Tesoro e bene culturale: obblighi e diritti diversi
Per sapere se si ha diritto a una ricompensa quando si trova un oggetto di valore nascosto è necessario capire prima di tutto se ciò che si è scoperto è un semplice tesoro o un bene di interesse culturale. Le norme che si applicano infatti sono diverse, così come lo sono i diritti e gli obblighi del ritrovatore. La legge per fortuna è di estremo aiuto in questo senso.
Tesoro: definizione art. 932 c.c.
La definizione di tesoro ad esempio è cristallina nell’articolo 932 del Codice Civile. Si tratta in particolare di “qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario.”
Tesoro e cose ritrovate: differenza
La mancanza di un proprietario identificabile è il perno attorno a cui ruota l’intera questione. Se si scopre un oggetto di valore che ha un proprietario (ad esempio, un portafoglio smarrito), si applica infatti la normativa sulle cose ritrovate, non quella sui tesori.
Luogo del ritrovamento e diritto alla ricompensa
Il diritto alla ricompensa per il tesoro dipende interamente dal luogo del ritrovamento.
- Se il tesoro si trova nel proprio fondo, esso appartiene interamente al proprietario del terreno e nessuno può rivendicarlo.
- La situazione cambia se la scoperta avviene nel fondo di un’altra persona. In questo caso, il tesoro deve essere diviso equamente: metà va al proprietario del fondo e metà al ritrovatore. Questa divisione, però, è valida solo se il ritrovamento è avvenuto in modo casuale, non come risultato di una ricerca intenzionale e non autorizzata.
Ritrovamento di un bene culturale: cosa fare
Se il ritrovamento non è una banconota d’epoca ma, ad esempio, un’antica anfora etrusca o monete romane, la natura dell’oggetto cambia completamente. Non si tratta più di un tesoro, ma di un bene culturale. L’ordinamento italiano considera questi oggetti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Ciò significa che non possono essere tenuti o venduti: appartengono all’intera collettività.
Per questo il D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) stabilisce precisi obblighi per chi si imbatte in una scoperta di questo tipo. In questi casi infatti è fondamentale agire con tempestività e senso di responsabilità e rispettare due semplici regole.
- Prima di tutto è obbligatorio denunciare il ritrovamento entro ventiquattro ore alle autorità competenti, come la Soprintendenza, il sindaco o le forze dell’ordine.
- In secondo luogo occorre conservare il bene, lasciandolo intatto nel luogo in cui è stato trovato, fino all’arrivo delle autorità.
Previsto il diritto alla ricompensa?
Il rispetto di questi obblighi non rimane senza premio, la legge italiana infatti riconosce un compenso per l’onestà e la collaborazione.
L’Articolo 92 stabilisce in particolare che:
- il ritrovatore fortuito e il proprietario del fondo hanno diritto a un premio che può arrivare fino a un quarto del valore dei beni scoperti;
- se il proprietario del terreno è anche lo scopritore, il suo premio può salire fino alla metà del valore;
- chi si introduce in un fondo altrui per cercare beni senza permesso non avrà diritto ad alcuna ricompensa.
Determinazione del premio
Il processo di determinazione del premio è gestito dal Ministero della Cultura. Come specificato nell’Articolo 93, infatti, il Ministero avvia una stima del valore del bene.
Se gli aventi diritto non accettano la stima, possono richiedere che il valore sia determinato da un terzo perito, nominato in accordo tra le parti o, in mancanza, da un giudice.
Alla luce della stima, viene quindi stabilito il premio, che può essere erogato in denaro, come credito d’imposta, o addirittura con la cessione di una parte dei beni stessi.
Diritto alla ricompensa e ruolo del segnalatore
In relazione al procedimento di riconoscimento del premio, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza n. 532/2025 ha avuto modo di precisare che secondo l’articolo 93 del Codice dei Beni Culturali, il premio per il ritrovamento di un bene culturale non è fisso, ma ha un tetto massimo del 25% del valore del bene stesso. La legge prevede che la misura del premio possa essere differenziata a seconda del ruolo avuto dal segnalatore nel ritrovamento. In particolare, la distinzione principale è tra chi ha trovato il bene fisicamente e lo ha consegnato (rinvenimento materiale) e chi si è limitato a fornire un’informazione utile per il suo recupero (rinvenimento informativo). L’importo del premio, quindi, non è una percentuale fissa ma è proporzionato all’efficacia della segnalazione rispetto all’intero processo di recupero del bene. Questa logica garantisce un equilibrio tra il riconoscimento dell’atto civico e l’esigenza di non eccedere con la premialità, assegnando il premio massimo a coloro che hanno rispettato pienamente tutti gli obblighi, inclusa la consegna fisica del bene.
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