Responsabilità della PA: cos’è
La responsabilità della PA (Pubblica Amministrazione) si configura quando uno dei soggetti che la compongono e i loro dipendenti commettono un illecito, che può avere natura civile, amministrativa, contabile e penale.
Quando si parla di responsabilità della Pubblica Amministrazione, si parla quindi di un sistema complesso al cui interno di possono configurare diverse forme di responsabilità, ognuna soggetta a regole diverse.
Responsabilità della PA: l’art. 28 Costituzione
La norma che sancisce il principio di responsabilità della Pubblica Amministrazione è l’articolo 28 della Costituzione. Questa norma prevede infatti che: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”
Dalla lettera della norma si evince immediatamente che la responsabilità della Pubblica Amministrazione può essere diretta e indiretta.
La responsabilità diretta, si configura quando la Pubblica Amministrazione è direttamente responsabile di un danno cagionato a un cittadino o a un’attività imprenditoriale a causa di un atto illegittimo, di una omissione o di una condotta lesiva.
La responsabilità indiretta, invece, si realizza quando la Pubblica Amministrazione deve rispondere dei danni che sono stati causati dai suoi dipendenti o funzionari nello svolgimento delle loro funzioni. L’amministrazione in questi casi risponde dei danni verso il soggetto danneggiato. In seguito però può rivalersi nei confronti del dipendente attraverso azioni di rivalsa o di natura risarcitoria.
Vediamo ora quali sono i tipi di responsabilità in cui può incorrere la PA in modo diretto o indiretto.
Responsabilità civile
La responsabilità civile è disciplinata dal codice civile e si configura ogni volta che un organo o un dipendete della PA cagiona un danno a terzi. Questo tipo di responsabilità può essere a sua volta di tipo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale art. 2043 c.c.
La responsabilità contrattuale riguarda il mancato rispetto di un accordo. Un esempio tipico di responsabilità contrattuale si verifica ad esempio quando la PA stipula un contratto di appalto con un’impresa e ritarda nel pagamento.
La responsabilità precontrattuale si riferisce al mancato rispetto dei doveri di buona fede e di correttezza che caratterizzano la fase che precede la conclusione di un accordo.
La responsabilità extracontrattuale invece si realizza in presenza di un fatto illecito commesso dalla PA, che cagiona un danno ingiusto a un soggetto terzo, al di fuori di un accordo o un contratto precedente.
La Pubblica Amministrazione può incorrere inoltre nella responsabilità derivante da cose in custodia, come previsto dall’art. 2051 c.c, a meno che non riesca a dimostrare il caso fortuito. Si pensi al danno riportato da un comune cittadino a causa di una caduta su una strada pubblica a causa della cattiva manutenzione del manto stradale.
Responsabilità penale
La responsabilità penale invece si realizza nel momento in cui un funzionario o un dipendente della Pubblica Amministrazione commette un illecito penale. Si ricorda infatti che la responsabilità penale, in base a quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione, “è personale”.
Responsabilità amministrativa
La responsabilità amministrativa riguarda il dipendente e insorge quando il danno derivante dalla sua condotta, nello svolgimento delle sue funzioni, colpisce la Pubblica Amministrazione. Si parla nello specifico di responsabilità per danno erariale il cui scopo consiste nel tutelare il patrimonio della PA e assicurare il buon andamento e l’imparzialità della attività amministrativa.
Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare si verifica quando il dipendente commette un illecito disciplinare, violando gli obblighi previsti dal contratto collettivo, dalla legge o dalle norme di comportamento.
Responsabilità della PA: funzioni
Le funzioni della responsabilità della Pubblica Amministrazione soddisfano tre diverse esigenze.
- Funzione riparatoria: si pone l’obbiettivo di riparare il danno, per cui è riconducibile alla responsabilità civile e mette in primo piano il danneggiato.
- Funzione sanzionatoria: questa funzione ha come fine ultimo quello di comminare una sanzione, e d è quella che caratterizza pertanto la responsabilità penale. Come quella civile è successiva alla condotta, ma in questo caso l’attenzione è ricolta al soggetto responsabile.
- Funzione deterrente: anche questa come la precedente riguarda la responsabilità penale e l’attenzione è concentrata sul soggetto che commette l’illecito. Si distingue dalla precedente però perché in questo caso la funzione è preventiva, interviene cioè prima della condotta penalmente rilevante.
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