affidamento condiviso

Affido condiviso L’affido condiviso (o affidamento condiviso) e il principio di bigenitorialità: la centralità degli interessi del minore nei provvedimenti del giudice sulla separazione dei coniugi

L’affido condiviso nella separazione

L’affido condiviso (o affidamento condiviso) è la condizione in cui, di regola, si trovano i figli in conseguenza della separazione dei genitori.

Affido congiunto e affido esclusivo

L’affido congiunto si contrappone ad altre possibili soluzioni che il giudice può adottare in sede di separazione dei coniugi con prole. Come ad esempio l’affido esclusivo ad uno solo dei genitori in considerazione di particolari circostanze (in particolare, quando l’affidamento all’altro genitore, anche in via condivisa, sia contrario all’interesse del minore).

Affido condiviso come funziona

Fino all’emanazione della legge 54/2006, la regola, in tema di affidamento dei figli in sede di separazione, era rappresentata dall’affido esclusivo.

Con tale provvedimento legislativo, invece, si è scelto di rendere centrale il ruolo dell’affido condiviso paritario per garantire, da un lato il diritto di ciascun coniuge all’esercizio della responsabilità genitoriale e alla partecipazione alle decisioni più importanti nell’interesse dei figli; e dall’altro, il diritto di questi ultimi alla c.d. bigenitorialità.

Il principio della bigenitorialità

Il principio della bigenitorialità è riassunto nella formula dell’art. 337-ter del codice civile. Lo stesso dispone che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Più in generale, il secondo comma della norma citata evidenzia come oggi l’affidamento condiviso rappresenti la regola, in quanto impone al giudice, in caso di separazione dei coniugi, di valutare prioritariamente “la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.

Solo quando tale strada non sia percorribile egli è chiamato a stabilire a quale dei genitori i figli debbano essere affidati, fermi restando il diritto e il dovere di ciascuno dei genitori di contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Quali sono le regole per l’affidamento condiviso

Il regime di affido paritario non esclude, peraltro, che tra i due genitori ne sia individuato uno presso la cui abitazione i figli continueranno a dimorare.

Il collocamento dei figli

Al genitore collocatario, di norma, è concessa la possibilità di continuare ad abitare nella casa familiare. In tal caso, all’altro genitore viene garantita la presenza dei figli presso il proprio domicilio (evidentemente, una casa diversa presso cui il coniuge non collocatario è andato a vivere dopo la separazione). Sta al giudice, in assenza di accordo tra le parti, individuare i giorni o i periodi in cui i figli si trasferiscono presso l’abitazione del genitore non collocatario (frequente è, ad esempio, l’adozione di provvedimenti giudiziali che prevedano i c.d. fine settimana alternati presso ciascun genitore).

La casa familiare

Una particolare tendenza emersa nelle decisioni della più recente giurisprudenza è quella di prevedere, nell’interesse dei figli, che questi abitino permanentemente nella casa familiare e che ad alternarsi nella presenza all’interno di essa siano gli ex coniugi.

Stabilità di vita

In altre parole, tali provvedimenti mirano a garantire una stabilità emotiva, nei rapporti e nella vita quotidiana, in favore dei figli ed evitare che questi ultimi siano trattati, come si usa dire, come “pacchi postali”, in continua peregrinazione tra le attuali abitazioni dei due genitori. I giudici che seguono tale orientamento impongono, dunque, a ciascun genitore di abbandonare, in determinati giorni, la casa familiare per far posto all’altro coniuge.

Tale filone giurisprudenziale, che annovera anche autorevoli pronunce di legittimità (v. Cass., ord. n. 6810/2023), incontra, per avverso, le critiche di chi vi scorge un’eccessiva gravosità per i coniugi nella gestione della propria vita e dei propri rapporti quotidiani.

Quando decade l’affido condiviso

In ultima analisi, con l’affido condiviso viene garantita la partecipazione di entrambi i genitori alle più importanti decisioni relative alla cura e all’educazione dei figli, si pensi ad esempio al percorso scolastico da seguire, alle attività extrascolastiche da praticare o alle scelte in ambito sanitario, come la decisione di sottoporsi o meno ad un vaccino.

Diritto all’ascolto del minore

In ogni caso, ai figli minori è garantito l’ascolto da parte del giudice, ai sensi dell’473 bis 4 c.p.c. che prevede in capo al minore che abbia compiuto gli anni dodici (o meno, se capace di discernimento) un generale diritto di essere ascoltato in relazione ai provvedimenti giudiziali che lo riguardano.

Revisione affido condiviso figli

Infine, va ricordato che ogni provvedimento giudiziale in tema di affidamento dei figli – ivi compreso quello che dispone sull’assegno di mantenimento  – può essere sottoposto a revisione su richiesta di uno dei genitori, ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c.

comodato

Comodato: la guida Breve guida al comodato: caratteristiche e disciplina del contratto, diritti e doveri del comodante e del comodatario. Aspetti fiscali e agevolazioni

Cos’è il comodato e come funziona

Il comodato è un contratto con cui un soggetto consegna ad un altro un bene mobile o immobile affinché quest’ultimo se ne serva fino a quando non debba restituirlo.

La caratteristica principale del contratto di comodato è la gratuità: il comodatario, cioè la parte che riceve il bene, non è tenuto a versare alcun corrispettivo. Ciò vale a distinguere il comodato dalla locazione, nel caso in cui oggetto del contratto sia un bene immobile.

Il comodato si distingue, inoltre, dal mutuo, in quanto può avere ad oggetto solo beni infungibili, essendo il comodatario tenuto alla restituzione del medesimo bene ricevuto, e non di beni dello stesso genere. Altra distinzione riguarda il comodato ed il contratto di deposito, poiché quest’ultimo non prevede la possibilità di utilizzo del bene da parte del depositario.

Il comodato gratuito: i diritti del comodatario

Il comodato è un contratto reale con effetti obbligatori, in quanto si perfeziona soltanto con la consegna del bene.

L’obbligo principale a carico del comodatario è quello di restituire il bene alla scadenza, se individuata, o una volta esaurito l’utilizzo.

Il comodatario è inoltre tenuto a sostenere le spese ordinarie necessarie per l’uso e la manutenzione della cosa, mentre le spese straordinarie necessarie per mantenere utile all’uso il bene incombono sul comodante; in caso di urgenza, il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie da lui anticipate.

Il comodatario deve inoltre aver cura di custodire e conservare con diligenza il bene, pur non rispondendo del suo normale deterioramento. Il comodante, da parte sua, risponde dei danni causati da vizi della cosa di cui non aveva informato il comodatario al momento della conclusione del contratto.

Quanto alla restituzione del bene, prevista in generale alla scadenza (se stabilita in contratto) o al termine dell’utilizzo, va precisato che il comodante ha anche il diritto di richiederla in via immediata in caso di necessità urgente e imprevedibile. Se non è prevista espressamente una durata determinata, la restituzione deve avvenire quando lo richieda il comodante.

Il c.d. comodato oneroso

Come detto, al comodante non spetta alcun corrispettivo, ma è configurabile il c.d. comodato oneroso se è previsto che il comodatario esegua a una determinata prestazione (ad esempio, il pagamento delle spese condominiali, o il rimborso di una parte delle imposte da pagare sull’immobile); l’importante, perché continui a configurarsi il comodato, è che l’entità di tale prestazione sia ridotta in relazione al valore del bene e quindi non possa essere considerata quale corrispettivo.

Aspetti fiscali del comodato

Quando il comodato è stipulato in forma scritta ed ha ad oggetto un bene immobile, è obbligatorio procedere alla sua registrazione entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione. In caso di comodato verbale, la registrazione è obbligatoria solo se di tale atto viene fatta espressa enunciazione in un differente atto da registrare.

L’imposta di registro per il contratto di comodato ammonta in misura fissa ad euro 200.

La registrazione del contratto di comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado (cioè tra genitori e figli) dà diritto alle agevolazioni sull’IMU e sulla TASI, riducendo del 50% la base imponibile su cui calcolare tali tributi.

Per godere della suddetta agevolazione, è necessario che:

  • non si tratti di immobile di lusso, cioè rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • il comodatario utilizzi l’immobile come abitazione principale
  • il comodante risieda nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato e che possieda solo un altro immobile nel territorio nazionale oltre alla casa principale.

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l'inferriata installata

L’inferriata installata per ragioni di sicurezza non si tocca Il tribunale di Catania ha dichiarato nulla la delibera condominiale che imponeva la rimozione di un'inferriata installata per sicurezza

Nullità delibera condominiale

Con la sentenza n. 121 dell’8 gennaio 2025, il Tribunale di Catania ha dichiarato la nullità di una delibera assembleare che obbligava un condomino a rimuovere l’inferriata installata all’ingresso della propria abitazione per motivi di sicurezza.

L’inferriata installata all’ingresso: il caso

Un condomino aveva installato un’inferriata al portone d’ingresso del proprio appartamento, situato al piano terra, per proteggere l’abitazione da possibili intrusioni. L’assemblea condominiale, ritenendo che l’installazione alterasse il decoro architettonico dell’edificio e invadesse parti comuni, ne aveva deliberato la rimozione a spese del condomino. Quest’ultimo ha impugnato la delibera davanti al Tribunale di Catania.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto le ragioni del condomino, stabilendo che la delibera assembleare era nulla. Dalla consulenza tecnica espletata è emerso, infatti, che l’inferriata non invadeva parti comuni, non ledeva il decoro architettonico dell’edificio e insisteva su una parte di proprietà esclusiva.

La posa in opera era da intendersi peraltro come intervento relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Ovvero tutelarsi dal pericolo di intrusioni.

Pertanto, l’assemblea non aveva il potere di imporre la rimozione di un’opera realizzata su una proprietà privata che non arrecava pregiudizio alle parti comuni o agli altri condomini. Ed anzi la delibera impugnata “rappresenta un’ingerenza” su una parte di proprietà esclusiva. Con la conseguenza che la stessa va dichiarata nulla, come da insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. 9839/2021).

Allegati

spese condominiali

Spese condominiali a carico del proprietario Spese condominiali: il decreto ingiuntivo per recuperarle va azionato nei confronti del proprietario non dell’assegnatario

Spese condominiali

L’amministratore di condominio deve riscuotere dai condomini le spese condominiali. La riscossione nell’interesse comune però deve avvenire nei confronti titolari dei diritti reali delle singole unità condominiali. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 13.632 del 2 settembre 2024, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ex moglie a cui era stato assegnato l’immobile condominiale del coniuge in sede di divorzio. Non è la donna infatti la legittimata passiva dell’azione, ma l’ex marito, nella sua qualità di proprietario dell’appartamento.

Recupero spese: l’assegnataria non è legittima passiva

Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento di alcuni oneri condominiali.  Al decreto si oppone l’ingiunta, contestando la propria legittimazione passiva dell’azione. Ella  occupa infatti l’unità condominiale perché le è stata assegnata in sede di separazione. Il Condominio chiede quindi la chiamata in causa del proprietario effettivo per sentirlo condannare al pagamento degli oneri condominiali richiesti nel decreto ingiuntivo. Il Giudice accoglie la domanda e condanna il proprietario a pagare le spese, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della moglie.

La decisione viene impugnata e nel frattempo i coniugi divorziano e il Tribunale competente assegna la casa alla donna.

La ex moglie a questo punto, in sede di appello fa presente  che “l’impossibilità di azionare il credito direttamente in danno dellassegnatario del cespite immobiliare deriva dal principio di diritto per cui la sentenza di separazione e/o divorzio fa stato solo ed unicamente tra le parti e non nei confronti dei terzi, ivi compreso il condominio. Il coniuge assegnatario, non proprietario, è infatti titolare di un atipico diritto personale di […] godimento e non di un vero diritto reale che avrebbe potuto semmai giustificare lazione diretta in proprio danno. Lutilizzo del cespite immobiliare da parte del coniuge assegnatario deve essere, quindi, paragonato per estensione analogica a quello del conduttore.” 

Spese condominiali a carico dei titolari dei diritti reali

In sentenza il Tribunale, nel mettere ordine tra le varie tesi dei contendenti, chiarisce che “l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per lesercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dalleffettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dellunità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis.” 

Il Tribunale richiama infatti alcune decisioni della Cassazione alla luce delle quali ricorda che il legittimato passivo dell’azione di recupero delle spese condominiali è il proprietario, non chi appare come tale. Corretta la distinzione tra spese straordinarie a carico del proprietario e spese dovute l coniuge assegnatario. Vero però che l’assegnazione dell’immobile al coniuge costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale.

Tal diritto personale di godimento quindi “non rileva ai fini della pretesa dell’amministratore condominiale – ai sensi degli artt. 1123, 1130 n. 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune, restando esclusa un’azione diretta nei confronti dell’assegnatario della singola unità immobiliare.”

 

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usucapione la guida

Usucapione: la guida Usucapione: modo di acquisto a titolo originario che consente di acquistare la proprietà per garantire la circolazione della ricchezza

Usucapione nel codice civile

L’usucapione è un istituto giuridico di grande rilievo nel diritto italiano, regolamentato dagli articoli 1158 e seguenti del Codice Civile. Questo istituto giuridico consente l’acquisizione della proprietà o di altri diritti reali su beni mobili o immobili attraverso il possesso continuativo nel tempo, purché ricorrano determinate condizioni.

Cos’è l’usucapione?

L’usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà. Essa si sostanzia in una forma di consolidamento giuridico del possesso, che trasforma un possesso di fatto in un diritto di proprietà o altro diritto reale.

Possesso e detenzione: differenze

Per chiarezza è necessario precisare che il possesso non deve essere confuso con la detenzione. Si tratta infatti di due situazioni giuridiche differenti, che riguardano il rapporto tra una persona e un bene.

Il possesso consiste in un potere che viene esercitato su un bene e che si manifesta esternamente in una attività che metterebbe in atto il soggetto titolare della proprietà o di un altro diritto reale.

La detenzione è invece una situazione di fatto in cui una persona ha la disponibilità materiale di un bene, ma riconosce che la proprietà appartiene ad un altro. Chi detiene un bene lo fa in nome e per conto di un altro (es: locatario, comodatario).

Il possesso si distingue dalla detenzione per le seguenti caratteristiche:

animus possidendi: il possessore ha l’intenzione di esercitare un potere sulla cosa come se fosse il proprietario, mentre il detentore riconosce un diritto superiore altrui;

titolo: il possessore può avere un titolo (anche non valido) capace di giustificare il suo possesso,   il detentore invece ha un titolo che lo lega a un altro soggetto (es: contratto di locazione).

Possesso: requisiti fondamentali

Ai sensi dell’articolo 1158 del Codice Civile, il possesso deve essere:

  • continuo e ininterrotto: l’utilizzatore del bene deve esercitare il possesso in modo stabile, senza interruzioni, per un determinato periodo di tempo;
  • pacifico: il possesso non deve essere acquisito con atti violenti o clandestini;
  • pubblico: deve essere evidente e non nascosto;
  • corretto (non vizioso): non deve derivare da dolo o mala fede.

Termini per usucapire

La durata necessaria per l’usucapione varia in base alla natura del bene e alla presenza di eventuali condizioni agevolative.

  • Beni immobili: secondo l’articolo 1158, il possesso continuato per 20 anni consente di acquisire la proprietà dell’
  • Beni mobili: per i beni mobili, il termine è ridotto a 10 anni, ai sensi dell’articolo 1161, se il possesso è accompagnato dalla buona fede e da un titolo idoneo.
  • Usucapione abbreviata: se si possiede un titolo idoneo e si è in buona fede, il termine per l’usucapione di beni immobili si riduce a 10 anni, ai sensi dell’articolo 1159.

Decorrenza dei termini

Il momento in cui inizia a “correre il tempo” per acquisire la proprietà di un bene attraverso l’usucapione è variabile.

  • Nell’usucapione ordinaria: il termine inizia a decorrere dal momento in cui si acquisisce il possesso del bene. Se inizialmente il possesso è stato violento o clandestino, il termine inizia a decorrere solo da quando cessa questa situazione.
  • Nell’usucapione abbreviata: invece inizia a decorrere dalla data in cui viene trascritto un titolo che, pur non essendo ancora perfetto, potrebbe in futuro diventare tale (ad esempio, un contratto preliminare).
  • Usucapione da parte di chi vanta un diritto reale minore: se una persona ha già un diritto su un bene (ad esempio, l’usufrutto), ma vuole diventare il proprietario, deve “cambiare titolo” al suo possesso. Questo cambio di titolo prende il nome di “interversione del possesso”, ed è da questo momento inizia a decorrere il termine per l’usucapione.
  • Usucapione da parte di chi ha un diritto personale: se una persona ha invece solo un diritto di godimento su un bene (ad esempio, un contratto di locazione), può diventare possessore e quindi iniziare l’usucapione se “muta la detenzione in possesso”. Anche in questo caso, il termine inizia a decorrere da questo momento.

Il termine per l’usucapione inizia quindi a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni necessarie per far scattare questo istituto giuridico.

Interruzione dell’usucapione

L’interruzione dell’usucapione si verifica nei seguenti casi:

– perdita del possesso;

– atti giudiziali che contestano il possesso, come l’azione di rivendicazione;

– atti di riconoscimento del diritto altrui.

Effetti dell’usucapione

L’usucapione produce l’effetto di trasferire la proprietà o altri diritti reali, come il diritto di usufrutto, ad esempio, senza la necessità di un atto formale di trasferimento. Tuttavia, il riconoscimento giuridico dell’usucapione richiede una sentenza accertativa da parte del tribunale o un accordo di natura stragiudiziale, soggetto a trascrizione presso i registri immobiliari.

Importanza dell’istituto

L’usucapione svolge una funzione economica e sociale, permettendo il recupero e l’utilizzo di beni abbandonati o non gestiti dal proprietario originario. Rappresenta un modo per garantire la circolazione della ricchezza immobiliare e per tutelare chi effettivamente investe e si occupa del bene.

 

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amministratore di condominio

Amministratore di condominio: chi è e cosa fa Amministratore di condominio: chi è, cosa fa, quali requisiti deve avere per gestire un condominio, nomina, revoca e compenso

Amministratore di condominio: chi è

L’amministratore di condominio è una figura fondamentale per la gestione ordinaria e straordinaria degli edifici condominiali. La normativa italiana disciplina il suo ruolo, i requisiti, le modalità di nomina e di revoca e i compiti che deve svolgere per garantire il buon funzionamento del condominio. In questo articolo approfondiamo tutto quello che c’è da sapere sull’amministratore di condominio secondo il Codice Civile e la giurisprudenza.

Chi può fare l’amministratore di condominio?

L’articolo 71-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile stabilisce i requisiti per diventare amministratore di condominio. Nello specifico, può ricoprire questo ruolo chi:

  • ha il pieno godimento dei diritti civili;
  • non ha subito condanne penali per reati contro il patrimonio o per altri reati gravi;
  • non è stato sottoposto a misure di prevenzione;
  • è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
  • ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolge periodicamente corsi di aggiornamento.

Di tali requisiti devono essere in possesso anche agli amministratori interni al condominio, salvo il requisito del diploma e del corso di formazione.

Obblighi di formazione e aggiornamento

L’amministratore deve quindi frequentare corsi di formazione iniziale e aggiornamenti periodici per mantenere i requisiti di legge. Questa misura garantisce che la figura professionale sia sempre in linea con le normative e le buone prassi.

Quali sono i compiti dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio svolge funzioni di gestione e rappresentanza, con compiti definiti dall’articolo 1130 del Codice Civile, tra i quali troviamo:

  • l’esecuzione delle delibere assembleari: assicura l’attuazione delle decisioni prese dall’assemblea condominiale;
  • la gestione delle parti comuni: cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi condivisi come scale, cortili e impianti;
  • la riscossione delle quote condominiali: provvede a richiedere i contributi dai condomini e a gestire il fondo comune;
  • la tenuta dei registri condominiali: conserva il registro dei verbali delle assemblee, quello dell’anagrafe condominiale e gli altri documenti previsti dalla legge;
  • la rappresentanza legale del condominio: rappresenta il condominio nei rapporti con terzi e nelle eventuali controversie legali.

Come viene nominato l’amministratore di condominio

La nomina dell’amministratore è disciplinata dall’articolo 1129 del Codice Civile. Essa è obbligatoria nei condomini con più di otto condomini. La nomina viene deliberata dall’assemblea condominiale, con la maggioranza qualificata prevista dall’articolo 1136 comma 2, ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

La delibera deve indicare i termini del mandato, la durata (di norma annuale) e il compenso concordato.

Quando e come può essere revocato l’amministratore

La revoca può essere volontaria o giudiziale.

  • Revoca volontaria: l’assemblea può deliberare la revoca con le stesse modalità della nomina, anche prima della scadenza naturale del mandato.
  • Revoca giudiziale: prevista dall’articolo 1129, può essere richiesta da un singolo condomino al tribunale in caso di gravi irregolarità, come la mancata convocazione dell’assemblea annuale o la mancata rendicontazione delle spese.

Tra le gravi irregolarità che possono condurre alla revoca del mandato identificate dalla giurisprudenza vi sono:

  • l’utilizzo improprio dei fondi condominiali;
  • la mancata trasparenza nella gestione economica;
  • l’omissione di interventi urgenti per la manutenzione.

Quanto guadagna un amministratore di condominio

Il compenso dell’amministratore non è regolamentato dalla legge, ma deve essere concordato al momento della nomina e riportato nella delibera assembleare. Esso può variare in base alla complessità del condominio, al numero di unità abitative e ai servizi richiesti.

 

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servitù di passaggio

Servitù di passaggio: tutto quello che devi sapere Servitù di passaggio: cos'è come è disciplinata dal codice civile, quando è coattiva, come si estingue e cosa dice la Cassazione

Cos’è la servitù di passaggio?

La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento che consente al proprietario di un fondo, detto “fondo dominante”, di utilizzare un altro fondo, chiamato “fondo servente”, per accedere a una strada pubblica o per altre necessità. Questo diritto è regolato dal codice civile e rappresenta una limitazione al diritto di proprietà del fondo servente, bilanciata dall’utilità che ne deriva al fondo dominante.

Come si costituisce

Questa servitù può essere costituita in diversi modi, secondo quanto previsto dal codice civile.

  • Per contratto o testamento: si tratta della modalità più comune, con un accordo tra le parti formalizzato per iscritto e spesso trascritto nei registri immobiliari.
  • Per usucapione: si verifica quando il diritto viene esercitato in maniera continuativa e pubblica per il periodo previsto dalla legge, solitamente vent’anni.
  • Per destinazione del padre di famiglia: accade quando due fondi originariamente appartenenti allo stesso proprietario vengono separati, e uno dei fondi risulta strutturalmente destinato a garantire il passaggio all’altro.
  • Per legge: la normativa stabilisce che la servitù può essere imposta quando un fondo è intercluso, ossia non ha accesso alla strada pubblica.

Normativa del codice civile

Gli articoli 1027 e seguenti del codice civile disciplinano le servitù prediali, comprese quelle di passaggio, alcuni di essi però risultano fondamentali per comprendere questo tipo di servitù.

  • Articolo 1027: definisce la servitù come il peso imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
  • Articolo 1032: regola la servitù di passaggio forzoso in caso di interclusione, prevedendo che il proprietario del fondo intercluso possa ottenere il passaggio sul fondo altrui dietro indennizzo.
  • Articolo 1051: stabilisce che il passaggio deve essere concesso nel punto in cui risulta meno gravoso per il fondo servente.

Servitù di passaggio coattiva

Si definisce servitù “coattiva” di passaggio quella che viene imposta dal giudice, anche contro la volontà del proprietario del fondo servente. La stessa si può richiedere quando il fondo è completamente circondato da altri e non ha alcuna uscita sulla via pubblica e nel caso in cui, pur esistendo un accesso, lo stesso è troppo piccolo, scomodo o insufficiente per le esigenze del fondo.Il percorso del passaggio viene stabilito dal giudice tra quello più diretto possibile per raggiungere la via pubblica e meno dannoso per il fondo sul quale si istituisce la servitù.

Cause di estinzione

La servitù di passaggio può estinguersi nei seguenti modi:

  • Confusione: un unico soggetto diventa proprietario sia del fondo dominante che di quello servente, la servitù cessa di esistere perché non ha più senso.
  • Prescrizione: se il proprietario del fondo dominante non utilizza il passaggio per 20 anni consecutivi, la servitù si estingue per non uso. E’ bene precisare che se il passaggio diventa inutile o temporaneamente impossibile, la servitù non si estingue finché non trascorrono i 20 anni di non uso.

Giurisprudenza della Cassazione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato più volte le controversie relative alla servitù di passaggio, contribuendo a chiarire diversi aspetti applicativi, alcuni dei quali di fondamentale importanza per comprendere l’istituto.

  • Interclusione: il diritto di servitù si applica solo se il fondo è effettivamente privo di accesso alla strada pubblica e non vi sono alternative ragionevoli.
  • Usucapione: per costituire una servitù per usucapione il passaggio deve essere esercitato in modo continuo e non contestato per vent’anni.
  • Limiti del diritto: il diritto di passaggio deve essere esercitato nel rispetto della proprietà altrui, evitando usi eccedenti o non conformi all’

 

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usufrutto guida

Usufrutto: guida breve Usufrutto: guida breve al diritto reale più ampio che consente al titolare di godere di un bene altrui anche per tutta la vita

Usufrutto nel codice civile

L’usufrutto è uno dei diritti reali di godimento disciplinati dal Codice Civile italiano, dall’articolo 978 e seguenti. Si tratta di un istituto giuridico che consente all’usufruttuario di utilizzare e godere di un bene altrui, traendone i frutti, senza tuttavia che lo stesso possa modificarne la destinazione economica e acquisirne la proprietà.

Cos’è l’usufrutto?

Ai sensi dell’articolo 978 del Codice Civile, l’usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Esso può riguardare beni mobili, immobili o universalità di beni, come un’azienda o un patrimonio ereditario.

L’usufruttuario ha il diritto di utilizzare il bene come se fosse il proprietario, ma deve preservarne l’integrità per restituirlo al nudo proprietario al termine del periodo stabilito.

Oggetto

L’oggetto di questo istituto è molto ampio e comprende beni mobili, immobili e anche diritti. La regola generale è che il bene deve essere infungibile o inconsumabile per poter essere restituito. Il quasi-usufrutto rappresenta un’eccezione, riguardando beni consumabili che, per loro natura, non possono essere restituiti in natura. In questo caso, l’usufruttuario acquista la proprietà del bene consumato e ha l’obbligo di corrispondere il suo valore al termine dell’usufrutto.

Costituzione

L’usufrutto può nascere in diversi modi:

  • per legge: i genitori, ad esempio, hanno l’usufrutto legale sui beni dei figli minorenni;
  • per contratto: è la modalità più comune, ma richiede la forma scritta e la trascrizione;
  • per testamento: il testatore può lasciare in usufrutto un bene a una persona;
  • per usucapione: acquisendo il diritto mediante il possesso prolungato nel tempo.

Durata

L’usufrutto può essere:

  • temporaneo: con una durata determinata contrattualmente o stabilita dalla legge;
  • vitalizio: termina con la morte dell’

In base all’articolo 979 del Codice Civile, questo diritto reale non può eccedere la vita dell’usufruttuario e, nel caso di enti giuridici, non può durare per più di 30 anni.

Diritti e doveri dell’usufruttuario

L’usufruttuario gode di ampi diritti sull’uso del bene:

  • uso e godimento: può utilizzare il bene personalmente o concederlo in locazione a terzi (art. 980 c.c.);
  • frutti: ha diritto ai frutti naturali e civili del bene, come prodotti agricoli o rendite da affitto (art. 984 c.c.),
  • modifiche migliorative: può apportare migliorie al bene, ma senza alterarne la destinazione economica.

A fronte di questi diritti l’usufruttuario ha anche tutta una serie di obblighi:

  • conservazione del bene: deve utilizzare il bene come un buon padre di famiglia, evitando deterioramenti (art. 1001 c.c.);
  • riparazioni ordinarie: egli è tenuto a sostenere le spese di manutenzione ordinaria (art. 1004 c.c.), mentre quelle straordinarie spettano al nudo proprietario;
  • garanzia: in caso di costituzione contrattuale, l’usufruttuario potrebbe essere obbligato a prestare garanzia per tutelare il nudo proprietario (art. 1002 c.c.).

Estinzione dell’usufrutto

L’usufrutto si estingue in diverse circostanze, come previsto dagli articoli 1014 e seguenti del Codice Civile:

  • morte dellusufruttuario: per gli usufrutti vitalizi;
  • scadenza del termine: se è temporaneo;
  • consolidazione: quando il diritto di usufrutto si unisce alla proprietà nello stesso soggetto;
  • perimento del bene: se il bene su cui grava viene distrutto;
  • rinuncia: volontà dell’usufruttuario di rinunciare al diritto.

Usufrutto e nuda proprietà

Il rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario è centrale nell’usufrutto. Il nudo proprietario mantiene il diritto di proprietà, ma non può godere del bene fino alla cessazione di questo diritto reale. Questo equilibrio consente una gestione condivisa del bene, con benefici reciproci.

Implicazioni pratiche

L’istituto trova ampia applicazione in ambito familiare e commerciale. Spesso è utilizzato per garantire il sostentamento di un coniuge superstite, per la gestione di patrimoni immobiliari o come strumento per pianificazioni successorie. Un genitore infatti può decidere di mantenere l’usufrutto su un immobile donato ai figli, assicurandosi così il diritto di abitazione.

 

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responsabilità contrattuale

Responsabilità contrattuale: la guida Responsabilità contrattuale: istituto che prevede l’obbligo del debitore di risarcire  al creditore il danno causato dal proprio inadempimento

Responsabilità contrattuale: cos’è

Il nostro ordinamento giuridico prevede due principali forme di responsabilità civile: quella contrattuale e quella extracontrattuale. Sebbene entrambe mirino a riparare il danno causato a un soggetto, esse si fondano su presupposti e meccanismi differenti. In questo articolo ci concentreremo sulla responsabilità contrattuale, che rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento giuridico, volto a tutelare i diritti dei creditori e a garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Di questo istituto è importante analizzare i fondamenti, le caratteristiche e le differenze rispetto alla responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale: norma di riferimento

La responsabilità contrattuale trova il suo fondamento nell’inadempimento di un’obbligazione assunta in forza di un contratto o di un altro atto o fatto idoneo a produrla. L’articolo 1218 del codice civile stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile.

La diligenza del debitore

Il debitore, nell’adempiere la propria obbligazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Questo significa che deve agire con la prudenza e l’attenzione che una persona normalmente previdente adopera per i propri affari. Nel caso di attività professionali, la diligenza richiesta è quella specifica del professionista medio.

L’onere della prova

Una delle principali differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale riguarda l’onere della prova. Nel caso della responsabilità contrattuale, si applica il principio della presunzione di colpa del debitore. Ciò significa che il creditore danneggiato deve provare l’esistenza del contratto, l’inadempimento del debitore e l’entità del danno subito. Spetterà poi al debitore dimostrare che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, come un evento imprevedibile e inevitabile.

Il risarcimento del danno

Il danno risarcibile in caso di responsabilità contrattuale comprende sia il danno emergente, ossia la perdita effettivamente subita dal creditore, sia il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno. Tuttavia, se l’inadempimento non è doloso, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione.

La prescrizione

L’azione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile. Questo termine può essere ridotto in presenza di disposizioni specifiche relative a determinate tipologie di contratti.

Differenze con responsabilità extracontrattuale

La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è di fondamentale importanza, in quanto comporta diverse conseguenze in termini di onere della prova, risarcimento del danno e termini di prescrizione. La responsabilità contrattuale trova la sua fonte nel contratto o in un fatto idoneo a produrre obbligazioni.  La distribuzione dell’onere della prova prevede che il  creditore provi l’inadempimento e il danno, mentre il debitore l’impossibilità della prestazione. Il  danno risarcibile comprende sia il danno emergente che il lucro cessante, ma può essere limitato al danno prevedibile se l’inadempimento non è doloso. Salvo diversa disposizione di legge il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci anni.

La responsabilità contrattuale trova la sua origine in un fatto illecito (comportamento contrario a norme di legge, di costume o di contratto). La distribuzione dell’onere probatorio prevede che il danneggiato debba provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (fatto dannoso, dolo o colpa, nesso di causalità, danno ingiusto). Il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento di tutti i danni, prevedibili e non prevedibili. Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 5 anni.

Responsabilità contrattuale: ultime della Cassazione

Vediamo come si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione sulla responsabilità contrattuale:

Cassazione n. 28420/2024: L’articolo 1218 del codice civile esonera il creditore dell’obbligazione non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, attribuendo al debitore l’onere di dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento siano stati causati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tuttavia, tale disposizione non solleva il creditore dall’obbligo di dimostrare il nesso causale tra la condotta del debitore e l’inadempimento che costituisce la fonte del danno di cui si chiede il risarcimento. L’assorbimento del nesso eziologico nell’inadempimento, infatti, non implica la sua irrilevanza né sul piano sostanziale né su quello processuale. In particolare, non elimina la necessità di valutare le ricadute sulla distribuzione dell’onere probatorio. Tale assorbimento deve essere interpretato come una forma di prova presuntiva della sua esistenza, fondata sul fatto che, nella normalità dei casi, il nesso causale è intrinsecamente legato all’inadempimento stesso. Questo perché l’inadempimento si concretizza nella violazione dell’interesse del creditore, che a sua volta rappresenta l’evento dannoso da cui discendono le conseguenze risarcitorie. In altre parole, il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno è generalmente implicito nella natura stessa dell’inadempimento, ma ciò non esime il creditore dal fornire adeguata dimostrazione, ove necessario, dell’esistenza di tale collegamento causale nei termini richiesti dalla fattispecie concreta. (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 9 maggio 2024).

Cassazione n. 30439/2024: L’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, analogamente a quella risarcitoria derivante da responsabilità extracontrattuale, deve essere qualificata come debito di valore e non di valuta. Essa rappresenta il surrogato dell’utilità concreta che il creditore avrebbe ottenuto se la prestazione contrattuale fosse stata adempiuta. Di conseguenza, nel calcolo del risarcimento si deve considerare l’eventuale svalutazione monetaria intervenuta nel tempo, senza che sia necessario per il creditore dimostrare o allegare il maggior danno previsto dall’art. 1224, secondo comma, del codice civile.

 

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responsabilità precontrattuale

Responsabilità precontrattuale Responsabilità precontrattuale: violazione dei principi base nelle trattative contrattuali sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. 

Responsabilità precontrattuale, cos’è

La responsabilità precontrattuale civile rappresenta un aspetto fondamentale del diritto civile italiano, in materia di contratti. Essa è disciplinata fondamentalmente dagli articoli 1337 e 1338 del codice civile. La stessa si configura quando una delle parti viola il principio di buona fede durante la fase le trattative contrattuali o nella formazione dell’accordo. La responsabilità precontrattuale civile si fonda quindi sull’obbligo di correttezza e buona fede, costituendo una garanzia fondamentale per il corretto svolgimento della fase che precede la stipula vera e propria dell’accordo.

Buona fede e lealtà nelle trattative: art. 1337 c.c.

L’articolo 1337 c.c. impone alle parti di agire con buona fede, comportandosi lealmente e nel rispetto degli interessi reciproci. Questo obbligo risulta violato in presenza di alcuni comportamenti, tra i quali rivestono particolare rilievo i seguenti:

  • interruzione immotivata delle trattative: soprattutto se l’altra parte confidava ragionevolmente nella conclusione del contratto;
  • omissione di informazioni rilevanti: come le cause di invalidità del contratto conosciute dalla parte che le nasconde (art. 1338 c.c.);
  • condotte ingannevoli o pregiudizievoli: che si realizzano quando, ad esempio, si induce una controparte a stipulare un contratto svantaggioso o lesivo.

Queste violazioni possono causare un danno risarcibile, comprendente sia il danno emergente (spese sostenute) che il lucro cessante (perdita di opportunità economiche).

Responsabilità precontrattuale civile: natura

Sulla qualificazione della natura della responsabilità precontrattuale civile il dibattito giuridico è ancora aperto. Alcuni ritengono che la stessa abbia extracontrattuale, basandosi sull’articolo 2043 c.c., altri invece la considerano di natura contrattuale, facendo riferimento all’articolo 1218 c.c. Indipendentemente dalla sua natura però tutti sono concordi nel ritenere che questa responsabilità tuteli l’interesse negativo, ovvero il diritto a non essere coinvolti in trattative infruttuose.

Contratti per adesione: regole e limiti particolari

I contratti per adesione, spesso caratterizzati da clausole prestabilite, devono rispettare particolari formalità per evitare abusi nella fase delle trattative. Gli articoli 1341 e 1342 c.c. regolano queste situazioni, stabilendo che:

  • le condizioni generali dell’accordo sono valide solo se il cliente le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle al momento della stipula;
  • mentre per quanto riguarda le clausole onerose, le stesse diventano efficaci solo con una specifica approvazione scritta.

La giurisprudenza, nel tempo, ha combattuto gli abusi legati a questi contratti, dichiarando nulle clausole particolarmente gravose o poco trasparenti. Le norme sui contratti per adesione, infatti mirano a bilanciare la necessità della velocità negli scambi economici e la tutela dei contraenti più deboli, prevenendo situazioni di squilibrio e abuso.

Comunicazione delle cause di invalidità: art. 1338 c.c.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle trattative contrattuali l’articolo 1338 c.c. pone a carico delle parti l’obbligo di informare l’altra parte su eventuali cause di invalidità del contratto conosciute o conoscibili con la normale diligenza. Il principio sancito da questa norma mira a evitare che una delle parti venga coinvolta in trattative inutili o in contratti invalidi.

La mancata comunicazione obbliga il responsabile a risarcire i danni subiti dalla controparte.Tuttavia, anche l’altra parte ha il dovere di agire con diligenza per individuare eventuali vizi contrattuali.

Il valore giuridico delle trattative

Le trattative, pur non essendo elementi costitutivi del contratto, rivestono un ruolo giuridico rilevante. Esse preparano il contratto futuro, ma non obbligano le parti a concluderlo. Un comportamento negligente o doloso che violi la fiducia della controparte può generare una responsabilità a tutela l’interesse delle parti a non subire danni derivanti da aspettative ragionevolmente create. Trattasi di una responsabilità però che non tutela solo l’interesse economico, ma anche la fiducia reciproca necessaria per una collaborazione produttiva.

Responsabilità precontrattuale: ultime della Cassazione

Gli articolo 1337 e 1338 c.c contengono principi dal contenuto ampio e come tali in continua evoluzione. La Cassazione riveste un ruolo fondamentale nell’aggiornamento dei concetti di lealtà, buona fede e correttezza nell’ambito delle trattative precontrattuali e nel definire l’ambito applicato o di queste norme. Vediamo quindi quali sono le ultime pronunce degli Ermellini sulla responsabilità precontrattuale civile.

Cassazione n. 28767/2204

“Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che:

  • tra le parti siano in corso trattative;
  • che queste siano giunte ad uno stadio idoneo a ingenerare nella parte che invoca l’altrui; il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
  • esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità;
  • pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.”

Cassazione n. 27102/2024

“In materia di responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’articolo 1337 cod. civ., la tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede correttezza postulati dalla norma di qua.”

Cassazione n. 19022/2023

“La responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 cod. civ., coprendo nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e art. 2056 cod. civ., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste Erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse; e se altresì affermato che il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale consiste “nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate… Sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte“.

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