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Processo penale telematico: nuove regole dal 30 settembre Processo penale telematico: dal 30 settembre in vigore le nuove specifiche tecniche per il deposito di atti e allegati

processo penale telematico

Dal 30 settembre efficaci le nuove specifiche tecniche

Novità in arrivo per il processo penale telematico. Emanate le specifiche tecniche previste dal comma 1 dell’art. 34 del DM n. 44/201, modificato dal DM n. 217/2023.

Il testo contiene 31 articoli, di questi gli articoli 15, 18, e 19 riguardano nello specifico il processo penale.

Processo penale telematico: requisiti dell’atto penale

L’articolo 15 delle specifiche tecniche prevede che l’atto penale da depositare in formato documento informatico debba essere in possesso di determinati requisiti. Esso deve essere:

  1. in formato PDF o PDF/A;
  2. privo di elementi attivi;
  3. il risultato della trasformazione di un documento testuale senza limiti per le operazioni di selezione e di copia di parti. Inammissibile la scansione di immagini;
  4. sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna;
  5. privo di protezione da password.

Per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è permessa la scansione di un documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 DPI.

Il documento ha la struttura PAd-ES-BES o PAd-ES Part 3 o CAdES-BES.

Le firme digitali o elettroniche certificate vanno apposte nella modalità “firme elettroniche indipendenti” o parallele. Ogni soggetto deve quindi firmare il medesimo documento con propria chiave privata senza che rilevi l’ordine di apposizione.

Portale notizie di reato: trasmissione degli atti

Gli atti e i documenti da trasmettere in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero da parte degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria relativi a notizie di reato avviene attraverso il PNR a cui si accede dall’indirizzo https://portalendr.giustizia.it/NdrWEB/home. 

L’art. 18 al comma 2 descrive la procedura di abilitazione dei referenti interni agli uffici del PM.

Il comma 3 descrive la procedura di abilitazione dei referenti del PNR degli uffici fonte.

Il comma 4 infine descrive la procedura di abilitazione degli operatori degli uffici fonte.

Gli atti in forma di documento informatico devono rispettare i requisiti sopra indicati nell’articolo 15, mentre gli allegati possono essere inviati nei formati indicati nell’articolo 16, validi anche per il processo civile.

Previsto un meccanismo di generazione della ricevuta di accettazione e la possibilità di visionare lo stato della comunicazione, come dettagliato dai commi 13 e 14 dell’articolo 18.

Trasmissione atti da parte di avvocati e praticanti

L’articolo 19 disciplina le modalità di trasmissione degli atti da parte dei soggetti abilitati esterni al procedimento penale. Devono intendersi come soggetti esterni coloro che sono iscritti al ReGIndE e che sono avvocati, praticanti a abilitati, avvocati di enti pubblici e funzionari di enti pubblici, questi ultimi limitatamente a coloro che appartengono all’Avvocatura di Stato.

Questi soggetti possono trasmettere gli atti in forma di documenti informatico (art. 15) e gli allegati nei formati indicati dall’articolo 16 mediante il PDP, a cui si accede dal seguente indirizzo https://pst.giustizia.it tramite l’area riservata.

La dimensione massima di ogni deposito relativa ad atti e allegati e di 60 MB per ogni file con un massimo di 600 MB per il deposito complessivo.

Processo penale telematico: esiti del deposito

Conclusa la trasmissione dell’atto nel rispetto dei requisiti indicati dai commi 3, 4, 5 e 6 di cui all’art. 19 il PDP, una volta conclusa la procedura, genera la ricevuta di accettazione del deposito, scaricabile in formato PDF e comunque a disposizione del difensore sul PDP.

Il difensore può verificare inoltre lo stato del deposito dalla sezione “consultazione depositi.”

Il deposito può restituire diversi esiti: inviato, in transito, accettato, in verifica, rifiutato, errore tecnico, in questi ultimi tre casi il sistema comunica che si è verificata un’anomalia bloccante.

Qualora sia necessario provvedere a un nuovo deposito il difensore viene informato tramite il messaggio di stato del deposito.