Cos’è l’appropriazione indebita
L’appropriazione indebita è un reato previsto e punito dall’art. 646 del Codice penale. Si configura quando un soggetto, avendo la disponibilità di una cosa mobile altrui, se ne appropria per trarne profitto, violando l’obbligo giuridico di restituzione o di diverso utilizzo. A differenza del furto, nel caso dell’appropriazione indebita, il bene non è sottratto clandestinamente, ma consegnato volontariamente al reo da parte dell’avente diritto.
Normativa di riferimento: art. 646 c.p.
L’articolo 646 del codice penale recita: “1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. 2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.”
Quando è integrato il reato
Il reato di appropriazione indebita si perfeziona quando:
- il soggetto agente ha legittimamente il possesso del bene (es. consegna volontaria da parte del proprietario);
- si appropria indebitamente del bene stesso;
- con l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- e con danno patrimoniale per la parte offesa.
Il reato può riguardare beni materiali o denaro, purché si tratti di cose mobili altrui.
Elemento oggettivo
L’elemento oggettivo del reato è costituito dalla condotta di appropriazione, ovvero l’atto di trattare come proprio un bene mobile altrui che il soggetto già possedeva lecitamente. Si tratta di un comportamento che implica l’inversione del possesso, ossia il mutamento dell’atteggiamento soggettivo verso la cosa, da detenzione in nome altrui a possesso uti dominus.
Elemento soggettivo
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, cioè la volontà di appropriarsi della cosa altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Deve dunque sussistere l’intenzione di trattenere il bene altrui contro la volontà del proprietario, con consapevolezza della mancanza di un diritto a farlo.
Procedibilità
Il reato è procedibile a querela di parte, come sancito dal comma 1 dell’art. 646 c.p.
Pene previste
La pena prevista per il reato di appropriazione indebita è la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. La pena aumenta se il fatto viene commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.
Differenza tra furto e appropriazione indebita
Sebbene entrambi i reati ledano il diritto di proprietà, vi sono differenze rilevanti:
Elemento |
Furto (art. 624 c.p.) |
Appropriazione indebita (art. 646 c.p.) |
Possesso iniziale |
Illecitamente sottratto |
Lecitamente detenuto |
Condotta |
Sottrazione |
Appropriazione |
Consenso |
Assente |
Presente al momento della consegna |
Procedibilità |
D’ufficio (salvo casi lievi) |
A querela |
Giurisprudenza sull’appropriazione indebita
La giurisprudenza ha chiarito alcuni aspetti fondamentali del reato:
Cassazione n. 289/2025: Affinché si configuri l’appropriazione indebita di beni fungibili come il denaro, non basta la semplice disponibilità del bene. È fondamentale che fin dal momento in cui il bene viene consegnato, esista uno specifico vincolo di destinazione stabilito dal proprietario. Un obbligo di natura civilistica derivante da un contratto successivo non può essere considerato un vincolo di destinazione originario ai fini di questo reato. Di conseguenza, l’appropriazione indebita di un bene fungibile si verifica solo quando chi lo riceve fin dall’inizio è tenuto a utilizzarlo per uno scopo preciso e viola tale vincolo.
Cassazione Penale, n. 11950/2023: il reato di appropriazione indebita si configura quando una persona, avendo già la disponibilità di un bene mobile o di denaro appartenente ad altri, decide intenzionalmente di comportarsi come se fosse il proprietario. Questa decisione deve essere presa con la consapevolezza di non avere il diritto di farlo e con lo scopo di ricavarne un beneficio illegittimo per sé o per altri. Un esempio concreto è chi riceve un bonifico bancario per errore e, invece di restituire la somma, la trattiene per sé. In questo caso, la consapevolezza dell’errore e la decisione di non restituire il denaro, con l’intenzione di utilizzarlo, integrano il reato di appropriazione indebita.
Cassazione n. 16831/2021: Il reato di appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale) si differenzia dal furto perché chi commette appropriazione indebita ha già il possesso del bene altrui. Questo “possesso” include ogni situazione in cui una persona ha il potere di usare il bene autonomamente, senza che il proprietario lo sorvegli direttamente. Rientra in questa definizione anche la semplice detenzione del bene. Al contrario, se una persona non ha alcun potere autonomo sul bene, ma se ne impossessa sottraendolo al proprietario, commette furto.
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