Cos’è il patto marciano?
Il patto marciano è un accordo tra creditore e debitore in base al quale, in caso di inadempimento del debitore, il creditore acquisisce la proprietà di un bene dato in garanzia, previa valutazione del suo valore al momento dell’inadempimento e con restituzione al debitore dell’eventuale eccedenza rispetto al credito. Questo meccanismo garantisce un equilibrio tra le parti, tutelando il diritto del creditore a ottenere soddisfazione e il debitore da un’appropriazione ingiusta del bene.
Origini del patto marciano
Il patto marciano trova le sue radici nel diritto romano. Esso si distingueva dal patto commissorio per la previsione della stima del bene e la restituzione dell’eccedenza. Il nome deriva da Marco Terenzio Varrone, che descrisse questo meccanismo nelle sue opere. Nel corso dei secoli, il patto marciano è stato rivalutato come uno strumento equilibrato di tutela dei diritti delle parti coinvolte in una relazione creditizia.
Normativa di riferimento
La normativa italiana non contiene una disciplina esplicita del patto marciano. Esso è stato progressivamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina come lecito. Tale patto è infatti conforme ai principi generali di correttezza e buona fede. A differenza del patto commissorio, vietato dall’art. 2744 del codice civile, il patto marciano infatti è ritenuto legittimo perché non comporta un arricchimento ingiustificato del creditore.
Con la riforma del pegno mobiliare non possessorio (D.l. n. 59/2016, convertito in L. n. 119/2016), il patto marciano ha trovato un’applicazione concreta nel diritto positivo, prevedendo espressamente la possibilità di utilizzare meccanismi di tipo marciano nella costituzione di garanzie sui beni mobili.
Da segnalare anche l’articolo 48 bis TUB il quale prevede che: “Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell’articolo 106 può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata (…) della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore a norma del comma 5. (…) 2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l’ammontare del debito inadempiuto e delle spese di trasferimento.”
Come funziona il patto marciano?
Il funzionamento del patto marciano si articola in diverse fasi.
- Accordo tra le parti: il debitore e il creditore stabiliscono che, in caso di inadempimento, il bene dato in garanzia sarà valutato da un terzo imparziale.
- Valutazione del bene: al momento dell’inadempimento, il bene viene stimato per determinarne il valore attuale.
- Compensazione del credito: il creditore acquisisce il bene a compensazione del credito, restituendo al debitore l’eventuale eccedenza tra il valore del bene e l’importo del credito.
Quando è vietato il patto marciano?
Il patto marciano non è vietato. Esso è illecito se viola i principi di buona fede, se maschera un patto commissorio, se è privo della valutazione imparziale del bene, se non prevede la restituzione dell’eccedenza al debitore. In questi casi, i giudici potrebbero dichiarare il patto nullo.
Differenza tra patto marciano e patto commissorio
La principale differenza tra patto marciano e patto commissorio risiede nella tutela del debitore.
Patto commissorio (art. 2744 c.c.): è vietato dalla legge e prevede che il creditore acquisisca direttamente il bene dato in garanzia in caso di inadempimento, senza alcuna valutazione del valore del bene e senza obbligo di restituzione dell’eventuale eccedenza.
Patto marciano: è lecito e prevede una valutazione equa del bene e la restituzione al debitore dell’eventuale eccedenza rispetto al credito.
Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza italiana ha chiarito e confermato la liceità del patto marciano in diverse sentenze:
- Cassazione n. 27615/2022: non viene violato il divieto di patto commissorio nei casi in cui il contratto di vendita immobiliare con funzione di garanzia contenga un patto marciano. Quest’ultimo prevede che, in caso di inadempimento, il creditore diventi proprietario del bene del debitore, con l’obbligo di restituire l’eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all’importo del debito inadempiuto. Tale valore viene determinato al momento dell’inadempimento da un soggetto terzo e imparziale. A differenza del patto commissorio vietato dall’ 2744 c.c., il patto marciano è considerato lecito. Esso infatti, analogamente al pegno irregolare disciplinato dall’art. 1851 c.c., mira a tutelare il debitore da possibili abusi del creditore, garantendo un equilibrio tra le parti.
- Cassazione n. 844/2020: la vendita è considerata nulla se la convenzione marciana ad essa collegata non stabilisce criteri certi e oggettivi per la valutazione del bene, garantendo al debitore un prezzo equo in caso di inadempimento. Il contratto di vendita quindi può essere utilizzato anche come strumento di garanzia per il creditore, assicurandogli il pagamento di un debito preesistente e prevedendo l’obbligo di ritrasferire il bene al debitore nel caso in cui il debito venga estinto. Tuttavia, è fondamentale che le parti abbiano concordato in anticipo criteri chiari per determinare il “giusto prezzo” di acquisizione della proprietà in caso di inadempimento, così da garantire al debitore la restituzione di un eventuale eccedenza di valore.
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