Reato di incendio art. 423 c.p.
Il reato di incendio è disciplinato dall’articolo 423 del Codice penale, collocato all’interno del Titolo VI, Capo I, dedicato ai delitti contro la pubblica incolumità. La norma punisce con la pena della reclusione da tre a 7 anni chiunque cagioni un incendio e anche quando l’incendio riguardi una cosa propria del soggetto agente, se dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità
L’incendio presuppone un fuoco di ampie dimensioni, che tende a diffondersi e che sia difficile da spegnere,
Differenza tra incendio doloso e colposo
L’incendio doloso richiede il dolo, ossia la volontà dell’agente di causare l’incendio e di accettarne le conseguenze. In tal caso, il soggetto è punibile ai sensi dell’art. 423 c.p. (dolo generico); 423 bis comma 1 (incendio boschivo doloso);.
L’incendio colposo è disciplinato da diverse norme:
– art. 423 bis c.p comma 2: incendio boschivo colposo;
– dall’art. 449 c.p., che prevede pene meno gravi. La condotta infatti è punita con la reclusione da uno a cinque anniAnche in questa forma colposa il reato si configura solo se l’incendio è tale da costituire pericolo per l’incolumità pubblica.
Normativa di riferimento
- Art. 423 c.p.: incendio;
- Art 424 bis c.p. incendio boschivo;
- Art. 424 c.p.: danneggiamento seguito da incendio;
- Art. 449 c.p.: delitti colposi di danni tra cui figura l’incendio.
Elementi costitutivi del reato di incendio
Per la configurazione del reato ex art. 423 c.p. occorrono:
- Condotta attiva: accensione del fuoco su cose proprie o altrui;
- Pericolo concreato o astratto;
- Nesso causale tra condotta e pericolo;
- Elemento soggettivo: dolo generico;
- Pericolo per la pubblica incolumità: anche potenziale.
Pena prevista
Il delitto di incendio, ai sensi dell’art. 423 c.p., è punito con:
- la reclusione da tre a sette anni.
Se dall’incendio deriva un danno grave a edifici pubblici, navi, edifici abitati, monumenti, cimiteri, navi, cantieri, ecc. trovano applicazione le aggravanti dell’art. 425 c.p., che comportano un aumento di pena.
Aspetti procedurali
- Procedibilità d’ufficio.
- Competenza del tribunale in composizione monocratica.
Giurisprudenza sul reato di incendio
La giurisprudenza ha è intervenuta in diverse occasioni per specificar gli aspetti più importanti del reato di incendio.
Cassazione n. 8598/2024: la sentenza distingue tra la definizione comune di incendio e la definizione giuridica del reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.).
- L’incendio comune si verifica solo quando il fuoco divampa in modo incontrollabile e su vasta scala, con fiamme distruttive che si propagano e mettono in pericolo un numero indeterminato di persone.
- L’incendio boschivo (art. 423-bis c.p.): è un reato di pericolo presunto. Non è necessario che l’incendio si sviluppi completamente con le caratteristiche descritte sopra. È sufficiente che il fuoco appiccato abbia la potenzialità di diventare un incendio, manifestando la tendenza a diffondersi, la difficoltà di essere spento e la possibilità di creare pericolo per la pubblica incolumità.
Cassazione n. 5527/2024: ciò che distingue il reato di incendio doloso (art. 423 c.p.) dal reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) è l’elemento psicologico dell’autore.
- L’incendio doloso (art. 423 c.p.) richiede il dolo generico, ovvero la volontà di causare un evento con fiamme che, per la loro natura e intensità, sono inclini a propagarsi incontrollabilmente, generando un reale pericolo per la sicurezza pubblica. L’obiettivo primario dell’agente è provocare un incendio con queste caratteristiche.
- Il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.): è caratterizzato dal dolo specifico di danneggiare una cosa altrui. L’intenzione principale dell’agente è quella di deteriorare o distruggere un bene appartenente ad altri, l’incendio è un risultato secondario, seppur prevedibile.
Rilevanza pratica e considerazioni conclusive
Il reato di incendio è di particolare rilevanza nei contesti urbani e rurali, soprattutto nei periodi di emergenza ambientale o in presenza di fenomeni di vandalismo. La sua disciplina mira a tutelare la sicurezza collettiva e a prevenire disastri con effetti potenzialmente estesi e incontrollabili.
In ambito processuale e difensivo, è fondamentale valutare con attenzione:
- la natura del fuoco (incendio o semplice combustione),
- l’intenzionalità della condotta,
- l’esistenza del pericolo concreto per la collettività,
- eventuali fattori di rischio connessi (uso di sostanze acceleranti, contesto di luogo e tempo).
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