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Licenziamenti illegittimi: incostituzionale il tetto di sei mensilità per le piccole imprese La Corte costituzionale dichiara illegittimo il limite massimo di sei mensilità per l’indennizzo in caso di licenziamenti illegittimi nelle imprese sotto soglia

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La Consulta boccia il limite massimo all’indennità risarcitoria

Con la sentenza n. 118/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui impone un tetto fisso e invalicabile pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, quale limite massimo dell’indennità risarcitoria per i lavoratori licenziati illegittimamente da datori di lavoro che non superano i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, commi 8 e 9, dello Statuto dei lavoratori.

Perché la norma è incostituzionale

Secondo la Corte, l’imposizione di un limite rigido e indistinto all’indennizzo, indipendentemente dalla gravità del vizio del licenziamento, compromette i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento.

A ciò si aggiunge il fatto che, nei casi riguardanti le piccole imprese, le soglie risarcitorie sono già dimezzate rispetto a quelle previste per i datori di lavoro di dimensioni maggiori (come stabilito dagli artt. 3, 4 e 6 del d.lgs. 23/2015). Ne consegue un sistema in cui la forbice dell’indennizzo è così ristretta da rendere impossibile per il giudice modulare la sanzione in base alle specificità del caso concreto.

La funzione dissuasiva dell’indennità è compromessa

Un ulteriore profilo di criticità evidenziato dalla Corte riguarda la funzione deterrente della sanzione nei confronti del datore di lavoro. Il limite di sei mensilità, essendo automatico e inalterabile, non solo mina l’equità del risarcimento, ma non scoraggia comportamenti illeciti, svuotando di significato la finalità repressiva e preventiva del rimedio previsto.

Invito al legislatore: rivedere i criteri per le imprese sotto soglia

Nel dispositivo, la Corte invita il legislatore a intervenire per una riformulazione del quadro normativo, evidenziando come il numero dei dipendenti non sia di per sé un indicatore esaustivo della solidità economica dell’impresa. Anche in altre branche del diritto (ad esempio la disciplina della crisi d’impresa), il parametro occupazionale non è l’unico a determinare la capacità di sostenere costi o responsabilità.

La Consulta sottolinea dunque la necessità di un riequilibrio, che tenga conto di fattori ulteriori rispetto al solo criterio numerico, al fine di tutelare efficacemente i diritti dei lavoratori e garantire un sistema sanzionatorio rispettoso dei principi costituzionali.