Cos’è la pensione di guerra
Le pensioni di guerra sono prestazioni economiche riconosciute dallo Stato italiano come forma di risarcimento e tutela per coloro che hanno subito menomazioni fisiche o psichiche in conseguenza diretta di eventi bellici, nonché per i familiari superstiti delle vittime. Si tratta di un istituto storico, previsto e regolamentato da una complessa normativa speciale che affonda le radici nel primo dopoguerra.
La pensione di guerra quindi è un trattamento economico di natura risarcitoria e non previdenziale, corrisposto in favore di:
- militari o ex militari (o loro familiari) colpiti da lesioni o infermità in occasione di conflitti armati;
- civili che abbiano subito danni permanenti a causa di eventi bellici (bombardamenti, combattimenti, operazioni militari);
- familiari di caduti in guerra, anche in tempo di pace, se la morte è avvenuta in conseguenza diretta di fatti di servizio.
Normativa di riferimento
Le pensioni di guerra sono disciplinate principalmente dalle seguenti normative:
- Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915): aggiornato con modifiche successive;
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18: che disciplina l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili;
- Leggi di bilancio annuali: per la definizione degli importi e degli adeguamenti;
- Circolari esplicative della Direzione generale del Tesoro (MEF).
Requisiti riconoscimento pensioni di guerra
Per accedere alla pensione di guerra, il richiedente deve dimostrare:
- un’incapacità permanente (fisica o psichica) derivante direttamente da eventi bellici, riconosciuti tramite accertamento medico-legale;
- che il danno è riconducibile a causa di guerra, in attività di servizio o in conseguenza di atti ostili durante conflitti armati;
- in caso di superstiti, la parentela diretta con il deceduto (coniuge, figli minori, inabili, genitori, fratelli conviventi inabili).
Come funzionano le pensioni di guerra
L’iter per il riconoscimento della pensione di guerra si articola in varie fasi:
- domanda amministrativa da presentare alla Direzione comopetente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, compilando il modulo disponibile sul sito del MEF;
- accertamento medico-legale da parte della Commissione Medica INPS;
- attribuzione della categoria di invalidità, espressa in ottavi (da 1/8 a 8/8), che determina l’importo della pensione;
- erogazione della pensione, esente da IRPEF e cumulabile con altri trattamenti pensionistici.
Pensioni di guerra: chi ne ha diritto
La pensione di guerra può essere concessa a:
- invalidi militari di guerra, compresi quelli dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia;
- civili invalidi di guerra, tra cui: vittime di bombardamenti, deportati nei campi di concentramento, feriti da ordigni o esplosioni belliche;
- vedove e orfani di caduti in guerra.
Ereditarietà della pensione di guerra
Le pensioni di guerra non sono trasmissibili per successione ereditaria, ma sono reversibili ai superstiti qualora risultino a carico del dante causa alla data del decesso. La reversibilità segue uno specifico ordine di priorità previsto dalla normativa:
- coniuge superstite;
- figli minori di anni 21, figli studenti universitari fino a 26 anni, maggiorenni inabili in condizioni economiche disagiate.
Importi aggiornati al 2025
Gli importi delle pensioni di guerra vengono aggiornati annualmente secondo l’indice ISTAT. Per il 2025 è stato previsto l’adeguamento automatico del 4,49%.
Questi gli importi mensili dei trattamenti pensionistici di guerra diretti e indiretti vigenti.
PENSIONI DIRETTE |
PENSIONI INDIRETTE |
1ª cat. 748,34 |
Orfani- vedove/i di guerra/ invalidi di 1ª cat: 424,75 |
2ª cat.: 673,36 |
Maggiorazione: 105,16 |
3ª cat.: 597,61 |
2ª cat.: 247,17 |
4ª cat.: 524,59 |
3ª cat.: 218,42 |
5ª cat.: 449,62 |
4ª cat.: 191,72 |
6ª cat.: 374,81 |
5ª cat.: 164,43 |
7ª cat.: 299,74 |
6ª cat.: 136,96 |
8ª cat.: 224,78 |
7ª cat.: 125,76 |
incollocabili: 1.179,72 |
8ª cat. : 122,35 |
assegno integrativo 1ª cat.: 215,69 |
Assegno supplementare 1ª cat. per vedovi/e: 107,86 |
Tali importi possono essere maggiorati da indennità aggiuntive, tra cui:
- indennità speciale mensile,
- indennità di assistenza continuativa,
- maggiorazioni per superinvalidità (es. cecità, amputazioni, paralisi).
Come fare domanda
Le domande, così come le varie istanze relative alla pensione, vanno presentata alle Ragioneria Territoriale dello Stato competente per provincia.
All’istanza occorre allegare la seguente documentazione:
- certificazione medica dettagliata,
- documentazione storica militare o civile,
- stato di famiglia e documenti identificativi.
Per maggiori dettagli e per reperire la modulistica necessaria si consiglia di consultare il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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