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Pegno: cos’è, come funziona e differenze con l’ipoteca Pegno: cos’è, come si costituisce, tipologie, effetti giuridici, differenze con l’ipoteca e giurisprudenza recente della Cassazione

pegno

Che cos’è il pegno

Il pegno è un diritto reale di garanzia che si costituisce su un bene mobile, su un’ universalità di beni mobili, su diritti aventi ad oggetto beni mobili e su crediti, a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione. La funzione principale di questo diritto di garanzia è di attribuire al creditore la possibilità di soddisfarsi sul bene che ne costituisce l’oggetto in caso di inadempimento del debitore, con prelazione rispetto agli altri creditori.

Normativa di riferimento

La disciplina di questo diritto di garanzia si trova principalmente nel Codice Civile, agli articoli 2784-2807 c.c. Tali norme ne definiscono la modalità di costituzione, i diritti e gli obblighi delle parti, l’estinzione della garanzia e gli effetti nei confronti di terzi.

Come si costituisce il pegno

Il pegno si perfeziona mediante:

  • un contratto scritto, che individua il credito garantito e il bene oggetto di garanzia;
  • la consegna materiale della cosa al creditore o a un terzo designato (cosiddetto depositario), oppure notifica al debitore ceduto in caso di pegno su crediti.

La mancanza di consegna impedisce la costituzione del diritto.

Caratteristiche principali

I principali tratti distintivi di questo istituto sono:

  • è una garanzia reale, cioè grava direttamente sul bene;
  • ha carattere accessorio rispetto al credito garantito (se viene meno il credito, si estingue anche il pegno);
  • conferisce al creditore la priorità di soddisfazione sul bene in caso di esecuzione;
  • il creditore ha il diritto di ritenzione, in quanto può trattenere il bene fino al pagamento.

Tipologie di pegno

Questo diritto di garanzia può riguardare:

  • beni mobili materiali (es. gioielli, merci, titoli al portatore);
  • diritti che hanno ad oggetto beni mobili;
  • crediti (es. somme di denaro che un terzo deve al debitore);
  • universalità di mobili, come un insieme di cose determinate (ad esempio le scorte di magazzino).

Effetti del pegno

Gli effetti principali di questa garanzia per il creditore sono i seguenti:

  • ha il diritto di espropriare il bene oggetto di pegno in caso di inadempimento, seguendo le procedure di vendita previste dalla legge;
  • può percepire eventuali frutti, imputandoli in conto interessi o capitale;
  • ha diritto di essere soddisfatto prima di eventuali altri creditori.

Estinzione del pegno

Questo diritto di garanzia si estingue nei casi previsti dalla legge, tra i quali figurano i seguenti:

  • pagamento del debito garantito;
  • rinuncia del creditore;
  • restituzione volontaria del bene;
  • perimento del bene oggetto di garanzia.

In caso di estinzione, il creditore deve restituire immediatamente il bene al debitore.

Differenze con l’ipoteca

Il pegno si distingue dall’ipoteca per diversi aspetti:

Pegno Ipoteca
Grava su beni mobili o crediti Grava su beni immobili o mobili registrati
Richiede consegna del bene Non richiede consegna
Si costituisce con contratto e traditio Si costituisce con iscrizione nei registri
Immediata apprensione del bene Il bene resta nel possesso del debitore

Giurisprudenza sul pegno

Di seguito massime recenti della Cassazione sul pegno:

Cassazione n. 9811/2025

Quando il pegno è costituito su beni fungibili come il denaro, si configura come pegno irregolare solo se alla banca è stata espressamente data la facoltà di disporre della somma.Se, invece, questa facoltà non è stata conferita alla banca (come accertato dalla corte d’appello nel caso specifico), si ricade nella disciplina del pegno regolare. In questo scenario, la banca garantita non acquisisce la proprietà della somma e, di conseguenza, non ha l’obbligo di restituire al debitore la stessa quantità di denaro (il tantundem).

Cassazione n. 27501/2023

Il pegno rotativo è una forma di pegno che si sviluppa progressivamente, permettendo la sostituzione dei beni dati in garanzia. Tuttavia, questa natura “progressiva” non elimina la necessità di rispettare le formalità richieste per la sostituzione dei titoli. È fondamentale che ogni sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione dei beni sostituiti e da un riferimento all’accordo originario (come richiamato dalla Cassazione n. 25796 del 2015). L’unica eccezione a questa regola si verifica quando è la stessa clausola di rotatività a predeterminare in modo esplicito le modalità con cui dovranno avvenire le sostituzioni, rendendo superflua la necessità di ulteriori specificazioni ad ogni singola operazione.

 

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