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Condizionatore nel cortile del condominio senza autorizzazione La Cassazione chiarisce che il singolo può effettuare l'installazione sulle parti comuni se non ne altera la destinazione

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Condizionatore nel cortile del condominio

Il condomino può installare un condizionatore nel cortile del condominio senza l’autorizzazione dell’assemblea, purchè l’installazione non alteri il decoro architettonico dell’edificio e non presupponga la modificazione delle parti comuni. Lo ha precisato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 17975/2024.

La vicenda

La vicenda ha per oggetto l’impugnazione di quattro delibere condominiali che negavano alla ditta della ricorrente di installare alcuni condizionatori nella zona del cortile comune, ordinandone la rimozione.

Perdendo nel merito, la condomina adiva il Palazzaccio lamentando il mancato riconoscimento del diritto di servirsi delle cose comuni (ossia cortile e muri perimetrali) per installare i condizionatori, atteso che tale operazione non altera la destinazione e non impedisce agli altri condomini di fare parimenti uso secondo il loro diritto.

Peraltro, la condomina rileva la disparità di trattamento rispetto ad altri condomini che hanno in precedenza installato condizionatori.

Violazione del diritto di utilizzo della cosa comune

La S.C. raggruppando e riordinando i vari motivi di doglianza, rileva come la questione centrale della fattispecie concerna “la violazione del diritto di ciascun condomino di utilizzare la cosa comune”.

Nel merito, la Corte “ha più volte affermato che la naturale destinazione all’uso della cosa comune, può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste, costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (cfr. Cass. n. 15319/2011)”.

Ed è stato affermato il principio secondo il quale “nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120 co. 2 c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità, per cui si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo (cfr. Cass. n. 24960/2016)”.

Nel caso di specie, la Corte di merito, secondo i giudici della S.C., “non è scesa all’analisi degli aspetti tecnici della installazione, quali un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico ovvero una significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, omettendo anche di valutare che si tratta di obbligo introdotto solo successivamente alla installazione di cui si discute”. La delibazione dei dati istruttori da parte del giudice del gravame, “a ben vedere – proseguono – parte da una non condivisibile interpretazione del limite alle innovazioni consentite della cosa comune, là dove lo pone nella trascurabilità del pregiudizio del singolo condomino o nella “corrispettività” di un qualche vantaggio per lo stesso, non meglio definito”.

In altri termini, ai sensi dell’art. 1120 c.c., afferma la Cassazione, “l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione”.

La decisione

Per cui, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la parola passa al giudice del rinvio che dovrà verificare “se esiste un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico ovvero una significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune ad impedimento della installazione dei condizionatori in esame”.

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