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Integratori alimentari: vietata la pubblicità sui benefici alla salute Integratori alimentari e pubblicità: la Corte UE vieta le indicazioni sulla salute per le sostanze botaniche senza autorizzazione europea

integratori alimentari

Integratori alimentari e pubblicità

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza nella causa C-386/23, ha confermato il divieto di utilizzare indicazioni sulla salute riferite a sostanze botaniche nella pubblicità di integratori alimentari, fino a quando tali claim non siano espressamente autorizzati dalla Commissione europea.

Cosa prevede il diritto Ue in materia di health claims

Secondo il Regolamento CE n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute (health claims) possono essere impiegate nel marketing di alimenti e integratori solo se autorizzate a livello europeo e inserite in appositi elenchi ufficiali. L’obiettivo è garantire che ogni affermazione sia scientificamente fondata, tutelando così la salute pubblica e i diritti dei consumatori.

Attualmente, però, l’esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze di origine botanica non è ancora concluso. Pertanto, tali affermazioni non sono presenti negli elenchi delle indicazioni autorizzate e, salvo eccezioni previste dal regime transitorio, non possono essere utilizzate nella promozione commerciale.

Il caso

La controversia ha coinvolto la società tedesca Novel Nutriology, che pubblicizzava un integratore alimentare a base di zafferano e succo di melone, sostenendo che tali componenti fossero in grado di migliorare l’umore e ridurre stress e stanchezza.

Una associazione professionale tedesca ha impugnato tali affermazioni, ritenendole illegittime in base al diritto UE. La questione è quindi giunta davanti alla Corte federale di giustizia tedesca, che ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.

La decisione della Corte UE

La Corte ha ribadito che:

  • le indicazioni sulla salute non ancora esaminate e approvate dalla Commissione non possono essere utilizzate nella pubblicità di alimenti e integratori;

  • le indicazioni botaniche sono soggette alle stesse regole e richiedono autorizzazione esplicita;

  • una deroga è ammessa solo se l’indicazione rientra nel regime transitorio previsto dal regolamento, condizione che non ricorre nel caso in esame.

Nel caso di Novel Nutriology, le affermazioni riguardavano funzioni psicologiche non ancora valutate dalle autorità tedesche prima dell’entrata in vigore del regolamento. Inoltre, l’impresa non ha presentato la necessaria domanda di autorizzazione entro il termine previsto (19 gennaio 2008).