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Bonus anziani: indicazioni operative INPS L'istituto ha fornito nuove indicazioni operative sul bonus anziani, la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti

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Bonus anziani: indicazioni INPS

Con il messaggio 18 marzo 2025, n. 949, l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative sul bonus anziani, la prestazione universale per gli anziani non autosufficienti.

La misura, si ricorda, è destinata agli anziani di almeno 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento e con un ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro, a cui è stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo.

I controlli automatici

L’INPS eseguirà controlli automatici per verificare:

  • il possesso di un ISEE sociosanitario valido;
  • la titolarità dell’indennità di accompagnamento;
  • la sussistenza del bisogno assistenziale gravissimo, valutato tramite commissioni mediche e un questionario sul contesto familiare.

Quota fissa e quota integrativa

La Prestazione Universale è composta da:

  • una quota fissa, corrispondente all’indennità di accompagnamento;
  • una quota integrativa, attualmente pari a 850 euro mensili, utilizzabile esclusivamente per:
    • remunerare assistenti domiciliari regolarmente contrattualizzati;
    • acquistare servizi di assistenza non sanitaria da imprese qualificate.

L’uso della quota integrativa sarà soggetto a controlli trimestrali. La mancata dimostrazione della spesa comporterà la decadenza dal beneficio.

Bonus anziani e indennità di accompagnamento

La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tuttavia, rammenta l’INPS, la scelta a favore della Prestazione Universale è reversibile e, pertanto, il beneficiario può rinunciare alla medesima con il conseguente ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, secondo periodo, della legge n. 234/2021 presentando specifica richiesta all’INPS tramite l’apposita funzione disponibile sul portale dell’Istituto. In tale caso, l’INPS provvede alla sospensione della quota integrativa prevista dalla Prestazione Universale, ripristinando l’indennità di accompagnamento.