Cos’è l’indennità di discontinuità (IDIS)
L’indennità di discontinuità (IDIS) è un sostegno economico introdotto dal D.lgs. n. 175/2023, rivolto ai lavoratori del settore spettacolo iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Fornisce un supporto durante i periodi di inattività lavorativa, anche per chi mantiene contratti in corso, a differenza della NASpI.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
Con la Legge n. 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono state introdotte importanti modifiche:
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Reddito massimo: il limite IRPEF annuo è stato rialzato a 30.000 €, da non superare nel periodo precedente;
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Requisito contributivo: il numero minimo di giornate accreditate al FPLS si riduce a 51, rispetto alle 60 originarie;
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Esclusione dell’obbligo formativo: non è più previsto l’obbligo di partecipazione a percorsi formativi per i richiedenti.
Requisiti per accedere all’IDIS
Al momento della domanda, il richiedente deve:
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Essere cittadino UE o straniero con regolare permesso di soggiorno.
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Risiedere in Italia da almeno 12 mesi
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Avere reddito IRPEF entro 30.000 €
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Aver maturato minimo 51 giornate di contribuzione FPLS (esclusi trattamenti NASpI, ALAS, IDIS)
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Ottenere reddito lavorativo prevalentemente da attività FPLS .
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Non avere un contratto subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (intermittente escluso)
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Non percepire pensioni dirette
Durata e importo dell’indennità
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Durata: pari a un terzo delle giornate contributive accreditate nell’anno precedente, fino a un massimo di 312 giornate annue
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Esclusione contributi: non si detraggono più i periodi già coperti da NASpI o altre indennità
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Importo giornaliero: corrisposto al 60% del minimale contributivo INPS, senza superarlo
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Riparametrazione: se le risorse insufficienti, l’INPS calcola l’indennità entro 30 giorni dopo il 30 settembre
Modalità e tempistiche per la domanda
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Scadenza: entro il 30 aprile di ogni anno (proroga al successivo giorno non festivo) per l’anno precedente
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Presentazione: esclusivamente online, tramite sito INPS, patronati o Contact Center.
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Decadenza: mancata presentazione entro la scadenza comporta decadenza dal beneficio
Cumulabilità con altre misure
L’IDIS non è cumulabile, nell’anno e nelle stesse giornate, con:
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Indennità NASpI, NASpI anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola, invalidità, maternità, malattia, infortunio, integrazioni salariali
La circolare INPS 101/2025
La circolare INPS n. 101/2025 definisce le istruzioni per il corretto accesso e calcolo dell’indennità di discontinuità, alla luce delle recenti modifiche della legge di bilancio. Con una soglia reddituale più alta, giornate contributive ridotte e semplificazione formativa, la misura diventa più accessibile, garantendo un sostegno puntuale ai professionisti dello spettacolo.
Per evitare decadenze o errori, è fondamentale rispettare il termine del 30 aprile e verificare con cura i requisiti al momento della domanda.