Reato di imbrattamento di cose altrui
Con la sentenza n. 105 del 2025, depositata il 7 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 639 del codice penale, nella parte in cui configura come reato l’imbrattamento di cose altrui anche nella sua forma base, cioè senza particolari aggravanti o gravi conseguenze.
Le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze
Il caso nasce da un giudizio pendente presso il Tribunale di Firenze, dove un imputato era accusato di aver imbrattato con materiale organico la porta e le pareti esterne di un immobile condominiale. Il giudice ha sollevato dubbi in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, ritenendo sproporzionata la sanzione penale rispetto alla gravità della condotta, anche considerando l’abrogazione del reato di danneggiamento semplice, ora trasformato in illecito civile.
L’orientamento della Corte: interesse collettivo al decoro urbano
La Corte ha chiarito che l’imbrattamento mantiene rilevanza penale per scelta consapevole del legislatore, volta a contrastare fenomeni di degrado urbano sempre più diffusi. Il danno non è solo al singolo proprietario ma colpisce un interesse collettivo, come il decoro dello spazio urbano, meritevole di una tutela penale autonoma.
L’introduzione del nuovo reato di deturpamento
A rafforzare tale orientamento è la recente introduzione, con il d.l. n. 48/2025 (convertito nella legge n. 80/2025), di una nuova figura di reato di deturpamento, che riorganizza e inasprisce il trattamento sanzionatorio dell’art. 639 c.p., configurando l’imbrattamento come condotta penalmente autonoma e non più meramente sussidiaria rispetto al danneggiamento.
Inammissibilità censure e limiti giudizio di costituzionalità
Secondo la Corte, intervenire su questa materia richiederebbe un riassetto complessivo della disciplina sanzionatoria, operazione non consentita al giudice delle leggi. La norma oggi tipizza un reato unitario, che tutela più beni giuridici (non solo patrimoniali), e il controllo di costituzionalità non può isolare singoli aspetti della condotta sanzionata.