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Mediazione civile: correttivo in vigore dal 25 gennaio Mediazione civile: il correttivo al DLgs 149/2022 approdato in Gazzetta e in vigore dal 25 gennaio 2025 interviene anche sulla mediazione telematica

Mediazione civile: le novità del correttivo

Il correttivo al D.Lgs. 149/2022, adottato dal Consiglio dei Ministri, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita è approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 7/2025) ed è in vigore dal 25 gennaio 2025.

Le principali innovazioni del D.Lgs. n. 216/2024 puntano alla digitalizzazione degli atti, alla possibilità di incontri da remoto e alla durata della mediazione estesa da tre a sei mesi, con eventuali proroghe di tre mesi, come termine massimo.

Mediazione obbligatoria e procedibilità

Il decreto, composto da cinque articoli, chiarisce l’obbligatorietà della mediazione per alcune materie specifiche. Queste includono le controversie su condominio, diritti reali, divisioni e successioni ereditarie, confermando in sostanza che la mediazione rappresenta la condizione necessaria per procedere con la domanda  “introduttiva del giudizio.”

Il giudice potrà disporre la mediazione fino alla remissione della causa in decisione, superando il precedente limite che fissava il termine alla precisazione delle conclusioni.

Regole per le cause improcedibili

Quando una causa risulta improcedibile per mancata mediazione obbligatoria o viene disposta dal giudice, la procedura avrà una durata di sei mesi. È possibile una proroga unica di tre mesi, previo accordo scritto tra le parti, da includere o allegare al verbale. La durata della mediazione non si interrompe durante il periodo feriale.

Delega per partecipare alla mediazione civile

Per porre fine alle numerose controversie giurisprudenziali, il correttivo, all’articolo 8, dopo il comma 4 introduce il seguente comma 4 bis: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma quattro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento identità del delegante.”  

Innovazioni nella mediazione civile telematica

Lo schema modifica anche l’articolo 8 bis, regolando la mediazione telematica. Il mediatore forma gli atti digitali e li sottoscrive seguendo le norme del Codice dell’amministrazione digitale. Una volta conclusa la procedura, redige un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo. Dopo aver verificato firme, validità e integrità, il mediatore deposita il documento presso l’organismo di mediazione. La segreteria lo invia poi alle parti e agli avvocati coinvolti.

Partecipazione agli incontri da remoto

Il nuovo articolo 8-ter introduce la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione tramite collegamento audiovisivo da remoto. Tale sistema deve garantire la reciproca udibilità e visibilità delle parti. Se non tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo allegato al verbale necessita dell’omologazione del presidente del tribunale competente.

Spese di trasferta per gli avvocati

Una novità importante riguarda gli avvocati iscritti in un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’organismo di mediazione. Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 15 quinques chiarisce che a questi avvocati non spettano le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Modifiche alla negoziazione assistita

L’articolo 2, comma 5, del Decreto Legge 132/2014 introduce una regola fondamentale: l’accordo di negoziazione deve concludersi con l’assistenza di almeno un avvocato per parte. Anche la negoziazione assistita può avvenire in modalità telematica, previa richiesta di una delle parti. Gli atti del procedimento e l’accordo devono rispettare le regole del Codice dell’amministrazione digitale.

Dichiarazioni di terzi escluse nella modalità telematica

Non è consentito acquisire dichiarazioni di terzi attraverso collegamenti audiovisivi o in modalità telematica. Questo garantisce un maggiore controllo sulla genuinità delle dichiarazioni rese.

Verso la semplificazione e la modernizzazione

Le nuove regole puntano a modernizzare e semplificare il sistema della mediazione civile e della negoziazione assistita. Digitalizzazione, flessibilità nelle modalità di svolgimento e una durata meglio definita delle procedure rappresentano passi importanti per rendere più efficiente l’accesso alla giustizia alternativa. L’obiettivo è bilanciare la velocità delle procedure con le garanzie necessarie per tutte le parti coinvolte.

 

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processo esecutivo

Processo esecutivo: i cambiamenti alla luce del correttivo Cartabia Le principali modifiche al processo esecutivo apportate dal decreto legislativo n. 164/2024 (cd. Correttivo Cartabia)

Le novità del correttivo Cartabia sul processo esecutivo

Processo esecutivo: sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 datata 11.11.2024 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 164/2024 che contiene il correttivo al decreto legislativo n. 149/2022 che ha attuato la legge n. 206/2021 per la revisione del processo civile, compreso quello di esecuzione. Le novità sono in vigore dal 26 novembre 2024 e quelle più significative del processo esecutivo sono finalizzate a una maggiore digitalizzazione del processo, con lo scopo di renderlo più rapido ed efficiente.

Titolo esecutivo: duplicato informatico vale come l’originale

In base al nuovo primo comma dell’articolo 475 c.p.c il titolo esecutivo può essere rilasciato sia in copia attestata conforme all’originale che come duplicato informatico.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce infatti che il duplicato informatico è il documento informatico che si ottiene con la memorizzazione della stessa sequenza di valori binari del documento originario e che, se prodotto nel rispetto delle linee guida stabilite dall’Agenzia per l’Italia digitale ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è ricavato. Questo documento quindi è identico all’originale, per cui una volta che il creditore ne è in possesso non è necessaria la richiesta di copia conforme.

La modifica dell’art. 475 ha comportato intervento anche sull’art. 479 c.p.c, il quale prevede ora che ai fini della notifica del titolo esecutivo è sufficiente la consegna del duplicato informatico o, in alternativa, la copia attestata conforme all’originale.

La modifica dell’art. 475 c.p.c ha richiesto anche l’innovazione del comma 2 dell’art. 488 c.p.c. La disposizione ora prevede che il creditore  debba presentare al giudice, su richiesta di questo, l’originale del titolo esecutivo, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all’originale.

Precetto: dichiarazione di residenza o pec

Il nuovo art. 480 c.p.c prevede ora che nell’atto di precetto, contenente l’indicazione del giudice competente, se sottoscritto dalla parte personalmente, si possa indicare, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio o un indirizzo di posta elettronica certificata o lelezione di un domicilio digitale speciale. In assenza di queste indicazioni le notificazioni all’istante verranno effettuate presso la cancelleria, a meno che il destinatario non sia obbligato per legge a possedere una pec o un domicilio digitale.

Stop al deposito in cancelleria di domande e istanze

Le domande e le istanze rivolte al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 486 c.p.c non devono  essere più depositate in cancelleria, ma presentate al giudice dell’esecuzione in forma orale in udienza, con ricorso se proposte fuori udienza, sempre che la legge non disponga diversamente.

Comunicazioni e notificazioni al procuratore costituito

Il nuovo art. 489 c.p.c prevede che le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti si facciano presso il procuratore dopo la costituzione in giudizio, in base a quanto previsto  articolo 170 c.p.c. Poiché il creditore è rappresentato da un avvocato è infatti superfluo che dichiari la residenza o elegga il domicilio nell’atto di precetto.

Cambia il contenuto dell’atto di pignoramento

Il base al nuovo articolo 492 c.p.c l’atto di pignoramento deve contenere l’invito al debitore, in aggiunta alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio, di indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale speciale ai quali ricevere notificazioni e comunicazioni.

In mancanza di queste indicazioni le notificazioni e le comunicazioni successive verranno effettuate presso la cancelleria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 149 bis c.p.c.

Il correttivo ha poi sanato un difetto di coordinamento con l’art. 495 c.p.c, attraverso la  modifica del comma 3 dell’art. 492 c.p.c Ora entrambe le norme, ai fini della conversione del pignoramento, prevedono che la somma da depositare sia pari a 1/6 del credito.

Gli articoli  492-bis, 499, 518, 521-bis, 524, 543, 557 e 582 vengono modificati solo per ragioni di coordinamento con le altre norme.

Cambia l’art 587 c.p.c. per contrastare il riciclaggio

Il nuovo comma 1 dell’articolo 587 c.p.c  prevede la decadenza dell’aggiudicatario, l’incameramento della cauzione e un nuovo incanto anche quando, nel termine stabilito, questo soggetto non rende le informazioni necessarie e aggiornate per  dare modo ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio o non provvede al deposito del prezzo.

Opposizioni esecutive più rapide

Le modifiche apportate infine agli articoli 616 e 618 c.p.c vogliono garantire la rapida trattazione delle opposizioni esecutive. Il legislatore ha infatti previsto che, quando il giudizio di merito sull’opposizione viene introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, siano dimezzati i termini previsti dagli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter, per la costituzione dell’attore,  del convenuto, per le verifiche preliminari da parte e per il deposito delle memorie integrative.

 

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pensioni 2025

Pensioni 2025: tutte le opzioni   Pensioni 2025: tutte le formule di accesso alla pensione nel 2025, regole e requisiti particolari per i dipendenti pubblici

Pensioni 2025: le novità

Il 2025 introduce nuove regole per accedere alla pensione: le opzioni per le pensioni 2025 includono requisiti ordinari, flessibilità in uscita e agevolazioni specifiche.

Pensione 2025 di vecchiaia

La pensione di vecchiaia richiede 67 anni di età e 20 anni di contributi.

Pensione 2025 anticipata

Per la pensione anticipata Fornero:

Uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi.

Donne: 41 anni e 10 mesi di contributi.

Dipendenti Pubblica Amministrazione: pensione 2025

Come per il privato, dal 1 gennaio 2025 il limite è stato portato a 67 anni. Possibilità di trattenimento in servizio fino a 70 anni nel limite del 10% delle nuove assunzioni.

Personale scolastico: il limite dei 65 resta valido per il 2025, per cessazioni e prosecuzioni decorrenti dal 1° settembre 2025 si attendono le circolari del Ministero competente.

Dipendenti ex INPDAP: la legge di bilancio 2024 ha modificato le regole per la pensione anticipata.

Regole particolari sono previste per il personale sanitario.

Per i dipendenti pubblici la finestra mobile è di 6 mesi per la pensione anticipata, di 9 mesi invece per la Quota 103.

Uscite flessibili 2025

Queste le regole per le uscite flessibili 2025.

Quota 103

  • 62 anni di età, 41 anni di contributi.
  • Tetto assegno: 5 volte il minimo INPS.
  • Valida solo per il 2025, con una finestra di 7 mesi (privati) e 9 mesi (pubblici).

Opzione Donna

  • Età minima: 61 anni (ridotta per madri con uno o due o più figli a 60 e 59 ).
  • Contributi: 35 anni.
  • Riservata a lavoratrici con invalidità o dipendenti ddi datori in crisi.
  • Calcolo interamente contributivo.

APE Sociale

  • Età minima: 63 anni.
  • Contributi: 30-36 anni, secondo la categoria.
  • Riservata a disoccupati, caregiver, invalidi superiori al 74% e lavoratori di attività gravose.

RITA

  • Anticipo tramite fondi pensione.
  • Età: 57 anni (disoccupati da un minimo di 24 mesi) o 62 anni.
  • Contributi minimi: 20 anni.

Lavoratori precoci (Quota 41)

  • 41 anni di contributi per chi ha versato 12 mesi di contributi effettivi prima del 19° anno di età. L’accesso è riservato ai disoccupati involontari, a chi cura familiari disabili. A chi ha un’invalidità superiore al 74% e a chi svolge attività gravose o usuranti.
  • Nel 2025 la finestra mobile per il settore privato è di 3 mesi decorrenti dalla maturazione dei requisiti, mentre per il settore pubblico la finestra mobile è di 6 mesi.

Pensione disabili

Chi ha un’invalidità pari o superiore all’ accede alla pensione se ha 61 anni (uomini) e 56 anni (donne) con contributi minimi di 20 anni. I titolari di questo trattamento possono cullare la pensione con i redditi da lavoro autonomo occasionale fino a 5000,00 euro.

Isopensione

Prepensionamento fino a 7 anni prima, a carico del datore di lavoro.

Contratto di espansione

Pensione anticipata con 62 anni e 20 anni di contributi.

64 anni con la pensione complementare

Dal 2025 può andare in pensione anticipata chi compie almeno 64 anni entro il 31.12.2025, ha versato 20 anni di contributi nel regime obbligatorio. In caso di mancato raggiungimento della soglia per la pensione pubblica si può sommare la rendita periodica vitalizia o temporanea del fondo pensione complementare.

 

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capacità di stare in giudizio

Capacità di stare in giudizio: salute mentale e psicofisica equiparabili Capacità di stare in giudizio: l’autodeterminazione può essere pregiudicata da problemi psicofisici, la compromissione va provata

Capacità di stare in giudizio: il pregiudizio fisico rileva?

Sulla capacità  di stare in giudizio rileva anche il pregiudizio fisico se compromette la percezione e la coscienza. Queste alterazioni  però devono essere debitamente provate. Questo in breve il principio espresso dalla Cassazione n. 47299/2024.

Compromissione della capacità di stare in giudizio

La Corte d’appello ha confermato la condanna emessa dal Tribunale e ha ritenuto l’imputato responsabile di molteplici reati fiscali ai sensi del d.lgs. n. 74/2000. Tra questi figurano l’occultamento di scritture contabili e la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti. La pena inflitta è stata di cinque anni e quattro mesi di reclusione.

Un aspetto rilevante del procedimento è la questione della capacità di stare in giudizio, sollevata dalla difesa dell’imputato. Questo tema, connesso all’autodeterminazione dell’imputato durante il processo, ha suscitato particolare interesse alla luce di una recente pronuncia della Corte costituzionale.

La difesa dell’imputato ha infatti presentato ricorso per cassazione sollevando dubbi sulla capacità del suo assistito di agire consapevolmente nel processo.

La difesa ha contestato il mancato esperimento di una perizia volta a verificare se l’imputato, successivamente al 19 gennaio 2011, fosse in grado di comprendere e valutare le proprie azioni. Tale data coincide con un grave evento traumatico subito dall’imputato. Lo stesso ha anche sostenuto che le condizioni psicofisiche dell’imputato abbiano compromesso la sua capacità di autodeterminarsi e partecipare consapevolmente al procedimento. La Corte d’appello però aveva ritenuto irrilevanti i certificati medici prodotti dalla difesa.

Condizioni psicofisiche pregiudicano le facoltà cognitive

Per la difesa è necessario considerare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 65/2023, ha ampliato il concetto di incapacità di stare in giudizio. La stessa ha infatti dichiarato illegittimi gli articoli del codice di procedura penale che limitano tale incapacità al solo stato mentale, escludendo altre condizioni psicofisiche. La Corte ha sottolineato che anche situazioni di disabilità fisica possono compromettere facoltà essenziali quali coscienza, pensiero, percezione ed espressione, analogamente alle disabilità mentali.

I certificati medici prodotti dalla difesa però non hanno dimostrato una compromissione significativa delle facoltà cognitive o decisionali dell’imputato. Questo per due motivi. I certificati attestavano una “lesione ischemica acuta ed epilessia secondaria”, ma non indicavano problemi specifici relativi alla coscienza o alla percezione. L’imputato inoltre, seppur colpito da problemi di salute, aveva continuato a operare, anche con l’aiuto della moglie.

Capacità di stare in giudizio: l’alterazione va dimostrata

La Corte di Cassazione ha dichiarato quindi manifestamente infondati i motivi relativi alla capacità di intendere e di volere e alla capacità di stare in giudizio. Secondo la giurisprudenza consolidata, la richiesta di perizia è ammissibile solo se supportata da concreti elementi di dubbio sull’imputabilità. Nel caso specifico, tali elementi non sono emersi. La documentazione prodotta attestava patologie fisiche, ma non dimostrava che queste avessero compromesso la capacità dell’imputato di partecipare consapevolmente al processo. Inoltre, i problemi di salute citati si erano manifestati ben oltre la data della sentenza di secondo grado e non erano riconducibili al periodo rilevante per il giudizio.

La capacità di stare in giudizio rappresenta un principio fondamentale nel diritto processuale penale. La partecipazione consapevole dell’imputato garantisce il rispetto del diritto di difesa e la legittimità del processo. La sentenza della Corte costituzionale ha introdotto una visione più inclusiva, riconoscendo l’incidenza delle condizioni psicofisiche. Tuttavia, resta fondamentale che tali condizioni siano adeguatamente documentate e rilevanti per il periodo processuale in esame. Sebbene la difesa abbia tentato di dimostrare l’incapacità dell’imputato, le evidenze fornite nel caso di specie non sono state ritenute sufficienti. Dalla sentenza emerge quindi l’importanza di un quadro probatorio solido e puntuale per sollevare dubbi concreti sull’idoneità dell’imputato a partecipare al processo.

 

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assegno divorzile

Assegno divorzile: quando si può chiedere la riduzione Assegno divorzile: la riduzione della misura non può essere accolta se il coniuge obbligato non prova il peggioramento delle sue condizioni

Assegno divorzile: riduzione respinta

Il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 875 del 6 dicembre 2024, ha respinto la richiesta di riduzione dell’assegno divorzile avanzata da un ex coniuge. La domanda riduzione dell’assegno divorzile infatti può essere accolta solo in presenza di un effettivo peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato. Tale peggioramento però deve essere dimostrato in modo chiaro e documentato.

Domanda di riduzione dell’assegno di divorzio

Un pensionato ricorre in giudizio per chiedere la riduzione dell’assegno divorzile corrisposto all’ex moglie. L’uomo sostiene il peggioramento della sua situazione economica, a causa di una pensione insufficiente, finanziamenti da rimborsare e il pagamento dell’affitto. Per sopravvivere, ha iniziato a lavorare saltuariamente presso un fruttivendolo. Il ricorrente tuttavia dichiara di avere a disposizione solo poche centinaia di euro al mese.

L’ex moglie però contesta tali affermazioni. Ella sostiene che le difficoltà economiche del ricorrente sono in realtà conseguenza delle sue scelte personali. In ogni caso anche lei è gravata da un finanziamento mensile.

Riduzione assegno: serve prova peggioramento condizioni

Il Tribunale di Matera analizza dapprima la situazione patrimoniale di entrambe le parti e in decisione richiama i principi sanciti dalla giurisprudenza. La riduzione dell’assegno divorzile può avvenire solo se il richiedente dimostra un effettivo peggioramento delle proprie condizioni economiche, tale da richiedere una nuova valutazione del rapporto economico tra gli ex coniugi.

Nel caso specifico, però, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha subito un reale impoverimento. Dai documenti presentati, infatti, emerge che i suoi redditi mensili sono in realtà  superiori a quanto dichiarato. Il ricorrente, oltre alla pensione, percepisce ulteriori somme derivanti dal lavoro presso il fruttivendolo, pari a circa 1.200 euro mensili. L’uomo inoltre riceve un contributo dal Comune per coprire parte delle spese di affitto.

L’ex moglie, invece, dispone di una pensione netta di 614 euro al mese, ma deve rimborsare un finanziamento mensile di circa 168 euro. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale ritiene ingiustificata la riduzione dell’assegno divorzile.

L’impegno lavorativo del pensionato migliora situazione

La sentenza sottolinea che l’impegno lavorativo del ricorrente, sebbene apprezzabile, non costituisce un obbligo giuridico. Vero però che i redditi derivanti dal lavoro contribuiscono a migliorare la sua situazione economica. Di conseguenza, l’assegno divorzile, stabilito in precedenza, resta adeguato a garantire l’equilibrio tra gli ex coniugi.

 

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spese condominiali

Spese condominiali a carico del proprietario Spese condominiali: il decreto ingiuntivo per recuperarle va azionato nei confronti del proprietario non dell’assegnatario

Spese condominiali

L’amministratore di condominio deve riscuotere dai condomini le spese condominiali. La riscossione nell’interesse comune però deve avvenire nei confronti titolari dei diritti reali delle singole unità condominiali. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 13.632 del 2 settembre 2024, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ex moglie a cui era stato assegnato l’immobile condominiale del coniuge in sede di divorzio. Non è la donna infatti la legittimata passiva dell’azione, ma l’ex marito, nella sua qualità di proprietario dell’appartamento.

Recupero spese: l’assegnataria non è legittima passiva

Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento di alcuni oneri condominiali.  Al decreto si oppone l’ingiunta, contestando la propria legittimazione passiva dell’azione. Ella  occupa infatti l’unità condominiale perché le è stata assegnata in sede di separazione. Il Condominio chiede quindi la chiamata in causa del proprietario effettivo per sentirlo condannare al pagamento degli oneri condominiali richiesti nel decreto ingiuntivo. Il Giudice accoglie la domanda e condanna il proprietario a pagare le spese, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della moglie.

La decisione viene impugnata e nel frattempo i coniugi divorziano e il Tribunale competente assegna la casa alla donna.

La ex moglie a questo punto, in sede di appello fa presente  che “l’impossibilità di azionare il credito direttamente in danno dellassegnatario del cespite immobiliare deriva dal principio di diritto per cui la sentenza di separazione e/o divorzio fa stato solo ed unicamente tra le parti e non nei confronti dei terzi, ivi compreso il condominio. Il coniuge assegnatario, non proprietario, è infatti titolare di un atipico diritto personale di […] godimento e non di un vero diritto reale che avrebbe potuto semmai giustificare lazione diretta in proprio danno. Lutilizzo del cespite immobiliare da parte del coniuge assegnatario deve essere, quindi, paragonato per estensione analogica a quello del conduttore.” 

Spese condominiali a carico dei titolari dei diritti reali

In sentenza il Tribunale, nel mettere ordine tra le varie tesi dei contendenti, chiarisce che “l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per lesercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dalleffettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dellunità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis.” 

Il Tribunale richiama infatti alcune decisioni della Cassazione alla luce delle quali ricorda che il legittimato passivo dell’azione di recupero delle spese condominiali è il proprietario, non chi appare come tale. Corretta la distinzione tra spese straordinarie a carico del proprietario e spese dovute l coniuge assegnatario. Vero però che l’assegnazione dell’immobile al coniuge costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale.

Tal diritto personale di godimento quindi “non rileva ai fini della pretesa dell’amministratore condominiale – ai sensi degli artt. 1123, 1130 n. 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune, restando esclusa un’azione diretta nei confronti dell’assegnatario della singola unità immobiliare.”

 

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carta dei principi

Avvocati tenuti ad un uso consapevole dell’AI Carta dei principi Avvocati AI: il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano realizza il progetto HOROS, per l’uso consapevole dell’AI

Carta dei principi degli avvocati nell’uso dell’AI

La “Carta dei principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense” ha visto la luce grazie all’Ordine degli Avvocati di Milano.

Nel documento il Presidente dell’Ordine che ha realizzato il progetto mette in evidenza le potenzialità dell’Intelligenza artificiale, ma anche i rischi collegati a un uso scorretto di questo strumento. L’obiettivo da perseguire consiste infatti nell’adattamento della professione forense alle nuove tecnologie senza intaccare i principi fondanti dell’attività forense.

Il titolo dato alla Carta dei principi è particolarmente significativo. “Horos”infatti vuole dire “confine” a significare i limiti che gli avvocati devono stabilire in relazione all’uso dell’intelligenza artificiale in ambito Forense.

Principi sull’uso della AI

La Carta si apre con l’esposizione dei principi generali che gli avvocati devono rispettare nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale: legalità, correttezza, trasparenza e responsabilità nel rispetto della normativa interna e comunitaria.

L’Ai inoltre non deve ledere i diritti, ma soprattutto la fiducia dei clienti nei riguardi dell’avvocatura. Vengono poi dettagliati i principi della Carta a cui gli avvocati devono attenersi, ovvero:

  • dovere di correttezza;
  • trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale;
  • centralità della decisione umana;
  • protezione dei dati e riservatezza;
  • Sicurezza informatica;
  • valutazione del rischio dell’utilizzo di sistemi AI in ambito forense;
  • diversità e sostenibilità ambientale;
  • formazione continua e Re-Skilling;
  • tutela del diritto d’autore.

Questa Carta vuole essere di ispirazione affinché altri Consigli dell’Ordine realizzino un proprio documento. La tecnologia ha un impatto notevole sulla giustizia da diversi anni. L’avvento dell’intelligenza artificiale rappresenta una vera e propria rivoluzione a cui i giuristi non possono restare indifferenti. Occorre però un uso consapevole e misurato di questo strumento potentissimo, che può rappresentare un valido aiuto nella tutela dei diritti.  L’intelligenza artificiale infatti non deve essere utilizzata solo per migliorare l’efficienza del lavoro dei giuristi, ma come uno strumento al servizio della giustizia.

 

 

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nuovi limiti contante

Nuovi limiti contante anche per le prepagate Nuovi limiti contante per chi entra ed esce dai paesi UE, per chi li supera e non lo dichiara sequestro e sanzioni

Denaro contante: limiti per chi entra ed esce dall’UE

Nuovi limiti al contante. Il limite per l’utilizzo del denaro contante nelle transazioni in Italia è di 5.000 euro. Nessun limite di importo invece è previsto per chi desidera tenere in casa dei contanti per affrontare delle spese che ha in programma. Il discorso cambia quando ci si reca all’estero. Per chi entra o esce dall’Europa è infatti previsto il divieto di detenere importi superiori a 10.000 euro.

Adeguamento alla normativa UE

Il decreto legislativo n. 211 del 10 dicembre 2024, pubblicato sulla GU del 2 gennaio 2025, al fine di adeguare la normativa interna al Regolamento UE 2018/1672, che riguarda i controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dell’UE, è in vigore dal 17 gennaio 2025.

Il testo però prevede dei limiti che, ad essere ben precisi, non si riferiscono solo al denaro contante, ma anche:

  • alle carte prepagate (“carte non nominative … che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente e ad altri mezzi di pagamento”)
  • e ad altri mezzi di pagamento.

Chi decide quindi di recarsi in un paese UE deve tenere conto di questo limite. Chi detiene ad esempio dei contanti e una carta prepagata e superi il valore di 10.000 euro ha l’obbligo di farne denuncia alla dogana.

Denaro contante e altri valori da dichiarare

I imiti di valore imposti per il passaggio in entrata e in uscita dai paesi UE è previsto al fine di scongiurare la commissione del reato di riciclaggio e di reati strumentali al finanziamento di attività criminali.

Detto questo, il limite dei 10.000 euro previsto dal decreto legislativo di adattamento al Regolamento UE a cosa si riferisce?

Senza dubbio al denaro contante, a seguire agli assegni turistici come i traveller’s chèque, agli assegni, ai vaglia cambiari, agli ordini di pagamento al portatore emessi senza indicazione specifica del nome del beneficiario, a quelli emessi in favore di un beneficiario fittizio, o a quelli che richiedono la sola consegna per il passaggio del titolo.

Il soggetto che porti con sé uno o più dei suddetti strumenti di pagamento per un valore superiore ai 10.000 euro metterlo a disposizione della Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini del controllo.

Il limite di importo deve essere rispettato anche se il denaro o uno degli altri strumenti di pagamento interessati vengono inviati in un plico a mezzo posta. Non occorre cioè che la persona li porti con sé.

Mancata dichiarazione denaro contante

Il decreto legislativo prevede il sequestro e l’applicazione di sanzioni piuttosto elevate nei confronti di coloro che non dichiarano il superamento del limite di importo dei 10.000 euro. Vediamo in che termini e in che misura.

Sequestro percentuale

Per la parte di importo non dichiarato oltre il limite dei 10.000 euro il decreto prevede:

  • il sequestro nella misura del 50% se il valore supera la soglia dei 10.000 euro e l’eccedenza non supera i 10.000;
  • la percentuale del sequestro sale al 70% dell’importo eccedente i 10.000 se l’eccedenza supera i 10.000 ma non i 100.000 euro;
  • il sequestro infine è totale se, al netto della soglia, l’importo supera i 100.000 euro.

Nei casi in cui il soggetto fornisca informazioni inesatte sull’importo è previsto il sequestro:

  • nella misura 25% della differenza tra quanto trasferito e quanto dichiarato, se la differenza non supera i 10.000 euro;
  • la percentuale sale al 35% se la differenza tra trasferito e dichiarato supera i 10.000,00 ma non i 30.000,00 euro;
  • passa al 70% se la differenza tra trasferito supera i 30.000 ma non i 100.000,00 euro;
  • è totale infine se la differenza tra quanto dichiarato e quanto si tenta di trasferire supera l’importo di 100.000,00 euro.

Il decreto nel modificare l’articolo 7 del decreto legislativo n. 195/2008 prevede che il soggetto a cui è stata contestata l’omessa dichiarazione o la dichiarazione inesatta o completa possa chiedere l’estinzione della violazione effettuando il pagamento in misura ridotta, in percentuale variabile, sulla parte di denaro eccedente la soglia prevista.

Sanzioni amministrative

Qualora si commettano violazioni consistenti nell’omesso adempimento dichiarativo si dispone l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa minima di 900,00 euro.

Se la violazione consiste invece nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete in relazione all’obbligo dichiarativo, allora è prevista la sanzione amministrativa minima di 500,00 euro.

 

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TARIP: cos’è e come funziona TARIP: la tariffa puntuale sui rifiuti che in più di 1.117 Comuni ha rimpiazzato la TARI e che tiene conto della produzione reale di rifiuti

TARIP: cos’è la nuova tariffa sui rifiuti

La TARIP, acronimo di Tariffa Puntuale sui Rifiuti, rappresenta un’evoluzione della tradizionale TARI. Si tratta di un sistema di calcolo più equo e sostenibile, che tiene conto della reale produzione di rifiuti di ogni utente. Questo modello premia i cittadini più virtuosi, incentivando comportamenti ecologici e responsabili.

Differenze con la TARI

La TARI si basa sulla superficie dell’immobile e sul numero di persone che vi abitano e non considera la quantità effettiva di rifiuti prodotti.
La tariffa puntuale, invece, segue il principio “Pay As You Throw” (paga per ciò che getti). Il calcolo dipende dal volume o peso reale dei rifiuti conferiti. Chi produce meno rifiuti o differenzia di più, paga meno.

Come si calcola la Tariffa

La TARIP si compone di due quote:

  • quota fissa: determinata dalla superficie dell’immobile
  • quota variabile: basata sul numero di svuotamenti effettuati. Ogni utente ha un numero minimo di svuotamenti annuali inclusi. Gli svuotamenti extra comportano un sovrapprezzo.

Il monitoraggio avviene tramite chip installati sui contenitori. Questi dispositivi registrano il numero di svuotamenti e consentono un calcolo preciso della tariffa.

Vantaggi della TARIP

La TARIP offre numerosi benefici:

  • favorisce la sostenibilità ambientale, riducendo i rifiuti e aumentando la raccolta differenziata;
  • supporta gli obiettivi dell’Unione Europea, come il 55% di riciclo dei rifiuti urbani entro il 2025;
  • assicura maggiore equità economica: chi inquina meno, paga meno;
  • migliora il servizio di raccolta, grazie al monitoraggio continuo.

Nei Comuni dove è adottata, la percentuale di raccolta differenziata raggiunge il 79,1%, contro la media nazionale del 61,3%.

Aspetti critici della TARIP

Nonostante i vantaggi, la TARIP presenta alcune problematiche:

  • la quota fissa per servizi condivisi non dipende dall’utente;
  • il numero minimo di svuotamenti obbligatori potrebbe risultare superiore alle necessità reali;
  • non è ancora chiaro se la TARIP debba essere soggetta a IVA.

Dove si applica

La TARIP è attiva in 1.117 Comuni italiani, soprattutto al Nord. La Regione Veneto detiene il primato con il 44% dei Comuni passati a questo sistema.

La TARIP rappresenta un passo verso una gestione dei rifiuti più responsabile ed efficace, incentivando cittadini e amministrazioni a tutelare l’ambiente e risparmiare.

 

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dichiarazioni 2025

Dichiarazioni 2025: i modelli dell’Agenzia delle Entrate Dichiarazioni 2025: pubblicate le bozze dei modelli per le dichiarazioni 730 e 770 e i modelli definitivi per CU 2025 e Iva 2025

Dichiarazioni 2025: modelli 730, 770, IVA e CU

Per le dichiarazioni 2025 pronti i nuovi modelli. L’Agenzia delle Entrate comunica di aver pubblicato le bozze dei modelli 730, 770 e i modelli definitivi IVA e CU per il 2025, tutti corredati dalle relative istruzioni. Questi strumenti recepiscono le novità normative in vigore dal periodo d’imposta 2024 e permettono agli operatori del settore di analizzare i modelli prima della loro approvazione definitiva. Ecco le principali modifiche.

Per informazioni più dettagliate e modelli visita le pagine dell’Agenzia delle Entrate dedicate ai provvedimenti che hanno approvato in via definitiva i modelli Iva 2025, il modello CU 2025 e quella in cui scaricare le bozze dei Modelli 730/2025 – 770/2025.

Dichiarazioni 2025: il nuovo modello 730/2025

Il modello 730/2025 introduce i quadri M e T per ampliare le tipologie di reddito dichiarabili. Ora si possono indicare redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva e plusvalenze finanziarie, precedentemente riservati al modello Redditi PF. Le indennità per cessazione di rapporti di agenzia e la tassazione aggiuntiva di bonus e stock option rientrano nel 730.

Tra le novità più rilevanti figura la rimodulazione degli scaglioni IRPEF: i primi due scaglioni (fino a 28.000 euro) sono stati accorpati, con una riduzione dell’aliquota al 23% per i redditi tra 15.000 e 28.000 euro. Restano invariati gli altri scaglioni e aliquote.

Agevolazioni e detrazioni

Il modello recepisce un nuovo regime per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, che concorrono al reddito complessivo con percentuali differenziate nel biennio 2024-2025. Per le locazioni brevi, l’aliquota della cedolare secca è fissata al 26%, ridotta al 21% per un’unica unità immobiliare.

Tra le detrazioni, l’importo per i redditi da lavoro dipendente è aumentato a 1.955 euro.Ai dipendenti con redditi fino a 28.000 euro e almeno un figlio a carico spetta anche un’indennità di 100 euro (“bonus tredicesima”), proporzionata ai giorni lavorati e non imponibile.

Prevista una riduzione di 260 euro per le detrazioni relative agli oneri dei contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro. Il Superbonus e il Sismabonus per le spese del 2024 saranno detraibili in 10 rate annuali. Per il bonus mobili, il limite massimo di spesa detraibile è fissato a 5.000 euro.

Aggiornate le regole per il personale della sicurezza e difesa, il regime agevolato per i lavoratori impatriati e i redditi da lavoro dipendente prestato in zone di frontiera. Le aliquote dell’Ivie (immobili all’estero) e dell’Ivafe (prodotti finanziari in paesi a regime fiscale privilegiato) sono state aggiornate.

Modello 770/2025: semplificazioni sostituti d’imposta

Il modello 770, utilizzato dai sostituti d’imposta, introduce modifiche nei quadri ST e SV relativi a ritenute e imposte sostitutive. Il quadro SX ora consente di gestire il credito derivante dal “bonus tredicesima”, destinato ai dipendenti che rispettano i requisiti.

Certificazione Unica 2025

La Certificazione Unica, da presentare generalmente entro il 16 marzo, introduce cambiamenti significativi, tra cui il “bonus Natale” di 100 euro per i lavoratori con reddito fino a 28.000 euro e nuove sezioni per redditi derivanti da lavoro autonomo, assegni universali INPS e fringe benefit fino a 2.000 euro per dipendenti con figli a carico.

Ulteriori modifiche riguardano anche i campi relativi ai premi di risultato e al trattamento integrativo per i lavoratori del settore turistico. Novità di rilievo è l’introduzione del Codice identificativo nazionale (CIN) per le locazioni brevi.

Modello IVA 2025

Il modello IVA 2025 include cambiamenti nei quadri VM, VO e VW, con nuove sezioni per volontariato, giovani agricoltori e crediti ritrasferiti. Il quadro VM gestisce i versamenti per le immatricolazioni di veicoli da San Marino e Città del Vaticano, mentre il quadro VO è aggiornato per includere opzioni di regime agevolato.

Le dichiarazioni IVA dovranno essere trasmesse online tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025, rispettando le nuove specifiche tecniche.

 

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