Cos’è l’inabilitazione
L’inabilitazione è un istituto giuridico che limita la capacità di agire di una persona, proteggendola in caso di incapacità parziale di gestire autonomamente i propri interessi. A differenza dell’interdizione, l’inabilitato mantiene la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell’assistenza di un curatore.
Normativa di riferimento
L’inabilitazione è regolata dagli articoli 415 e seguenti del Codice Civile, che ne disciplinano le condizioni, la procedura e gli effetti.
Chi può essere inabilitato?
Possono essere dichiarati inabilitati:
- le persone affette da infermità mentale non così grave da giustificare l’interdizione;
- coloro che, per abuso di alcool o sostanze stupefacenti, si espongono a gravi danni economici;
- i prodighi, ossia persone che dilapidano il proprio patrimonio mettendo a rischio il mantenimento proprio e della famiglia;
- i sordi e ciechi dalla nascita o dall’infanzia che non hanno ricevuto un’educazione adeguata, salvo prova contraria della loro capacità di gestire i propri affari;
- il minore non emancipato nell’ultimo anno della sua minore età, l’inabilitazione però ha effetto dal giorno in cui lo stesso diventa maggiorenne.
Soggetti legittimati a richiedere l’inabilitazione
La richiesta di inabilitazione può essere presentata dai seguenti soggetti:
- coniuge o convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- pubblico Ministero.
Procedura per l’inabilitazione
Questi i passaggi per ottenere la pronuncia di inabilitazione:
Presentazione del ricorso
- il soggetto legittimato presenta il ricorso al Tribunale del luogo di residenza dell’inabilitando;
- alla richiesta di inabilitazione deve essere allegata documentazione medica a supporto.
Nomina di un consulente tecnico
- il giudice nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per accertare la capacità di agire dell’inabilitando
- l’interessato viene ascoltato dal giudice.
Sentenza di inabilitazione
- se il Tribunale accoglie il ricorso, emette una sentenza di inabilitazione e nomina un curatore, (se invece ritiene opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, d’ufficio o su istanza di parte trasmette il procedimento al giudice tutelare);
- la sentenza e il decreto di nomina del curatore vengono annotati dal cancelliere in un registro apposito e comunicati all’ufficiale dello Stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita del soggetto inabilitato.
Cosa comporta l’inabilitazione?
- limitazione della capacità di agire: l’inabilitato può compiere solo atti di ordinaria amministrazione;
- Possibilità di esercitare un’impresa commerciale se autorizzata dal Giudice, che può subordinarla alla nomina di un institore;
- necessità di un curatore: per atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di immobili, accensione di mutui), è richiesta l’assistenza del curatore;
- revoca possibile: se le condizioni dell’inabilitato migliorano, si può chiedere la revoca dell’inabilitazione.
Giurisprudenza di rilievo
Cassazione n. 36176/2023: la giurisprudenza consolidata stabilisce che l’amministrazione di sostegno può essere disposta a tutela del beneficiario, anche in presenza di condizioni che potrebbero giustificare l’interdizione o l’inabilitazione, inclusi casi di prodigalità. Questo significa che, qualora sia nell’interesse reale e concreto della persona, sia per la sua cura personale che patrimoniale, è possibile ricorrere all’amministrazione di sostegno, anche se sussistono i presupposti per misure più restrittive.
Cassazione n. 786/2017: la prodigalità, di per sé, non giustifica l’inabilitazione di una persona, a meno che non sia dettata da motivi superficiali e privi di valore. Al contrario, azioni che potrebbero sembrare prodighe, come l’assistenza economica a persone care al di fuori della famiglia, possono essere considerate valide e meritevoli. Nel caso specifico, la corte d’appello ha riconosciuto che le scelte del padre, pur avendo favorito terzi rispetto alle figlie, non erano frutto di sperpero irrazionale o frivolo. Piuttosto, rappresentavano una reazione ponderata e significativa alla crisi familiare, dimostrando una capacità di agire con proposito e consapevolezza.
Cassazione n. 17962/2015: la perizia medica ha rivelato che la donna soffre di un disturbo di personalità combinato con un ritardo mentale moderato, una condizione stabile e irreversibile. Questa condizione la rende incapace di gestire patrimoni complessi, ma non le impedisce di amministrare piccole somme di denaro o di provvedere alle necessità quotidiane. Di conseguenza, il tribunale ha stabilito che non sussistono i presupposti per l’inabilitazione, poiché non è stata dimostrata né prodigalità, né dipendenza da alcol o droghe, né sordomutismo o cecità dalla nascita.
Differenze tra inabilitazione e interdizione
Caratteristica | Inabilitazione | Interdizione |
Requisito | Incapacità parziale | Incapacità totale |
Capacità di agire | Limitata | Totalmente revocata |
Atti che può compiere | Ordinaria amministrazione | Nessun atto giuridico |
Necessità di assistenza | Curatore per atti straordinari | Tutore per tutti gli atti |
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