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Indennità accompagnamento INPS e danno biologico Indennità accompagnamento INPS: non si può sottrarre dal risarcimento del danno biologico gli istituti hanno natura e scopi diversi

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Indennità accompagnamento INPS

L’indennità di accompagnamento INPS ha una funzione assistenziale, coprendo le spese per l’assistenza continua. Il risarcimento del danno biologico, invece, ha una funzione risarcitoria, mirando a compensare le sofferenze psico-fisiche e la perdita di integrità del danneggiato, non i costi dell’assistenza. Le due prestazioni non sono sovrapponibili. Lo ha chiarito il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 944/2025.

Risarcimento del danno per malasanità

Un paziente cita in giudizio un ente ospedaliero per presunta malasanità. L’azione legale viene intrapresa a seguito di un intervento chirurgico al ginocchio avvenuto nel 2013, durante il quale il paziente ha subito un’anestesia spinale. Secondo l’accusa, a causa della negligenza e dell’imperizia nella somministrazione dell’anestesia, il paziente ha sviluppato una grave neuropatia con conseguente paraparesi, disfunzione degli sfinteri e necessità di deambulazione con appoggio.

Nesso di causale: assente tra intervento e danno biologico

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) preventiva esclude inizialmente la responsabilità dell’ospedale, attribuendo la patologia a una preesistente e asintomatica “sindrome del midollo ancorato” che l’anestesia avrebbe solo “slatentizzato”.

Nuova CTU: danno biologico causato dall’intervento

Il giudice però dispone una nuova CTU con un collegio peritale composto da specialisti in medicina legale e anestesia. La nuova perizia ribalta le conclusioni precedenti. I consulenti accertano infatti che la causa più probabile dei sintomi sia un’aracnoidite adesiva, un’infiammazione delle meningi innescata da una lesione meccanica o chimica durante l’anestesia spinale. I periti nella perizia sottolineano che la sindrome del midollo ancorato può avere cause sia congenite che acquisite e, data la totale assenza di sintomi pregressi nel paziente, stabiliscono che l’anestesia sia stata la causa scatenante. La responsabilità dell’ospedale viene confermata anche dalla mancanza di una documentazione completa della procedura anestesiologica nella cartella clinica. Il giudice, accogliendo le conclusioni della seconda CTU, condanna l’ospedale al risarcimento dei danni subiti dal paziente.

Indennità accompagnamento INPS da sottrarre al risarcimento

Un punto cruciale del provvedimento riguarda la relazione tra l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS e il risarcimento del danno biologico richiesto. L’ospedale convenuto in giudizio invoca il principio della compensatio lucri cum damno, sostenendo che il risarcimento debba essere ridotto in considerazione delle indennità pubbliche già percepite dal paziente.

Indennità accompagnamento INPS: funzione assistenziale

Il Tribunale però respinge questa argomentazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 12567/2018, che enuncia il principio della diversa funzione delle due prestazioni.

  • L’indennità di accompagnamento INPS ha una funzione assistenziale. Viene concessa per compensare il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dalla necessità di assistenza continua, ovvero per le spese che il disabile deve sostenere per affrontare le conseguenze della sua condizione. Non è quindi un risarcimento per le lesioni in sé.
  • Il risarcimento del danno biologico, al contrario, ha una funzione risarcitoria. Mira a compensare le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato e la perdita della sua integrità psicofisica, senza considerare gli aspetti economici legati all’assistenza.

Indennità accompagnamento INPS e risarcimento del danno

Le due somme pertanto non sono sovrapponibili. Le indennità e le pensioni pubbliche servono a coprire i bisogni assistenziali e a integrare il reddito del danneggiato, mentre il risarcimento per danno biologico ha l’obiettivo di reintegrare il patrimonio della persona lesa per le sofferenze e il danno alla salute. Non si può parlare di un “lucro” da sottrarre al risarcimento dovuto. Il tribunale stabilisce pertanto che l’indennità di accompagnamento non può essere detratta dal risarcimento del danno biologico, in quanto le due prestazioni hanno natura, finalità e scopi distinti.

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