Esame avvocati cassazionisti 2025 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Giustizia di indizione dell'esame avvocati cassazionisti 2025
Esame avvocati cassazionisti 2025: decreto in GU
Esame avvocati cassazionisti: è stato pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero della Giustizia del 12 marzo 2025 di indizione della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2025. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 6 giugno 2025.
I requisiti
Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono essere iscritti nell’albo degli avvocati e avere esercitato la professione per almeno 5 anni dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello. Devono, inoltre, aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno 5 anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Cassazione.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dall’esame sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora indicati nella GU dell’11 luglio 2025.
La domanda
Le domande di ammissione all’esame, corredate di marca da bollo e della documentazione richiesta, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio II – Ordini professionali e albi – via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il termine del 6 giugno 2025.
Le prove
Le prove sono le seguenti:
- 3 scritti, consistenti nella compilazione di tre ricorsi per cassazione in materia civile, penale e amministrativa. Quest’ultima prova può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale;
- una prova orale, sostenuta dai candidati dichiarati idonei agli scritti, su un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale. Nella stessa il candidato deve dimostrare la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, una media di sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna prova.
Una volta ultimate le prove orali, la commissione forma l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità.