minime: bonus di 154,94 euro in arrivo a dicembre per i pensionati con redditi bassi per fornire un sostegno concreto

Pensioni minime: bonus 154,94 euro in arrivo a Natale

In arrivo a dicembre il bonus da 154,94 euro per oltre 400.000 titolari delle pensioni minime. Il messaggio INPS n. 3821 del 15 novembre 2024 descrive questo beneficio aggiuntivo di 154,94 euro, che rappresenta un sostegno significativo per i pensionati con redditi bassi. L’attenzione verso la trasparenza nei criteri di attribuzione e il rispetto dei limiti reddituali garantisce un approccio equo e mirato. Le nuove disposizioni sottolineano l’impegno dell’INPS nel fornire un aiuto concreto a una platea che necessita di protezione sociale, specie nei periodi critici, come quello natalizio.

Vediamo quindi in cosa consiste questa misura, chi sono i beneficiari e quali limiti reddituali devono essere rispettati.

Cos’è il bonus di 154,94 euro

Il bonus consiste in una somma forfettaria di 154,94 euro che l’INPS erogherà con la rata di dicembre 2024 per sostenere i redditi più bassi. Per i titolari di pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo sarà calcolato in proporzione ai mesi di percezione della pensione.

Bonus di 154,94 euro: fonte normativa

Il bonus di 159,94 euro trova la sua fonte normativa nell’articolo 70, comma 7 della finanziario del 2011 (legge n. 388/2010). La somma erogata non è soggetta a tassazione e verrà corrisposta in modo automatico. Per il suo riconoscimento l’INPS terrà conto dell’importo della pensione attuale e dell’ultimo reddito registrato non precedente al 2020.

Pensioni minime: i beneficiari del bonus

Il bonus è destinato ai pensionati che percepiscono trattamenti a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive o integrative, gestite dall’INPS o dagli enti di previdenza regolati dal D.Lgs. n. 509/1994. Sono esclusi dalla misura  i titolari di prestazioni non classificate come pensioni e i pensionati con redditi complessivi che superano i limiti fissati.

Limiti reddituali e calcoli

Il limite massimo del trattamento pensionistico per ricevere il bonus è fissato a 7.936,87 euro annui. Per importi di pensione compresi tra  7.781,93 euro e 7.781,93 euro (trattamento minimo INPS), il bonus sarà rappresentato dalla differenza tra 7.936,87 euro e l’importo della pensione.

Il reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF,  invece, comprensivo del trattamento pensionistico, non deve superare una volta e mezza il trattamento minimo annuale, fissato a 11.672,9 euro. Per i pensionati coniugati, il reddito cumulato con quello del coniuge non può eccedere tre volte il trattamento minimo, pari a 23.345,79 euro. In caso di separazione legale ed effettiva, il reddito del coniuge non viene considerato. Se tali limiti vengono superati, il diritto all’importo aggiuntivo decade.

Modalità di erogazione ed eventuale recupero

Il beneficio sarà indicato nella comunicazione ufficiale ai pensionati, che specificherà anche la normativa di riferimento. Esso sarà corrisposto nella rata di pensione di dicembre 2024, con la dicitura: “Importo Aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000 n. 388) – Credito Anno 2024”. Per i pensionati che non percepiscono trattamenti dall’INPS, l’importo sarà erogato dalla Cassa Professionale competente, individuata tramite il Casellario centrale dei pensionati.

Se dovessero emergere condizioni di reddito o anagrafiche non conformi, l’INPS potrà recuperare le somme indebitamente corrisposte.

 

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cellulare alla guida

Cellulare alla guida: le nuove sanzioni Cellulare alla guida: le regole pre-riforma e le novità introdotte dalla riforma del Codice della Strada 2024 che inaspriscono le sanzioni

Cellulare alla guida: regole pre e post-riforma

L’utilizzo del cellulare durante la guida è una delle principali cause di incidenti stradali e oggetto di normative sempre più severe.

L’inasprimento delle sanzioni è un chiaro segnale dell’intenzione di ridurre drasticamente il numero di incidenti legati alla distrazione alla guida. Utilizzare il cellulare senza mani libere o viva voce potrebbe costare caro, sia in termini economici che di punti sulla patente. Con l’entrata in vigore delle nuove regole nel 2024, è essenziale prestare massima attenzione per evitare gravi conseguenze.

Vediamo quali sono le regole pre-riforma e cosa cambia con l’introduzione delle nuove regole previste  invece dalla riforma appena approvata.

Regole sull’uso del cellulare alla guida pre-riforma

L’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada (CdS), nella formulazione pre-rifoma, vieta al conducente l’uso durante la marcia di apparecchi come smartphone, computer portatili, tablet o dispositivi simili che richiedano di staccare anche temporaneamente le mani dal volante.

Fanno eccezione i conducenti di veicoli delle Forze armate e dei Corpi di polizia. È consentito l’uso di dispositivi viva voce o auricolari, purché non richiedano l’uso delle mani e garantiscano una capacità uditiva adeguata a entrambe le orecchie.

In sintesi si può dire che se è consentito utilizzare il cellulare in modalità viva voce o con auricolari con volume adeguato, è in vere vietato utilizzare i dispositivi quando questi richiedano di distogliere le mani dal volante.

Le sanzioni previste in caso di violazione sono le seguenti:

  • sanzione pecuniaria da 165 euro a 660 euro;
  • decurtazione di 5 punti dalla patente;
  • sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel corso del biennio.

Le nuove regole 2024 sul cellulare alla guida

La Riforma del 2024 del Codice della Strada introduce pene più severe per chi utilizza il cellulare durante la guida, con l’obiettivo di disincentivare comportamenti che aumentano il rischio di incidenti. La riforma aumenta le sanzioni, prevede la sospensione immediata della patente alla prima infrazione e introduce ex novo la sospensione breve.

Multe più salate

Le sanzioni aumentano nei seguenti termini:

  • la multa va da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro per la prima infrazione;
  • in caso di recidiva la multa parte da 350 euro fino a 1.400 euro;
  • la decurtazione punti patente comporta la perdita di 5 punti per la prima violazione e 10 punti in caso di recidiva.

Sospensione immediata della patente

Alla prima infrazione si va incontro alla sospensione della patente da 15 giorni fino a 2 mesi, emessa dal Prefetto.

In caso di recidiva invece la sospensione va da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 3 mesi.

Sospensione breve della patente

Questa misura si applica automaticamente, senza necessità di ordinanza prefettizia, ai conducenti che hanno meno di 20 punti sulla patente.

Questi i periodi di durata della sospensione breve:

  • 7 giorni per chi ha un punteggio da 10 a 19 punti;
  • 15 giorni per chi ha un punteggio da 1 a 9 punti;

In caso di incidente stradale però, anche se non vengono coinvolti altri veicoli, la sospensione viene raddoppiata a 14 giorni per chi ha da 10 a 19 punti e a 30 giorni per chi ha da 1 a 9 punti.

Entrata in vigore delle nuove regole

Le nuove norme non entrano in vigore immediatamente dopo l’approvazione del 20 novembre 2024 al Senato. La legge deve infatti superare gli ulteriori passaggi obbligatori ossia la promulgazione del Presidente della Repubblica, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la vacatio legis di 15 giorni, salva la previsione di termini diversi.

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bollino blu

Bollino Blu avvocati per il rischio fiscale Il bollino blu per il rischio fiscale delle imprese sarà rilasciato da avvocati e commercialisti in possesso di determinati requisiti

Bollino blu rischio fiscale: ruolo centrale dei professionisti

Il bollino blu sulla certificazione del rischio fiscale delle imprese, comprese le PMI, sarà compito dei professionisti. Per questo il decreto del Mef del 12 novembre 2024 interviene per stabilire i requisiti degli avvocati e dei commercialisti abilitati a certificare il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale previsto dall’art. 4 comma 1 bis del dlgs n. 128/2015. La misura rientra nel regime di adempimento collaborativo che promuove la comunicazione e la cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente.

Professionisti: requisiti per l’iscrizione all’elenco

La certificazione potrà essere rilasciata da avvocati e commercialisti iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio Nazionale forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L’iscrizione al suddetto elenco potrà essere richiesta però solo dai professionisti iscritti all’albo professionale da più di cinque anni e in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del decreto. Tra questi il decreto menziona l’assenza di condanne definitive per determinati reati, l’assenza di cause di esclusione dalle procedure d’appalto previste dall’art. 94, comma 2 del dlgs n. 36/2023 e la mancanza di condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 c.c.

Il professionista per iscriversi all’elenco che lo abilita alla certificazione deve essere in possesso anche di competenze specifiche e capacità professionali. Lo stesso deve essere aggiornato sulle recenti normative e prassi n materia di sistemi di controllo e gestione dei rischi, principi contabili applicati dall’incaricante nel periodo di certificazione e diritto tributario.

Completano il quadro dedicato all’elenco, i requisiti e le eventuali incompatibilità dei professionisti indicate negli articoli 3 e 4 del decreto.

Bollino Blu rischio fiscale PMI: finalità

Con l’apposizione del bollino blu gli avvocati e i commercialisti vengono così coinvolti in un sistema innovativo per la certificazione del rischio fiscale, che fa parte del Tax Control Framework (TCF). Un sistema che punta a ridurre l’evasione fiscale attraverso un dialogo costruttivo con l’amministrazione finanziaria e offre benefici concreti alle aziende certificate.

Il tutoraggio fiscale per le PMI sopra una soglia di 5,16 milioni di euro supervisionato da professionisti qualificati garantisce inoltre scudi contro sanzioni amministrative e penali, incentivando la trasparenza e il rispetto delle regole.

L’attività di certificazione

Il professionista, nel prepararsi all’attività di certificazione, deve documentare la propria iscrizione all’elenco, la sua affidabilità organizzativa e tecnica per adempiere l’incarico, l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e il possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza richiesti.

Per procedere al rilascio della certificazione il professionista deve attestare che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che gli ha conferito l’incarico sia coerente con le linee guide previste dall’art. 4 comma 1 quater del dlgs n. 128/2015. A tal fine è tenuto a  svolgere tutta una serie di controlli, verifiche e valutazioni.

Bollino blu rischio fiscale: contenuto

La certificazione rilasciata dal professionista deve contenere soprattutto la dichiarazione che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione controllo dei rischi fiscali risponde ai requisiti e alle linee guida previste dal dlgs.  n. 128/2015, ma anche la descrizione di eventuali carenze non significative per l’affidabilità del sistema e la sottoscrizione del certificatore. La certificazione è rilasciata al soggetto che ha conferito l’incarico e deve essere conservata per la durata di tre anni sia dal committente che dal professionista. Se durante il periodo della validità della certificazione si dovessero verificare modifiche organizzative tali da richiedere un aggiornamento del sistema sarà necessario produrre una nuova certificazione.

La certificazione infedele attestata la professionista sarà oggetto di comunicazione ai Consigli nazionali di competenza. Questi potranno così avviare sia procedimenti di sospensione o di cancellazione dell’iscrizione dall’elenco che il procedimento disciplinare.

 

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notifiche non perfezionate

Notifiche non perfezionate: aggiornato il PCT Notifiche non perfezionate: il Ministero della Giustizia con una circolare indirizzata al CNF comunica le novità del portale PCT

Notifiche non perfezionate

Per la gestione delle notifiche non perfezionate per cause attribuibili al destinatario sono state pensate nuove funzionalità. Il Ministero della Giustizia le ha introdotte nel portale dedicato agli avvocati, accessibile tramite il sito del Processo Civile Telematico (PCT).

Le modifiche sono state comunicate il 14 novembre 2024 attraverso una circolare della Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA) indirizzata al Consiglio Nazionale Forense (CNF).

In particolare, gli avvocati potranno consultare, caricare e ottenere certificazioni relative a queste notifiche.

Il Ministero della Giustizia ha chiesto ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di diffondere queste informazioni in modo capillare, così da garantire che tutti i professionisti possano usufruire delle nuove funzionalità offerte dal portale.

Consultazione delle notifiche non perfezionate

Nella sezione denominata “Notifiche non perfezionate“, gli utenti possono prendere visione ditutte le notifiche incomplete a loro indirizzate. Il sistema consente di effettuare ricerche utilizzando i dati di inserimento e, opzionalmente, il codice fiscale del mittente.
I risultati della ricerca includono:

  • numero identificativo della notifica;
  • dati relativi all’inserimento;
  • codice fiscale del mittente;
  • oggetto della notifica.

È anche possibile scaricare l’atto da notificare e i relativi allegati.

Inserimento di notifiche non consegnate

La sezione “Predisponi notifica” permette invece agli avvocati di inserire notifiche non consegnate a causa di problematiche legate al destinatario. In questa area è necessario fornire alcune informazioni essenziali:

  • codice fiscale del destinatario;
  • oggetto della notifica;
  • documentazione necessaria, tra cui:
    • atto da notificare (in formato PDF o EML);
    • relazione di notifica (in formato PDF);
    • ricevuta di mancata notifica (in formato EML);
    • altri eventuali documenti (massimo tre file, ciascuno fino a 10 MB).

Generazione e consultazione delle certificazioni

Una volta inserita la notifica, il sistema genera automaticamente una certificazione firmata digitalmente, disponibile per il download entro 10 giorni. Questa certificazione costituisce prova della notifica effettuata ed è utilizzabile per il deposito telematico degli atti.

Le notifiche inserite e le relative certificazioni possono essere consultate nella sezione “Notifiche predisposte e certificazioni”. Qui è possibile:

  • cercare le notifiche tramite diversi parametri (data di inserimento, codice fiscale del destinatario, numero di protocollo, oggetto);
  • scaricare i documenti e la certificazione firmata.

Accesso e modalità di autenticazione

L’utilizzo del portale è riservato a specifiche categorie professionali registrate nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), tra cui Avvocati, Avvocati Enti Pubblici e Cassazionisti.

L’accesso avviene tramite le seguenti modalità di autenticazione:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica);
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • ADN (Autenticazione Digitale Nazionale).

 

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affidamento figli

Affidamento figli: multa per la madre che ostacola il rapporto col padre Nell'affidamento dei figli se la madre tiene una condotta finalizzata a ostacolar il rapporto padre-figlio va sanzionata

Affidamento figli: madre sanzionabile art. 709 ter c.p.c.

Nel procedimenti per l’affidamento dei figli, va sanzionata la madre che tiene una condotta ostruzionistica e ostile solo per tenere lontano il figlio dal padre.

Lo ha stabilito la Cassazione nell’ordinanza n. 29690/2024, chiarendo il contenuto e l’applicazione degli articoli art. 709 ter c.p.c (confluito dopo la riforma Cartabia nell’art.  473-bis.39) e 614 bis c.p.c.

Ripristino della responsabilità genitoriale materna

Una madre presenta ricorso contro una decisione che ha decretato la sua decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio. Il provvedimento ha anche previsto  il collocamento del minore in una casa famiglia e la sospensione temporanea dei rapporti madre-figlio. I giudici del rinvio, dopo aver ascoltato il minore e condotto una nuova consulenza psicologica d’ufficio, hanno ristabilito la responsabilità genitoriale della donna limitatamente alla gestione ordinaria. Il minore è stato quindi collocato presso l’abitazione materna, ma sotto la supervisione dei servizi sociali per monitorarne lo sviluppo psicofisico.

Garantire la bigenitorialità nell’affidamento dei minori

Per l’autorità giudiziaria competente è fondamentale rispettare il principio di bigenitorialità per assicurare al minore una vita affettiva equilibrata con entrambe le figure genitoriali. Nel caso in questione, la constatazione di una violazione del diritto paterno alla genitorialità non implica automaticamente la revoca della responsabilità genitoriale della madre. Tuttavia, non si possono ignorare i risultati delle perizie e le dichiarazioni del minore. Il ragazzo, ormai tredicenne, percepisce separatamente la madre, che lotta contro le istituzioni per proteggerlo, e il padre, vissuto come un avversario che vuole allontanarlo dalla mamma. In questa situazione, il giovane appare ostile a qualsiasi intervento istituzionale e considera il padre un persecutore. Risulta quindi utile intraprendere un percorso terapeutico per aiutare il ragazzo a elaborare il dolore accumulato negli anni piuttosto che recuperare immediatamente il rapporto con il padre. Quest’ultimo deve avere pazienza e lavorare per ricostruire una relazione con il figlio nella speranza che col tempo questi comprenda gli sforzi compiuti.

Le autorità hanno preso le misure necessarie nei confronti della madre per prevenire ulteriori possibili danni al minore. L’affidamento ai servizi sociali è motivato invece dalla condotta ostruzionistica della donna verso tutte le decisioni adottate dal Tribunale dei minorenni e dalla sua incapacità di gestire adeguatamente la propria responsabilità genitoriale. La madre è stata infatti esortata a comprendere i danni causati dalla triangolazione emotiva cui è stato sottoposto il figlio e a incoraggiarlo a intraprendere un percorso psicoterapeutico per migliorare il suo benessere psicologico.

Condotta ostruzionistica della madre: sanzioni applicabili

Il padre ha contestato la decisione in Cassazione. La Corte d’appello non si è espressa sul suo diritto di visita e ha ignorato numerose violazioni dei diritti del minore. L’uomo  critica l’uso dei risultati dell’ascolto del figlio perché avvenuto sotto costrizione psicologica e si oppone al collocamento presso la madre a causa della sua personalità deviante. Inoltre, sostiene che la Corte non abbia, tra le altre cose, adottato misure sanzionatorie nei confronti della madre secondo quanto previsto dall’articolo 709 ter c.p.c., come una multa amministrativa pecuniaria.

Affidamento minori: sanzioni ex art. 709 ter c.p.c.

Secondo la Cassazione, se i primi cinque motivi del ricorso paterno sono infondati, non si può dire lo stesso riguardo alla richiesta di sanzioni applicabili alla madre a causa del suo comportamento. La Cassazione sottolinea che il motivo sollevato dal padre riguarda l’omessa applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 709 ter del codice di procedura civile (ora sostituito dall’articolo 473-bis.39 c.p.c.) e dell’articolo 614 bis c.p.c.

La Corte ricorda che l’articolo 709 ter c.p.c. prevedeva misure punitive per i genitori che ostacolavano gravemente l’affidamento o arrecavano danno al minore, tra cui:

  • ammonizione del genitore inadempiente;
  • risarcimento dei danni a favore del minore o dell’altro genitore;
  • sanzione pecuniaria da 75 a 5.000 euro.

Con la riforma del 2022, queste disposizioni sono state trasferite all’articolo 473-bis.39 c.p.c., ampliandone l’efficacia. L’articolo 614 bis c.p.c. invece consente al giudice di stabilire somme crescenti per ogni giorno di violazione con scopo coercitivo e preventivo (astreintes).

Nel caso specifico, il padre lamenta di come gli atteggiamenti ostativi della madre abbiano impedito rapporti tra lui e suo figlio. Sebbene la Corte d’Appello abbia riconosciuto il comportamento ostile della madre non ha però applicato né le sanzioni previste dal già citato art. 709 ter né quelle coercitive indirette dell’articolo 614 bis c.p.c.

Il padre aveva infatti richiesto sia sanzioni per impedimenti già avvenuti che per prevenirne di futuri. Secondo l’articolo 709 ter c.p.c., infatti:

  • il giudice può intervenire d’ufficio modificando provvedimenti vigenti;
  • sanzionando violazioni già accadute.

Tuttavia le astreintes dell’articolo 614bis c.p.c si applicano solo su istanza di parte in specifiche situazioni, ma nel presente giudizio tale richiesta non è stata valutata data l’assenza di sufficiente contestazione nel ricorso.

 

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processo penale telematico

Processo penale telematico: atti esclusi dall’accettazione automatica Processo penale telematico: la circolare DGSIA del 12 novembre 2024 chiarisce quali atti e sono esclusi dall’accettazione automatica

Processo penale telematico: chiarimenti dalla DGSIA

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha emanato, il 12 novembre 2024, una circolare rivolta agli uffici giudiziari per ottimizzare la gestione dei depositi telematici effettuati dai difensori attraverso il portale del Processo Penale Telematico. Il documento specifica le categorie di atti processuali escluse dall’accettazione automatica e che, pertanto, richiedono la verifica manuale da parte degli operatori addetti.

Atti esclusi dall’accettazione automatica

La circolare elenca in modo puntuale gli atti che non possono essere processati automaticamente dal sistema informatico. Tra questi:

  1. nomina difensiva, quando necessita di un atto abilitante, ad esempio prima della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis Cpp);
  2. richieste di accesso agli atti;
  3. richieste di avocazione al Procuratore Generale;
  4. rescissioni del giudicato;
  5. revisioni di sentenze;
  6. domande di riparazione per ingiusta detenzione;
  7. denunce e querele;
  8. istanze di procedimento;
  9. integrazioni di denuncia, querela o istanza di procedimento;
  10. Richieste di certificati e solleciti;
  11. atti depositabili presso il Tribunale del riesame.

Accettazione denunce, istanze e querele: il ruolo del PM

Un elemento cruciale chiarito nella circolare riguarda l’accettazione delle denunce, querele e istanze di procedimento. In passato, il sistema informatico accoglieva automaticamente tali atti,

Una nota del Ministero della Giustizia, pubblicata il 13 novembre 2024 però ha chiarito che il sistema informatico non avvia in automatico un procedimento penale. La piattaforma Pdp si limita a registrare e accettare l’atto trasmesso, mentre la scelta di procedere con l’iscrizione di un nuovo fascicolo dipende esclusivamente dal Pubblico Ministero.

Motivazioni legate al segreto investigativo

La circolare del 12 novembre 2024 introduce ulteriori restrizioni, evidenziando che alcuni atti sono esclusi dall’accettazione automatica per proteggere il segreto della fase investigativa.

Tra questi, si trovano:

  • depositi indirizzati al Giudice per le indagini preliminari (Gip), quando il fascicolo si trova in una fase interlocutoria;
  • eccezioni: richieste di incidente probatorio, convalida di fermo o arresto, proroga dei termini di indagine e ammissione all’oblazione;
  • atti relativi a richieste di decreto penale di condanna e a procedimenti ex art. 129 Cpp

In questi casi, il numero di registro generale del fascicolo presso l’ufficio Gip non viene esposto al difensore sul Pdp, garantendo una maggiore riservatezza.

PPT: implicazioni pratiche per operatori e difensori

Queste disposizioni mirano a tutelare l’accuratezza e la segretezza del processo penale, impedendo che determinate fasi delicate siano gestite automaticamente dal sistema. Per gli operatori giudiziari e i difensori, ciò comporta una maggiore attenzione nella preparazione e nel monitoraggio dei depositi.

La distinzione tra atti accettati automaticamente e atti che richiedono intervento manuale rafforza il controllo umano su procedure fondamentali, come l’iscrizione di una notizia criminis, e protegge l’integrità del sistema giuridico.

In questo modo si realizza un uso più efficace del processo penale telematico, bilanciando innovazione tecnologica e garanzie processuali. L’introduzione di limiti precisi all’accettazione automatica degli atti processuali rafforza il ruolo del Pubblico Ministero e tutela la riservatezza delle indagini, assicurando un controllo rigoroso nei procedimenti penali.

 

Leggi: Processo penale telematico: cos’è e come funziona

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