sospeso avvocato non paga affitto

Sospeso l’avvocato che non paga l’affitto

Illecito disciplinare avvocato

Va sospeso l’avvocato che non paga l’affitto. Commette, infatti, un illecito disciplinare l’avvocato che non adempie le obbligazioni verso terzi derivanti da un contratto di locazione, causando un debito di oltre 50.000 euro per bollette di utenze e canoni insoluti. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella sentenza n. 118/2024 ha ritenuto che tale comportamento violi l’art. 64 del Codice Deontologico Forense. Gli avvocati invero hanno il dovere di adempiere a tutte le loro obbligazioni, anche verso i terzi. La violazione di tale dovere può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, come la sospensione dall’attività professionale.

Canoni e bollette non pagate: procedimento disciplinare per l’avvocato

Un avvocato viene sottoposto a un procedimento disciplinare a cui consegue la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per 4 mesi. Il legale è stato ritenuto responsabile del mancato pagamento dei canoni di locazione dell’unità immobiliare adibita a studio, delle utenze di acqua e gas e degli oneri condominiali.

Il legale si è reso responsabile anche della violazione degli obblighi di custodia e di manutenzione degli impianti, occupando i locali in violazione della normativa sulla sicurezza, per poi abbandonarli lasciandoli in un grave stato di degrado, inagibilità e inutilizzabilità con conseguenti danni e oneri a carico del locatore.

L’avvocato impugna la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina davanti al CNF invocando  la propria assenza di responsabilità, eccependo il travisamento dei fatti e il difetto di prova e contestando l’eccessività della sanzione.

L’avvocato che non paga i canoni lede l’immagine della categoria

Per il CNF però il ricorso dell’avvocato è infondato e va rigettato.

L’avvocato ha il dovere di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni, anche nei confronti dei terzi. Tale dovere deriva sia da norme giuridiche che deontologiche. L’articolo 64 del Codice di deontologia forense obbliga l’avvocato ad adempiere le obbligazioni che lo stesso assume in confronti dei terzi. Il mancato adempimento di detti obblighi crea un danno all’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali. Tale condotta inoltre, danneggia l’immagine della professione forense nel suo complesso.

L’illecito risulta ancora più grave perché l’avvocato non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali neanche dopo aver ricevuto protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento.

Corretta la sanzione applicata, la violazione del solo articolo 64 del codice deontologico prevede infatti la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione da un minimo di 2 a un massimo di 6 mesi. Sulla misura della sanzione hanno inciso la durata a delle condotte, i danni economici arrecati al locatore, i precedenti disciplinari del legale e il discredito che tali condotte hanno arrecato all’immagine della categoria forense nel suo complesso.

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cassa forense piattaforma avvocati

Cassa Forense: è nata la piattaforma per gli avvocati Nasce da oggi 18 luglio la piattaforma digitale unificata per gli avvocati (PDUA). Militi (Cassa Forense): "Un'idea condivisa da tutte le componenti dell'avvocatura"

PDUA al via

Cassa Forense abilita da oggi la piattaforma per gli avvocati (PDUA). “Dalle ore 13 di oggi tutti i colleghi potranno autenticarsi e accedere a tutti i servizi del pianeta giustizia”, attraverso la nuova Piattaforma digitale unificata degli avvocati, realizzata da Cassa forense”. E’ quanto ha annunciato poco fa il presidente dello stesso Ente di previdenza professionale Valter Militi, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e del presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco, nel corso della presentazione del nuovo servizio gratuito per gli iscritti.
Si tratta, ha proseguito il vertice dell’Istituto pensionistico dei 236.946 legali, di “un’idea condivisa da tutta l’avvocatura. La tecnologia sta cambiando il modo di svolgere la nostra attività professionale”, così, ha incalzato Militi, il ministero di via Arenula “ci ha dato una mano nel realizzare questa infrastruttura digitale”.

Cosa si può fare con PDUA

Con PDUA si può, tra l’altro, si ricorda, “accedere ai dati e ai documenti in qualunque momento e ovunque, da qualsiasi dispositivo, anche smartphone e tablet, fruire di uno spazio personale ‘cloud storage’, dove creare, consultare e scaricare i fascicoli, le anagrafiche dei clienti, delle controparti e dei difensori, effettuare ricerche rapide all’interno del sistema grazie ai filtri di ricerca avanzati”, nonché “gestire il processo civile telematico, consultare i registri di cancelleria e, con il redattore, compilare gli atti ed effettuarne il deposito”. Disponibile anche l’agenda sincronizzata e una vetrina per le software house.

Avvocatura adeguata ai tempi

Per il presidente del CNF, Greco, “l’avvocatura non può restare inerte” dinanzi ai cambiamenti generali, “non può rimanere quella che era negli anni ’80, ’90, ma neppure nel 2012, quando fu approvata la riforma della professione forense – per cui occorre – adeguarsi ai tempi, altrimenti rischiamo di rimanere fuori, rispetto ad una società che si evolve”.

avvocato problemi salute mandato

L’avvocato con problemi di salute deve rinunciare al mandato Per il CNF, l'avvocato che ha problemi di salute deve dismettere il mandato se non può assolvere la professione nel rispetto delle regole

Problemi di salute non scriminano gli illeciti disciplinari

Il CNF nella sentenza n. 127-2024, pubblicata il 15 luglio 2024 sul sito del Codice deontologico, precisa che l’avvocato con problemi di salute deve rinunciare al mandato; non è giustificato e quindi è comunque punibile se ha commesso plurimi illeciti disciplinari connotati da una certa gravità. I problemi personali e familiari possono rilevare al limite solo ai fini del trattamento sanzionatorio. Confermata quindi la sospensione dalla professione per 4 anni.  

Avvocato: sospensione dalla professione per 4 anni

Nella vicenda, un avvocato viene sottoposto a diversi procedimenti disciplinari per vari capi di incolpazione. I procedimenti vengono riuniti e conclusa l’istruttoria dibattimentale l’avvocato viene sanzionato con la sospensione dall’attività professionale per 4 anni  a causa del numero e della gravità delle contestazioni a sua carico, di preesistenti procedimenti disciplinari e di altri ancora aperti.

L’avvocato ricorre al CNF per eccepire la prescrizione di alcuni procedimenti, per chiedere la sospensione in relazione ad alcuni capi di incolpazione, ma soprattutto per chiedere l’assoluzione dagli addebiti che gli sono stati contestati e in subordine la riduzione della sanzione disciplinare applicata.

Problemi di salute e familiari non considerati

Il CNF fissa l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, ma la difesa dell’incolpato presenta istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’interessato a causa di un ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico.

Avviato e istruito il procedimento il CNF respinge il ricorso dell’avvocato perché infondato. Il ricorrente nel difendere la propria posizione si duole del fatto che non siano state prese in considerazione le sue condizioni di salute (problemi cardiaci) e i suoi problemi familiari (separazione dalla moglie) a giustificazione delle manchevolezze del suo operato professionale.

Problemi di salute e personali non scriminano illeciti gravi

Il CNF però dichiara di condividere il pensiero e le conclusioni del Consiglio territoriale. I problemi di salute e familiari possono infatti incidere, al limite, sul trattamento sanzionatorio da applicare, ma non sulla punibilità dell’illecito disciplinare.

Nel caso specie, inoltre, non si possono trascurare gli innumerevoli capi di incolpazione conseguenti alla contestazione di gravi inadempienze, tra le quali assumono particolare rilievo quelle che si sono tradotte in veri e propri raggiri commessi in danno dei clienti. Le condotte contestate al legale sono risultate sistematiche, ripetute e seriali, frutto di una condotta connotata dalla volontà di raggirare, che reca un danno enorme al prestigio e alla immagine della classe forense nel suo complesso.

Avvocato deve dismettere il mandato

Il CNF ribadisce quindi che i problemi di salute o personali non possono giustificare le condotte dell’avvocato. Quando l’avvocato vive situazioni così gravi da ostacolare lo svolgimento della professione e a compromettere l’adempimento di tutti i doveri che la stessa comporta, il professionista deve dismettere il mandato e rifiutare eventuali nuovi incarichi se riconosce di non poterli adempiere adeguatamente.

Atteggiamento psicologico teso al raggiro e alla menzogna

Nessun problema di salute può giustificare così tanti illeciti come quelli commessi dal ricorrente, che ha dimostrato spregiudicatezza nel mentire e ingannare i clienti con raggiri e informazioni non veritiere sui contenziosi avviati.

Nel rigettare il ricorso il CNF sottolinea infatti l’atteggiamento psicologico del legale caratterizzato dal disprezzo per la sfera giuridica altrui, per il rapporto di colleganza e per la fiducia che i clienti avevano riposto in lui.

Il CNF sottolinea infatti che “Nella presente vicenda, al di là delle contestate fattispecie tipizzate di illecito deontologico, riveste particolare importanza la gravità della violazione ai principi ed alle norme generali di correttezza, lealtà, dignità, probità, decoro oltre che al rapporto fiduciario”. 

Va quindi confermata la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di 4 anni a causa della gravità e del numero degli illeciti commessi dall’avvocato ricorrente.

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esame cassazionisti prove scritte

Esami Cassazionisti: al via le prove scritte Pubblicato il calendario delle prove scritte 2024 per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori

Esami Cassazionisti prove scritte 2024

Esami Cassazionisti al via le prove scritte 2024. Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con avviso del 12 luglio 2024 pubblicato sul sito del ministero della Giustizia, ha comunicato il calendario delle prove scritte previste dalla sessione 2024 per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

Sede e date degli esami

Le prove si svolgeranno presso la Scuola di Formazione e aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma – Via di Brava n. 99 nei seguenti giorni:

  • 7 ottobre 2024  – ricorso in materia civile
  • 9 ottobre 2024 – ricorso in materia penale
  • 11 ottobre 2024 – ricorso in materia amministrativa

Le prove avranno inizio alle ore 9.

Altre info

L’avviso ha valore di notifica per tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dall’esame. Per ulteriori dettagli e info, consultare la scheda di sintesi sul sito del ministero.

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taglio compensi avvocato

Taglio compensi avvocato del 70% per le cause ripetitive Per la Cassazione, nella vigenza del DM 55/2014, il compenso dell'avvocato può anche essere tagliato del 70%, ossia sotto i valori minimi

Taglio compensi avvocato del 70%

Il compenso dell’avvocato  può essere ridotto anche del 70%, ossia sotto i valori minimi, se le cause non sono particolarmente complicate, se sono ripetitive e se hanno esito negativo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19025-2024, puntando l’accento sulla discrezionalità del giudice nella determinazione del compenso del legale.

Richiesta pagamento compensi

Un avvocato con ricorso 702 bis c.p.c. chiede la condanna della società che ha assistito in giudizio e che è stata posta in amministrazione e custodia giudiziaria al pagamento dei propri compensi pari a  86.668,00 euro, detratti gli acconti, poiché lo stesso dichiara di aver patrocinato per la S.r.l ben 10 procedimenti giudiziari.

La S.r.l costituitasi in giudizio contesta il compenso richiesto, ma Tribunale accoglie in parte la domanda dell’avvocato, liquidando un importo di 8.558,95 euro a titolo di onorario, oltre accessori.

Il ricorso in Cassazione

L’avvocato insoddisfatto dell’esito del giudizio ricorre in Cassazione sollevando 5 motivi di doglianza:

  • con il primo lamenta la riduzione del compenso nella misura del 70% in relazione ai ricorsi in opposizione agli atti esecutivi, perché calcolati sulla base dee tariffe minime ridotte poi del 70%. Nel calcolare le competenze, a suo dire, sono state violate le norme del DM n. 27/2018 perché le stesse consentivano la riduzione delle tariffe medie ma in misura non superiore al 50%;
  • con il secondo contesta al Tribunale di non aver calcolato il compenso per ogni procedimento, come richiesto, ma di aver effettuato un calcolo complessivo, con conseguente obbligo a carico dell’avvocato di dover restituire gli acconti versati e mai contestati dalla controparte;
  • con il terzo disapprova la mancata valutazione delle prove prodotte in relazione al valore di determinate controversie;
  • con il quarto discute la violazione di alcune disposizioni del DM n. 55/2014 perché in relazione alle opposizioni l’autorità giudicante ha ridotto i compensi del 70% rispetto ai valori minimi, mentre il giudice avrebbe dovuto applicare i valori medi e diminuirli eventualmente del 50%;
  • con il quinto e ultimo motivo infine contesta al giudice di aver omesso di prendere in considerazione alcune circostanze, tra l’altro pacifiche e non contestate, come la corresponsione di acconti e quindi l’indicazione in parcella delle somme dovute a saldo. I Giudici avrebbero dovuto considerare l’attività svolta e già pagata con gli acconti senza indicare importi inferiori a quelli già incassati.

Corretto il taglio compensi avvocato del 70% per cause simili e con esito negativo

La S.C. accoglie il ricorso dell’avvocato in virtù della fondatezza del secondo motivo sollevato, con conseguente cassazione dell’ordinanza e rinvio al Tribunale in diversa composizione per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Tuttavia, per gli Ermellini il primo motivo di ricorso è infondato perché il giudice, nel determinare il compenso dell’avvocato, ha un potere discrezionale, se motivato ed esercitato conformemente alle tariffe professionali. Tale potere gli permette di aumentare o ridurre il compenso purché non al di sotto dei minimi tariffari senza che rilevi l’istanza del professionista. Il professionista non può lamentare la violazione del principio della domanda solo perchè i giudici hanno ridotto gli importi al di sotto di quanto richiesto dalla società convenuta.

Fondato invece il secondo motivo perché i giudici hanno violato il principio secondo cui la liquidazione dei compensi, nel rispetto del DM 55/2014, deve avvenire per ogni fase del giudizio. Essi hanno inoltre travalicato i limiti della domanda, visto che l’avvocato aveva richiesto solo la liquidazione delle spettanze relative alla fase decisionale.

In parte inammissibile e in parte infondato è il terzo motivo del ricorso perché se è possibile adeguare gli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, il giudice deve anche verificare l’attività svolta nel caso specifico, per stabilire se in effetti il valore della domanda è un parametro di riferimento idoneo o se, al contrario, lo stesso  risulta del tutto inadeguato. Nel caso di specie l’avvocato ricorrente non ha precisato i termini esatti della controversia ossia i fatti posti a fondamento della domanda e il diritto reale a cui si riferiva l’esercizio del possesso, per verificare la correttezza o meno della scaglione di riferimento per cui nulla può lamentare.

Valori minimi compensi

Infondato invece il quarto motivo perché nel caso di specie non si può applicare la sbarramento previsto dal DM n. 55/2014 modificato dal DM n. 37/2018, che vieta al giudice di scendere sotto i valori minimi e inderogabili.

Nel caso di specie trova applicazione il DM n. 55/2014 nella versione precedente alla riforma del 2018, che consentiva al giudice di diminuire i valori medi fino al 70% per la fase istruttoria, evitando tuttavia di ridurre  fino al punto di riconoscere all’avvocato compensi puramente simbolici e comunque motivando la propria decisione. I giudici di merito hanno infatti calcolato il compenso in base al valore dello scaglione minimo e lo hanno ridotto del 70% perché

  • tutte le opposizioni si riferivano a contestazioni del credito molto simili tra loro;
  • le stesse hanno avuto un esito negativo;
  • la società era soggetta a custodia giudiziaria;
  • le cause non presentavano questioni di fatto o di diritto particolarmente complesse.

La riduzione del 70% del compenso quindi non viola la legge anche perchè la decisione è stata adeguatamente  motivata.

Infondato infine anche il quinto motivo perché l’omesso esame di elementi istruttori non integra l’omesso esame di un fatto storico e perché le questioni indicate dal ricorrente nella censura non sono “fatti storici”. Il Tribunale ha considerato tutti gli elementi utili, comprese le prestazioni eseguite e gli acconti versati, al fine di determinare la somma corretta da erogare, per cui il motivo sollevato è del tutto infondato.

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avvocato assente udienza

Avvocato sanzionato se si assenta dall’udienza anche senza danni al cliente Il CNF ha ribadito che il difensore che non partecipi all’udienza, pone in essere un comportamento illecito ex art. 26 c.d.f., a nulla rilevando l’assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito

Assenza dell’avvocato all’udienza penale

Nel caso in esame, l’avvocato era stato sottoposto ad un procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, per avere, per quanto qui rileva, violato gli artt. 26 comma III, 53 comma I, 63 comma II CDF perché, quale difensore di fiducia del proprio cliente, nell’ambito di un procedimento penale, non era comparso a diverse udienze, nonostante avesse ricevuto rituale notifica delle udienze in questione, né aveva provveduto a farsi sostituire, né in ogni caso aveva comunicato formalmente di aver rinunciato al mandato.

All’esito del dibattimento il Consiglio di Disciplina aveva applicava a carico del difensore la sanzione della sospensione per sei mesi dall’esercizio della professione.

Avverso tale decisione l’avvocato incolpata aveva proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF).

Responsabilità avvocato che non partecipa alle udienze

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 52-2024, ha rigettato il ricorso proposto.

Il CNF ha anzitutto evidenziato gli argomenti proposti a difesa dall’avvocato, ovvero che dalla sua assenza in udienza non sarebbero derivati pregiudizi ai suoi assistiti, i quali “anzi avrebbero confermato la loro fiducia all’incolpata, e nell’assenza di dolo o negligenza da parte della stessa”.

Sul punto il Consiglio ha ricordato il consolidato orientamento dello stesso secondo cui “in difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 c.d.f. (…) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista”. Rispetto a tale elemento il Consiglio ha osservato che, nel caso in esame, l’avvocato non ha nemmeno provato a dimostrare che la sua assenza fosse parte di una “strategia difensiva concordata con i clienti”.

Dolo o negligenza

Passando all’eccepita assenza, da parte del difensore, di “dolo o negligenza” in relazione alla mancata partecipazione alle udienze, il CNF ha fatto riferimento all’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità del Consiglio secondo cui “per integrare un illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la cd. suitas ovvero la volontà consapevole dell’atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare, la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolo o colpa) ed essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto”.

Anche la difesa formulata dall’avvocato che aveva giustificato la propria assenza alle udienze a causa dello stato di salute della madre, non è stata ritenuta valida dal CNF per motivi sia formali che sostanziali.

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avvocato cancellazione albo

No alla cancellazione dell’avvocato che non completa la formazione Il Consiglio Nazionale Forense che l'avvocato non può essere cancellato automaticamente dall'albo per la mancata formazione continua in quanto la regola non è ancora operativa

Avvocato cancellazione albo

Non può essere cancellato dall’albo l’avvocato che non completa la formazione, in quanto la regola non è ancora operativa. Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 15/2024, pubblicato sul sito del Codice deontologico, in risposta a un quesito del COA di Novara.

Il quesito del COA

Il Consiglio dell’Ordine chiedeva di sapere se “in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri”.

La risposta del CNF

Sul punto, il CNF osserva innanzitutto che l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. “La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo” prosegue il Consiglio.

Valutazione spetta al COA

Ne deriva che, conclude il CNF, “la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare”.

cabina regia professioni giustizia

Giustizia: nasce la cabina di regia per professionisti Con decreto del ministero della Giustizia è stata istituita la cabina di regia per le professioni giuridico-economiche

Cabina di regia professioni giuridico economiche

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il 5 luglio 2024 il decreto ministeriale che istituisce presso il dicastero di via Arenula una Cabina di regia permanente per le professioni economico-giuridiche.

L’iniziativa era stata annunciata dal Guardasigilli agli Stati generali dei Commercialisti dello scorso 7 maggio a Roma.

Obiettivo della cabina di regia

Un canale di ascolto e collaborazione permanente con le professioni del comparto economico-giuridico, questa la finalità della cabina di regia, il cui obiettivo è quindi quello di raccogliere suggerimenti e istanze dalle professioni in una logica consultiva e di supporto all’attività normativa del ministero.

Composizione cabina di regia

Il nuovo organo è composto da rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale del Notariato. Sono stati nominati suoi componenti i presidenti del CNF, Francesco Greco, del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Elbano de Nuccio e del Notariato, Giulio Biino. A presiedere il tavolo istituzionale sarà il Ministro o il Capo di Gabinetto.

La cabina di regia si avvarrà di una segreteria tecnico-organizzativa.

Il plauso dei professionisti

“Con l’istituzione della cabina di regia per le nostre professioni – affermano Greco, de Nuccio e Biino – il Ministro Nordio tiene meritoriamente fede all’impegno preso nei mesi scorsi e conferma una modalità di ascolto e dialogo preventivo con le nostre realtà finalizzato ad individuare assieme idee e soluzioni legislative nell’interesse generale. Si tratta di un riconoscimento estremamente significativo delle competenze e della funzione nazionale delle professioni economico-giuridiche e del contributo che da esse può venire per lo sviluppo del Paese”.

Professionisti: super sconto per chi assume In Gazzetta il decreto che prevede una super deduzione del 120% e del 130% del costo del lavoro per imprese e professionisti che assumono con contratto a tempo indeterminato

Super sconto per chi assume a tempo indeterminato

I Ministri dell’Economia e del Lavoro hanno firmato il decreto del 25 giugno 2024, pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia, che attua una parte della riforma IRPEF. Il decreto attua in particolare l’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 e introduce una “super deduzione” per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La maggiorazione spetta per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato qualora il contratto sia in essere a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ossia relativo periodo di imposta 2024, se al termine del 2024 il numero di lavoratori occupati risultano superiori a quelli occupati mediamente nel periodo di imposta precedente.

Il decreto sulla maxideduzione 2024 per le nuove assunzioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2024.

Determinazione delle nuove assunzioni

Al fine di determinare le nuove assunzioni e calcolare l’incremento occupazionale, non rilevano i lavoratori dipendenti con contratti ceduti dopo trasferimenti di aziende rami di aziende, quelli assunti a tempo indeterminato ma destinati a un’organizzazione stabile localizzata all’estero di un soggetto residente, quelli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza presso una società del gruppo, il cui rapporto di lavoro con questa sia stato interrotto a partire dal 30 dicembre 2023.

Si tiene invece conto, ai fini del calcolo dell’incremento, dei lavoratori dipendenti assunti inizialmente con contratto a tempo determinato convertito in un contratto a tempo indeterminato durante il 2024 e dei soci lavoratori di società cooperative, che sono assimilati ai lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti con contratto part-time essi rilevano ai fini dell’incremento occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle contemplate dal contratto nazionale di categoria.

Ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale rilevano anche per l’impresa che li utilizza i dipendenti con contratto di somministrazione.

Beneficiari dello sconto

Possono beneficiare del bonus le società di capitali e gli enti, gli enti non commerciali, le società e gli enti non residenti, le società di persone e le equiparate, le imprese individuali, gli esercenti arti e professioni, ma alle seguenti condizioni:

  • purché provvedano ad aumentare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente;
  • purché i nuovi contratti siano a tempo indeterminato e in essere alla fine dell’anno d’imposta.

Sono invece escluse dal beneficio le imprese in liquidazione ordinaria, in concordato preventivo o sottoposte ad altre procedure concorsuali.

Le percentuali della detrazione

Il decreto consente alle imprese di detrarre un importo pari al 120% del costo del lavoro dei nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda invece le assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie considerate “fragili”, come le mamme, gli under 30, i percettori di reddito di cittadinanza e le persone con invalidità, la detrazione sale addirittura al 130%. Il beneficio però è valido per le assunzioni che effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Come funziona in concreto la detrazione?

La detrazione viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. Il costo del lavoro su cui viene calcolata la detrazione è quello sostenuto per gli stipendi e i contributi previdenziali, per il TFR, trattamento di quiescenza e simili e per quei costi che sono strettamente collegati all’assunzione.

mancata formazione cancellazione avvocato

Mancata formazione: no alla cancellazione dell’avvocato Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che la regola prevista dal dm 47/2016 non è ancora operativa in quanto manca il decreto attuativo di via Arenula

Cancellazione dall’albo dell’avvocato

L’avvocato che non adempie o non completa l’obbligo formativo non può essere cancellato dall’albo. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 15/2024 precisando come la regola prevista dal dm 47/2016 non sia ancora operativa in quanto non è stato emanato il necessario decreto attuativo.

Il quesito del COA di Novara

Il parere è stato emesso in risposta al quesito del COA di Novara, il quale chiedeva di sapere se “in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri”.

La risposta

La risposta del CNF è resa nei seguenti termini: “L’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione”. Per cui, “la mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo”.

Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo “non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare”.