Decreto riscossione: fino a 10 anni per saldare le cartelle Il decreto riscossione n. 110/2024 e il dm attuativo del 27.12.2024 prevedono il discarico automatico, il riaffidamento e nuove forme di dilazione

Decreto riscossione: cosa prevede

Decreto riscossione n. 110/2024 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 184 del 07 agosto 2024. Il provvedimento, che interviene sul riordino del sistema nazionale della riscossione, si è reso necessario a causa dei 1.200 miliardi di euro di debiti fiscali ancora da riscuotere.

Il decreto in vigore dall’8 agosto 2024, composto da 19 articoli, tocca diversi aspetti dell’attività di riscossione, dalla pianificazione agli adempimenti, dal discarico automatico al riaffidamento degli incarichi.

Tra gli interventi più importanti quelli sulle dilazioni di pagamento. Di sicuro interesse anche quelli sulla riscossione nei confronti dei soggetti che sono coobbligati solidali, sull’adeguamento delle disposizioni relative alla concentrazione della riscossione nell’accertamento e quelli sulla compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo.

Vediamo le misure principali del decreto destinate a incidere maggiormente sui contribuenti.

Attività di riscossione: pianificazione annuale

L’attività di riscossione, anche in base a logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, dovrà essere pianificata annualmente. Da questa previsione però non dovranno derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal 1° gennaio 2025 gli adempimenti a carico dell’agente di riscossione prevedono il tempestivo tentativo di notifica della cartella e degli altri interruttivi della prescrizione. Nell’attuare detti adempimenti l’agente deve conformare la sua attività al piano annuale ed entro la fine di ogni mese deve trasmettere all’ente creditore le informazioni relative allo stato delle procedure di riscossione del mese precedente.

Discarico automatico e differimento

Le quote affidate all’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2025 e non riscosse verranno discaricate in modo automatico al 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto all’affidamento.

L’Agenzia però può comunicare il discarico anticipato all’ente creditore:

  • se le quote sono relative a fallimenti o liquidazioni giudiziali chiusi;
  • se previa verifica telematica, il debitore non ha beni su cui rivalersi;
  • se non ci sono nuovi beni rispetto ai quali, le attività finalizzate al recupero, si sono esaurite con esito totalmente o parzialmente infruttuoso.

Il decreto prevede l’esclusione provvisoria dal discarico automatico delle quote affidate dal 1° gennaio 2025 in due diversi casi.

  1. Se al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello di affidamento la riscossione è sospesa o pendono ancora procedure esecutive o concorsuali.
  2. Se nel periodo compreso tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo sono stati presi accordi nel rispetto di quanto stabilito dal codice della crisi o sono intervenute dilazioni, agevolazioni o si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio o se, tra data di affidamento il 31 dicembre e il quinto anno successivo, la riscossione è stata sospesa per 18 mesi. Queste quote, al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto all’affidamento, sono discaricate automaticamente.

Carichi riaffidati

Il credito è valido fino allo scadere del termine di prescrizione che decorre dall’ultimo atto di interruzione notificato in data anteriore al discarico automatico.

L’ente creditore può  quindi decidere di:

  • gestirlo autonomamente;
  • affidarlo in concessione a soggetti privati;
  • riaffidarlo per la durata di due anni all’agente della riscossione nazionale. Il riaffidamento, in questo caso, avviene solo se il debitore presenta nuovi e significativi elementi di natura reddituale o patrimoniale.

Commissione per il magazzino dell’Agenzia

Si vuole istituire una Commissione che si occupi di analizzare il magazzino dell’Agenzia delle Entrate per formulare soluzioni relative al discarico parziale o totale dello stesso.

Estratto di ruolo non impugnabile

L’estratto di ruolo non è impugnabile. L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento se non sono stati notificati validamente possono essere impugnati  se il debitore riesce a dimostrare in giudizio che l’iscrizione a ruolo può arrecargli un pregiudizio in tutta una serie di casi sottoelencati:

  • Per effetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 36/2023).
  • Per la riscossione di somme di cui è creditore nei confronti di enti pubblici.
  • Per la perdita di benefici nel rapporto con la PA.
  • Nell’ambito delle procedure contemplate dal Codice della Crisi.
  • Per operazioni di finanziamento da soggetti autorizzati.
  • Nell’ambito della cessione di azienda.

Decreto riscossione: in GU il decreto attuativo

Il decreto del Mef del 27 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, introduce nuove modalità di rateazione con l’agente della riscossione, applicabili alle istanze presentate dal 1° gennaio 2025. Questo provvedimento, che attua la Riforma della riscossione (Dlgs n. 110/2024), stabilisce criteri chiari per valutare lo stato di difficoltà del debitore e le nuove durate dei piani di rientro.

Principali novità

Parametri per definire lo stato di difficoltò del debitore:

  • per persone fisiche e imprese individuali il parametro principale è l’ISEE;
  • per altri soggetti invece si considerano l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione.

Rate massime dei piani di rientro

Per debiti fino a 120mila euro: non è necessaria una documentazione probatoria; basta unattestazione per accedere ai piani di rientro.

Durata massima dei piani:

  • 84 rate (2025-2026);
  • 96 rate (2027-2028);
  • 108 rate dal 2029.

Per debiti superiori a 120mila euro: se il debitore dimostra lo stato di difficoltà per debitori superiori a 120.000 euro sono previsti piani di rientro fino a 120 rate.

Sul numero delle rate incidono le date di presentazione delle istanze:

  • Da 85 a 120 rate (istanze presentate nel 2025 e 2026);
  • Da 97 a 120 rate (istanze presentate nel 2027 e 2028);
  • Da 109 a 120 rate per istanze presentate dal 1° gennaio 2029.

Il decreto prevede anche situazioni particolari di difficoltà.

  • Immobili inagibili: la difficoltà è automaticamente riconosciuta se l’immobile unico è inagibile per eventi straordinari.
  • Pubbliche amministrazioni: piano sempre a 120 rate, previa dichiarazione della difficoltà da parte del legale rappresentante.
  • Condomini: la difficoltà si fonda sull’indice Beta (rapporto tra debito totale e entrate ultimo rendiconto), che deve superare il 10%.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione un applicativo online per simulare il numero massimo di rate che potranno essere concesse in base alla propria situazione economica.

pignoramento della pensione

Pignoramento della pensione: limiti Il pignoramento della pensione è soggetto a specifici limiti per garantire al titolare il minimo vitale per il suo sostentamento

Cos’è il pignoramento della pensione

Il pignoramento della pensione è un argomento di grande interesse per molti pensionati italiani, soprattutto per coloro che si trovano in difficoltà economiche e rischiano di vedere una parte della propria pensione decurtata per estinguere alcuni debiti.

In questo contesto, l’articolo 545 del Codice di Procedura Civile stabilisce i limiti e le modalità con cui è possibile procedere al pignoramento delle somme erogate come pensione.

Cosa dice l’articolo 545 del Codice di Procedura Civile

L’articolo 545 del Codice di procedura civile regola il pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi, tra i quali rientrano anche le pensioni. Questo articolo prevede specifiche limitazioni per tutelare il diritto alla sussistenza del debitore, affinché non si vedano compromessi i mezzi di sostentamento minimo necessari per vivere dignitosamente.

La legge cerca infatti di bilanciare la necessità di soddisfare i crediti con il diritto del debitore a conservare una parte delle proprie entrate, soprattutto quando queste derivano dai trattamenti pensionistici.

La pensione, infatti, può essere pignorata solo in parte. Il comma 7 statuisce che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dellassegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”. 

Pignoramento della pensione: il minimo “vitale”

Il minimo vitale è un concetto fondamentale nella regolamentazione del pignoramento della pensione. L’articolo 545 stabilisce infatti che una parte della pensione debba sempre rimanere intoccabile, per garantire che il pensionato non resti senza i mezzi necessari per il suo sostentamento.

Se l’importo della pensione è già basso e il pignoramento ridurrebbe eccessivamente la somma disponibile per il mantenimento, il giudice può intervenire per ridurre l’ammontare pignorabile, sempre tenendo conto delle esigenze di vita del pensionato.

Dal 2022 il minimo della pensione impignorabile è di euro 1.000,00. Questo significa che le pensioni inferiori a 1.000,00 mensili non possono essere pignorate; le pensioni di importo superiore possono essere pignorate, ma solo per la parte eccedente.

Ad ogni modo, per limporto eccedente il minimo vitale, il pignoramento è possibile solo per un quinto delleccedenza (e non per l’intera eccedenza).

I crediti impignorabili

L’art. 545 del Codice di procedura civile “elenca” i crediti impignorabili, stabilendo al comma 1, che “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con lautorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”, e al successivo comma 2 che “Non possono essere pignorati crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nellelenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 

Inoltre, alcuni tipi di pensione sono esenti da pignoramento in determinati casi. Per esempio, le pensioni di invalidità civile, le indennità di accompagnamento e le altre prestazioni assistenziali non possono essere pignorate, poiché sono destinate a garantire la sussistenza del beneficiario in situazioni di difficoltà o invalidità. Queste indennità sono, infatti, tutelate da leggi specifiche che le rendono impignorabili, a prescindere dall’importo.

Pignoramento Agenzia delle Entrate

Qualora il pignoramento sia effettuato dall’agente della riscossione, la vigente normativa prevede ulteriori limiti: la quota pignorabile non deve superare un decimo se la pensione è inferiore o pari a euro 2.500, un settimo se è compresa tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto se è maggiore di 5.000 euro.

Nel caso in cui i creditori pignoranti sono più di uno e i crediti eterogenei, si può pignorare fino al doppio quinto della pensione: quindi si può arrivare sino al 40% della parte eccedente il minimo vitale.

 

Leggi anche: Pignoramento pensioni

cessione case prefabbricate

Cessione case prefabbricate: quale aliquota Iva L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'aliquota Iva applicabile alla cessione delle case prefabbricate

Aliquota IVA cessione case prefabbricate

Cessione case prefabbricate: l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 246/2024 del 5 dicembre scorso, ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha risposto all’interpello di una società che chiedeva delucidazioni sulla possibilità di assoggettare la cessione della casa prefabbricata alle aliquote  ridotte del 4 e del 10% nel caso di presentazione, da parte del cliente,  di una dichiarazione per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.

Soluzione prospettata dal contribuente

A  parere  della  Società  le  aliquote  agevolate  saranno  applicabili  sulla  base  della dichiarazione  resa dal cliente a  seguito della quale è tenuta ad emettere  fattura,  che  registrerà  attraverso  il  sistema  di  dichiarazione  elettronica  (OSS)  nello  Stato  di  appartenenza.

L’Istante indica la transazione nella Dichiarazione IVA nel sistema OSS come operazione effettuata in Italia e paga l’IVA ricevuta a saldo della fattura nel proprio Stato, che poi la riverserà all’Italia.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

“L’One Stop Shop (OSS o Sportello Unico) è un regime opzionale IVA che consente a un soggetto passivo di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro, quello dove è identificato ai fini IVA, a fronte di operazioni dallo stesso effettuate a favore  di  privati consumatori UE,  siano esse cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi (B2C).

OSS

Lo Stato UE di identificazione provvederà poi alla ripartizione dell’imposta così  raccolta  tra  i  vari  Stati  UE  di  consumo  di  beni  e  servizi,  in  base  agli  importi  delle  transazioni ivi effettuate, rilevanti ai fini IVA”. Queste le premesse dell’Agenzia delle Entrate. “Si tratta dunque di una misura di semplificazione in quanto i soggetti passivi IVA che optano per tale regime, anziché identificarsi in tutti gli Stati UE per l’assolvimento  degli  obblighi  di  dichiarazione  e  di  versamento  dell’imposta  dovuta  a  fronte  delle  cessioni di beni e/o prestazioni di servizi ivi effettuate, dichiarano e versano l’IVA nel solo Stato membro di registrazione/identificazione per l’imposta dovuta sulle forniture  transfrontaliere di beni e/o servizi” proseguono le Entrate.

Nella fattispecie in esame, la Società afferma di essere un soggetto passivo IVA registrato in uno Stato dell’UE, dove ha optato per il regime in commento e pertanto alla  stessa si applicano le disposizioni di cui articolo 74­ septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) quando effettua, nel territorio dello Stato, le operazioni ivi riportate.

In relazione a dette operazioni (i.e. B2C, effettuate nel territorio dello Stato), oltre a  dichiarare e  versare  nel  proprio Stato la  relativa imposta  dovuta in  Italia, la  norma  appena richiamata dispensa l’Istante anche dagli obblighi di cui al Titolo II del Decreto IVA, tra cui quelli di fatturazione, registrazione, tenuta dei registri contabili, ecc. (cfr. articolo 74­septies, comma 4, del Decreto IVA).

Cessioni di case prefabbricate in legno

In merito alle cessioni di case prefabbricate in legno, la Risoluzione Ministeriale  503351 del 12 marzo 1974 chiarisce che:

1. si applica l’aliquota IVA ordinaria al 22 per cento quando il cliente ”acquista i  pezzi della casa prefabbricata e li fa montare e mettere in opera dalla stessa impresa che li produce o da terzi”. In questo caso, ”il contratto ha per oggetto il semplice acquisto  dei singoli pezzi e poiché tali pezzi costituiscono l’oggetto della ordinaria produzione dell’impresa che li fabbrica…”, è da ritenere ”che il negozio giuridico si debba qualificare come una compravendita e, pertanto, il corrispettivo relativo vada assoggettato all’I.V.A. con l’aliquota ordinaria…”;

2. si applica l’aliquota IVA del 4% o del 10% quando ”il committente affida ad  un’impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall’impresa stessa”.

La fattispecie

Nel caso di specie, dalle informazioni fornite, la  fattispecie  prospettata dalla società è riconducibile all’ipotesi 1 della citata risoluzione: il cliente italiano in realtà non sta acquistando  una casa, come affermato dall’Istante, bensì pezzi di una casa (precisamente le pareti).

La Società offre anche opzioni supplementari, quali infissi, scale e pavimenti, che, tuttavia, anche considerandole unitamente alle pareti, non permettono di affermare che oggetto della  transazione  sia  una  casa/immobile.

All’operazione prospettata, per come così ricostruita, si rende dunque applicabile  l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. A diverse conclusioni potrebbe giungersi nell’ipotesi in cui la fornitura in oggetto  avvenga nell’ambito di un contratto di appalto che abbia per oggetto la costruzione e la  consegna di una casa ”chiavi in mano” a cui, al ricorrere dei relativi presupposti, può  essere riconosciuta l’aliquota IVA del 4 o del 10 per cento.

modello rli

Modello RLI: cos’è e a cosa serve Modello RLI, il modello per registrare i contratti di locazione e affitto e compiere altre operazioni, dal 26 novembre 2024 è aggiornato

Modello RLI: registrazione contratti di locazione

Il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili) è necessario per chiedere la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili all’Agenzia delle Entrate. Il modello è necessario anche per comunicare eventuali proroghe del contratto, così come cessioni, subentri o risoluzioni. Con questo documento è possibile anche comunicare la rinegoziazione del canone di locazione, esercitare l’opzione della cedolare secca e comunicare tutti i dati catastali dell’immobile oggetto del contratto. I contratti di locazione e affitto di beni immobili infatti devono essere registrati obbligatoriamente. La registrazione è richiesta per qualsiasi importo di canone, eccetto i contratti che durano meno di 30 giorni complessivi all’anno.

Registrazione del contratto obbligatoria

La registrazione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla stipula o dall’inizio della validità, se anteriore. Vediamo in che modo è possibile procedere alla registrazione.

  • Servizi telematici dellAgenzia delle Entrate: obbligatoria per agenti immobiliari e proprietari di almeno 10 immobili, facoltativa per gli altri. Per registrare online, occorre disporre di credenziali SPID, CIE o CNS. L’applicazione RLI, disponibile in versione desktop o web, permette di effettuare registrazione e pagamento delle imposte;
  • Presso un ufficio dellAgenzia: compilando il modello RLI e presentando la documentazione necessaria.  Chi non è obbligato alla registrazione telematica può recarsi presso un ufficio dell’Agenzia e presentare i seguenti documenti:
    • due copie del contratto (originale e copia conforme).
    • modello RLI compilato.
    • eventuali contrassegni telematici per l’imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate o 100 righe).
    • ricevuta del pagamento dell’imposta di registro tramite Modello F24.

Per i contribuenti che optano per la cedolare secca, l’imposta di registro non è dovuta, ma vanno pagate imposte sostitutive.

  • Tramite intermediari o delegati: abilitati come professionisti, associazioni di categoria o CAF.

Un intermediario deve:

  • Fornire una dichiarazione firmata al momento dell’
  • Consegnare due copie della ricevuta di registrazione e delle imposte pagate.
  • Assicurarsi del corretto pagamento delle imposte relative agli anni successivi, proroghe, cessioni o risoluzioni.

Imposte sulla registrazione del contratto

La registrazione richiede il pagamento dell’imposta di registro e di bollo. Tuttavia, i contratti che dispongono esclusivamente una riduzione del canone sono esenti da queste imposte.

L’importo dell’imposta di registro varia in base al tipo di immobile:

  • Per i contratti a canone concordato è prevista una riduzione del 30% della base imponibile per immobili in comuni ad alta tensione abitativa;
  • Per i contratti pluriennali invece c’è la possibilità di pagare l’imposta in un’unica soluzione o annualmente. Chi paga per l’intera durata riceve uno sconto proporzionale agli interessi legali.

In caso di disdetta anticipata del contratto, è previsto il rimborso delle annualità non godute.

L’imposta di bollo è di 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe. Può essere pagata tramite contrassegni telematici o addebito su conto corrente.

Come si pagano le imposte sui contratti di locazione

Quando la registrazione del contratto avviene in ufficio l’imposta di registro essere pagata nelle seguenti modalità:

  • con modello F24 Elementi Identificativi  (per titolari di partita Iva in modalità telematica o tramite intermediario), i privati possono presentare il modello presso banche e uffici postali;
  • con addebito su conto corrente.

Il bollo invece si paga utilizzando gli appositi contrassegni telematici che devono avere data successiva alla stipula del contratto.

Modello RLI: aggiornamento del 26 novembre 2024

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del modello RLI, introducendo modifiche significative per semplificare e uniformare la compilazione e il calcolo delle imposte:

  • casella Eventi eccezionali”: il calcolo dell’imposta di registro può differire dalle regole ordinarie;
  • nuova casella Agevolazioni”: inserito il codice 1 per usufruire delle agevolazioni fiscali degli Enti del Terzo Settore, con imposta di registro fissa per contratti legati ad attività di interesse generale. I contratti di locazione stipulati da tali enti sono esenti dall’imposta di bollo;
  • casella Numero fogli del contratto”: modificata l’intestazione e il calcolo del numero di fogli, considerando 4 facciate o 100 righe per foglio;
  • altri dettagli: Specifiche sui campi relativi a “Scritture private”, “Ricevute” e “Mappe”, con criteri per determinare il numero di fogli o di esemplari allegati.

 

Leggi anche: Agenzia delle Entrate: la guida con tutti i servizi

partita iva

Partita Iva: cos’è e come si apre Partita IVA: cos’è, chi la può aprire, quale regime fiscale scegliere e come procedere alla chiusura se si decide di cessare l’attività

Cos’è la Partita IVA

La Partita IVA è un codice fiscale di 11 cifre utilizzato per identificare aziende, liberi professionisti e lavoratori autonomi presso l’Agenzia delle Entrate. Questo codice è fondamentale per gestire un’attività professionale in Italia e soddisfare gli obblighi fiscali.

Essa è formata da tre sezioni: le prime 7 cifre identificano il titolare o l’azienda; le 3 cifre successive indicano l’area territoriale; l’ultima cifra serve da numero di controllo.

Questo codice è indispensabile per chi desidera avviare un’attività imprenditoriale o professionale. Grazie alla P.IVA, i titolari possono adempiere agli obblighi fiscali, tra cui il versamento di contributi INPS, assicurazione INAIL, IRPEF e IRAP.

Aprire e gestire una Partita IVA richiede attenzione e pianificazione. Scegliere il regime fiscale più adatto, adempiere agli obblighi fiscali e valutare i costi sono passaggi cruciali.

Chi deve aprire la Partita IVA

Deve aprire una Partita IVA chi esercita un’attività in modo continuativo come i lavoratori autonomi che svolgono attività professionali regolare e le Aziende che vendono beni o servizi.

Per poter aprire una P. IVA però bisogna soddisfare alcuni requisiti: essere maggiorenni ed essere residenti in Italia. Alcune attività richiedono requisiti aggiuntivi, come titoli di studio specifici, definiti da normative nazionali o regolamenti delle Camere di Commercio.

Partita IVA e lavoro dipendente: sono compatibili?

Chi lavora come dipendente può aprire lo stesso una Partita IVA, fatta salva l’esistenza di un patto di esclusività o non concorrenza con il datore di lavoro e l’assenza di divieti specifici, come per i dipendenti pubblici, tranne alcune eccezioni. I docenti infatti possono esercitare attività non imprenditoriali previa autorizzazione.

Come scegliere il regime fiscale

Prima di aprire una P.IVA, è fondamentale scegliere: il regime fiscale, perché lo stesso determina gli obblighi contabili e imposte, la forma giuridica (es: ditta individuale, lavoratore autonomo o società) e il codice ATECO, che classifica l’attività economica.

Regimi fiscali: tipologie

Le principali tipologie di regime fiscale in Italia sono l’ordinario, il semplificato e il forfettario. Ciascuno presenta caratteristiche ben definite. Vediamo in sintesi quali sono.

Regime ordinario

  • nessun limite di fatturato;
  • tassazione IRPEF in base agli scaglioni di reddito;
  • IVA applicata sulle fatture e possibilità di dedurre i costi documentati;
  • contabilità complessa.

Regime semplificato

  • Simile al regime ordinario, ma con minori obblighi contabili;
  • accessibile a chi presenta certi limiti i fatturato distinti per servizi e altre attività.

Regime forfettario (agevolato)

  • Aliquota fissa del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni;
  • nessun obbligo di IVA, ritenute d’acconto o contabilità ordinaria;
  • ideale per chi non supera una certa soglia di fatturato annuale.

Costi e obblighi fiscali

Aprire una Partita IVA è gratuito, ma la gestione comporta diverse spese. I principali costi riguardano:

  • i contributi previdenziali che vengono calcolati sul reddito;
  • la tassazione, che varia in base al regime scelto. Ad esempio, nel regime ordinario si pagano IRPEF, IVA, IRES e IRAP.

Nel regime forfettario, invece, si applica un’unica imposta sostitutiva, riducendo gli obblighi fiscali.

Come si apre la Partita IVA

Per aprire una P.IVA, è necessario scegliere un codice ATECO e il regime fiscale e presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.
La domanda può essere inviata tramite PEC, presentata fisicamente presso un ufficio dell’Agenzia o inviata per posta raccomandata.

Se l’attività richiede poi l’iscrizione al Registro Imprese, bisogna compilare la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio. Questo sistema consente di iscriversi all’INPS e all’INAIL e presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Alcuni professionisti devono anche aprire un indirizzo PEC, obbligatorio per ditte individuali, società e liberi professionisti iscritti ad albi.

Come chiudere una Partita IVA

Per chiudere una Partita IVA, basta presentare il modulo apposito di cessazione attività all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. L’operazione è gratuita. Tuttavia, se l’attività resta inattiva per tre anni consecutivi, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio.

 

Leggi anche gli altri interessanti articoli che si occupano della materia fiscale

bonus prima casa

Bonus prima casa under 36: le precisazioni del fisco L’Agenzia delle Entrate precisa, con un principio di diritto, il perimetro temporale dell’agevolazione prorogata col Milleproroghe 2023

Bonus prima casa under 36

Il bonus prima casa under 36, dopo il Milleproroighe 2023, si applica anche ai contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’art. 64 del dl 73/2023, purchè i definitivi siano stipulati entro la data del 31 dicembre 2024. Questo in estrema sintesi quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 5/2024.

Cos’è il bonus prima casa under 36

È stato l’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106) a prevedere l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Cosa si intende per “prime case”

Ai fini dell’agevolazione, per “prime case”, specificano le Entrate, “si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.

L’orizzonte temporale dopo il Milleproroghe

A norma del comma 9 dell’articolo 64 citato, l’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto- legge 73 del 2021 e il 31 dicembre 2023 (temine così sostituito dall’articolo 1, comma 74, della legge n. 197 del 2022).

Successivamente, il Milleproroghe 2023 ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione “prima casa under 36” stabilendo che la stessa si applica “anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024”.

La possibilità di applicare il bonus anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine del 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).

In altre parole, conclude l’Agenzia, sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, “al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021”.

Allegati

cassetto fiscale

Cassetto fiscale: più informazioni per i contribuenti Cassetto fiscale: attiva una nuova sezione in cui il contribuente può visionare le comunicazioni relative ai controlli automatici

Cassetto fiscale, le nuove funzionalità

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 419815/2024, adottato ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, mira a potenziare le funzionalità delCassetto fiscale“, rendendolo uno strumento più completo e intuitivo per i contribuenti. Dal 20 novembre 2024, l’area riservata del sito dell’Agenzia ospiterà una nuova sezione denominata LAgenzia scrive”, dove saranno consultabili e gestibili le comunicazioni derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni previsti dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972.

Funzioni principali

Nella nuova sezione, i contribuenti potranno:

  • visualizzare comunicazioni relative a irregolarità o controlli fiscali;
  • effettuare eventuali pagamenti direttamente online, utilizzando il proprio IBAN e autorizzando l’addebito tramite gli intermediari della riscossione;
  • richiedere assistenza attraverso il servizio CIVIS, per chiarire eventuali discrepanze o contestazioni.

Tali funzionalità saranno disponibili sia per i contribuenti sia per intermediari delegati (ad esempio, commercialisti) tramite il servizio “Cassetto fiscale delegato”.

Notifiche e sicurezza

Le notifiche sulla disponibilità di nuove comunicazioni saranno visibili nell’area riservata e, per le persone fisiche, anche attraverso l’app IO. L’accesso ai servizi richiede credenziali digitali (SPID, CIE, CNS) o, per professionisti e imprese, le credenziali Entratel o Fisconline. L’Agenzia adotta standard di sicurezza aggiornati e traccia gli accessi al sistema per garantire l’integrità dei dati e prevenire usi impropri.

Trattamento dei dati

L’Agenzia, in collaborazione con Sogei S.p.A., assicura il trattamento sicuro dei dati personali, limitandosi a quelli strettamente necessari per l’erogazione del servizio. I dati sono conservati per il tempo minimo indispensabile, nel rispetto delle normative europee e nazionali sulla privacy.

Obiettivi del provvedimento sul cassetto fiscale

Questa iniziativa intende:

  • migliorare l’accesso alle informazioni fiscali e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
  • fornire strumenti digitali più avanzati, semplificando la gestione di comunicazioni e adempimenti;
  • promuovere la trasparenza e la compliance attraverso un’interazione più agevole con l’Agenzia delle Entrate.

In sintesi, il potenziamento del Cassetto fiscale rappresenta un passo verso una gestione fiscale più efficiente e digitale, a beneficio di contribuenti e professionisti.

 

Leggi anche: Delega unica agli intermediari

bonus natale

Bonus Natale 2024: i chiarimenti del fisco L'Agenzia delle Entrate fornisce, con una circolare, le indicazioni e le novità per ottenere il beneficio del bonus Natale

Bonus Natale 2024: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Bonus Natale 2024: sono pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il beneficio previsto per quest’anno dal Dl n. 113/2024 (Decreto Omnibus), destinato ai lavoratori dipendenti.

Con la Circolare n. 19 del 10 ottobre 2024 il fisco aveva già fornito le istruzioni operative agli uffici per garantirne l’uniformità di azione. Alla luce dei cambiamenti introdotti con il Dl 167/2024 (G.U. del 14 novembre 2024), l’Agenzia delle Entrate illustra, con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, il rinnovato perimetro dell’agevolazione: in particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016). La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Bonus Natale: platea allargata

Prima delle novità introdotte dal Dl 167, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. La circolare – richiamando l’articolo 12, comma 2 del Tuir – ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Un chiarimento importante riguarda l’impossibilità di cumulare il bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.

Come richiedere il beneficio

Restano fermi, dunque, gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.

La circolare del fisco specifica che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

tessera sanitaria

Tessera sanitaria: la guida La tessera sanitaria è un documento gratuito rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal SSN

Tessera sanitaria cos’è

La tessera sanitaria è il documento personale rilasciato a tutti i cittadini che hanno diritto alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il documento contiene il codice fiscale assegnato dall’Agenzia delle Entrate e lo certifica.

Leggi anche la guida sulla Tessera sanitaria – pdf con le istruzioni dedicate anche ai neo-genitori e ai cittadini stranieri

A cosa serve e quanto dura

La tessera sanitaria serve ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale o richiede una visita presso le strutture del Sistema sanitario nazionale. Ad oggi, il documento vale anche come Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La durata della tessera sanitaria è di sei anni. Alla scadenza l’Agenzia spedisce automaticamente una nuova Tessera sanitaria al proprio indirizzo di residenza presente in Anagrafe Tributaria.

La tessera europea

Nella parte posteriore del documento, spiega l’Agenzia delle Entrate, c’è la “Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.)”. Ciò garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli Paesi.

Come ottenere la tessera sanitaria

La tessera sanitaria è ottenibile gratuitamente e può essere emessa se:

  • il cittadino ha il codice fiscale correttamente attribuito dall’Agenzia delle Entrate
  • è iscritto all’ASL di competenza e questa ha trasmesso i suoi dati al “Sistema tessera sanitaria”.

Chi non possiede il codice fiscale, dovrà preventivamente acquisirlo. Per l’attribuzione del codice fiscale è necessario presentare all’Agenzia il modello AA4/8 compilato e accompagnato da un valido documento d’identità.

Tessera sanitaria per neonati

Dopo la nascita del figlio, spetta ai genitori chiedere al Comune di residenza il codice fiscale per poter ricevere la tessera sanitaria a casa. I genitori, pertanto, devono presentare la dichiarazione di nascita al Comune, che attribuisce al neonato il codice fiscale, attraverso un sistema informatico collegato con l’Anagrafe Tributaria.

Una volta attribuito il codice fiscale, viene emessa la prima tessera sanitaria del neonato, che vale un anno e viene spedita al suo indirizzo di residenza, coincidente con quello della madre.

Nel momento in cui il bambino viene registrato all’ASL di competenza e viene scelto il medico pediatra, la nuova tessera sanitaria viene spedita presso la residenza, con validità di sei anni.

Tessera sanitaria per cittadini stranieri

Per i cittadini stranieri che intendono richiedere la tessera sanitaria occorre l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che, di regola, ha la stessa validità della durata del permesso di soggiorno. Alla scadenza, il cittadino che ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno deve rivolgersi di nuovo all’ASL di competenza per rinnovare l’iscrizione e richiedere l’emissione di una nuova tessera sanitaria.

Ai fini dell’iscrizione al SSN, il cittadino può usare anche il codice fiscale provvisorio attribuito dall’Agenzia delle Entrate.

Smarrimento o furto tessera sanitaria

In caso di furto, smarrimento o anche di deterioramento della tessera sanitaria, infine, è possibile richiederne una nuova direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, via e-mail o pec presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mediante richiesta alla propria ASL.

 

autotutela tributaria

Autotutela tributaria: le linee guida del fisco I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in una circolare dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 219/2023

Nuova autotutela tributaria

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sul nuovo regime dell’autotutela tributaria, in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 219/2023. Con la Circolare n. 21/E, l’Amministrazione Finanziaria ha definito con maggiore precisione il perimetro del nuovo istituto e le modalità con cui i contribuenti possono presentare le richieste di autotutela.

Autotutela obbligatoria

La riforma ha profondamente modificato l’istituto dell’autotutela tributaria, introducendo una distinzione fondamentale tra autotutela obbligatoria e facoltativa. In particolare, il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente impone all’Amministrazione finanziaria di annullare, anche senza una specifica istanza da parte del contribuente, gli atti di imposizione che presentano manifesta illegittimità. Questo obbligo sussiste anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, qualora ricorrano uno dei vizi tassativamente previsti dalla legge, tra cui:

  • Errore di persona o di calcolo
  • Errore nell’individuazione del tributo
  • Errore materiale facilmente riconoscibile dall’Amministrazione
  • Errore sul presupposto di imposta
  • Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente effettuati
  • Mancanza di documentazione che è stata successivamente sanata entro i termini previsti

Tuttavia, l’obbligo di autotutela non si applica in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, né se è trascorso più di un anno dalla definitività dell’atto viziato senza che il contribuente abbia impugnato l’atto.

Autotutela facoltativa

L’articolo 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente regola invece l’autotutela facoltativa. In questo caso, se l’illegittimità dell’atto di imposizione non è evidente e non ricorrono i vizi specifici elencati nell’articolo 10-quater, l’Amministrazione finanziaria ha comunque la facoltà di annullare l’atto, anche senza richiesta da parte del contribuente. Tale annullamento può avvenire se l’ente impositore riconosce che l’atto o l’imposizione sono illegittimi o infondati, anche se l’atto è già definitivo o in pendenza di giudizio.

Modalità di presentazione della richiesta di autotutela

La richiesta di autotutela deve essere indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto oggetto della contestazione. Il contribuente deve presentare l’istanza in modo dettagliato, indicando tutti gli elementi che giustificano la richiesta di annullamento, e allegare la documentazione pertinente. Per la presentazione, è necessario utilizzare modalità che certifichino l’invio, come i servizi telematici (SPID, CIE o CNS), la posta elettronica certificata (PEC) o la consegna diretta dell’istanza allo sportello dell’ufficio competente.

In sintesi, il Decreto Legislativo n. 219/2023 ha introdotto importanti novità sulla procedura di autotutela tributaria, migliorando l’accesso e l’efficienza del sistema, a beneficio tanto dei contribuenti quanto dell’Amministrazione finanziaria