Sostituzione fedecommissaria
La sostituzione fedecommissaria, conosciuta anche come fedecommesso, è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano in materia successoria. Nella pratica si tratta di una particolare disposizione testamentaria con la quale il testatore vincola il primo beneficiario (detto fedecommissario) a conservare i beni ricevuti, affinché alla sua morte passino direttamente a un secondo beneficiario già individuato dal testatore. Si tratta, nella pratica, di una sostituzione obbligatoria che prevede l’automatico trasferimento del bene ereditato, senza la necessità di aprire una nuova successione.
Disciplina normativa
Il fedecommesso è disciplinata dal Codice Civile agli articoli 692 e seguenti. In passato l’istituto veniva impiegato per tutelare patrimoni ingenti dalla cattiva gestione dell’eredita nel caso in cui l’erede fosse troppo giovane di età. Oggi invece trova applicazione solamente in casi specifici, a seguito di un’importante limitazione legislativa.
Attualmente la sostituzione fedecommissaria è ammessa infatti soltanto in favore di figli o discendenti del testatore, che siano interdetti per infermità mentale, come previsto dall’articolo 692 c.c.
Presupposti della sostituzione fedecommissaria
Affinché possa operare validamente la sostituzione fedecommissaria occorrono determinati presupposti:
- l’esistenza di un atto di disposizione a causa di morte (testamento);
- la nomina di un primo successore (il fiduciario) obbligato a conservare il bene;
- la designazione di un successore ulteriore, che subentrerà nel possesso del bene alla morte del primo;
- la presenza di condizioni soggettive particolari, come l’interdizione per infermità mentale del primo beneficiario.
Se uno di questi presupposti manca, la sostituzione fedecommissaria non può produrre i suoi effetti.
Effetti giuridici
L’effetto principale della sostituzione fedecommissaria è che il primo successore non può disporre liberamente dei beni ricevuti: egli è obbligato infatti a conservarli e a trasmetterli al sostituito. Il secondo beneficiario, infatti, acquista i beni direttamente, senza che si apra una nuova successione in suo favore, attraverso un meccanismo di acquisto immediato e diretto alla morte del primo successore.
L’alienazione o l’atto di disposizione dei beni gravati dal fedecommesso può essere autorizzata dal giudice solo se l’utilità è evidente e disponendo comunque il reimpiego delle somme.
Ambito di applicazione attuale
Come già accennato, la sostituzione fedecommissaria oggi può essere istituita da ciascuno dei genitori, dagli altri ascendenti in linea retta e dal coniuge dell’interdetto, nei confronti del figlio, del discendente e del coniuge, che vengono gravati dell’obbligo di conservare e di restituire alla sua morte i beni in favore della persona o degli enti che si sono occupati dell’interdetto, sotto la vigilanza del tutore. La stessa disposizione si può applicare anche al minore di età in condizioni di infermità mentale tale da far presumere che nei suoi confronti interverrà una pronuncia di interdizione.
In tutti gli altri casi, il fedecommesso è nullo per violazione della normativa vigente.
Giurisprudenza sulla sostituzione fedecommissaria
La Cassazione è intervenuta in diverse occasioni per chiarire i profili più rilevanti dell’istituto.
Cassazione n. 10612/2016: Al fine di qualificare correttamente una disposizione testamentaria come sostituzione fedecommissaria o lascito sottoposto a condizione, il giudice è chiamato ad indagare la reale intenzione del testatore, analizzando l’insieme delle sue espressioni.
Cassazione 25698/2018: Per distinguere tra sostituzione fedecommissaria e costituzione testamentaria di usufrutto, l’interpretazione deve mirare alla reale volontà del testatore, analizzando sia le finalità perseguite che il testo del testamento; di conseguenza, la disposizione che attribuisce simultaneamente a diverse persone usufrutto e nuda proprietà non configura una sostituzione fedecommissaria, bensì una formale istituzione di erede, poiché i chiamati succedono direttamente al testatore e la riunione di usufrutto e nuda proprietà deriva dalla naturale espansione della proprietà, non da una successione in ordine successivo.
Considerazioni conclusive
La sostituzione fedecommissaria rappresenta un’eccezione al principio di libera disponibilità dei beni ereditari, finalizzata a tutelare soggetti deboli, come gli interdetti per infermità mentale. La sua operatività è subordinata a rigidi presupposti di legge e a un’autorizzazione giudiziale. In mancanza di tali condizioni, la sostituzione è considerata nulla.
Alla luce della complessità dell’istituto e della rilevanza degli interessi coinvolti, è opportuno rivolgersi sempre a un avvocato per la corretta predisposizione delle clausole testamentarie che intendano prevedere una sostituzione fedecommissaria.
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