riscatto della laurea

Riscatto della laurea: INPS responsabile della notifica negativa Riscatto della laurea: l’INPS è responsabile della mancata ricezione della risposta se inviata all’indirizzo errato del richiedente

Riscatto della laurea: INPS onerato a comunicazione efficace

Sulla responsabilità dell’INPS in merito alla notifica fallita di una comunicazione relativa al riscatto della laurea fa chiarezza l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23911/2025. Gli Ermellini ribadiscono in particolare che l’onere di una comunicazione efficace ricade sull’ente previdenziale. L’INPS non può limitarsi a inviare l’atto a un indirizzo vecchio se ha la possibilità di conoscerne uno aggiornato. Questo principio tutela il diritto del cittadino a portare a termine la procedura di riscatto, impedendo che un errore o una negligenza dell’ente possano causare un pregiudizio economico.

Domanda di riscatto della laurea: il diritto si sviluppa in diverse fasi

La vicenda ha inizio con la domanda di riscatto presentata da un lavoratore all’INPS nel 1981. Dopo molti anni il lavoratore scopre di non avere la copertura contributiva per il periodo di studi, poiché la risposta dell’INPS era tornata al mittente per “compiuta giacenza”. Il richiedente contesta l’operato dell’INPS, sostenendo che l’ente non ha rispettato le proprie procedure interne che prevedono verifiche e un nuovo invio delle comunicazioni che non sono state recapitate.

Il Tribunale respinge le eccezioni dell’INPS, chiarendo che il diritto al riscatto della laurea si sviluppa in più fasi. La domanda iniziale è solo il primo passo; il processo si completa solo dopo che l’INPS comunica l’importo da versare e il lavoratore effettua il pagamento. Di conseguenza, non si applicano i termini di prescrizione o decadenza finché l’INPS non adempie correttamente al suo obbligo di comunicazione. Inoltre, il Tribunale stabilisce che non si può parlare di rinuncia tacita da parte del lavoratore.

La Corte d’appello di Torino conferma la decisione di primo grado e respinge anche in seconda istanza il ricorso dell’INPS, confermando la condanna dell’ente a comunicare al richiedente l’importo della riserva matematica per il riscatto del periodo di studi. La somma viene calcolata secondo le normative e le tabelle vigenti all’epoca della domanda iniziale, nel 1981, e non con i parametri attuali.

INPS: sufficiente la notifica inviata all’indirizzo del richiedente

L’INPS a questo punto ricorre in Cassazione. Per l’Ente la notifica deve ritenersi valida una volta inviata all’indirizzo fornito dal richiedente, senza l’obbligo di compiere ulteriori accertamenti. L’INPS ritiene piuttosto che la responsabilità sia del lavoratore per la mancata comunicazione del cambio di residenza e che la mancata ricezione comporti la decadenza del diritto a quelle condizioni.

Riscatto della laurea: presunzione di conoscenza

La Corte di Cassazione però rigetta il ricorso dell’INPS. I giudici evidenziano infatti che la notifica si presume conosciuta solo se inviata all’indirizzo corretto del destinatario. Nel caso in esame, il richiedente aveva formalizzato il suo cambio di residenza nel 1990, e l’INPS ne era a conoscenza grazie a documenti lavorativi inviati nel 1991 e 1992. Di conseguenza, l’ente non ha dimostrato di aver agito con la dovuta diligenza per accertare il nuovo indirizzo. La presunzione di conoscenza non opera se il destinatario si trova, senza sua colpa, nell’impossibilità di ricevere la comunicazione. Ora, poiché la notifica dell’INPS non è giunta all’indirizzo corretto, i termini per il riscatto non sono mai partiti per il lavoratore.

 

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rendita vitalizia

Cassazione: prescrizione decennale per la rendita vitalizia pensionistica Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono i termini per la rendita vitalizia: prescrizione di dieci anni, ma con decorrenza dalla conoscenza dell’omissione contributiva

Un chiarimento atteso da tempo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22802/2025 a Sezioni Unite, ha risolto definitivamente un contrasto giurisprudenziale di lungo corso in materia di rendita vitalizia previdenziale. La Suprema Corte ha stabilito che il diritto alla costituzione della rendita non è imprescrittibile, ma soggetto al termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 del Codice civile.
La vera novità riguarda la decorrenza: il termine non parte più automaticamente dal momento dell’omissione contributiva, ma dal giorno in cui il lavoratore è consapevole della mancata regolarizzazione o dell’impossibilità per il datore di lavoro di provvedere.

La rendita vitalizia: il quadro normativo

L’istituto della rendita vitalizia trova disciplina nell’art. 13 della legge n. 1338/1962. In base a questa disposizione, quando i contributi non vengono versati e risultano ormai prescritti (dopo cinque anni), il datore di lavoro, o in alternativa lo stesso lavoratore, può costituire presso l’INPS una rendita vitalizia reversibile, commisurata alla pensione che sarebbe spettata in caso di regolare accredito dei contributi.
La giurisprudenza, fino a oggi, era divisa: da un lato, chi considerava il diritto imprescrittibile; dall’altro, chi applicava la prescrizione decennale facendola decorrere dal termine di prescrizione dei contributi, orientamento seguito anche dall’INPS.

I principi fissati dalla Cassazione

Le Sezioni Unite hanno posto tre punti fondamentali:

  • il diritto alla rendita vitalizia è soggetto alla prescrizione decennale;

  • la decorrenza non coincide con la mera omissione contributiva, ma con la conoscenza effettiva della stessa da parte del lavoratore;

  • resta ferma la possibilità di azionare il risarcimento del danno pensionistico ai sensi dell’art. 2116, comma 2, c.c., con prescrizione decennale che decorre dal momento in cui il danno si manifesta, di norma con il diniego o la liquidazione ridotta della pensione.

Conseguenze pratiche per lavoratori e datori di lavoro

Dalla pronuncia emergono regole chiare sui termini:

  • 10 anni per la rendita costituita dal datore di lavoro ex art. 13 L. 1338/1962;

  • 10 anni per la rendita costituita dal lavoratore, con decorrenza dalla conoscenza dell’omissione contributiva;

  • 10 anni per l’azione di risarcimento del danno pensionistico ex art. 2116, comma 2, c.c.

Un ulteriore strumento resta a disposizione dei lavoratori: l’art. 30 della legge n. 203/2024, che, come illustrato dall’INPS con circolare n. 48/2025, ha introdotto una nuova facoltà di costituzione della rendita vitalizia, non soggetta a prescrizione, attivabile nei casi in cui i termini ordinari risultino ormai scaduti.

assegno di inclusione

Assegno di inclusione: guida alla misura Cos'è l'assegno di inclusione, misura di sostegno economico introdotta dal 2024 dal dl n. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023

Assegno di Inclusione (ADI): dal 1° gennaio 2024

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di sostegno economico introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2024 con l’articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. La misura, gestita dall’INPS, mira a contrastare la povertà e favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone in situazioni di disagio economico.

In cosa consiste l’ADI

L’ADI è un beneficio economico mensile erogato alle famiglie che rispettano determinati requisiti di reddito e patrimonio. La misura sostituisce il Reddito di Cittadinanza, concentrandosi su politiche attive di lavoro e sul supporto personalizzato. L’importo dell’assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare e alle specifiche condizioni economiche dei beneficiari.

Chi può richiedere l’ADI

I destinatari dell’Assegno di Inclusione sono le famiglie che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Requisiti economici: Un ISEE non superiore a 10.140 euro annui, un patrimonio mobiliare non superiore a 10mila euro (per i nuclei composti da tre o più componenti, soglia aumentata di mille euro per ogni figlio a partire dal terzo; ovvero non superiore a seimila euro per i nuclei di un solo componente e a 8mila euro per i nuclei di due componenti) e immobiliare (in Italia e all’estero), spiega l’INPS, “come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro”. A seguito dell’entrata in vigore del dpcm 13/2025, del 5 marzo 2025, da aprile 2025, inoltre, titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale sono esclusi dal calcolo dell’ISEE (per un importo massimo di 50mila euro per nucleo familiare) rendendo più semplice ottenere il beneficio;
  • Residenza e cittadinanza: I richiedenti devono essere cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi.
  • Requisiti ulteriori: Non essere sottoposti a misure cautelari personali o di prevenzione nè avere sentenze definitive di condanna intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; non essere disoccupati; non risiedere in strutture a totale carico pubblico; aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari tra i 18 e i 29 anni ovvero “essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione”.

Modalità di erogazione

L’importo dell’ADI viene calcolato tenendo conto del reddito disponibile del nucleo familiare. L’accredito del beneficio avviene mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta di Inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, che può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.

La carta consente non solo di effettuare acquisti di beni di prima necessità, ma anche di prelevare contante entro limiti stabiliti.

Bonus ponte luglio 2025

Abbiamo appena visto che l’assegno di inclusione, decorrente da 1° gennaio 2024 dura inizialmente 18 mesi, rinnovabili per altri 12, con una sospensione obbligatoria di un mese tra i due cicli.

Per evitare disagi ai soggetti più svantaggiati, il Ministero del Lavoro ha annunciato un contributo straordinario” per coprire questa pausa di un mese, erogato a fine giugno o inizio luglio 2025. Si tratta di una misura “ponte”, non di una nuova rata dell’assegno e sarà resa operativa con un decreto o una circolare attuativa.

Per chiarire il funzionamento di questa misura straordinaria l’INPS ha emanato il messaggio n. 2458 dell’8 agosto 2025.

Il messaggio spiega che il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha introdotto un contributo straordinario aggiuntivo per i nuclei familiari che beneficiano dell’Assegno di Inclusione. Questo contributo è stato pensato per supportare le famiglie che, dopo aver usufruito dell’ADI per 18 mesi, devono affrontare la sospensione del beneficio per un mese, come previsto dalla legge.

L’INPS chiarisce che la misura straordinaria spetta alle famiglie che, al termine dei primi 18 mesi di ADI, presentano la domanda per il rinnovo del beneficio e superano i controlli necessari. Il contributo è pari all’importo della prima mensilità di rinnovo dell’ADI, non può superare i 500 euro e viene pagato insieme alla prima mensilità di rinnovo dell’ADI. Per le domande di rinnovo presentate a luglio 2025, il pagamento avverrà il 14 agosto 2025. Per le domande successive, il contributo sarà erogato sempre insieme alla prima mensilità di rinnovo, ma comunque non oltre il mese di dicembre 2025. Nelle comunicazioni ufficiali, il contributo sarà identificato con la dicitura: “Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 10-ter del DL n. 92/2025”.

Obblighi per i beneficiari

L’Assegno di Inclusione non è solo un aiuto economico, ma si inserisce in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. I beneficiari, infatti, devono sottoscrivere un Patto di Inclusione che prevede la partecipazione a programmi formativi, tirocini o attività lavorative. Sono previste esenzioni per chi non è in grado di lavorare per motivi di salute o altre condizioni specifiche.

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

Come presentare la domanda

La richiesta dell’ADI può essere effettuata tramite il portale online dell’INPS, accedendo in via telematica con SPID, CIE o CNS, alla pagina dedicata al servizio, oppure rivolgendosi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o ancora presso i patronati.

È necessario presentare tutta la documentazione richiesta, tra cui l’ISEE aggiornato.

Rinnovo per chi ha fatto domanda tra dicembre 2023 e gennaio 2024

Con la nota 0010558 data 8 agosto 2025 il Ministero del Lavoro ha definito la procedura di rinnovo delle domande di accesso all’Assegno di Inclusione tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Per ottenere il rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI), i nuclei familiari devono presentare una nuova domanda tramite il portale INPS a partire dal 1° luglio 2025, dopo aver ricevuto 18 mensilità. La domanda deve essere accompagnata da un Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto.

I nuclei familiari invariati non dovranno sottoscrivere un nuovo PAD, poiché quello precedente rimane valido. La decorrenza del beneficio, se la domanda di rinnovo è accolta, partirà dal mese successivo alla presentazione della domanda, anche se il pagamento potrebbe arrivare più tardi con eventuali arretrati.

Per i nuclei familiari variati, invece, è necessario iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD; in questo caso, il beneficio decorre dal mese successivo alla firma del PAD.

Dopo l’accoglimento della domanda, tutti i nuclei familiari hanno 120 giorni di tempo dalla sottoscrizione del PAD per recarsi ai servizi sociali, anche se in precedenza erano stati esonerati. Questo incontro serve per convalidare il percorso di attivazione sociale (PaIS) e il precedente PAD.

Se la domanda presentata in precedenza includeva una condizione di svantaggio, l’istante deve riportare gli estremi della certificazione nella nuova domanda, assicurandosi che sia ancora valida. Se è scaduta, è necessario procurarsi una nuova certificazione prima di presentare la domanda di rinnovo.

Introdotte infine nuove funzionalità sulle piattaforme GePI e SIISL per identificare facilmente le domande di rinnovo, monitorare eventuali variazioni nelle condizioni dei nuclei familiari e ricevere notifiche specifiche su modifiche relative, ad esempio, alla condizione di disabilità, ai carichi di cura alla condizione di “Tenuto agli obblighi lavorativi.”

condono contributivo

Pensioni: condono contributivo per le PA Condono contributivo: la circolare INPS n. 118/2025 spiega alla Gestione pubblica come assolvere gli obblighi contributivi fino al 31.12.2004

Condono contributivo per le PA

Condono contributivo per le Pubbliche Amministrazioni. Con la circolare n. 118 del 12 agosto 2025, l’INPS ha introdotto importanti novità per le Pubbliche Amministrazioni in materia di adempimenti contributivi, in attuazione della Legge di Bilancio 2024. L’obiettivo è risolvere le criticità storiche legate ai contributi anteriori al 2005, semplificando le procedure e portando certezza per i dipendenti pubblici.

A partire dal 1° ottobre 2025, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le Pubbliche Amministrazioni che trasmettono le denunce mensili sono considerate in regola con gli obblighi contributivi, senza dover versare i contributi mancanti. L’applicativo Nuova PAssWeb sarà progressivamente dismesso, e l’aggiornamento delle posizioni assicurative avverrà esclusivamente tramite flussi di denuncia UNIEMENS/ListaPosPA. A tal fine, sarà introdotto un nuovo strumento che genererà automaticamente i flussi precompilati.

Questa sanatoria riguarda esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni elencate nel d.lgs. 165/2001 (come Stato, Regioni, Comuni, scuole, università, ASL), escludendo gli enti di natura privata.

Effetti su pensioni, TFS e TFR

La regolarizzazione dei contributi produce effetti diretti sulle pensioni, TFS (Trattamento fine Servizio) e TFR (Trattamento fine rapporto) dei lavoratori. A seconda delle variazioni retributive che emergeranno dalle nuove denunce, l’INPS potrà ricalcolare le prestazioni già erogate.

Per le pensioni già liquidate, se le nuove denunce comportano una riduzione dell’assegno, l’INPS può intervenire solo se non sono trascorsi più di 3 anni dalla comunicazione del provvedimento. In questo caso, correggerà l’importo e chiederà il recupero delle somme pagate in eccesso alle amministrazioni responsabili dell’errore. Se sono trascorsi più di 3 anni, la pensione non verrà modificata, ma l’INPS potrà comunque richiedere il recupero degli importi indebitamente versati alle amministrazioni.

Viceversa, se le denunce portano a una pensione più alta, l’INPS la aggiornerà e pagherà gli arretrati solo se il provvedimento è stato comunicato da meno di 3 anni. Oltre tale termine, la pensione non potrà essere modificata né verranno pagati gli arretrati.

Anche i trattamenti di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) possono essere ricalcolati in base alle nuove denunce, con possibilità di recuperare le somme versate in eccesso.

 

Leggi anche: Pensioni: inammissibili le questioni sui contributi nocivi dei dipendenti pubblici

bonus psicologo inps

Bonus psicologo: cos’è e come funziona Scopri a chi si rivolge, come funziona e i requisiti per accedere al beneficio del bonus psicologo

Cos’è il Bonus psicologo

Il Bonus psicologo, introdotto dal decreto legge n. 228/2021 è un contributo economico introdotto per aiutare le persone che soffrono di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica a causa della pandemia e della crisi socio-economica. Il bonus copre fino a 50 euro a seduta di psicoterapia, per un importo massimo variabile in base al reddito ISEE.

A chi è rivolto

Il Bonus Psicologo è rivolto a tutti i cittadini italiani o residenti in Italia che:

  • hanno un ISEE inferiore a 50.000 euro;
  • vogliono intraprendere un percorso psicoterapeutico.

Come fare domanda

Le domande per il bonus psicologo possono essere presentate esclusivamente online tramite il sito web dell’INPS.

Per fare domanda per il Bonus Psicologo è necessario avere:

  • un ISEE in corso di validità inferiore a 50.000 euro;
  • la residenza in Italia.

La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center INPS. Basta contattare il numero verde 803.164, gratuito da tutte le reti fisse o il numero 06 164.164 da rete mobile a pagamento con costo variabile al variare della tariffa del gestore.

Esito della richiesta

I beneficiari accedendo dalla home page del portale INPS, alla pagina dedicata alla prestazione, troveranno il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Bonus psicologo come funziona

Una volta presentata la domanda e ricevuta l’approvazione, l’INPS eroga un codice univoco al beneficiario. Il codice deve essere consegnato allo psicologo per usufruire delle sessioni di terapia. Il bonus copre fino a 50 euro a seduta, per un importo massimo che varia in base al reddito ISEE:

  • ISEE inferiore a 15.000 euro: massimo 1.500 euro;
  • ISEE tra 15.000 euro e 30.000 euro: massimo 1.000,00 euro;
  • ISEE tra 30.000 euro e 50.000 euro: massimo 500,00 euro.

Ci sono 270 giorni per utilizzarlo dallapprovazione: tempo limite per utilizzare il codice univoco e usufruire delle sessioni di terapia.

Bonus psicologo: chiarimenti INPS

Sulla misura, l’INPS è intervenuto con diversi provvedimenti per fornire i dettagli necessari:

  • Circolare INPS n. 34 del 15 febbraio 2024:fornisce le indicazioni operative necessarie per individuare i destinatari e come presentare le domande per ottenere il contributo;
  • Messaggio INPS n. 1152 del 18 marzo 2024indica la misura delle risorse stanziate per il 2023 e definisce la decorrenza dei termini per l’invio delle domande;
  • Messaggio INPS 2133 del 5 giugno 2024: rende noto, a chi ha presentato una attestazione ISEE con omissioni o difformità, di avere 30 giorni per procedere alla sua regolarizzazione:
  • presentando una nuova Dichiarazione Unica corretta e completa;
  • presentando documenti idonei a provare che i dati inviati sono corretti e completi;
  • rettificando la DSU con efficacia retroattiva, se presentata tramite CAF, qualora sia stato commesso un errore materiale. Il messaggio ricorda inoltre che il riconoscimento del bonus psicologo è subordinato al trasferimento dei fondi dalle Regioni all’INPS.

Risorse bonus psicologo

Con il messaggio 2584/2024 l’INPS ha comunicato la pubblicazione delle graduatorie per l’erogazione del bonus psicologo, distinte per Regioni e Province autonome di residenza.

Con il messaggio n. 811/2025, l’INPS ha comunicato lo stanziamento di ulteriori risorse a valere sui fondi 2023 per il bonus psicologo. In particolare, sono stati stanziati 5 milioni di euro destinati a Regioni e province autonome per finanziarie sessioni di psicoterapia. Le graduatorie verranno aggiornate a partire dal 15 aprile 2025.

Riparto delle risorse 2025

Con il decreto interministeriale del 10 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, sono state definite le modalità di ripartizione delle risorse del bonus psicologo per le annualità 2024 (8 milioni di euro) e 2025 (9,5 milioni di euro), così come indicato nell’allegato 1 del provvedimento.

Decorrenza domande 2025

Con il messaggio n. 2460 11 agosto 2025  l’INPS, previa intesa con il Ministero della Salute, ha stabilito che a partire dal 15 settembre 2025 fino al 14 novembre 2025 sarà possibile inoltrare la domanda per il bonus psicologo nelle modalità sopra indicate.

bonus asilo nido

Bonus asilo nido Il bonus asilo nido è un contributo per pagare le rette degli asili e avere supporto per l'assistenza di minori affetti da patologie croniche certificate

Bonus asilo nido: cos’è

Il bonus asilo nido è una misura di sostegno al reddito che si traduce nell’erogazione di un contributo da parte dell’INPS in favore dei genitori che sostengono il costo della retta dell’asilo.

Riferimenti normativi

Il bonus asilo nido è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 n. 232/2016, che ne contiene la disciplina base nel comma 355. L’INPS nel tempo ha chiarito il funzionamento della misura con divise circolari e messaggi:

Dal 2025 però questo contributo presenta delle novità in virtù della legge di bilancio che ha incrementato gli importi e diversificato la misura in base alla situazione economica delle famiglie destinatarie.

La circolare INPS n. 60/2025 del 20 marzo 2025 illustra gli aggiornamenti in vigore dal 2025.

Vai alla scheda dedicata al Bonus asilo nido aggiornata al 2025

A chi spetta il bonus asilo nido

Il bonus silo nido spetta ai genitori di figli che non abbiano ancora compiuto i tre anni di età e che frequentano un asilo nido pubblico o privato o che siano affetti da una patologia cronica purché certificata e che necessitano quindi di cure presso la residenza.

Requisiti soggettivi per fare domanda

I genitori richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

  • residenza in Italia;
  • siano cittadini italiani o di un paese UE o di un paese extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno UE valido per i soggiornanti di lungo periodo;
  • se titolari di permesso di soggiorno, almeno semestrale, possono accedere al contributo gli stranieri apolidi, i rifugiati politici o titolari della protezione internazionale;
  • se titolari di Carta Blu devono essere “lavoratori altamente qualificati”
  • titolari di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato, lavoro stagionale, per assistenza minori, per protezione speciale, per casi speciali.

Per la concessione del bonus inoltre:

  • il richiedente deve il genitore che esercita la potestà genitoriale, il tutore, l’affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo.

Requisiti ISEE e importo del bonus

L’importo del contributo varia in base al valore dell’ISEE minorenni e alla data di nascita del minore:

Per minori nati prima del 1° gennaio 2024 valgono i seguenti requisiti economici;

  • 3.000 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro (per 10 mesi l’importo mensile è di Euro 272,73, per l’undicesima mensilità è di Euro 272,70);
  • 2.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni compreso tra i 25.001,00 e i 40.000,00 (per 10 mesi l’importo mensile è di 227,27 euro, per l’undicesima mensilità è 227,30 euro);
  • 1.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni non presente, difforme discordante, non calcolabile o superiore a 40.000,00 euro (per 10 mensilità l’importo è di 136,37 euro, per l’undicesima è di 136,30 euro).

Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2024 i requisiti reddituali sono i seguenti:

  • 3.600 euro all’anno nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro (10 rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro);
  • 1.500 euro all’anno nell’ipotesi di con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro).

La legge di bilancio 2025 prevede che nella determinazione dell’ISEE minorenni non si debba tenere conto delle somme erogate a titolo di assegno unico e universale (decreto legislativo n. 230/2021).

Forme di supporto presso l’abitazione

Per i nuclei familiari che hanno bambini affetti da una patologia cronica certificata attestante l’impossibilità di frequentare un asilo nido, la circolare n. 60/2025 precisa che completata la richiesta il servizio attribuisce un codice identificativo.

Occorre inoltre, per prenotare le risorse, che il pediatra del minore attesti che il minore, per l’intero anno, si trovi nell’impossibilità di frequentare gli asilo nido a causa della grave patologia.  Per il pagamento di questo contributo il servizio è integrato con il “Sistema Unico di gestione IBAN”.

Quando e come presentare domanda

La domanda per il contributo deve essere presentata da quando il servizio di presentazione è aperto. La data viene comunicata ogni anno dall’INSP con messaggio apposito e termina il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento. La richiesta va inoltrata attraverso il servizio dedicato presente sul sito INPS o rivolgendosi ai patronati che offrono i loro servizi telematici ai cittadini.

La domanda deve contenere tutta una serie di requisiti:

  • la precisazione del tipo di domanda: “Contributo asilo nido per il pagamento di rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, per il pagamento delle forme assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche”;
  • l’indicazione dell’asilo nido frequentato dal figlio, specificando se è pubblico o privato e indicando la denominazione, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento di autorizzazione se si tratta di una struttura privata;
  • le mensilità dei periodi di frequenza per le quali si chiede il beneficio (fino a 11 mensilità);
  • l’avvenuta iscrizione del bambino o l’inserimento nella graduatoria se il nido è pubblico;
  • la ricevuta di pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi di frequenza per i quali si richiede il contributo.

Per accedere al contributo è necessario presentare i documenti di spesa relativi al contributo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della domanda. Per il 2025 ad esempio la documentazione va trasmessa entro il 30 aprile 2026.  Le spese rimborsabili sono esclusivamente quelle che si riferiscono alla retta mensile, alla quota che si riferisce ai pasti, all’imposta di bollo e all’IVA.

Pagamento del bonus asilo nido

La somma del contributo asilo nido viene determinata in relazione all’ISEE minorenni in corso di validità, nel mese precedente a quello a cui fa riferimento la mensilità e nei limiti del contributo massimo erogabile, fatti salvi eventuali conguagli.

Per il contributo relativo al supporto presso l’abitazione la somma viene erogata in una soluzione unica e tiene conto dell’ISEE minorenni che risulta valido alla data di protocollo della richiesta.

Novità in arrivo dal 2026

Il Decreto Legge Economia n. 95/2025, convertito nella legge 118/2025 apporta importanti novità alla misura.

  • Dal 1° gennaio 2026 non sarà più necessario presentare la domanda ogni anno corredata dai documenti comprovanti i requisiti necessari. Sarà sufficiente presentare una sola domanda e questa sarà considerata valida per tutti gli anni di durata del nido. Resta solo l’obbligo di confermare la permanenza del possesso dei requisiti necessari.
  • Il bonus sarà esteso a tutte le strutture educative per l’infanzia indicate dal decreto legislativo n. 65/2017 e munite di titolo abilitativo come: nidi, micronidi, sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi, spazi gioco per 5 ore al giorno con attività educative, nidi in famiglia gestiti a livello locale.
  • Previsto infine il riesame delle domande inoltrate nel 2024 e nel 2025 dalle famiglie che avevano iscritto i figli a strutture educative ora ammesse come spazi gioco, nidi familiari e sezioni primavera. Grazie a questa importante novità con efficacia retroattiva, le famiglie potranno recuperare il rimborso rigettato in precedenza.
bonus giorgetti

Bonus Giorgetti: l’incentivo per chi continua a lavorare Bonus Giorgetti: contributi in busta paga per i lavoratori che possono andare in pensione anticipata ma decidono di restare al lavoro

Bonus Giorgetti: cos’è

Attivo da giugno 2025 e in partenza dal 1° settembre 2025 il Bonus Giorgetti previsto dalla legge di bilancio 2025. L’incentivo è dedicato a quei lavoratori che decidono di restare al lavoro anche se maturano i requisiti necessari per Quota 103 e per la pensione anticipata (per gli uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne con 41 anni e 10 mesi).

I dettagli della misura sono contenuti nella circolare INPS n. 102 del 16 giugno 2025.

Bonus Giorgetti: come funziona

In pratica i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive/esclusive della medesima, che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025, hanno la facoltà di optare per la rinuncia allaccredito contributivo della quota a loro carico dei contributi IVS (o equivalenti in forme sostitutive/esclusive), qualora decidano di proseguire l’attività lavorativa dipendente.

Se il lavoratore sceglie di restare al lavoro:

  • il datore non è tenuto a versare la quota IVS a carico del lavoratore, fermo restando l’obbligo di versamento della quota a suo carico;
  • gli importi dei contributi IVS a carico del lavoratore (9,19% dello stipendio lordo dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti) vengono erogati direttamente in busta paga.

Come richiedere il bonus Giorgetti

Il lavoratore che vuole beneficiare del bonus Giorgetti deve darne comunicazione all’INPS:

  • accedendo al servizio dedicato “Incentivo al posticipo del pensionamento: verifica delle condizioni di accesso” ;
  • chiamando il Contact center;
  • rivolgendosi a un patronato.

L’istituto verifica la sussistenza dei presupposti necessari per riconoscere l’incentivo e comunica l’esito della verifica al lavoratore e al datore di lavoro entro 30 giorni.

A questo punto il datore, ricevuta la comunicazione INPS, potrà non effettuare il versamento dei contributi a carico del lavoratore.

Decorrenza dell’incentivo

La misura decorre dalla prima data utile prevista per la pensione anticipata, solo se la domanda è stata presentata nel rispetto dei tempi richiesti dalla normativa. In caso contrario, la misura decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Da settembre 2025 i lavoratori del settore privato potranno beneficiare dell’aumento in busta paga previsto, mentre i dipendenti del settore pubblico dovranno attendere il mese di novembre 2025.

Cessazione dell’incentivo

L’incentivo viene meno nei seguenti casi:

  • revoca della facoltà di rinuncia esercitata in precedenza dal lavoratore;
  • raggiungimento del requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia (contributi versati in più gestioni previdenziali) o in quello inferiore previsto da norme più favorevoli se i contributi sono stati versati una gestione unica;
  • conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per quella di invalidità a carico di determinate gestioni).

 

 

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ape social domanda

Ape social: la guida Cos’è l’Ape social, quali sono i requisiti per ottenerla, i limiti, le modalità e i termini da rispettare per fare domanda

Cos’è l’Ape social

L’Ape social consiste in una indennità che viene erogata dall’INPS e pagata dallo Stato, a cui possono accedere solo determinate categorie di lavoratori che si trovano in situazioni meritevoli di particolare tutela per accompagnarli alla pensione di vecchiaia.

La misura ha subito alcune restrizioni in virtù della legge di bilancio n. 213/2023 per il 2024 ed è stata confermata fino al 31.12.2025 dalla legge di bilancio 2025 fino al 2028.

Per il 2025 in corso e fino al 2028 il decreto legge n. 95/2025, convertito in legge nella giornata di mercoledì 6 agosto 2025, dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera, ha previsto i seguenti incrementi autorizzati di spesa:

  • 2025: 55 milioni;
  • 2026: 60 milioni;
  • 2027: 85 milioni;
  • 2028: 50 milioni.

Questo incremento comporterà però la riduzione dei fondi destinati al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e a quelli per la povertà e l’inclusione.

Ape sociale: i destinatari della misura

Il primo requisito che la legge richiede per poter accedere alla misura è quello anagrafico. Per beneficiare dell’Ape social il richiedente deve aver compiuto 63 anni e 5 mesi.

I richiedenti devono appartenere inoltre alle seguenti categorie di lavoratori:

  • invalidi civili con una percentuale minima di invalidità del 74%;
  • lavoratori subordinati, che da almeno 7 anni, nel corso degli ultimi 10, o che negli ultimi 6 durante gli ultimi 7, svolgono attività definite “gravose”;
  • i caregiver che negli ultimi 6 mesi e al momento della richiesta si occupano dell’assistenza del coniuge o di un parente di primo grado che presenti un handicap “grave” o che si prendono cura di un parente di secondo grado che abbia i genitori o il coniuge di età superiore a 70 anni o che siano invalidi o deceduti;
  • soggetti disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale del contratto, scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato purché abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 3 anni e non beneficino più dell’indennità di disoccupazione.

A questi requisiti si deve accompagnare quello contributivo che è di 36 anni per la categoria dei lavoratori impiegati in attività “gravose”, mentre per gli altri è di 30 anni. Il requisito contributivo per le madri lavoratrici viene ridotto almeno di 12 mesi per ogni figlio, fino a uno sconto massimo di 2 anni.

La misura spetta se l’attività lavorativa è cessata.

Compatibilità con redditi da lavoro

Anche nel 2025, l’Ape sociale può essere riconosciuta altresì a coloro che percepiscano redditi da lavoro autonomo purché svolto in modalità occasionale e purché l’importo non superi i 5000 euro annui.

La misura invece è del tutto incompatibile con la titolarità della pensione diretta.

Domanda Ape social 2025

Per ottenere l’APE Sociale nel 2025, è necessario presentare due domande all’INPS: una per la certificazione del diritto e una per la richiesta della prestazione. La domanda di certificazione può essere inoltrata in tre finestre temporali:

  • entro il 31 marzo, con risposta dall’INPS entro il 30 giugno;
  • entro il 15 luglio, con risposta entro il 15 ottobre.
  • dal 16 luglio al 30 novembre, periodo in cui le domande vengono elaborate solo se ci sono risorse residue per l’anno in corso.

Se i requisiti vengono maturati a marzo, la domanda di certificazione deve essere presentata entro fine mese. È possibile inoltrare contemporaneamente anche la domanda di prestazione, purché tutti i requisiti siano già soddisfatti, accelerando così l’avvio del beneficio.

Secondo la Circolare INPS 100/2017, l’indennità APE Sociale decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Ad esempio, una richiesta inviata a marzo consentirà di ricevere la prestazione da aprile. Questa strategia può ottimizzare i tempi di approvazione e di erogazione del beneficio.

Erogazione Ape social

Una volta presentata la domanda la misura, che non può comunque superare l’importo massimo di 1.500,00 euro, viene erogata, in genere, a partire dal mese successivo.

E’ bene precisare altresì che l’Ape social non prevede il riconoscimento di tredicesima o rivalutazione dell’importo, la stessa inoltre fa reddito, per cui è sottoposta a imposizione fiscale, infine nel periodo in cui la stessa viene fruita non vengono accreditati contributi.

indennità accompagnamento inps

Indennità accompagnamento INPS e danno biologico Indennità accompagnamento INPS: non si può sottrarre dal risarcimento del danno biologico gli istituti hanno natura e scopi diversi

Indennità accompagnamento INPS

L’indennità di accompagnamento INPS ha una funzione assistenziale, coprendo le spese per l’assistenza continua. Il risarcimento del danno biologico, invece, ha una funzione risarcitoria, mirando a compensare le sofferenze psico-fisiche e la perdita di integrità del danneggiato, non i costi dell’assistenza. Le due prestazioni non sono sovrapponibili. Lo ha chiarito il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 944/2025.

Risarcimento del danno per malasanità

Un paziente cita in giudizio un ente ospedaliero per presunta malasanità. L’azione legale viene intrapresa a seguito di un intervento chirurgico al ginocchio avvenuto nel 2013, durante il quale il paziente ha subito un’anestesia spinale. Secondo l’accusa, a causa della negligenza e dell’imperizia nella somministrazione dell’anestesia, il paziente ha sviluppato una grave neuropatia con conseguente paraparesi, disfunzione degli sfinteri e necessità di deambulazione con appoggio.

Nesso di causale: assente tra intervento e danno biologico

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) preventiva esclude inizialmente la responsabilità dell’ospedale, attribuendo la patologia a una preesistente e asintomatica “sindrome del midollo ancorato” che l’anestesia avrebbe solo “slatentizzato”.

Nuova CTU: danno biologico causato dall’intervento

Il giudice però dispone una nuova CTU con un collegio peritale composto da specialisti in medicina legale e anestesia. La nuova perizia ribalta le conclusioni precedenti. I consulenti accertano infatti che la causa più probabile dei sintomi sia un’aracnoidite adesiva, un’infiammazione delle meningi innescata da una lesione meccanica o chimica durante l’anestesia spinale. I periti nella perizia sottolineano che la sindrome del midollo ancorato può avere cause sia congenite che acquisite e, data la totale assenza di sintomi pregressi nel paziente, stabiliscono che l’anestesia sia stata la causa scatenante. La responsabilità dell’ospedale viene confermata anche dalla mancanza di una documentazione completa della procedura anestesiologica nella cartella clinica. Il giudice, accogliendo le conclusioni della seconda CTU, condanna l’ospedale al risarcimento dei danni subiti dal paziente.

Indennità accompagnamento INPS da sottrarre al risarcimento

Un punto cruciale del provvedimento riguarda la relazione tra l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS e il risarcimento del danno biologico richiesto. L’ospedale convenuto in giudizio invoca il principio della compensatio lucri cum damno, sostenendo che il risarcimento debba essere ridotto in considerazione delle indennità pubbliche già percepite dal paziente.

Indennità accompagnamento INPS: funzione assistenziale

Il Tribunale però respinge questa argomentazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 12567/2018, che enuncia il principio della diversa funzione delle due prestazioni.

  • L’indennità di accompagnamento INPS ha una funzione assistenziale. Viene concessa per compensare il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dalla necessità di assistenza continua, ovvero per le spese che il disabile deve sostenere per affrontare le conseguenze della sua condizione. Non è quindi un risarcimento per le lesioni in sé.
  • Il risarcimento del danno biologico, al contrario, ha una funzione risarcitoria. Mira a compensare le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato e la perdita della sua integrità psicofisica, senza considerare gli aspetti economici legati all’assistenza.

Indennità accompagnamento INPS e risarcimento del danno

Le due somme pertanto non sono sovrapponibili. Le indennità e le pensioni pubbliche servono a coprire i bisogni assistenziali e a integrare il reddito del danneggiato, mentre il risarcimento per danno biologico ha l’obiettivo di reintegrare il patrimonio della persona lesa per le sofferenze e il danno alla salute. Non si può parlare di un “lucro” da sottrarre al risarcimento dovuto. Il tribunale stabilisce pertanto che l’indennità di accompagnamento non può essere detratta dal risarcimento del danno biologico, in quanto le due prestazioni hanno natura, finalità e scopi distinti.

Leggi anche: Indennità di accompagnamento

carta per i nuovi nati

Bonus nuovi nati: cos’è e a chi spetta Il bonus per i nuovi nati è destinato alle famiglie che devono affrontare le prime spese per neonati e figli adottivi

Bonus per i nuovi nati

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un bonus per i nuovi nati, una nuova misura di sostegno dedicato alle famiglie, con obiettivo primario di incentivare la natalità e alleggerire il peso economico derivante dall’arrivo di un bambino.

Il bonus per i nuovi nati consiste in un importo di 1.000 euro, erogato una tantum, spettante alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro.

La circolare INPS n. 76 del 14 aprile 2025 definisce i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle domande e il regime fiscale della misura.

Bonus per i nuovi nati: come funziona

Il bonus nuovi nati consiste in un importo, che verrà erogato una tantum e che potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni e servizi destinati al neonato.

La misura spetta per ogni figlio nato o adottato dopo il 1° gennaio 2025.

Il Bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile.

A chi spetta il Bonus per i nuovi nati

Il bonus viene erogato a chi è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e reddituali:

  1. Cittadini italiani, cittadini UE e familiari dei suddetti cittadini, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  2. Cittadini di Stati non UE:
  • Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
  • In applicazione della normativa UE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, possono accedere al bonus anche cittadini extracomunitari in possesso di permessi di soggiorno di durata non inferiore a un anno, anche se non espressamente indicati nella legge di Bilancio 2025.
  1. Soggetti equiparati ai cittadini italiani: come apolidi, rifugiati politici e titolari di protezione internazionale.
  2. Cittadini del Regno Unito: sono equiparati ai cittadini UE se residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020. La verifica della residenza a tale data avviene tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) o altri archivi anagrafici. In tal caso, non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno. Per i cittadini del Regno Unito residenti in Italia successivamente al 31 dicembre 2020, si applicano le disposizioni previste per i cittadini extracomunitari in materia di documenti di soggiorno.

Requisiti per l’accesso al Bonus:

  • Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda e tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo).
  • ISEE: è necessario un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in cui è presente il figlio per il quale si chiede il contributo, non superiore a 40.000 euro annui. Nel calcolo dell’ISEE minorenni viene neutralizzato l’importo dell’Assegno unico e universale (AUU) erogato ai componenti del nucleo familiare.
  • Data di nascita, adozione o affido preadottivo: il figlio deve essere nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni, il contributo può essere richiesto solo per figli minorenni. In caso di affido preadottivo, si considera la data di ingresso del minore nel nucleo familiare su ordinanza del Tribunale per i minorenni. Per le adozioni internazionali, fa fede la data di trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile. In fase di prima attuazione, per i minori adottati a partire dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo antecedente a tale data, è possibile richiedere il bonus con riferimento alla data della sentenza di adozione.

Come richiedere il bonus

Il Bonus nuovi nati 2025 si richiede tramite apposita domanda, presentabile da uno dei genitori (o dal genitore convivente in caso di non convivenza).

Per genitori incapaci o minorenni, la domanda è inoltrata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, verificando i requisiti del genitore del neonato.

Termine domanda esteso a 120 giorni

Il termine per presentare la domanda (che originariamente andava presentata entro 60 giorni dall’evento di nascita, adozione, affido), a pena di decadenza, è stato esteso dall’INPS, con il messaggio n. 2345/2025, a 120 giorni dalla data dell’evento. Inoltre, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, è possibile presentarla entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio Inps (ossia dal 24 luglio).

Ai fini dell’istanza, è necessario possedere un ISEE minorenni valido o aver presentato la DSU per il suo calcolo.

Come inoltrare la domanda

La domanda si inoltra (giià a partire dal 17 aprile scorso) tramite il portale INPS (SPID, CIE, CNS, eIDAS), l’app INPS mobile, il Contact Center INPS o gli istituti di patronato.

All’atto della domanda va indicata la modalità di pagamento (accredito su conto IBAN o bonifico domiciliato), con possibilità di utilizzare IBAN già registrati presso l’INPS o indicarne uno nuovo.

L’erogazione avviene in ordine cronologico di ricezione delle domande accolte, nei limiti dei fondi disponibili.

 

Leggi anche: Legge bilancio 2025